Circolare 2 maggio 2023 - Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione – art. 21 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 – regime fiscale

2 maggio 2023

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i tribunali
Al Consiglio Nazionale del Notariato

e, p.c.,

Al Viceministro On. Francesco Paolo Sisto
viceministro.sisto@giustizia.it
francescopaolo.sisto@giustizia.it

Al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo dell’Ispettorato generale
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
 

Oggetto: Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione – art. 21 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 –regime fiscale

Sono pervenuti a questa Direzione generale diversi quesiti, attinenti al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, adottato in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Attesa la novità della normativa, e nell’ottica di prevenire disomogeneità tra le prassi degli uffici, si ritiene opportuno fornire le prescrizioni del caso, sulla scorta dell’interpretazione cui questa articolazione ministeriale è pervenuta, in assenza di specifiche indicazioni di diritto positivo.

L’art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 prevede, al primo comma, che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante.

La norma in esame prevede che il notaio possa esperire un’istruttoria semplificata e funzionale alla decisione sulla richiesta di autorizzazione (comma 2); inoltre, ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo (comma 3).

L’autorizzazione deve essere comunicata, a cura del notaio stesso, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio del corrispondente provvedimento giudiziale, nonché al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (comma 4).

Ciò per consentire alla cancelleria l’assolvimento delle formalità pubblicitarie (ad es. annotazione dell’autorizzazione nel registro delle tutele, ai sensi dell’art. 48 disp. att. c.c.), al giudice tutelare di eventualmente modificare o revocare l’atto, sulla falsariga di quanto previsto dall’articolo 742 c.p.c. (fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca), e al pubblico ministero ai fini dell’eventuale proposizione dell’impugnazione.

Infatti, l’autorizzazione resa dal notaio può essere reclamata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme processuali applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale (comma 5); l’efficacia dell’autorizzazione consegue al vano decorso del termine di 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo (comma 6).

Come reso palese nella relazione illustrativa al d.lgs. n.149/2022, a margine della norma in commento, trattasi di una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria, per cui “si viene di fatto a creare un doppio binario, talché l’interessato potrà alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice”.

Il legislatore ha inteso, dunque, introdurre nel nostro ordinamento due canali autorizzatori autonomi ed alternativi, uno notarile e l’altro giudiziale, fermo restando il controllo esercitabile dall’autorità giudiziaria sull’operato del notaio a fronte del reclamo proposto dai soggetti legittimati.

Quanto alla natura delle nuove competenze attribuite al notaio, occorre in primo luogo evidenziare che trattasi di funzioni che, tradizionalmente, sono state ascritte alla giurisdizione volontaria: essa, come noto, non è volta a dirimere controversie sui diritti, bensì a gestire, in via latamente amministrativa, quegli interessi del privato che sono ritenuti meritevoli di particolare tutela.

Tuttavia, poiché il notaio-pubblico ufficiale riceve tale munus direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell’autorità giudiziaria, è escluso, in radice, che l’attività di che trattasi possa qualificarsi come giurisdizionale.

Depongono in tal senso anche l’assenza di particolari prescrizioni, per la forma della richiesta da presentare al notaio (salvo l’uso dello scritto), l’analoga assenza di indicazioni in merito al contenuto-forma della autorizzazione notarile, infine l’assenza di qualsiasi criterio distributivo della “competenza territoriale” (tipico invece dell’attività giurisdizionale, a declinazione del principio costituzionale del “giudice naturale precostituito per legge”), tanto che il “notaio rogante” può essere scelto liberamente dalle parti, su tutto il territorio nazionale.

Nello stesso senso milita la non secondaria circostanza che l’autorizzazione di che trattasi sia utilizzabile esclusivamente dal notaio che l’abbia emessa, ossia il fatto che il notaio autorizzante debba coincidere con il notaio rogante, diversamente da quanto avverrebbe laddove si trattasse di provvedimento giurisdizionale, utilizzabile, in quanto tale, innanzi a qualsiasi notaio.

Tali evidenze inducono le seguenti considerazioni, in merito al regime fiscale applicabile al procedimento in esame.

Deve rammentarsi che gli articoli 1 e 2 del d.P.R. n. 115/2002 stabiliscono l’ambito di operatività delle norme del Testo Unico delle spese di giustizia, prevedendo rispettivamente che “le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione” (art. 1, comma1), e che “Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi” (art. 2, comma 1).

Inoltre, l’art. 3 del d.P.R. n. 115/2002, al comma 1, lettera o), definisce “processo (è) qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale”.

Ancora, sempre secondo l’impianto del citato Testo Unico, l’onere delle spese “degli atti processuali”, in base ai principi generali che regolano la materia delle spese di giustizia nel processo civile, ricade di regola sulla parte privata che propone la domanda (art.8, comma 1); il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto “per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, (…)” (art.9, comma 1) ed è obbligata al pagamento del contributo unificato, nonché delle anticipazioni forfettarie “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo (…)” (art.14, comma 1; art.30, comma 1).

Dal complessivo impianto normativo qui riassunto emerge quindi con chiarezza che il presupposto necessario affinché sorga l’obbligo, per la parte privata, di sostenere le spese degli atti processuali, è che sia instaurato un processo dinanzi all’autorità giudiziaria.

Ciò posto, dal momento che l’autorizzazione resa dal notaio non configura un provvedimento di natura giurisdizionale, l’ufficio giudiziario, allorquando riceve la comunicazione dell’autorizzazione concessa dal notaio e prevista dall’art. 21, comma 4, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, non è tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato; per le medesime ragioni, non si ritiene esigibile l’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo Testo unico.

Infine, considerato che il legislatore ha inteso assoggettare l’autorizzazione del notaio al medesimo regime di impugnazione dell’autorizzazione concessa dal giudice, il rimedio impugnatorio applicabile è il reclamo camerale di cui all’art.739 c.p.c.

In merito al regime fiscale di tale impugnazione, la stessa deve ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. b), d.P.R.n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall’art.13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.

Resta dovuto, in mancanza di espressa esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R.115/2002 e dei diritti di copia.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 2 maggio 2023

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo