Circolare 22 settembre 2023 - Modalità di pagamento dei magistrati onorari immessi in servizio successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116

22 settembre 2023

m_dg.DAG.22/09/2023.0190451.U

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sigg. Presidenti delle Corti d’Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d’Appello
LORO SEDI

e, p.c.,

All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Ministro
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Al sig. Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei Servizi
 

Oggetto: CIRCOLARE - Modalità di pagamento dei magistrati onorari immessi in servizio successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

1. Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti (direttamente sottoposti dai magistrati onorari, ovvero formulati dai Dirigenti degli Uffici) volti ad ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di pagamento degli emolumenti dovuti a magistrati immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del 13 luglio 2017, n. 116 (anche “legge Orlando” a seguire, ossia dopo la data del 15 agosto 2017), nonché inerenti alla documentazione da utilizzare a tal fine e ad eventuali ulteriori adempimenti da assolvere.

In particolare:

  1. Con un primo gruppo di quesiti, si è chiesto di fornire chiarimenti in merito alla liquidazione della quota fissa dell’indennità di cui all’art. 23 d.lgs. 116/2017, in particolare domandandosi se tale indennità debba essere liquidata a seguito di presentazione di fattura o ricevuta da parte del GOP, o direttamente, alla stregua di un ruolo di spesa fissa, con applicazione alla fonte delle ritenute di legge, sollecitandosi inoltre istruzioni operative anche sulla competenza a procedere alla liquidazione e sulla modalità di richiesta della liquidazione spettante;
  2. Con un secondo gruppo di quesiti, argomentando sulla natura del reddito (di lavoro autonomo) prodotto dalla predetta categoria di onorari, sono state chieste indicazioni sulla documentazione da acquisire per il pagamento della parte fissa dell’indennità ex art. 23; sulla modalità di applicazione dell’Iva per il Gop titolare di partita Iva; sul tipo di documentazione da acquisire per il Gop sprovvisto di partita Iva (iscritto alla Gestione separata Inps); sul soggetto competente agli adempimenti UNIEMENS; sulla imputabilità (o meno) dei pagamenti per tale contingente al capitolo 1362, già in uso per i magistrati onorari ad esaurimento;
  3. Infine, con un ultimo gruppo di quesiti, in merito alle modalità di pagamento dei GOP neo-immessi ma già incardinati nei ruoli dell’amministrazione come “cancelliere esperto”, si è chiesto se, in considerazione della qualifica di servizio, e pur tenendo conto della natura di redditi di lavoro autonomo, ascrivibili ai magistrati onorari di nuova immissione, occorra dotarsi di partita IVA.

2. Tanto premesso, la valenza generale dei quesiti in disamina - polarizzati, in sostanza, sulle modalità con cui operare i pagamenti dell’indennità dovuta ai magistrati onorari di nuova immissione in servizio (eventualmente esercenti anche attività libero-professionale ovvero inquadrati come pubblici dipendenti) – suggerisce di fornire risposta in forma di circolare destinata a tutti gli Uffici, al fine di individuare principi generali utili, anche in futuro, alla soluzione di analoghe casistiche in tema.

3. Nel merito, sulla base della normativa di riferimento e di una ricostruzione sistematica degli istituti applicabili, possono svolgersi le seguenti considerazioni.

3.1 Sulla competenza a curare il procedimento istruttorio e di liquidazione delle indennità maturate, e sul capitolo di spesa da utilizzare per i pagamenti, si osserva quanto segue.

Nel vigente assetto ordinamentale, anche l’indennità ex art. 23, d.lgs. 116/2017, deve intendersi gravare sul capitolo 1362, piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, su cui ordinariamente sono imputate le spese connesse al pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai viceprocuratori onorari [1]. Ne deriva che anche la liquidazione e pagamento delle debenze maturate nel quadro della legge Orlando, per gli onorari neo-immessi, in assenza di contraria disposizione, dovranno operarsi secondo le ordinarie procedure di spesa delegata, di cui al d.P.R. 20.4.1994, n. 367, gravando il pagamento sugli stanziamenti in carico al capitolo suddetto, assegnato a questa Direzione quale ordinatore primario di spesa [2].

Correlativamente la richiesta per il pagamento dovrà essere indirizzata all’Ufficio spese pagate o struttura comunque deputata all’istruttoria delle spese di giustizia competente per l’ufficio di assegnazione dell’onorario interessato.

3.2 Quanto alla documentazione acquisibile per i pagamenti, appare utile rifarsi alle indicazioni di cui al par. 5 della circolare prot. 0232026.U del 16/11/2022, in tema di calcolo delle decurtazioni da applicare in caso di assenza (giustificata o ingiustificata) dell’onorario dal servizio.

Sarà quindi cura del medesimo onorario di rimettere, al Capo dell’Ufficio, una autodichiarazione relativa al periodo di servizio in liquidazione, in cui sia illustrata l’attività prestata, e spetterà al Capo dell’Ufficio, all’esito delle verifiche del caso, di rilasciare il proprio nulla osta al pagamento; tale documentazione verrà acquisita dall’ufficio deputato all’istruttoria delle spese di giustizia, che procederà quindi alla registrazione sul mod. 1ASG ed alla trasmissione degli atti al funzionario delegato competente per l’Ufficio.

Stesso a dirsi per gli onorari che, nel primo periodo di assegnazione all’ufficio, non potranno svolgere funzioni giudiziarie: ai fini della liquidazione e pagamento ben potrà sopperire l’attestazione (nulla osta) del Capo dell’Ufficio, rilasciata previa verifica di quanto riportato dall’onorario nella propria autodichiarazione, essendo comunque da escludere che il pagamento possa avvenire esclusivamente sulla scorta di auto-certificazioni, come già indicato da quest’Ufficio rispetto a tematiche qui evocabili per analogia (cfr. la nota DAG 80300.U dell’11.4.2022).

3.3 In merito alle modalità di presentazione della richiesta di pagamento, a cura del magistrato interessato, la risposta al quesito non può prescindere dalla natura del reddito del cui pagamento trattasi, e all’uopo è noto come i magistrati immessi dopo l’entrata in vigore della legge Orlando ricadano pienamente, ratione temporis, nella platea dei destinatari del novellato art. 53 lett. f-bis, d.P.R. 917/1986 (anche “testo unico” o “TUIR”) come introdotto dall’art. 26 del d.lgs. 116/2017, ai sensi del quale configurano redditi di lavoro autonomo “le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari”.

Non si dubita quindi che, per detta categoria di magistrati, il compenso non sia più assimilato al reddito di lavoro dipendente, costituendo invece, a tutti gli effetti, reddito di lavoro autonomo.

Essendo oggi mutato l’inquadramento dei redditi riconoscibili ai neo-immessi, si ritiene che, ai fini dei pagamenti di che trattasi, siano utilizzabili le modalità già adottate, nella cornice previgente, per remunerare compensi parificati a redditi di lavoro autonomo, ossia le consuete procedure di spesa delegata [3].

Infine, in ragione della posizione fiscale del magistrato interessato:

  1. per i magistrati onorari muniti di Partita Iva, il pagamento, all’esito della liquidazione, avverrà su presentazione di fattura;
  2. per i magistrati onorari non titolari di Partita Iva, sarà sufficiente, una volta ottenuta la liquidazione, di produrre una ricevuta, recante causale e periodo di riferimento della corresponsione.

Con riguardo agli ulteriori quesiti di natura fiscale e previdenziale, nei limiti delle attribuzioni di questa Direzione generale, merita segnalare che ai sensi del comma 2 dell’art. 23, legge Orlando l’indennità è corrisposta in misura comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali; diversamente, la norma non detta una disciplina specifica quanto all’imposta sul valore aggiunto, per la cui applicazione andranno quindi osservate le disposizioni generali, di cui al d.P.R. n. 633/1972 (t.u. IVA).

Inoltre, l’art. 25 comma 3 legge Orlando prevede che i giudici onorari e i viceprocuratori onorari debbano obbligatoriamente iscriversi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge 335/1995, fatta eccezione – ai sensi del successivo comma 4 – che per i soggetti iscritti agli Albi forensi, in quanto tali obbligati ad assolvere i corrispondenti oneri presso la Cassa forense.

Pertanto, per il versamento degli oneri previdenziali e/o assistenziali, dovuti a Cassa Forense o alla Gestione Separata INPS, saranno operate le medesime procedure già adottate, da questa Amministrazione, per i compensi erogati ai professionisti che non rivestano la qualità di magistrati onorari, con relativa emissione (solo laddove il caso) degli Uniemens Gestione Separata. 

In conclusione, alla luce del vigente tessuto normativo, può stabilirsi che:

  1. per gli onorari titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata Inps (quindi non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati), l’aliquota da calcolare sarà pari al 26,23% (di cui, come da ultimo precisato nella circolare INPS n. 12 dell’1 febbraio 2023, il 25% per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, lo 0,72 per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale, ed allo 0,51%, previsto dall’art 1, comma 398, l. 178/2020 solo per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale ai fini dell’erogazione da parte dell’ISCRO - indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa): tale aliquota esprime l’incidenza dell’onere contributivo sull’indennità che, si ricorda, è “lorda” ai sensi dell’art. 23, d.lgs. 116/2017; l’IVA, se dovuta, sarà applicata sulla somma imponibile [4] ed il funzionario delegato opererà la ritenuta d’acconto, negli stessi casi e con le stesse modalità con cui la ritenuta è applicata, agli altri professionisti iscritti alla Gestione separata;
  2. per gli onorari iscritti agli albi forensi e tenuti alla contribuzione presso la Cassa, parimenti nel lordo dell’indennità dovranno ritenersi inclusi gli oneri previdenziali, concorrenti all’imponibile IVA; inoltre, per i professionisti in regime ordinario il funzionario provvederà alla ritenuta d’acconto, non diversamente che per quanto avviene negli altri casi di pagamento (a diverso titolo) di professionisti iscritti alla Cassa Forense, operanti in regime ordinario; diversamente, la ritenuta non sarà operata per gli onorari iscritti alla Cassa Forense, ma operanti in regime forfettario;
  3. quanto all’ipotizzata necessità di dotazione di partita Iva, si rinvia a quanto indicato sub lett. b), par. §-3.3 della presente: in sintesi, ai fini della remunerazione, si ritiene che il magistrato onorario che non sia titolare di partita Iva ovvero sia altresì dipendente pubblico non debba munirsi della partita Iva per ricevere gli emolumenti, potendo bastare allo scopo il rilascio di “semplice” ricevuta.

Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente circolare presso gli uffici del distretto.

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

 

[1] V. in tal senso nel Dossier Senato n. 181 del giugno 2017 (Atto del Governo n. 415), il commento all’art. 23 del d. lgs 116/2017 “.. all'attuazione delle disposizioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nel limite degli stanziamenti iscritti all’U.d.V. 1.4 sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia sul quale gravano ordinariamente tutte le spese connesse al pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari”; conforme anche la nota prot. DAG 80300U dell’11.4.2022 (che opportunamente si trasmette come allegato 1 concernente taluni profili sul pagamento dei magistrati onorari neo-immessi in servizio, post entrata in vigore legge Orlando).

[2] Si rammenta – in conformità alle indicazioni già rese nella già citata nota DAG dell’11.4.2022, par. 4, anche citata in uno dei quesiti in rassegna – che a termini dell’art. 165 T.U. spese giustizia la liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato: ragion per cui, in assenza di espressa norma derogatoria che assegni al magistrato il potere-dovere di liquidare il dovuto, la competenza all’istruttoria e liquidazione deve intendersi attribuita all’ufficio deputato ad istruire le spese di giustizia dell’ufficio giudiziario presso cui il magistrato onorario presti il suo servizio; per la fase del pagamento provvederà il funzionario delegato competente per l’ufficio.

[3]Essendo competente all’istruttoria/liquidazione, come visto, l’ufficio spese di giustizia di riferimento per il tribunale/procura presso cui il magistrato presti il servizio.

[4] Comprensivo dei contributi previdenziali, ex art. 16, d.l. n. 41/1995.