Circolare 27 maggio 2022 - Riconoscimento del diritto alla corresponsione dei buoni pasto ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d. lgs.13.7.2016, n. 116 - legge 30.12.2021, n. 234, art. 1, comma 629 – Chiarimenti

27 maggio 2023

m_dg.DAG.31/05/2022.0119238.U

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
Alla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità presso il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi
 

Oggetto: Riconoscimento del diritto alla corresponsione dei buoni pasto ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d. lgs.13.7.2016, n. 116 - legge 30.12.2021, n. 234, art. 1, comma 629 – Chiarimenti.

Sono pervenuti a questa Direzione generale numerosi quesiti, volti ad ottenere chiarimenti sulle modalità di applicazione della normativa in tema di riconoscimento dei buoni pasto, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (15 agosto 2017, “c.d. contingente ad esaurimento”) e di cui alle modifiche introdotte, in materia di trattamento giuridico ed economico di tale categoria di magistrati, dall’art. 1, commi 629-633, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), in vigore dal 1° gennaio 2022.

In particolare, si è chiesto di conoscere se la previsione di cui all’art. 29, comma 8, del d.lgs. 116/2017, come novellato dall’art. 1, comma 629, legge di bilancio, che appunto prevede la corresponsione di buoni pasto ai magistrati onorari ivi individuati, sia immediatamente operativa ovvero se il diritto alla loro fruizione sorga soltanto a seguito della compiuta c.d. “stabilizzazione”, disciplinata dallo stesso articolo 29 citato.

Si è inoltre chiesto di conoscere quali siano le modalità idonee ad attestare la durata minima dell’udienza, cui la norma subordina il diritto al buono pasto.

Tanto premesso, questa Direzione generale - nei limiti delle proprie competenze (involgenti la gestione del capitolo di spesa 1362 da cui si attinge per il pagamento della magistratura onoraria) - ritiene utile fornire alle SS.LL. elementi di riflessione per il miglior inquadramento della questione.

In primis si osserva come la novella arrecata, agli artt. 29-32 del d.lgs. 116/2017, dalla suddetta legge di bilancio, sia rivolta al solo contingente ad esaurimento dei magistrati onorari, ossia quelli già in servizio all'epoca - ormai decorsa - di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 (15 agosto 2017), come reso palese sia dalla rubrica del novellato art. 29, sia dai diversi riferimenti testuali dello stesso articolo, nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2022.

Si tratta di un intervento dichiaratamente inteso (v. incipit del comma 629, art. 1 legge n. 234/2021) a novellare la disciplina del predetto contingente, in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, “attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno”: dette “misure” il legislatore ha ravvisato nella “stabilizzazione” dei predetti onorari, come fatto palese dall’excursus - all’art. 29 - sulla facoltà di accesso all’iter di “conferma” (comma 1), sulle procedure valutative all’uopo esperibili (commi 2 e ss.) e sui criteri/misure organizzative adottabili.

L’articolata normativa, veicolata dal cit. art. 1, comma 629, legge di bilancio, delinea poi il trattamento economico erogabile ai singoli magistrati onorari che (per scelta o per esito negativo della procedura) non si vedranno confermare all’esito delle procedure valutative, nonché il - distinto - trattamento dovuto in favore dei magistrati (dello stesso contingente) che verranno confermati all'esito dell'iter di valutazione, a seconda della differente opzione dell’interessato (cfr. commi 6-7).

Infine, il corpus riveniente dalla legge di bilancio regolamenta il trattamento degli onorari del predetto contingente, nel lasso di tempo racchiuso tra il 1° gennaio 2022 e la data di definizione (nell’uno o nell’altro senso) delle procedure di conferma (v. art. 31 d.lgs. 116/2017 come integralmente riformulato dall’art. 1, comma 629, lett. c) della citata legge n. 234/2021), procrastinando i criteri di liquidazione rispettivamente previsti dall’art. 11, legge n. 374/1991 (per i giudici di pace) e dall’art. 4, d.lgs. 273/1989 (per i vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale), sino alla data di “stabilizzazione” ovvero di cessazione dell’incarico di ciascun magistrato onorario partecipe del predetto contingente.

Quanto alla questione in disamina, come noto, il comma 8 del (novellato) art. 29 prevede che “ai magistrati onorari (sia) riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario”.

La norma ripropone il termine di riferimento (“personale dell’amministrazione giudiziaria”) già adottato nei precedenti commi 6-7, ai fini della quantificazione del “compenso” degli onorari confermati: essi godranno di un “compenso” comunque “parametrato” al trattamento stipendiale del “personale amministrativo giudiziario” di Area III, oltreché di una “indennità giudiziaria” diversamente determinata (a seconda che optino, o meno, per il regime di esclusività delle funzioni onorarie).

Considerato che la norma in esame si cala nella più ampia cornice di riforma sulla "stabilizzazione" e della sistematizzazione dei compensi degli onorari del contingente ad esaurimento, la platea di destinatari non può che essere il medesimo contingente, limitatamente a coloro, tra questi ultimi, che vedranno positivamente superate le procedure di conferma di cui all’art. 29, d.lgs. 116/2017.

Ciò, del resto, in coerenza con le disposizioni del (novellato) art. 31 d.lgs. 116/2017, laddove protrae, come già detto, nelle more delle procedure di conferma e fino a relativa definizione, i parametri previgenti per la liquidazione dei compensi dei giudici di pace, dei vice-procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale, che non consentivano (né consentono, fintanto che saranno applicati) l’erogazione di buoni pasto.

Un ulteriore argomento, di ordine teleologico, soccorre alle stesse conclusioni: esso è traibile dalla natura dei medesimi buoni pasto, come riveniente dal sistema pattizio e giuslavoristico.

La disciplina dell’istituto (oggi posta in generale dal regolamento del Ministero dello sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017 in attuazione dell’art. 144, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) porta la uniforme dottrina e giurisprudenza ad inquadrarlo come un “titolo” (in formato cartaceo/elettronico), ovvero un benefit volto a ristorare il dipendente - costretto a magiare fuori casa in ragione dell’orario di lavoro - dell’assenza del servizio di mensa aziendale.

Pur non trattandosi di un elemento “retributivo”, ne è assodato però il carattere assistenziale, quale agevolazione collegata al rapporto di lavoro da un nesso occasionale, volto a garantire la composizione tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e le esigenze quotidiane del lavoratore (ex multis da Cass. civ. n. 14388/2016, conf. n. 22985/2020: “Il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, finalizzata ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi sia costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa. Tale natura dipende strettamente dalle previsioni delle norme o contrattazione collettiva che ne consentano il riconoscimento”).

Tale caratterizzazione del buono pasto – in quanto misura correlata, sostanzialmente, a prestazioni di lavoro continuative ed organizzate – avalla la conclusione su esposta, dovendosi escluderne la debenza per i magistrati onorari (del contingente ad esaurimento) in attesa di conferma, per i quali cioè il suddetto iter di “stabilizzazione” non si sia ancora attivato, né (a maggior ragione) concluso.

Tale assunto è confermato anche dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità la quale, con nota prot. n. 71744.U del 21.3.2022, ha analogamente concluso nel senso che “l’interpretazione sistemica dell’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dall’art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, induce a ritenere che la disciplina ivi contenuta al comma 8 possa trovare applicazione all’esito della procedura di conferma prevista dal medesimo art. 29 e limitatamente ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.

Quanto alle modalità idonee all’accertamento della durata minima di udienza a cui la norma subordina la debenza del buono pasto (data dal suo protrarsi “per un numero di ore superiore a sei”), per l’analogia delle questioni in rilievo può richiamarsi quanto precisato da questo Ufficio in relazione all’indennità di udienza ex art. 4 d.lgs. 273/1989 e al regime della sua trattazione cartolare, occasionata dal contesto emergenziale, rammentando come “ai fini della liquidazione dell'indennità di udienza ai magistrati onorari di tribunale, sia idoneo un documento proveniente dall’Ufficio giudiziario e, nella specie, l’attestazione del Dirigente della cancelleria (omissis) che attesti la celebrazione da parte del magistrato onorario dell’udienza ‘a trattazione scritta’ in un determinato giorno e per un determinato periodo temporale, dovendosi escludere, sulla base della complessiva disciplina sulla liquidazione di detta indennità, la possibilità di autocertificazione ...” (così dalla circolare prot. DAG 19413.U del 29.1.2021, che citava la precedente prot. 60009.U del 10 aprile 2020, entrambe già diramate agli Uffici).

Si è chiarito in tale sede che le modalità di attestazione della durata di udienza (cartolare in specie) dovessero agganciarsi a elementi aventi fede pubblica, con esclusione dunque dell'autocertificazione da parte del magistrato onorario: “pertanto, in assenza del verbale di udienza redatto dal cancelliere, ovvero di un’attestazione oraria da parte del dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici attestanti la durata globale delle udienze, occorrerà far riferimento alla durata dell’udienza risultante dal verbale che lo stesso magistrato onorario avrà cura di redigere ai fini della corretta liquidazione dell’indennità spettante” (cosi dalla nota DAG n. 125077.U del 5.8.2020, richiamata nella suddetta circolare del 28 gennaio 2021).

In conclusione, nei limiti delle attribuzioni dello scrivente Ufficio, si precisa che:

  • la nuova disciplina sui buoni pasto si applica ai soli magistrati onorari, già in servizio alla data del 15.8.2017, che saranno confermati all’esito delle procedure delineate dall’art. 29 (novellato) del d.lgs. 116/2017, in assenza quindi di operatività immediata della stessa previsione: solo tale categoria potrà invero godere di un trattamento economico “parametrato” a quello del personale amministrativo giudiziario, e così accedere alla misura assistenziale propriamente prevista per il personale amministrativo giudiziario, quale il servizio sostitutivo di mensa;
  • ai fini del riscontro della durata dell'attività processuale che legittima la corresponsione dei buoni pasto, valgono i chiarimenti resi da questa Direzione generale per casistiche consimili, implicanti la verifica della durata di ciascuna udienza, potendosi dunque fare ricorso a strumenti quali l’attestazione oraria da parte del dirigente di cancelleria o la redazione del verbale riportante l'orario di inizio e fine udienza, a cura dello stesso magistrato onorario, e per contro dovendosi escludere meccanismi di natura auto-certificativa.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, lì 27 maggio 2022

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo