Circolare 24 ottobre 2023 - Impugnazioni ex art. 206, 207 CCII - determinazione del contributo unificato - Circolare

24 ottobre 2023

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti dei Tribunali

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto
Alla sig.ra Capo dell’Ispettorato generale
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
 

Oggetto: impugnazioni ex art. 206, 207 CCII - determinazione del contributo unificato - circolare

Sono pervenuti a questa Direzione Generale diversi quesiti con cui si chiede di chiarire come debba essere determinato il contributo unificato per i giudizi di opposizione allo stato passivo, e più in generale per le impugnative del decreto di esecutività dello stato passivo.

Gli uffici hanno segnalato prassi disomogenee, essendo richiesto, in alcuni casi, il pagamento del contributo unificato determinato in misura “fissa” in applicazione dell’art. 13, co. 1, lettera b), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ravvisandosi nel caso di specie un procedimento “in camera di consiglio”[1]; in altri casi, risulta applicato il criterio per valore, secondo gli scaglioni fissati dal medesimo articolo 13, comma 1, del citato testo unico spese di giustizia. Risulta invece pacificamente recepita dagli uffici l’applicazione della maggiorazione prevista, per le impugnazioni, dall’art. 13, comma 1-bis del d.P.R. 115/2002.

L’esistenza di modalità operative così diversificate, e soprattutto l’entrata in vigore medio tempore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12/01/2019, n.14, CCII), che ha inciso anche sulla disciplina delle diverse impugnazioni dello stato passivo, conducono questa Direzione a rimeditare i propri atti di indirizzo ed a fornire a tutti gli uffici giudiziari le indicazioni che seguono, in forma di circolare, attesa la rilevanza della questione, al fine di uniformare le prassi e scongiurare possibili danni erariali.

Pare utile premettere, ai fini della corretta analisi della questione, alcune considerazioni in merito alla natura dei giudizi in esame.

La materia delle impugnazioni proponibili avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, inizialmente disciplinata dagli articoli 98 e 99 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, così come novellati dalle riforme del 2006/2008, è oggi regolata dagli articoli 206 e 207 CCII: trattasi, in ogni caso, di mezzi d’impugnazione ordinaria (art. 206, commi 2 e 3) o straordinaria (art. 206 comma 5) con cui rispettivamente l’interessato contesta il diniego (totale o parziale) della sua domanda di insinuazione al passivo (opposizione allo stato passivo), ovvero contesta l’accoglimento di una domanda concorrente (impugnazione di crediti ammessi), eventualmente proponendo l’impugnativa in via di revocazione e facendo valere alcuna delle situazioni descritte dall’art. 206 comma 5 (sostanzialmente riproduttivo dell’art. 395 c.p.c.).

La disciplina del procedimento, oggi veicolata dall’art. 207 CCII, riproduce in linea di massima quella dettata all’art. 99 L. fall., salve le novità evidenziate a seguire.

Il Codice della Crisi conferma la scelta, operata in sede di riforma della legge fallimentare, di prevedere un unico modulo processuale per tutti i rimedi impugnatori ammessi contro lo stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato, salvaguardando le esigenze di semplificazione e accelerazione della fase di accertamento del passivo, in sostanziale continuità con la normativa previgente.

Quanto al profilo procedimentale, questo Ufficio ha già avuto modo di osservare che il legislatore della riforma, nella relazione illustrativa al d.lgs. 169/2007 (sul punto integrativa delle osservazioni contenute nella relazione accompagnatoria al d.lgs. n. 5/2006), avesse palesato di aver optato per il rito camerale, seppur con gli adattamenti richiesti dalla specificità della materia, occorrendo coniugare l’esigenza di ridurre i tempi processuali con quella di garantire alle parti il pieno contraddittorio processuale e l’esercizio di difesa.

In tale ottica, pertanto, nella vigenza della legge fallimentare, questa Direzione, anche nel solco di alcune pronunce giurisprudenziali che avevano valorizzato il modello processuale del rito camerale, rispondendo ad un quesito posto da un ufficio giudiziario (prot. DAG n.212174.U del 29/12/2020), aveva affermato che “nei procedimenti di opposizione allo stato passivo fallimentare trova applicazione il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115 del 2002 (applicabile, tra gli altri, ai procedimenti in camera di consiglio), con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni, dal medesimo articolo 13, comma 1-bis, del testo unico sulle spese di giustizia”.

Nondimeno, considerando il livello di dettaglio, il sistema di preclusioni e le peculiarità delle norme procedimentali oggi veicolate dall’art. 207 CCII, si rende necessaria una complessiva rimeditazione degli istituti di che trattasi, agli effetti della normativa in tema di determinazione degli importi del contributo unificato; in particolare, secondo quanto si dirà, deve concludersi che le impugnative avverso il decreto di esecutività dello stato passivo configurino altrettanti giudizi a cognizione piena retti da regole autosufficienti e proprie, e siano come tali esclusi dall’ambito applicativo delle regole generali di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., sì da non potersi ricondurre ai procedimenti di cui al Capo VI, Libro IV, Titolo II del codice di rito, menzionati dall’art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002. 

In particolare:

- l’art.207 CCII tratteggia un procedimento del tutto peculiare e, lungi dal contenere alcuna allusione, implicita o esplicita, ai procedimenti “in camera di consiglio”, né rinvio ad alcuna delle norme di cui si compone il Capo IV, Titolo II, Libro IV del codice di rito (artt. 737-742-bis c.p.c.), veicola, come già detto, una disciplina completa e autosufficiente dell’intero procedimento, regolamentando le singole fasi nelle quali esso è destinato ad articolarsi, con caratteri che sembrano piuttosto evocare le regole proprie del rito ordinario;

- in particolare, l’art. 207 cit. disegna un sistema che, in netta contrapposizione con lo scarno modello processuale di cui agli art. 737 ss. c.p.c. (v. in particolare l’art. 738 c.p.c.), si snoda attraverso la rigida definizione delle fasi processuali, la descrizione delle facoltà delle parti e l’indicazione dei termini entro i quali esse debbono essere esercitate “a pena di decadenza”;

- l’articolo reca inoltre minuziose indicazioni circa il contenuto degli atti introduttivi e quanto alle produzioni documentali in facoltà delle parti (art.207 cit., commi 2-9), in netta divaricazione dal principio di libertà delle forme che governa il procedimento ex art. 738 c.p.c.: in sintesi, il procedimento ex art. 207 CCII risulta imperniato sul principio dispositivo (art. 115 c.p.c.) e sul sistema delle preclusioni istruttorie, laddove questi ultimi sono ritenuti fortemente attenuati (se non addirittura inoperanti) nei procedimenti camerali ex artt. 737 e ss. c.p.c.[2], in cui l’istruttoria ha di regola carattere inquisitorio (v. Cass. n. 14227 del 28/07/2004), salvo il divieto di supplire all’onere di allegazione spettante alle parti, ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudicante;

- ancora, innovando alla normativa fallimentare, nell’art. 207 CCII è regolamentata la mancata comparizione delle parti all’udienza (comma 10), richiamando testualmente le regole del giudizio ordinario contenzioso (artt. 181 e 309 c.p.c.), sì da rendere esplicito, per la prima volta, che i procedimenti impugnatori di che trattasi siano ad impulso di parte, laddove invece, per taluni procedimenti camerali ex art. 737 e ss. c.p.c., la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che lo stesso deposito del ricorso (recante la editio actionis) investe il giudicante del potere-dovere di decidere nel merito (v. in tal senso Cass. ord. n. 18043 del 03/08/2010; conf. da ultimo Cass. n. 27531 del 02/12/2020);

- ulteriore novità consiste nella possibilità di presentare l’opposizione o l’impugnazione dei crediti ammessi anche in via incidentale (art. 206, comma 4), laddove tale facoltà era sempre stata esclusa dalla giurisprudenza, nella vigenza della legge fallimentare[3]; la proposizione dell’impugnativa incidentale, da operare a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, determina il dovere del Tribunale di adottare “i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio” (art.207, commi 7-8).

- come la fase introduttiva, la fase di trattazione e la fase istruttoria, anche la fase decisoria e il regime impugnatorio della decisione sono compiutamente regolati dall’art. 207 CCII, sì da rendere inapplicabili le norme suppletive di cui agli artt. 738-742 c.p.c.

Le caratteristiche innanzi illustrate, secondo alcuni commentatori, hanno reso il procedimento in esame una sorta di unicum, di fatto distinto dagli altri procedimenti in camera di consiglio[4], con conseguente impossibilità di applicazione delle previsioni di cui agli artt.737 e ss. c.p.c.

Deve dunque prendersi atto che il legislatore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza abbia dettato, nel caso in esame, una disciplina autosufficiente, tale per cui il procedimento è integralmente governato dalle norme sopra richiamate.

Per quanto di interesse, e per gli aspetti di competenza, deve concludersi che tale scelta abbia comportato che nei giudizi impugnatori introdotti ai sensi dell’art. 206 CCII non possa aversi riguardo al contributo unificato determinato, in misura fissa, per i procedimenti camerali di cui agli art. 737 e ss. c.p.c. (art.13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002), bensì al criterio del valore della domanda proposta, secondo gli scaglioni previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, del citato testo unico sulle spese di giustizia, con l’applicazione della maggiorazione prevista per le impugnazioni dall’art. 13, comma 1-bis del d.P.R. 115/2002; il tutto, fatte ovviamente salve le norme speciali di esenzione veicolate, dal Testo Unico spese di giustizia, per particolari materie e procedimenti.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 24 ottobre 2023

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo
 

[1] Annoverati tra i “processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI”, menzionati dall’art. 13, comma 1, lett. b) cit.

[2] V. Per tutte v. Cass. ord. n. 17931 del 01/06/2022; Cass. ord. n. 37301 del 29/11/2021.

[3] Così Cass. 30 novembre 2016, n. 24489; Cass. 3 settembre 2018, n.21581; Cass. 4 ottobre 2019, n. 24829; Cass. 6 ottobre 2020, n. 21490.

[4] Cfr. AA.VV. Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, commento sub artt.206 e 207 (Milano, 2022).