Decreto interministeriale 30 marzo 2023 – Modalità e requisiti di accesso al Fondo per il recupero e il reinserimento dei detenuti e dei condannati

30 marzo 2023


Il Ministro della Giustizia

di concerto con

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro dell’Università e della Ricerca
 

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025; 

VISTO il comma 856 dell’articolo 1 della predetta legge, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare progetti volti: “a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore; b) all’assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative; c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le Regioni; d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche; e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria”

VISTO il comma 857 dell’articolo 1 della predetta legge che prevede: “Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e sono stabiliti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti di cui al comma 856”;

RITENUTO di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero della salute, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’università e della ricerca, di attribuire le risorse di cui al fondo istituito ai sensi del predetto articolo 1, comma 856, sulla base del numero dei detenuti e degli internati, dei condannati e delle persone soggette a sanzioni di comunità, dei tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, comprensivi degli stranieri, rilevati alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di assegnazione delle risorse, quale criterio di riparto più adeguato al perseguimento delle finalità stabilite dalla normativa de quo;

VISTO quanto stabilito nell’accordo del 28 aprile 2022, sancito tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

DECRETA
 

Articolo 1
(Criteri di ripartizione delle risorse del fondo)

  1. Il fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è ripartito in base al numero complessivo di detenuti e internati, nonché dei condannati e persone soggette a sanzioni di comunità, presenti per regione, compresi gli stranieri e tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di assegnazione delle risorse.
  2. La ripartizione del fondo tra i Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, sulla base di quanto stabilito al comma 1 e nel limite degli stanziamenti annuali di bilancio iscritti sul capitolo di bilancio 1771 dello stato di previsione del Ministero della giustizia - Missione 6 - U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria - Azione 2 "Accoglienza, trattamento penitenziario, e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", viene effettuata con decreto della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.


Articolo 2
(Modalità e requisiti di accesso alle risorse del fondo)

  1. I Provveditorati Regionali dell’amministrazione penitenziaria procedono, nei limiti delle risorse assegnate, alla selezione dei progetti di intervento finanziati con il fondo previsto dall’articolo 1, a seguito di avviso pubblico, tenendo conto di quanto programmato con la cabina di regia, prevista in attuazione dell’Accordo sancito il 28 aprile 2022 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
  2. Gli enti pubblici e i soggetti privati possono formulare istanza di accesso al fondo di cui all’articolo 1, per il finanziamento di progetti di intervento nei settori di seguito indicati, secondo modalità e termini stabiliti nell’avviso pubblico:
    1. recupero e reinserimento dei detenuti e dei condannati, mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;
    2. assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;
    3. la cura e l'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;
    4. recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;
    5. integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, cura e assistenza sanitaria.
  3. I Provveditorati Regionali dell’amministrazione penitenziaria procedono alla selezione dei progetti presentati, tenendo conto dei seguenti requisiti:
    1. carattere innovativo dei servizi offerti;
    2. collegamento con la rete servizi territoriali per favorire il reinserimento sociale dei detenuti, degli internati o delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità, destinatari di interventi di assistenza;
    3. potenziamento degli interventi per la cura e l'assistenza sanitaria e psichiatrica;
    4. offerta di attività integrative per il recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;
    5. attività di accoglienza abitativa in strutture aventi carattere residenziale, accreditate e autorizzate al funzionamento dalle competenti autorità.
  4. Per le attività di cui alle lettere d) ed e) possono essere finanziati solo progetti presentati da enti accreditati ai sensi della normativa vigente. Per le attività di cui alla lettera c) i progetti sono selezionati in collaborazione con la regione competente. Costituiscono criteri preferenziali per l’accesso ai fondi di cui al presente decreto la comprovata esperienza nell’erogazione dei servizi elencati nel comma 2 e la previsione del coinvolgimento di un maggior numero di destinatari.
  5. Al fine di accedere ai finanziamenti gli enti pubblici e i soggetti privati interessati devono presentare ai Provveditorati Regionali dell’amministrazione penitenziaria un progetto dettagliato di intervento, con indicazione dei mezzi e delle dotazioni che saranno utilizzate per l’esecuzione del progetto e documentazione idonea a comprovare l’esperienza già maturata nell’erogazione dei servizi elencati nel comma 2.
  6. I Provveditorati Regionali dell’amministrazione penitenziaria trasmettono ogni 6 mesi alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, una relazione dettagliata sull’utilizzo delle risorse, ove sono indicati:
    1. tipologia di interventi finanziati e numero di detenuti e di condannati che hanno fruito di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, di iniziative educative, culturali e ricreative, con indicazione degli enti pubblici o privati che hanno erogato gli interventi;
    2. numero di detenuti, di internati e di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità che sono stati destinatari di interventi di assistenza in forza dei progetti finanziati, con indicazione degli enti pubblici o privati che hanno erogato gli interventi;
    3. tipologia di interventi per la cura e l'assistenza sanitaria e psichiatrica realizzati tramiti i progetti finanziati, con indicazione degli enti pubblici o privati che hanno erogato gli interventi;
    4. descrizione degli interventi di recupero e numero di soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche finanziati, con indicazione degli enti pubblici o privati che hanno erogato gli interventi;
    5. descrizione degli interventi di recupero e numero di stranieri, detenuti o sottoposti ad esecuzione penale finanziati, con indicazione degli enti pubblici o privati che hanno erogato gli interventi.
  7. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria trasmette una relazione annuale al Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale, istituito presso la Conferenza Unificata con Delibera n. 172/CU del 17 dicembre 2020, con l’obiettivo di garantire l’uniformità sull’intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi di inclusione attiva delle persone in esecuzione penale.
  8. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, 30 marzo 2023

Il Ministro della giustizia

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro della salute

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'Università e la Ricerca