Circolare 24 agosto 2017 - Scarto di copie degli atti pubblici presso gli ex Uffici del Registro, ora confluiti nell’Agenzia delle Entrate

24 agosto 2017

Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Circolare n. 9/2017
m_dg.UCAN100.24/08/2017.0021951.U

Ai  Capi degli Archivi
Notarili Distrettuali e Sussidiari
LORO SEDI

e, p.c., Ai Capi delle Circoscrizioni
Ispettive degli Archivi Notarili
LORO SEDI

Oggetto: Scarto di copie degli atti pubblici presso gli ex Uffici del Registro, ora confluiti nell’Agenzia delle Entrate

La Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a seguito dell’esito positivo di alcune prime procedure avviate da Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, con la collaborazione degli Archivi notarili competenti, secondo modalità concordate da questo Ufficio con la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, per lo scarto delle copie degli atti notarili da loro conservati per impossibilità degli Archivi a riceverli in consegna, con nota prot. 12279 del 21 luglio 2017 ha emanato l’atto di indirizzo allegato alla presente nota.
Con tale atto si dispone che le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche autorizzino le richieste di scarto che pervengano da parte degli uffici dell’Agenzia, relativamente alle copie degli atti pubblici di notai cessati, previa verifica della conservazione dei corrispondenti originali nell’Archivio notarile.

Ne consegue che è ammissibile lo scarto delle copie relative esclusivamente agli atti originali compresi nelle schede notarili verificate ai sensi dell’art. 108 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (c.d. Legge Notarile), che risultino conservati integri presso l’Archivio.
Si invitano pertanto le SS.LL. a provvedere, prima che venga perfezionata la richiesta di scarto:

  1. a controllare che gli atti originali interessati non risultino per qualsiasi causa sottratti, smarriti o danneggiati, anche se solo parzialmente, e che eventuali richieste di ricostruzione siano andate a buon fine;
  2. a richiedere, ove occorra, la ricostruzione degli atti con ricorso al Presidente del Tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Si invitano le SS.LL. a prestare particolare attenzione nello svolgimento delle predette attività e massima collaborazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e alle Commissioni di Sorveglianza sugli archivi istituite presso gli uffici dell’Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano


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