Decreto 29 settembre 2022 – Istituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria.

29 settembre 2022


La Ministra della Giustizia
 

CONSIDERATA l’azione riformatrice in atto, volta a migliorare l’efficienza complessiva del sistema giudiziario;

CONSIDERATA la necessità di garantire, attraverso l’efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

VISTO l’art. 41 del Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha introdotto, nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”), gli artt. 37-bis, 37-ter e 37-quater;

VISTO in particolare l’art. 37-bis che prevede la costituzione presso il Ministero della giustizia del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria - presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni - quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del medesimo articolo, nel perseguire gli indicati obiettivi, il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, dell’Istituto nazionale di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l’aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37-quater, il Comitato tecnico-scientifico e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, in ordine all’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022, n. 54, che nell’ambito delle misure di rafforzamento organizzativo in materia di giustizia, istituisce il Dipartimento dei servizi per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione;

CONSIDERATA la necessità che il Comitato tecnico-scientifico attivi un focus particolare sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie anche in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, lett. c) della legge 26 novembre 2021, n. 206, secondo il quale, decorsi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità della domanda, si deve procedere ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

CONSIDERATA la necessità di attivare un ulteriore focus particolare dedicato alla valutazione dell’efficacia delle modifiche introdotte con riferimento al nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie;

RILEVATA l’esigenza di assicurare il pieno dispiegamento degli interventi previsti in termini organizzativi, tecnologici e finanziari effettuati nel settore civile al fine di incrementare la capacità del sistema di dare risposte rapide ed efficaci alla domanda di giustizia in termini di legalità, così contribuendo a sostenere la ripresa e la crescita economica e sociale del Paese;

CONSIDERATO che la complessità e l’estensione delle riforme già in atto e di quelle pianificate nell’agenda del Governo impone che esperti delle discipline civilistiche cooperino con portatori di competenze informatiche, economiche, statistiche e di scienza dell’organizzazione, in un rapporto di complementarità, tale da assicurare la completezza, l’accuratezza, l’attendibilità e la sistematicità delle analisi che dovranno essere condotte sul sistema giudiziario civile, avvalendosi di strumenti evoluti, da sviluppare in un contesto multidisciplinare;
 

decreta
 

Art. 1.
(Istituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile)

È istituito, presso l’Ufficio di Gabinetto, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica  giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento civile, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e i suoi componenti durano in carica tre anni.

Del Comitato fanno parte:

  • dott. Giuseppe Buffone Magistrato;
  • dott. Antonella Ciriello Magistrato;
  • prof. avv. Filippo Danovi Professore ordinario Università degli Studi Milano Bicocca;
  • avv. Antonio De Notaristefani di Vastogirardi Presidente Unione Nazionale Camere Civili;
  • prof. avv. Silvia Izzo Professore associato Università degli Studi di Cagliari, consulente Ufficio Studi Consiglio Nazionale Forense;
  • dott.ssa Franca Mangano Magistrato;
  • avv. Antonio Matonti Confindustria - direttore Area Affari legislativi;
  • dott. Sauro Mocetti Vice Capo della Divisione Economia e Diritto del Dipartimento di Economia e Statistica -Banca d’Italia;
  • dott.ssa Maria Giuseppina Muratore Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione –Istat;
  • dott. Giuseppe Meliadò Magistrato;
  • prof. Giuseppe Nicoletti Economista;
  • avv. Sergio Paparo Coordinatore Organismo Congressuale Forense;
  • dott. Guido Romano Magistrato;
  • prof. avv. Laura Salvaneschi Professore ordinario Università degli Studi di Milano;
  • dott. Enzo Vincenti Magistrato.

Il Capo di Gabinetto, il Capo dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato generale, i Capi dei Dipartimenti del Ministero ed il Direttore dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR partecipano, direttamente o attraverso loro delegati, ai lavori del Comitato.
 

Art. 2.
(Attività del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile
)

  1. Il Comitato svolge attività di consulenza e supporto per la valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento civile, di analisi dell’effettiva funzionalità degli istituti finalizzati all’alleggerimento dei carichi giudiziari, in un’ottica di smaltimento del contenzioso e riallineamento dei tempi processuali, anche mediante l’analisi dei quadri informativi opportunamente definiti dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, dall’Istituto italiano di statistica e da soggetti appartenenti al SISTAN, al fine di dar conto degli andamenti dei principali indicatori di funzionalità dell’amministrazione della giustizia e del potenziale effetto di eventuali misure di assestamento delle riforme in corso di realizzazione.
  2. Al fine di consentire al Ministro della giustizia di assumere le iniziative riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessaria ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo, il Comitato riferisce, entro il 30 giugno 2023 e, successivamente, con cadenza annuale, in ordine all’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi.
  3. I risultati del monitoraggio sono altresì trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e organizzazione del lavoro giudiziario, e alla Scuola Superiore della Magistratura, per la promozione di iniziative di formazione improntate alla “cultura del dato”.
  4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato istituisce al suo interno: a) una unità dedicata ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie al fine di valutare l’effettivo impatto deflattivo sul contenzioso ed al fine di verificare l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale; b) una unità dedicata alla valutazione dell’efficacia delle modifiche introdotte con riferimento al nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.
  5. Il Comitato può: a) procedere ad acquisire contributi, relazioni, materiali di esperti nelle materie di competenza; b) individuare gli strumenti per raccogliere proposte ed indicazioni da soggetti esterni alla Commissione. A tal fine può sottoporre all’Ufficio di Gabinetto l’esigenza di procedere a specifiche audizioni.
     

Art. 3.
(Rimborso spese ai componenti)

  1. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Agli stessi componenti è attribuito, ove spettante, il rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione alle riunioni del Comitato, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente legislazione in materia. La spesa relativa graverà sul bilancio del Ministero della giustizia – Missione 32 – U.d.V. 2.1 – Indirizzo politico – Centro di responsabilità Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro – Azione Indirizzo politico-amministrativo – Capitolo 1081, piano gestionale 3 “Missioni all’interno del personale civile”, piano gestionale 23 “Missioni all’interno dei magistrati” e piano gestionale 27 “Spese di trasporto e di soggiorno ai componenti di commissioni, comitati e tavoli di lavoro, estranei all’amministrazione”, per l’anno 2022 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente”.

Roma, 29 settembre 2022

La Ministra
Marta Cartabia