Decreto 30 dicembre 2022 - Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari - Anno 2022

30 dicembre 2022

(pubblicato nella G.U. n.65 del 17-3-2023)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari;

Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto art. 73, come introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali e' attribuita agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, attribuita sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Rilevato che le risorse di cui dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, relative al corrente esercizio finanziario non sono disponibili in quanto gia' destinate, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre  2021, n. 147, al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonche' da destinare alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento;

Ritenuto pertanto che le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle complessive esigenze di finanziamento delle borse di studio per l'anno 2022 siano rinvenibili nell'ambito delle residue disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per il medesimo esercizio finanziario e che tali disponibilita' ammontano a complessivi euro 8.991.818,00, iscritte sul capitolo di bilancio 1536 dello Stato di previsione del Ministero della giustizia;

Decreta:

Art. 1
Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

  1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' determinato, per l'anno 2022, nel limite di euro 8.991.818,00, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, comprensivo degli importi necessari alle esigenze di cui all'art. 2.
  2. Ai sensi del comma 3 del predetto art. 22, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 2
Misure relative agli aventi diritto per il tirocinio svolto nell'anno 2021

  1. La Direzione generale dei magistrati provvede alla definizione delle eventuali posizioni degli aventi diritto per l'assegnazione delle borse di studio relative al tirocinio svolto nel corso dell'anno 2021 presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 3
Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio per i tirocini formativi dell'anno 2022

  1. Le borse di studio sono attribuite ai soggetti che ne fanno richiesta secondo le indicazioni e i requisiti dettagliati in apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.
  2. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'art. 4, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

Art. 4
Importo e durata

  1. L'importo della borsa di studio e' determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.
  2. La graduatoria verra' predisposta sulla base delle domande di borsa di studio presentate ai sensi della circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3 comma 1, ed in seguito a validazione delle stesse da parte della Corte di cassazione, delle Corti di appello della Procura generale presso la Corte di cassazione e delle Procure generali presso le Corti di appello, nonche' del Segretario generale della giustizia amministrativa - validazione che avverra' entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ai fini della formazione della graduatoria si terra' conto del valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. In caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di piu' giovane eta'.
  3. Entro i quaranta giorni successivi alla scadenza del termine per la validazione delle domande, ai sensi del comma precedente, verra' predisposta una graduatoria nell'ambito delle domande presentate e validate. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sara' destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1.
    Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 1.
  4. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 1, sono attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nell'anno 2022.
  5. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita' da parte di ciascun tirocinante a favore del quale e' erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate nella circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3, comma 1. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio, di cui al periodo precedente, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.

Art. 5
Trattamento dei dati personali

  1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalita' di gestione  delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.
  2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.
  3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il direttore dell'Ufficio II.

Art. 6
Clausola di invarianza

  1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro della giustizia
Nordio

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti

 

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