Decreto 21 marzo 2023 - Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021

21 marzo 2023

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli affari interni
Ufficio II – Ordini professionali ed albi

Il Direttore generale,

VISTO il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2022, n. 152, recante “Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, in virtù del quale, all’articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è stato anteposto l’articolo 5-bis, rubricato “Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo”, a mente del quale, peraltro, “Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo … è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13”;

VISTO, altresì, l’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, in virtù del quale è stato sostituito il Titolo II della Parte I del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi inclusi gli articoli 13 e 17;

VISTO l’articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito, a mente del quale, “1. È istituita una piattaforma telematica nazionale … gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. 2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata …, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata … La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. … 4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. … Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio … i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto, per l'inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2 …”;

VISTO l’articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito, a mente del quale, “1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato. 2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2 …”;

VISTO il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, adottato da questa Direzione generale in virtù dell’articolo 3, commi 2 e 4 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, per definire “il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico”, nonché la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l’iscrizione degli esperti indipendenti nell’apposito elenco;

RITENUTA la necessità, alla luce dell’intervento normativo di cui al decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di integrare il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021;

VISTA la nota prot. DAG 58923.E del 15 marzo 2023, con la quale l’Ufficio Legislativo di questo Dicastero ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, in vista dell’integrazione del decreto dirigenziale già adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, “un aggiornamento del documento già predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021”;

RILEVATO che il documento è composto da sei sezioni – rispettivamente concernenti Sezione I “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” disponibile on line, Sezione II “Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza”, Sezione III “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”, Sezione IV “La formazione degli esperti”, Sezione V “La piattaforma” e la nuova Sezione VI “Scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto” – nonché quattro allegati – a loro volta concernenti Allegato 1 “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”, Allegato 2 “Istanza on line”, Allegato 3 “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata” ed il nuovo Allegato 4 “Scheda sintetica profilo professionale dell’esperto” –;

RITENUTO, pertanto, opportuno e urgente il recepimento del documento trasmesso dall’Ufficio Legislativo,

DECRETA

 È recepito l’“aggiornamento del documento già predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021” trasmesso dall’Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 58923.E del 15 marzo 2023, come di seguito riportato.

Roma, 21 marzo 2023

Il Direttore generale reggente
Lucio Bedetta

 

SEZIONE I
TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA’ DEL RISANAMENTO DISPONIBILE ONLINE

  1. Il test pratico, che non ha la funzione di individuare una situazione di crisi (non è un indicatore della crisi), consente all’imprenditore di valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa e, nel contempo, aiuta l’esperto a comprendere se vi sono concrete prospettive di risanamento. 

Il test consente di misurare il grado di difficoltà del percorso che l’imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura il successo dell’operazione dipende dall’adozione di iniziative in discontinuità rispetto al passato.

La valutazione della complessità del risanamento è svolta attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Esso consente di individuare le grandezze e le relative componenti sulle quali occorre intervenire e di comprendere l’intensità che l’intervento dovrà avere.

Per svolgere il test senza ancora disporre di un piano industriale, ci si può limitare ad esaminare l’indebitamento e i dati dell’andamento economico attuale depurando quest’ultimo dagli effetti di circostanze straordinarie e imprevedibili o di eventi non ricorrenti (come ad esempio, effetti della pandemia o della guerra, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.). L’andamento economico è desunto dal budget dell’esercizio in corso oppure, in mancanza, dai dati dell’esercizio precedente, se la relativa chiusura non è anteriore di oltre sei mesi, o dalle stime della pre-chiusura dell’esercizio in corso, in caso di chiusura oltre il predetto termine di sei mesi.

L’entità del debito[1] che deve essere ristrutturato è pari a:

  1. debito scaduto ____________________
    di cui relativo ad iscrizioni a ruolo ____________________
  2. (più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie ____________________
  3. (più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo  ____________________
  4. (più) rate di mutuo-finanziamento e canoni di leasing finanziario, in scadenza nei successivi 2 anni[2] ____________________
  5. (più) investimenti relativi alle iniziative industriali e di riorganizzazione del lavoro che si intendono adottare[3], dedotte le sovvenzioni e i contributi che l’imprenditore prevede di conseguire a fronte degli investimenti ________________________
  6. (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale ____________________
  7. (meno) disponibilità finanziarie, nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti ____________________
  8. (meno) stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti ____________________

 

TOTALE [A]____________________

Tale debito, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell’ammontare di tale stralcio.

  1. I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell’impresa è mediamente in grado di generare a regime[4], prescindendo dalle eventuali iniziative industriali, sono pari a:
    1. stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime ____________________
    2. (meno) investimenti di mantenimento annui a regime ____________________
    3. (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte ____________________

TOTALE [B] ____________________

  1. Se l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico, e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B] superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima:
    1. del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria;
    2. del volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione;
    3. dell’entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.
  1. In particolare:
    1. un rapporto non superiore all’unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità[5], non è superiore a 3. In tal caso, l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento (v. punto 6 della presente Sezione);
    2. quando il rapporto supera il predetto livello il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tal caso si veda il punto 7 della presente Sezione;
    3. superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità[6], è pari a 5, la presenza di un margine operativo lordo positivo potrebbe non bastare a consentire il risanamento dell’impresa e potrebbe rendersi necessaria la cessione dell’azienda o di rami di essa. In tal caso si prosegua secondo quanto indicato al punto 8 della presente Sezione;
    4. se, invece, l’impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, le iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, aggregazioni con altre imprese, cessazione di rami d’azienda, oppure cessione dell’azienda o di rami di essa) sono necessarie. In tal caso si vedano il punto 7 ed il punto 8 della presente Sezione.
  1. Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell’andamento corrente e la redazione del piano d’impresa assume minore rilevanza.
  1. Nel caso in cui il risanamento dipenda dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali, assume precipua rilevanza il piano d’impresa per il quale nella check-list di cui alla Sezione II sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l’esperto, nell’esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.
  1. Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

SEZIONE II
CHECK-LIST
(LISTA DI CONTROLLO) PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER LA ANALISI DELLA SUA COERENZA.

Per accedere alla composizione negoziata l’imprenditore deve aver redatto un progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della presente check list (devono essere rispettate, quanto meno, le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3) e un piano finanziario per i successivi sei mesi.

Non è invece necessario che l’imprenditore, per accedere alla composizione negoziata, abbia già redatto il piano vero e proprio. E’ tuttavia utile che lo abbia fatto posto che lo dovrà comunque redigere, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi.

Le risposte alle domande contenute nella presente check-list costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano. Esse vanno intese come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d’impresa e non come precetti assoluti. Gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno infatti da una serie di variabili, e vi influiranno, tra le altre cose, la tipologia dell’impresa e dell’attività svolta, la dimensione e la complessità dell’impresa e le informazioni disponibili.

Il contenuto della presente check-list dovrebbe consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile.

La check-list servirà poi all’esperto per l’analisi di coerenza del piano.

La redazione del piano di risanamento è un ‘processo’. Esso presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi (par. 1 della presente Sezione) e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata (par. 2 della presente Sezione).

Il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in cui versa l’impresa e dalle sue cause (par. 3 della presente Sezione), individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono attagliarsi ad essa e consentire di rimuovere le difficoltà in essere.

La parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare e segue un ordine logico strutturato attraverso valutazioni controllabili. Essa è volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati attraverso un processo semplificato (par. 4 della presente Sezione).

Il debito esistente che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate (par. 5 della presente Sezione).

In caso di gruppo di imprese occorre tenere conto delle reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte (par. 6 della presente Sezione).

  1. Il requisito dell’organizzazione dell’impresa

1.1 L’impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell’attività? (a cura dell’imprenditore). In difetto, l’impresa individua il modo per procurarsele.

1.2 L’impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare? (a cura dell’imprenditore). In caso contrario, l’impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.

1.3 L’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale? (a cura dell’imprenditore). In mancanza, l’impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta[7].

1.4 L’impresa è in grado di stimare l’andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? (a cura dell’imprenditore). In difetto, l’impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività[8], e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell’andamento tendenziale[9].

1.5 L’impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? (a cura dell’imprenditore). In difetto l’impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziare almeno a 13 settimane il cui scostamento con l’andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

  1. Rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente

2.1 L’impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? (a cura dell’imprenditore)
In mancanza l’imprenditore la redige quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all’occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.

2.2 La situazione debitoria è completa e affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? (a cura dell’imprenditore)
In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l’adeguamento delle attività e delle passività.

2.3 È disponibile un prospetto recante l’anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? (a cura dell’imprenditore)
In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità[10]. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore[11]) occorre che la stima del momento dell’incasso sia particolarmente prudente.

2.4 È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? (a cura dell’imprenditore)
In caso contrario, è opportuno che l’imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.

2.5 I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell’Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall’estratto della Centrale Rischi? (a cura dell’imprenditore)
In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.

2.6 Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? (a cura dell’imprenditore)
In difetto, anche con l’aiuto dei professionisti che assistono l’impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.

2.7 L’organo di controllo e il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile? (a cura dell’esperto)
In caso affermativo, occorre che l’imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l’appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi (a cura dell’imprenditore).

2.8 Sono disponibili informazioni sull’andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? (a cura dell’imprenditore) 

  1. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi

3.1 Perché l’imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile? (a cura dell’imprenditore)

Quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato[12]? (a cura dell’esperto)

3.2 Tenuto conto delle manifestazioni sub 3.1, quali ne sono le cause[13]? (a cura dell’imprenditore)

Qualora non siano individuate cause coerenti con le manifestazioni esteriori dello stato di crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile è quantomeno opportuno che l’imprenditore predisponga la comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni[14]; la comparazione dei dati economici dovrebbe essere svolta anche sulla base dei rendiconti gestionali, se disponibili. Da tale comparazione l’esperto, anche attraverso l’intervista delle principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse umane, contabile), si forma il convincimento sulle cause del declino dell’andamento aziendale (a cura dell’esperto)

3.3 L’organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall’imprenditore sia completo e adeguato? (a cura dell’esperto)

3.4 Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare? Nel caso in cui l’imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore successo? Esse sono replicabili dall’imprenditore? (a cura dell’imprenditore)

3.5 L’impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali?  (a cura dell’imprenditore)

3.6 Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili? (a cura dell’imprenditore)

3.7 Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative dovessero dimostrarsi inefficaci e si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti? (a cura dell’imprenditore)

3.8 Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza? Quali sono le differenze? Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute? (a cura dell’imprenditore)

3.9 Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l’esperto, coerenti con la situazione di fatto dell’impresa e del contesto in cui opera?  Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall’imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare? (a cura dell’esperto)

  1. Le proiezioni dei flussi finanziari

4.1 La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell’impresa o dall’attività svolta[15], l’esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive (a cura dell’imprenditore) così articolate:

4.1.1 stima dei ricavi ( 4.3 della presente Sezione);

4.1.2 stima dei costi variabili correlati ai ricavi ( 4.4 della presente Sezione);

4.1.3 stima dei costi fissi (punto 4.4 della presente Sezione);

4.1.4 stima degli investimenti (punto 4.6 della presente Sezione);

4.1.5 stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato (punto 4.7 della presente Sezione);

4.1.6 verifica di coerenza dei dati economici prognostici (punto 4.8 della presente Sezione);

4.1.7 stima dell’effetto delle operazioni straordinarie, se previste[16] (punto 4.9 della presente Sezione);

4.1.8 stima del pagamento delle imposte sul reddito (punto 4.10 della presente Sezione);

4.1.9 declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito (punto 4.11 della presente Sezione);

4.1.10 declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza (punto 4.12 della presente Sezione).

4.2 Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato[17]? (a cura dell’imprenditore)

4.3 Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? (a cura dell’imprenditore)

Sul punto si precisa che:

4.3.1. le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell’esercizio in corso devono essere giustificate dall’imprenditore;

4.3.2.è opportuno confrontare le variazioni dei ricavi del piano con le prospettive del settore, anche ad esito della pandemia da Covid-19.

4.4.La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l’imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo[18] e come intende mitigarli l’imprenditore? (a cura dell’imprenditore)

4.5. Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse? (a cura dell’imprenditore)

4.6. Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? L’ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato. (a cura dell’imprenditore)

4.7. La stima degli effetti delle iniziative industriali che l’imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali? (a cura dell’esperto)

4.8. È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti? (a cura dell’esperto)

Sul punto si precisa che:

4.8.1. la redditività ed i principali indicatori chiave gestionali (KPI)[19] prospettici, prima dell’effetto delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, devono essere coerenti con l’andamento storico;

4.8.2. è importante che sia giustificata ogni differenza tra l’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, anche a seguito delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, ed i benchmark di mercato disponibili.

4.9. Se è stata prevista la dismissione di cespiti d’investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi?  Le relative stime sono adeguatamente suffragate? (a cura dell’imprenditore)

4.10. Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell’effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi? (a cura dell’imprenditore)

4.11. La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici. Essa può avere luogo:

4.11.1. attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi[20], di pagamento dei costi[21] e di rigiro del magazzino[22]. I tempi devono essere coerenti con la serie storica dell’impresa e occorre che questa sia stata correttamente calcolata (a cura dell’imprenditore);

4.11.2. deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte (a cura dell’imprenditore);

4.11.3. portando in conto l’effetto delle dismissioni di cespiti d’investimento e di altre operazioni straordinarie previste (a cura dell’imprenditore);

4.11.4. per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa. In tal caso occorre comunque: (i) verificare che l’ammontare degli investimenti di mantenimento sia adeguatamente espresso dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso contrario); (ii) portare in conto l’effetto delle iniziative industriali previste; (iii) tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie programmate (a cura dell’imprenditore).

4.12. È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche le grandezze patrimoniali. Su di esse si innesteranno le proposte alle parti interessate di cui al successivo punto 5.5 della presente Sezione e viene calcolata la stima dell’andamento del patrimonio netto l termine dei singoli anni del piano (a cura dell’imprenditore).

  1. Il risanamento del debito

5.1. L’impresa, alla luce del paragrafo 4 della presente Sezione, è in grado in futuro di generare risorse al servizio del debito ed il risultato delle proiezioni finanziarie di cui al punto 4.10 della presente Sezione tende ad essere positivo? (a cura dell’imprenditore)

5.2. Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l’impresa? È opportuno che tali prove siano coerenti con i rischi emersi ad esito dell’intervista delle diverse funzioni aziendali e comunque avendo riguardo alle prospettive di mercato. (a cura dell’esperto)

5.3. La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle iniziative industriali? In caso affermativo, è opportuno che l’esito atteso delle iniziative industriali sia sottoposto a prove di resistenza (stress test) (a cura dell’imprenditore)

5.4. A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano? (a cura dell’imprenditore)
Il debito da servire[23] corrisponde a:

  • debito scaduto;
  • debito già riscadenziato o differito;
  • debito interessato da moratorie ex lege;
  • linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
  • rate di mutuo e finanziamenti in scadenza[24] .                                            

5.5. Come l’imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei diversi anni attraverso i flussi al servizio dello stesso? (a cura dell’imprenditore)
Impatto nelle singole annualità del piano di risanamento delle proposte alle parti interessate quali (una possibile tipologia è riportata nell’Allegato 1):

  • nuovi riscadenziamenti o dilazione di una parte del debito pendente;
  • stralcio di parte del debito;
  • la sua conversione in equity o in strumenti finanziari partecipativi;
  • nuove linee di credito;
  • nuovi aumenti di capitale sociale a pagamento e nuovi finanziamenti anche postergati.

5.6. Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell’accordo, fatte salve le disposizioni speciali? (a cura dell’imprenditore)

  1. In caso di gruppi di imprese[25] .

6.1. È stata redatta una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto? (a cura dell’imprenditore)

6.2. Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali tra le singole società del gruppo? (a cura dell’imprenditore)

6.3. Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali?  Come si intende agire per affrontarle? (a cura dell’imprenditore)

6.4. Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell’impresa? (a cura dell’imprenditore)

6.5. Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un’altra impresa del gruppo? (a cura dell’esperto)

SEZIONE III
PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA.

Il presente protocollo reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative relative alla composizione negoziata; esso, inoltre, recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti.

  1. Verifica dell’indipendenza e accettazione dell’incarico

1.1. L’esperto accetta l’incarico entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della propria designazione. A tal fine egli esamina la domanda ed i documenti presenti presso la Piattaforma Telematica, accerta la propria indipendenza ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Codice della crisi nonché l’assenza di altri incarichi di composizione negoziata, in misura superiore a uno, in corso. Nell’accettare l’incarico tiene conto del possesso delle specifiche competenze occorrenti in aggiunta a quella generale (per esempio, con riferimento al settore in cui opera l’impresa o alla struttura della stessa, alla complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata o, infine, alla localizzazione delle sedi operative in Italia ed all’estero) e della sua disponibilità di tempo, avendo riguardo alla complessità ed alle dimensioni dell’impresa ed alla propria organizzazione.

1.2. Entro tale termine egli inserisce nella Piattaforma Telematica la comunicazione dell’accettazione dell’incarico, redatta secondo il modulo riportato nell’Allegato 3, e la trasmette all’imprenditore, via posta elettronica certificata, per conservarne traccia. L’esperto deve in ogni caso essere munito di una casella di posta elettronica certificata.

1.3. Si ricorda che l’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; l’esperto e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. 

1.4. Si ricorda altresì all’esperto che è opportuno che egli sottoponga alle parti ogni altra circostanza che possa astrattamente compromettere la sua indipendenza.

1.5. Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non siano decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

  1. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

2.1. L’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell’impresa sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l’organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica. Nel primo incontro con l’imprenditore, l’esperto ricorda all’imprenditore i doveri di cui all’articolo 16, comma 4, del Codice della crisi d’impresa.

2.2. A tal fine, svolge la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test disponibile Se l’imprenditore ha allegato alla domanda il test online l’esperto lo esamina, correggendolo quando ne ravvisa l’esigenza. Se l’imprenditore non lo ha allegato, l’esperto provvede alla sua compilazione insieme all’imprenditore.

2.3. L’esito del test online è indicativo e l’esperto lo valuta tenendo conto di tutti gli elementi informativi dei quali dispone.

2.4. Se l’esperto ravvisa, diversamente dall’imprenditore, anche a seguito dei primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l’esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere praticabili, l’apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell’azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito. Si terrà conto del fatto che, a fronte (i) di una continuità aziendale che distrugge risorse, (ii) dell’indisponibilità dell’imprenditore a immettere nuove risorse, (iii) dell’assenza di valore del compendio aziendale, le probabilità che l’insolvenza sia reversibile sono assai remote indipendentemente dalle scelte dei creditori, e dunque che in questi casi è inutile avviare le trattative.

2.5. Si raccomanda all’esperto, in qualunque momento reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, di darne notizia all’imprenditore e al Segretario generale della Camera di commercio competente perché venga disposta l’archiviazione del fascicolo (v. anche il punto 2.8 della presente Sezione).  

2.6. Si suggerisce di tenere conto del fatto che, quando l’esito del test online indica che il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative che si intendono adottare in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (iniziative industriali, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese), l’esperto, prima di sciogliere la propria riserva, compie gli opportuni approfondimenti esaminando il progetto di piano di risanamento o il piano di risanamento nel frattempo predisposto (v. successivo paragrafo 3 della presente Sezione).

2.7. In ogni caso, qualora l’esperto reputi che il risanamento possa avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa, dovrà tenere conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall’imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori.

2.8. In qualunque momento, nel corso dello svolgimento dell’incarico, l’esperto ravvisi che non sussista o che sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell’impresa, anche in via indiretta attraverso la cessione dell’azienda o di suoi rami, redige la relazione prevista dall’articolo 17, comma 8, del Codice della crisi d’impresa, che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all’imprenditore. In caso di misure protettive e cautelari trasmette la relazione anche al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico[26], affinché questo possa pronunciarsi sulla conferma degli effetti e in ogni caso dichiararne la cessazione. Quando l’esperto ritenga di disporre delle informazioni occorrenti potrà riportare nella relazione le valutazioni di cui al paragrafo 13 della presente Sezione. L’inserimento della relazione nella Piattaforma Telematica costituisce titolo per l’archiviazione della composizione negoziata da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Si ricorda che solo se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo e non sono praticabili le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 lettera b) dell’articolo 23 del Codice della crisi d’impresa, l’imprenditore può presentare, ricorrendone i presupposti, una proposta di concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del Codice della crisi d’impresa.

  1. La presenza di un gruppo di imprese

3.1. Nel caso di unica istanza di nomina dell’esperto presentata dalle imprese di un gruppo sarà opportuno che l’esperto verifichi fin da subito, in mancanza della pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, quale è l’impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall’articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed alla relazione inserita nella Piattaforma Telematica ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del Codice della crisi. Ciò al fine di consentire in tempo utile all’imprenditore la verifica di quale sia il tribunale competente qualora intenda richiedere il rilascio o la conferma di misure cautelari e protettive, autorizzazioni o rimodulazione del contenuto dei contratti.

3.2. L’esperto prende atto della struttura del gruppo e delle informazioni inserite nella piattaforma ai sensi del citato articolo 25 comma 3 del Codice della crisi. Nella conduzione delle trattative e nella valutazione delle operazioni infragruppo l’esperto tiene conto dell’interesse dei creditori delle singole imprese del gruppo.

3.3. L’esperto assolve ai compiti di cui all’articolo 12, comma 2, del Codice della crisi in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l’istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese. Tale decisione può essere assunta anche successivamente all’avvio delle trattative, ove ad esempio gli imprenditori non lo mettano in condizione di disporre di flussi informativi adeguati.

3.4. Nella valutazione dell’opportunità o meno della trattazione unitaria o dell’invito ad altre imprese del gruppo a partecipare alle trattative, in caso di istanza presentata da una sola di esse, l’esperto terrà conto della coincidenza e della contrapposizione degli interessi delle parti interessate delle diverse imprese, delle reciproche conseguenze in caso di discontinuità aziendale di una di esse, nonché dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo.

3.5. Qualora lo ritenga opportuno, l’esperto può invitare a partecipare alle trattative, quali parti interessate, anche le imprese del gruppo che non si trovino in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza: ad esempio quando esse abbiano concesso garanzie nell’interesse del debitore o comunque in presenza di un loro interesse nel risanamento dello stesso.

3.6. In presenza di più istanze presentate dalle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo gli esperti nominati dovranno sentire i richiedenti e i creditori con i quali sono in corso le trattative e comunque sentirsi tra di loro e valutare insieme l’opportunità o meno di una trattazione unitaria condotta da un unico esperto. In tal caso è opportuno che gli esperti diversi da quello designato alla prosecuzione della composizione negoziata trasmettano tempestivamente a quest’ultimo la relazione sull’attività già svolta. 

3.7. In caso di istanze separate gli esperti designati potranno decidere di comune accordo di condurre la composizione negoziata in modo congiunto, fermo restando che ove procedano diversamente sarà comunque necessario che ciascuno di essi solleciti l’impresa per la quale è designato (e se del caso l’impresa esercitante la direzione e coordinamento) allo scambio tra le singole imprese dei flussi informativi che ritiene necessari per la più efficace conduzione delle trattative (così, ad esempio, le informazioni occorrenti per la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie, le previsioni in ordine ai reciproci rapporti economici e finanziari, i rischi di escussioni di garanzie concesse nell’interesse dell’impresa da altra impresa del gruppo).

3.8. In caso di finanziamenti infragruppo si veda il punto 7.8 della presente Sezione, per la esclusione della postergazione, e il paragrafo 10 della presente Sezione, per il riconoscimento della prededuzione.

3.9. Al termine delle trattative le imprese del gruppo possono accedere, separatamente, a tutti gli esiti previsti dall’articolo 23 del Codice della crisi d’impresa con la conseguenza che la continuità aziendale potrà essere perseguita anche per una sola impresa del gruppo. I contratti, le convenzioni e gli accordi di cui al citato articolo 23, comma 1, possono essere sottoscritti da una o più imprese del gruppo.

  1. Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo)

4.1. Il piano di risanamento, redatto dall’imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell’esperto sulla base della check-list di cui alla Sezione II.

4.2. A tal fine, l’esperto, oltre alle informazioni previste nella check-list di cui alla Sezione II, può richiedere all’imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria. A tal fine egli ricorda all’imprenditore che ha il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente, secondo quanto espressamente prescritto dall’articolo 16, comma 4, del Codice della crisi d’impresa.

4.3.Ove l’esperto ravvisi carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza e del piano di risanamento che è necessario correggere, segnalerà all’imprenditore l’esigenza che l’intervento correttivo avvenga in tempi rapidi (se del caso anche, in via sintetica, attraverso l’iscrizione prudenziale di un fondo rettificativo e il computo, in via prudenziale, di un fabbisogno finanziario integrativo).

4.4. L’esperto esamina la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito, tenendo opportunamente conto delle indicazioni contenute nella check-list, con la precisazione che tali flussi, per le imprese alle quali trova applicazione l’approccio semplificato previsto dai paragrafi 30 e seguenti del principio contabile OIC 9, possono essere stimati ricorrendo ai flussi reddituali, secondo quanto meglio precisato al punto 4.10.4 della check-list di cui alla Sezione II.

  1. Analisi delle linee di intervento

5.1. L’esperto esamina, alla luce del progetto di piano di risanamento o del piano di risanamento, se già disponibile, l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al paragrafo 3 della check-list di cui alla Sezione II.

5.2. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, in qualsiasi sua forma, anche indiretta, l’esperto, con l’imprenditore, individua le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative. Nella individuazione degli interessi della singola parte al raggiungimento di un accordo, che meglio emergeranno nel corso della composizione negoziata, si suggerisce di tener conto che, di norma:

5.2.1. l’interesse della singola parte è commisurato alle conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuità aziendale dell’impresa. Rilevano a tal riguardo le utilità derivanti dalla prosecuzione del rapporto (in termini di sbocchi di mercato, di canali di approvvigionamento, dell’ottenimento di servizi essenziali per la parte, di mantenimento di contratti di licenza d’uso, di collaborazioni anche industriali in essere, di ricadute derivanti sui mandati di associazione temporanea d’impresa);

5.2.2. l’interesse della singola parte dipende altresì dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato) o nelle alternative concretamente praticabili (per esempio, fallimento, amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate;

5.2.3. l’interesse della singola parte al risanamento dell’impresa può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti (ad esempio, il rischio dell’estensione della crisi ad altre società del gruppo con le quali sono in essere rapporti di credito o economici che ne sarebbero pregiudicati);

5.2.4. l’interesse della singola parte può dipendere dalle conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo all’imprenditore (ad esempio, responsabilità per la concessione di credito, conseguenze derivanti dalle garanzie concesse e da azioni revocatorie fallimentari di atti posti in essere).

5.3. In presenza di una situazione rilevante ai sensi degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile, l’esperto può ricordare all’organo amministrativo la facoltà di avvalersi del disposto dell’articolo 20, del Codice della crisi d’impresa.

5.4. L’imprenditore individua le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell’Allegato 1. Tali proposte dovranno essere strutturate ed articolate perseguendo quanto più possibile l’equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte, la proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell’impresa.

  1. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari

6.1. Nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, si dovranno considerare l’opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell’istanza, tenendo conto,  a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi: (i) disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l’esecuzione dei pagamenti dovuti; (ii) conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all’ordine o alla consegna; (iii) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a ‘crediti deteriorati’[27] con conseguenze sulla nuova concessione di credito.

6.2. Durante le trattative l’esperto verifica periodicamente, anche attraverso la Piattaforma Telematica, se si sia dato corso alla pubblicazione nel registro delle imprese di cui all’articolo 18, comma 1, del Codice della crisi d’impresa.

6.3. Quando è sentito dal tribunale nel giudizio di conferma delle misure protettive o di rilascio delle misure cautelari, l’esperto rappresenta lo stato delle trattative, l’attività svolta e l’esito delle analisi di cui al paragrafo 2 e di quelle eventualmente già condotte di cui al paragrafo 4 e fornisce al tribunale le informazioni richieste.

6.4. In caso di richiesta di proroga delle misure protettive, l’esperto rappresenta lo stato delle trattative ed esprime il proprio parere in merito alla sussistenza, a quella data, della praticabilità del risanamento dell’impresa, anche in via indiretta, e all’esigenza di prorogare le misure protettive per salvaguardare l’esito delle trattative.

6.5. Quando sono state concesse misure protettive, l’esperto segnala al tribunale ogni elemento rilevante per la loro revoca o per l’abbreviazione della loro durata ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del Codice della crisi d’impresa se ritiene che esse non soddisfino più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o siano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

  1. La gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata

7.1. In pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa compete all’imprenditore, nel rispetto dei principi generali oltre che di quanto espressamente previsto dall’articolo 21, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.

7.2. È opportuno che l’esperto, nel corso del primo incontro, faccia presente all’imprenditore che, con preavviso adeguato, deve informarlo preventivamente per iscritto a mezzo posta elettronica certificata quando intende porre in essere atti di straordinaria amministrazione e tutte le volte che i pagamenti che intende eseguire possono non risultare coerenti con l’andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. A tal fine è opportuno che l’esperto indichi i tempi in cui l’informativa dovrà intervenire.

7.3. In via esemplificativa, rientrano tra gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione:

  • le operazioni sul capitale sociale e sull’azienda;
  • la concessione di garanzie;
  • i pagamenti anticipati delle forniture;
  • la cessione pro soluto di crediti;
  • l’erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;
  • la rinunzia alle liti e le transazioni;
  • le ricognizioni di diritti di terzi;
  • il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni;
  • l’effettuazione di significativi investimenti;
  • i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate;
  • la creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale;
  • gli atti dispositivi in genere.

7.4. Ancora in via esemplificativa, si suggerisce di fare particolare attenzione ad atti diversi dai seguenti:

  • il pagamento di retribuzioni a dipendenti;
  • il pagamento di provvigioni ad agenti e di compensi a collaboratori coordinati e continuativi;
  • il pagamento di debiti fiscali e contributivi;
  • il pagamento di debiti commerciali, nei confronti di coloro che non siano parti correlate, e comunque nei termini d’uso o se finalizzati a non pregiudicare il ciclo degli approvvigionamenti di beni o servizi;
  • il pagamento di rate di mutuo e canoni di leasing alle scadenze contrattuali, quando non sia in essere una moratoria dei pagamenti;
  • tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento determini la perdita del beneficio del termine in caso di rateazione.

Si suggerisce, inoltre, di fare particolare attenzione anche ai pagamenti effettuati a favore di soggetti con i quali sono in corso trattative, dei quali è opportuno informare l’esperto.

7.5. Dinanzi ad uno stato di crisi è opportuno che l’esperto ricordi all’imprenditore che deve gestire l’impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. A tal riguardo, non vi è di norma pregiudizio per la sostenibilità economico-finanziaria quando nel corso della composizione negoziata ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, o quando, in presenza di margine operativo lordo negativo, esso sia compensato dai vantaggi per i creditori, derivanti, secondo una ragionevole valutazione prognostica, dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei beni che lo compongono). Con le trattative in corso e ancora sussistendo concrete prospettive di risanamento, in caso di insolvenza dovrà avvenire nel prevalente interesse dei creditori come disposto dall’articolo 21, comma 1, del Codice della crisi d’impresa.

7.6. Quando ritiene che l’atto, o il pagamento, pregiudichi l’interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, del Codice della crisi d’impresa, l’esperto lo segnala, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all’imprenditore e all’organo di controllo. L’esperto, nel valutare il pregiudizio ai creditori, tiene anche conto di quanto indicato al paragrafo 7.5 della presente Sezione. Se l’impresa si trova in stato di insolvenza resta fermo il criterio del prevalente interesse dei creditori, dettato dal comma 1 del citato articolo 21.

7.7. Se nonostante la segnalazione l’atto, o il pagamento, viene compiuto, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Come prescrive l’articolo 21, comma 4, del Codice della crisi d’impresa, l’esperto iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese quando l’atto, o il pagamento, pregiudichi l’interesse dei creditori e non soltanto le trattative e le prospettive di risanamento.

7.8. Si ricorda all’esperto che i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 12, comma 1, del Codice della crisi d’impresa sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, a condizione che l’imprenditore abbia informato preventivamente l’esperto e questi non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, previa segnalazione di cui al seguente punto 7.9.

7.9. In caso di segnalazione effettuata, secondo quanto previsto dal punto 7.6, n relazione ad atto o pagamento che può arrecare pregiudizio ai creditori, l’esperto può chiedere all’imprenditore di fornire gli opportuni chiarimenti. Se l’esperto, nonostante i chiarimenti, conferma il proprio convincimento sul fatto che l’atto arreca pregiudizio ai creditori (o che, in caso di insolvenza, sia contrario rispetto al prevalente interesse dei creditori), iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Non vi è pregiudizio, ad esempio, quando i finanziamenti siano necessari ad assicurare la continuità aziendale e l’impresa sia in grado di rimborsare i finanziamenti attraverso i soli flussi derivanti dalla continuità stessa. Vi è viceversa pregiudizio, ad esempio, quando le utilità per i creditori vengano compromesse, anche solo parzialmente, dalla maggiore esposizione debitoria derivante dal finanziamento.

7.10. Nel caso in cui l’imprenditore non abbia dato l’informativa preventiva prevista dall’articolo 21, comma 2, del Codice della crisi d’impresa, l’esperto, venuto a conoscenza dell’atto o del pagamento, può esprimere in ogni momento il proprio dissenso, se ne sussistono i presupposti, attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese.

  1. Svolgimento delle trattative con le parti interessate

8.1. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, in funzione di consentire all’impresa di rimanere sul mercato. Fin dal primo incontro con le parti interessate, l’esperto ricorda a ciascuna di esse i doveri di cui all’articolo 16, commi 5 e 6 , del Codice della crisi d’impresa, e l’obbligo di collaborazione per il caso di cui all’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 5, del Codice della crisi d’impresa. L’esperto avverte inoltre le parti che, previo loro consenso, gli incontri potranno essere registrati.

8.2. L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso. Non lo assiste né si sostituisce alle parti nell’esercizio dell’autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.

8.3. Secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2, del Codice della crisi, nello svolgimento delle trattative l’esperto opera in modo professionale, imparziale e indipendente.

8.4. Sempre nel rispetto dei doveri previsti dall’articolo 16 del Codice della crisi, l’esperto, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le trattative.

8.5. Nel rispetto di quanto indicato al punto che precede, durante gli incontri con l’imprenditore e le parti interessate potrà essere redatto un sintetico verbale, contenente anche l’elenco (non il contenuto) della documentazione trasmessa in vista della riunione o successivamente ad essa. Se il verbale è sostituito o accompagnato da una audio o video registrazione, deve essere raccolto il previo consenso delle parti all’audio o video registrazione.

8.6. In ogni caso l’esperto, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Codice della crisi, non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, salva l’ipotesi prevista dall’articolo 19, comma 4, del Codice della crisi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

8.7. Gli incontri con le parti possono essere tenuti separatamente. È in particolare opportuno che siano tenuti separatamente quando occorra tutelare la riservatezza delle informazioni.
Peraltro, all’incontro con i creditori finanziari è opportuno che siano invitati contestualmente tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari con i quali l’imprenditore abbia esposizioni pendenti.

8.8. Nel corso delle trattative, l’esperto può richiedere all’imprenditore, ai creditori e alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell’incarico.

8.9. L’esperto provvede al censimento nella Piattaforma delle parti che partecipano alle trattative inserendo il loro indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, o, in difetto, un indirizzo di posta elettronica.

8.10. Negli incontri con le parti interessate, è opportuno che l’esperto ricordi ai creditori che, qualora l’imprenditore richiedesse misure protettive o cautelari nei loro confronti, non potranno, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti preesistenti secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del Codice della crisi d’impresa.

8.11. L’esperto, per lo svolgimento della propria attività, se lo ritiene utile o necessario, può avvalersi, a proprie spese, di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legalenon legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale, come consentito dall’articolo 16, comma 2 del Codice della crisi d’impresa.

8.12. È opportuno che l’esperto ricordi all’imprenditore che, se egli intende assumere rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, prima della adozione delle misure deve rispettare le procedure di informazione e consultazione[28] previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva o, in assenza, se occupa complessivamente più di quindici dipendenti, quelle previste dall’articolo 4, comma 3, del Codice della crisi d’impresa. L’esperto partecipa alle consultazioni assicurando riservatezza, imparzialità ed indipendenza. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all’articolo 25-ter, comma 5, del Codice della crisi d’impresa un sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto.

8.13. Quando l’imprenditore intende avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d’impresa di dilazione delle imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive e relativi accessori non ancora iscritte a ruolo, l’esperto sottoscrive l’istanza del debitore, quando, ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dell’impresa.

8.14. Quando l’esperto intende richiedere l’archiviazione del fascicolo, avverte l’imprenditore segnalando che redigerà una relazione finale. La relazione finale deve essere inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore, nonché, in presenza di istanza di applicazione di misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 8, del Codice della crisi d’impresa. La relazione non deve essere comunicata agli altri soggetti intervenuti nelle trattative.
Di fronte alla richiesta dell’imprenditore di proseguire comunque nella composizione negoziata, motivata con circostanze - nuove o non prese in considerazione in precedenza - che potrebbero giustificare la prosecuzione delle attività, l’esperto, prima di procedere alla chiusura, ne esamina la concretezza.

8.15. Ferma restando la facoltà di richiedere la trasmissione delle informazioni attraverso la posta elettronica certificata, l’esperto invita i creditori con i quali sono in corso le trattative ad accedere alla piattaforma per inserire al suo interno le informazioni sulla posizione creditoria e gli ulteriori dati o documenti dallo stesso richiesti.

8.16. Ai fini dell’eventuale scambio di informazioni e documentazione tra imprenditore e creditori, l’esperto chiede a entrambi se sono disponibili a prestare il consenso per l’accesso alle informazioni contenute nella piattaforma ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

  1. Formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate

9.1. Una volta preso atto del debito individuato dall’imprenditore e dei flussi economico-finanziari risultanti dal progetto di piano di risanamento, o dal piano vero e proprio ove già redatto, e destinati dall’imprenditore al servizio del debito, l’esperto, nella prospettiva della individuazione di una delle soluzioni previste all’articolo 23, del Codice della crisi d’impresa stimola la formulazione di proposte concrete da parte dell’imprenditore e delle parti interessate. Le proposte e le soluzioni da esaminare potranno essere anche più di una.

9.2. Nello stimolare la formulazione di proposte, l’esperto rappresenta l’esigenza che esse assicurino l’equilibrio tra i sacrifici richiesti alle singole parti, in modo quanto più possibile proporzionato al grado di esposizione al rischio di ciascuna di esse, e alle utilità derivanti alle medesime parti dalla continuità aziendale dell’impresa.

9.3. L’esperto ricorda altresì la necessità che le proposte siano idonee al rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell’accordo, fatte salve le disposizioni speciali[29].

9.4. Per favorire la negoziazione, l’esperto può proporre che venga nominato, d’accordo tra le parti e con costi suddivisi tra di esse, un soggetto indipendente, dotato di adeguata competenza, responsabile del processo di risanamento in fase di esecuzione (CRO - chief restructuringofficer) con il ruolo di monitorare l’attuazione del piano di risanamento ed il rispetto degli accordi raggiunti. La nomina del CRO appare opportuna, in particolare, quando siano previsti, a fronte dei sacrifici richiesti ai creditori, forme di ristoro in favore dei medesimi, condizionate dal raggiungimento di risultati reddituali o finanziari prefissati (earn-out), o quando siano assegnati ai creditori strumenti finanziari partecipativi (SFP) di cui all’articolo 2346 del codice civile. L’esperto ed i suoi eventuali collaboratori o colleghi di studio, in applicazione dei principi di indipendenza e terzietà di cui all’articolo 16, comma 2, del Codice della crisi, non assumono il ruolo di CRO.

9.5. Quando ritiene che per assicurare la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori sia prospettabile unicamente la cessione dell’azienda o di rami di essa, l’esperto ricorda alle parti la possibilità di derogare agli effetti dell’articolo 2560, secondo comma, previa autorizzazione del giudice, come previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera d) del Codice della crisi d’impresa.
Si ricorda che, in mancanza di offerte vincolanti ad importo predefinito, è opportuno che l’imprenditore, nel formulare le proposte ai creditori, preveda clausole di salvaguardia (ad esempio, clausole di earn-in[30], regole di waterfall[31], clausole di infallibilità o pactum de non petendo) per fronteggiare il rischio che i valori effettivamente realizzati siano inferiori a quelli attesi.

9.6. Nell’individuazione degli esiti di cui all’articolo 23, del Codice della crisi d’impresa si potrà abbinare alla sola soluzione di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 una transazione su crediti tributari e contributivi di cui all’articolo 63, del Codice della crisi d’impresa o una proposta di cui all’articolo 88, del Codice della crisi d’impresa sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, sussistendone i presupposti. E’ inoltre possibile raggiungere accordi con i creditori pubblici qualificati che non prevedano un trattamento inferiore a quanto agli stessi attribuibile in caso di liquidazione giudiziale.

9.7. L’esperto ricorderà alle parti la necessità della pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c) , del Codice della crisi d’impresa per consentire la fruizione dei benefici di cui all’articolo 101, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi e all’articolo 88, comma 4-ter, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

  1. Parere dell’esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili

10.1. Qualora sia sentito dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione  a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare nel corso della composizione negoziata, l’esperto – nella valutazione dell’utilità del finanziamento ad evitare un danno grave  ed irreparabile alla continuità aziendale – potrà tener conto delle seguenti circostanze:  i) se i finanziamenti sono funzionali al ciclo degli approvvigionamenti; ii) se occorrono per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l’impedimento della partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti. L’esperto dovrà tenere conto inoltre della necessità che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori ed in particolare: a) che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata; b) oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni).

10.2. Se è richiesta l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare in esecuzione di quanto previsto dalle soluzioni di cui all’articolo 23, comma 1 e 2, del Codice della crisi d’impresa l’esperto, quando sentito dal tribunale, in aggiunta al punto 10.1 della presente Sezione, potrà tenere anche conto delle utilità derivanti ai creditori dalla soluzione individuata rispetto a quelle che si avrebbero in assenza dei finanziamenti in questione.

  1. Rinegoziazione dei contratti

11.1. In presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute, in attuazione dell’articolo 17, comma 5, del Codice della crisi d’impresa, l’esperto convoca uno o più incontri nei quali le parti possano sviluppare opzioni diverse e discutere delle possibili ipotesi di soluzione.

11.2. Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2 e la rideterminazione del contenuto, termini o modalità delle prestazioni contrattuali è opportuna per assicurare la continuità aziendale e agevolare il risanamento dell’impresa, l’esperto ha cura di richiedere alle parti se, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentano a che l’esito delle trattative e le motivazioni del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale. È opportuno che tale richiesta venga formulata sin nel primo incontro e che degli incontri venga redatto un sintetico verbale come precisato al punto 8.5.

11.3. Se nell’ipotesi di cui al punto precedente, in caso di insuccesso delle trattative, l’imprenditore chiede al tribunale di rideterminare equamente le condizioni del contratto, l’esperto rende un parere nel quale, come elementi minimi, dovranno essere contenute indicazioni:

- sul fatto che la misura richiesta nel ricorso dell’imprenditore consente effettivamente di assicurare la continuità aziendale;
- sul tempo minimo necessario perché questo avvenga.

Solo nel caso in cui le parti vi abbiano acconsentito, il parere potrà contenere anche indicazioni circa le ragioni del mancato raggiungimento di un accordo, se ciò sia utile al fine della valutazione del tribunale sulla richiesta dell’imprenditore.
Quando sentito dal tribunale, l’esperto potrà, ove richiesto e nei limiti in cui i principi in punto di riservatezza lo consentano, esprimersi sulle ragioni dei soggetti incisi dal provvedimento.

  1. Cessione dell’azienda nella composizione negoziata o nell’ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l’omologa)

12.1. Se si intende procedere alla cessione dell’azienda o di suoi rami, l’esperto avrà cura di far presente all’imprenditore l’utilità e l’opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell’acquirente in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte compiute in danno ai creditori.

12.2. All’esperto potrà essere richiesto di:

  • individuare quale sia il perimetro dell’azienda, o di rami di essa, ritenuto idoneo per ottenere il miglior realizzo;
  • fornire indicazioni all’imprenditore per organizzare una data room informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma telematica nazionale);
  • dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
  • se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e sulle offerte ricevute.

12.3. L’esperto avrà cura di ricordare all’imprenditore l’opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte e accompagnate da idonee garanzie.

12.4. L’esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all’individuazione dell’acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. In adempimento dei doveri di cui all’articolo 16 del Codice della crisi d’impresa, egli informa il tribunale se l’acquirente dell’azienda, o di rami di essa, sia una parte correlata dell’imprenditore e a riferire sulle attività indicate e descritte nel presente paragrafo.

  1. Stima della liquidazione dell’intero patrimonio

13.1. In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l’esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell’intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima consente alle parti con le quali sono in essere le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, sulla base dell’elenco dei creditori depositato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera c) , del Codice della crisi d’impresa e potranno essere utili ai fini del parere previsto nell’ambito della eventuale procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

13.2. Quando il tribunale richiede il parere di cui all’articolo 25-sexies, comma 3, del Codice della crisi d’impresa l’esperto si pronuncia sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dagli eventuali proponenti l’acquisto dell’azienda, di suoi rami o di singoli cespiti. In tal caso, ove non si sia già proceduto nei termini di cui al punto precedente, il parere dell’esperto verterà sulla stima presentata dall’imprenditore.

  1. Conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto

14.1. L’incarico dell’esperto si conclude:

14.1.1. quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto senza addurre giustificazioni;

14.1.2. in qualunque momento l’esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta;

14.1.3. alla decorrenza del termine di 180 giorni dall’accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative ai sensi dell’articolo 17, comma 7, del Codice della crisi d’impresa;

14.1.4. quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all’articolo 23, del Codice della crisi d’impresa.

14.2. Al termine dell’incarico l’esperto redige la relazione finale di cui all’articolo 17, comma 8, del Codice della crisi d’impresa che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all’imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico[32], affinché il tribunale possa pronunciarsi sull’efficacia delle misure. Alla relazione hanno accesso, per il tramite della Piattaforma Telematica, l’imprenditore, i suoi professionisti, e l’organo di controllo o il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l’esperto. L’inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell’archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

14.3. È opportuno che dalla relazione finale dell’esperto risultino quanto meno:

14.3.1. la descrizione dell’attività svolta, con l’allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l’allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;

14.3.2. se l’imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli 18, 19 e 20, del Codice della crisi d’impresa;

14.3.3. il deposito del ricorso di cui all’articolo 19, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e il termine delle misure protettive concesso;

14.3.4. le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;

14.3.5. le autorizzazioni richieste e quelle concesse;

14.3.6. le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata.

14.4. Se vengono stipulati con le parti interessate uno o più contratti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), del Codice della crisi d’impresa, l’esperto esprime nella relazione finale il proprio parere motivato circa l’idoneità del contratto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni affinché produca gli effetti premiali previsti dalla stessa norma. A tal fine sarà anche opportuno tenere conto anche della sostenibilità del debito da parte dell’impresa per il periodo di due anni dalla data di conclusione del contratto.

14.5. Se viene raggiunto un accordo con i creditori ai sensi del citato articolo 23, comma 1, lettera c), l’esperto, nel valutare se sottoscriverlo dando atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi e dell’insolvenza, terrà conto della sua idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della check-list di cui alla Sezione II. Prima della sottoscrizione l’esperto verifica che l’accordo sia stato sottoscritto dall’imprenditore e da tutte le altre parti interessate che vi hanno aderito. Possono essere previsti più accordi quante sono le parti interessate.

14.6. Quando le parti intendono pervenire alle soluzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettere a) e b), del Codice della crisi d’impresa:

14.6.1. potrà accadere che l’accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista: l’esperto ne dà conto nella relazione finale;

14.6.2. in tutti gli altri casi è opportuno che l’esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (term sheet) sulla quale è stato manifestato il consenso: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria di cui alla lettera b).

14.7. Quando invece, in esito alle trattative, non è stato raggiunto alcun accordo con le parti interessate, l’esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all’articolo 23 del Codice della crisi d’impresa, di una delle soluzioni concordate della crisi.

14.8. L’esperto, se ha stimato l’effetto della liquidazione dell’intero patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale, tenendo conto, inoltre, di quanto suggerito ai paragrafi 12 e 13 della presente Sezione.

14.9. L’esperto che designato quale esperto unico di gruppo può rendere una relazione finale unitaria nel caso in cui lo svolgimento delle trattative sia stato congiunto.

  1. Imprese sotto-soglia

15.1. Il presente protocollo trova applicazione anche per la conduzione dell’attività dell’esperto per le imprese sotto-soglia, con le differenze di cui in appresso.

15.2. La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e l’elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti devono essere coerenti con le banche dati degli enti previdenziali, con il cassetto fiscale, con la centrale rischi e con ogni altro archivio o banca dati accessibile all’imprenditore, nonché con le informazioni desumibili dai registri e dalla documentazione prevista dalla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte sui redditi, di rapporti di lavoro dipendente e con ogni altra documentazione disponibile.

15.3. Ove non sia possibile procedere altrimenti, l’esperto può svolgere il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento avvalendosi dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e dalla dichiarazione IVA, integrati con quanto risultante dai registri contabili.

15.4. Occorre ricordare  che il piano redatto dall’imprenditore sotto-soglia può essere anche circoscritto alle sole grandezze economiche e che i flussi a servizio del debito possono essere stimati in misura corrispondente al margine lordo operativo risultante dal piano, dedotti gli investimenti e la stima delle imposte sul reddito. Il debito da servire potrà essere stimato, in conformità a quanto previsto al punto 3 del test di cui alla Sezione I, sulla base delle informazioni disponibili, riconciliate quando possibile con i dati di fonte esterna quali: gli estratti conto bancari; le informative ottenute da clienti e fornitori; il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’articolo 364 del Codice della crisi d’impresa; la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363 del Codice della crisi d’impresa oppure, se non disponibile, il più aggiornato documento unico di regolarità contributiva (DURC); l’estratto della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.


SEZIONE IV
LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI

Questa sezione contiene le linee guida per una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager: in essa sono indicati i temi che dovranno essere oggetto della formazione specifica degli esperti, a qualunque categoria gli stessi appartengano.

Si prevedono: il numero di ore di formazione (55), il contenuto di dettaglio dei temi trattati, la tipologia di docente, sulla base dell’argomento trattato.

La formazione dovrà essere impartita anche tramite strumenti a distanza affinché sia omogenea e possa essere più agevolmente fruita. Dovranno essere previste verifiche di effettiva ed efficace fruizione.

La formazione precedentemente maturata, che risulti dal curriculum vitae, o la partecipazione successiva ad uno o più corsi, di ulteriore approfondimento dei temi oggetto della presente sezione, rilevano nella individuazione dell’esperto da parte del soggetto preposto alla nomina.

I temi sono i seguenti.

  1. Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi

Ore 4
Docente (avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali) avente competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa
Contenuto:

  • La flessibilità dello strumento
  • la nuova figura dell’esperto come figura diversa da tutti gli altri profili professionali a vario titolo coinvolti nella crisi e la necessità di una nuova cultura dei rapporti tra i protagonisti economici
  • finalità “macro” e obiettivi “micro”
  • lo stato di difficoltà e quello di crisi;
  • la percorribilità del risanamento dell’impresa anche in caso di stato di insolvenza se reversibile
  • che cosa si intende per risanamento dell’impresa, in via diretta ed in via indiretta tramite cessione dell’azienda
  • analisi differenziale con gli altri strumenti (piano attestato, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione e preaccordi)
  1. Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale

Ore 4
Docente (avvocato o professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo) avente competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa, con particolare riguardo alle tematiche dei contratti e del processo

  • Articoli da 12 a 25-sexies del Codice della crisi d’impresa (con solo cenni alle parti direttamente investite dalle successive partizioni), e con focus su:
  • Rinegoziazione e principi sui contratti
  • Contenuto delle misure cautelari e protettive
  • Descrizione dei procedimenti previsti dagli articoli 19 e 22 del Codice della crisi d’impresa (cautelare e camerale) 
  1. La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma

Ore 3
Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali)
Contenuto:

  • la piattaforma
  • il contenuto della domanda
  • la documentazione allegata
  • la lettura della centrale rischi
  • la lettura e le peculiarità delle certificazioni fiscali
  1. La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento

Ore 5
Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali)
Contenuto:

  • finalità del test e le logiche sottostanti
  • la sostenibilità del debito nel caso della continuità diretta ed in quello della continuità indiretta
  • la conduzione del test:
    • l’andamento corrente e quello prospettico normalizzato;
    • le conseguenze della pandemia (conseguenze reversibili, conseguenze che comportano un cambiamento strutturale della domanda, conseguenze che determinano il cambiamento del modello di business, esempi concreti)
    • il caso dell’impresa in equilibrio economico
    • il caso dell’impresa in disequilibrio economico
  • la costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo
  • lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso
  • esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell’esperto
  1. La redazione di un piano di risanamento

Ore 5
Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali) avente competenza in ambito di crisi d’impresa
Contenuto:

  • il piano come ‘processo’
  • le indicazioni contenute nella check-list
  • come condurre sulla base della check-list la disamina del piano
  • avvertenze per specifici settori di attività
  • possibili specificità del piano in caso di imprese sotto-soglia e piccole imprese; contenuto del piano o dei piani in presenza di un gruppo di imprese;
  • casi pratici ed esempi di modelli di piano
  1. Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

Ore 7
Docente (avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali) avente competenza in materia di crisi d’impresa
Contenuto:

  • il ruolo dell’esperto quale delineato dal protocollo: l’esame dei singoli paragrafi
  • il ruolo dell’esperto nel corso delle trattative: in particolare, l’individuazione delle parti interessate
  • la gestione dell’impresa nel corso della composizione negoziata
  • il dissenso dell’esperto rispetto agli atti di straordinaria amministrazione e ai pagamenti non coerenti con le trattative
  • il ruolo dell’esperto nella rinegoziazione dei contratti e nel giudizio di rideterminazione del contenuto del contratto
  • il ruolo dell’esperto nei giudizi autorizzativi
  • il ruolo dell’esperto nel processo autorizzativo per la deroga del secondo comma dell’articolo 2560 c.c.
  • il ruolo dell’esperto nel giudizio sulle misure protettive e cautelari
  • le vicende circolatorie dell’azienda
  • tecniche di collocamento dell’azienda sul mercato, la selezione del cessionario; il ricorso alla piattaforma per la virtual data room e la raccolta delle proposte competitive in ambiente secretato
  • il contenuto della relazione finale
  • i finanziamenti infragruppo e l’esclusione della postergazione, il ruolo dell’esperto
  • il debito fiscale ed erariale: il ricorso agli articoli 63 e 88, del Codice della crisi d’impresa, l’istanza di cui al comma 4 dell’articolo 25-bis del Codice della crisi d’impresa ed il ruolo dell’esperto
  • le misure premiali
  • l’assenza o il venir meno di concrete possibilità di risanamento dell’impresa, anche in via indiretta e la relazione dell’esperto
  • i gruppi di imprese: illustrazione dei requisiti di riconoscibilità del gruppo ai fini della composizione negoziata; incarico unitario; la pluralità di esperti e la decisione di prosecuzione con incarico unitario ovvero con conduzione congiunta della composizione negoziata nelle diverse imprese; l’estensione delle trattative ad altre imprese del gruppo in difficoltà; il coinvolgimento come parti interessate di altre imprese del gruppo non in difficoltà; l’esito 
  1. La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze.

Ore 10 (totali)
Docente (non necessariamente iscritto in apposito elenco) avente competenza in diritto dell’impresa e dei contratti commerciali o della crisi di impresa, e che soddisfi altresì i seguenti requisiti:

  1. idoneità alla formazione, attestata: per i docenti dei corsi teorici, dall’aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, dall’aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, dall’aver svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché dall’impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
  2. possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
    • non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
    • non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
    • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
    • non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Contenuto:
prima sessione
Ore 2: Fase della preparazione
Contenuto:

  • L’individuazione delle parti astrattamente interessate
  • La fase del contatto individuale:
  1. preparazione del colloquio e scelta delle modalità;
  2. individuazione dei soggetti potenzialmente interessati; programmazione degli incontri; condivisione dell’agenda con le parti

La fase degli incontri bi- e multilaterali: a) quando, dove, come; b) modalità di gestione

Ore 3: Gestione delle trattative I parte
Contenuto:

  • Definizione dell’obiettivo
  • Il ruolo dell’esperto quale facilitatore e coordinatore tra tutti i soggetti interessati: come ispirare fiducia e autorevolezza 
  • Ascolto, empowerment e tecniche di gestione dei colloqui
  • Dialogo strategico: le tecniche adeguate alla natura delle parti interessate
  • Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza
  • Esplorazione degli interessi di ciascuna parte e studio delle opzioni per una soluzione concordata di risanamento
  • Conoscenza e comprensione delle tecniche di negoziazione collaborativa multiparte ai fini della buona riuscita della facilitazione

Ore 3: Gestione delle trattative II parte
Contenuto:

  • Coaching relazionale in condizione di neutralità: favorire le condizioni per la creazione di un tavolo collaborativo
  • Creazione di maggior valore per tutte le parti interessate
  • Trasformare le relazioni: dal problema alle potenzialità di risanamento
  • Distorsioni cognitive e relazionali: come evitare e superare le impasse (bias)
  • La gestione degli interessi puramente pecuniari e di quelli di natura diversa

Seconda sessione
Ore 2: Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche
Contenuto:

  • Presentazione di casi studio e divisione dei ruoli
  • Avvio della simulazione: elaborazione dell’agenda
  • Setting degli incontri singoli e/o di gruppo
  • Gestione della trattativa
  1. Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

Ore 4
Docente (avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, funzionario della Banca d’Italia) avente competenza in ambito della normativa e regolamentazione bancaria                         Contenuto:

  • IFRS 9, stageing e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari
  • Segnalazioni in centrale dei rischi
  • Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinate/scadute
  • Misure di concessione performing e non performing
  • Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati
  • Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie
  • L’impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull’erogazione del credito bancario
  • Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria
  1. Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali

Ore 4
Docente (avvocato, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo) avente competenza in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali
Contenuto:

  • Crisi di impresa e rapporti di lavoro: le possibili soluzioni
  • Le procedure di informazione e consultazione sindacale
  • Le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in relazione alle caratteristiche (in particolare: dimensionali e settoriali) dell’impresa e dell’interlocuzione con i pubblici poteri
  • Accordi sindacali e prevenzione della crisi d’impresa
  • L'intervento degli ammortizzatori sociali
  • Affitto e trasferimento d’azienda
  • L’appalto
  • L’inquadramento professionale del lavoratore
  • Retribuzione e tutela dei crediti di lavoro nel quadro della valutazione preliminare sullo stato del pagamento delle retribuzioni pregresse
  • Le conciliazioni in sede protetta
  • Le eccedenze di personale nel quadro della valutazione preliminare delle esigenze organizzative dell’impresa
     
  1. La stima della liquidazione del patrimonio

Ore 4
Docente (dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali)
Contenuto:

  • le finalità della stima della liquidazione del patrimonio; quando e come renderla
  • la stima del valore di realizzo dell’azienda o di suoi rami
  • la stima del canone di affitto dell’azienda o di suoi rami
  1. L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11

Ore 5
Docente (avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, magistrato anche a riposo) avente competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa
Contenuto:

  • le soluzioni idonee, il ruolo e le conclusioni dell’esperto, gli interventi successivi dell’imprenditore
    • il contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), del Codice della crisi d’impresa il parere motivato dell’esperto
    • la convenzione di moratoria
    • l’accordo di cui all’articolo 23 comma 1, lettera c), del Codice della crisi d’impresa e la sottoscrizione dell’esperto
    • l’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 57 del Codice della crisi d’impresa, il contenuto della relazione finale perché l’imprenditore possa fruire delle facilitazioni previste dall’articolo 23, comma 2, lettera b), del Codice della crisi d’impresa
    • il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
    • il concordato preventivo
    • il concordato semplificato
  • il contenuto della relazione finale nel caso in cui la soluzione sia già stata individuata, rispetto al caso in cui non lo sia

SEZIONE V
LA PIATTAFORMA

  1. Descrizione generale

La piattaforma rende disponibili le seguenti funzioni:

  1. gli strumenti informatici previsti all’articolo 25-undecies del Codice della crisi d’impresa:
    1. il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 1;
    2. il relativo programma informatico di cui al comma 2;
  2. la lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  3. il Protocollo di conduzione della composizione negoziata;
  4. le funzioni per la presentazione dell’istanza telematica di nomina dell’esperto prevista all’articolo 17, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e della documentazione indicata;
  5. le funzioni per l’inserimento dell’accettazione della nomina da parte dell’esperto, prevista all’articolo 17, comma 4, del Codice della crisi d’impresa;
  6. le funzioni per l’inserimento della relazione finale da parte dell’esperto, prevista all’articolo 17, comma 8, del Codice della crisi d’impresa;
  7. le funzioni per l’inserimento della determinazione del compenso dell’esperto;
  8. l’interoperabilità tra la piattaforma telematica e le altre banche di dati di cui all’articolo 14 del Codice della crisi d’impresa;
  9. lo scambio di documentazione e di dati di cui all’articolo 15 del Codice della crisi d’impresa.

La piattaforma è rappresentata da un portale internet che rende disponibili due aree principali, una pubblica e una riservata ad utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso/cassetti informatici) come meglio specificato nel seguito.

L’area pubblica contiene gli elementi informativi per l’accesso alla composizione negoziata di cui al precedente punto 1.

La parte ad accesso riservato contiene le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione del successivo iter

La piattaforma contiene un campo nel quale l’impresa inserisce la sintesi del contenuto della domanda e, in particolare, le seguenti informazioni:

  1. se l’impresa si trova in stato di pre-crisi, di crisi o di insolvenza reversibile;
  2. sull’indebitamento complessivo, in quanto il dato di sintesi non è previsto nell’istanza;
  3. la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business (righe 6);
  4. la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali (righe 10);
  5. le iniziative industriali che si intendono adottare (righe 10);
  6. se al momento della domanda vengono richieste le misure protettive specificando se si tratta di misure generali o selettive.

I documenti inseriti per la presentazione dell’istanza vengono sottoscritti mediante l’apposizione della firma digitale su ciascuno di essi con unica operazione.

La piattaforma contiene un campo nel quale l’impresa indica i professionisti che la assistono e un ulteriore campo nel quale indica i professionisti iscritti nell’elenco degli esperti che la hanno assistita negli ultimi 2 anni, al fine di garantire il rispetto dell’articolo 16, comma 1, del Codice della crisi d’impresa.

In caso di presentazione di una composizione di gruppo la Piattaforma prevede finestre distinte per inserire i documenti delle singole società del gruppo.

Requisiti per l’utilizzo della piattaforma

L’utilizzo della piattaforma richiede una stazione di lavoro o un dispositivo mobile, con capacità di connessione alla rete internet.

Il rappresentante legale dell’impresa, l’esperto e gli altri soggetti che sottoscrivono documenti devono essere dotati di dispositivi per la firma digitale.

Il rappresentante legale dell’impresa, l’esperto, i creditori e gli altri interessati devono indicare un indirizzo posta elettronica certificata dove ricevere notifiche sull’iter dell’istanza.

I componenti della commissione di cui all’articolo 13, comma 6, del Codice della crisi d’impresa devono munirsi ciascuno di un indirizzo di posta elettronica certificata, messo a disposizione dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ove opera la commissione medesima.

La parte riservata è accessibile esclusivamente mediante l’uso dell’identità digitale.

Gestione della piattaforma e trattamento dei dati

La gestione della piattaforma è affidata a Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti, prevista dall’articolo 13, comma 1, del Codice della crisi d’impresa, che, nell’esercizio di tali poteri, ne verificano le funzionalità e le modalità operative e individuano i necessari meccanismi di eventuale implementazione della relativa struttura informatica. Ai fini di cui al primo periodo con convezione sottoscritta tra il Ministero della giustizia e Unioncamere, è stato istituito un tavolo tecnico per l’esercizio della vigilanza prevista dalla legge e per il monitoraggio sulla funzionalità e sull’efficienza della Piattaforma Telematica.

La gestione tecnica è curata dal gestore del sistema informativo nazionale previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.

La camera di commercio competente è il titolare dei dati presentati attraverso la piattaforma; il gestore tecnico è nominato responsabile del trattamento.

Funzioni disponibili nell’area pubblica

La Piattaforma rende disponibile un’area pubblica, senza necessità di autenticazione, contenente «sezioni informative» relative a:

  • informazioni sui soggetti titolati a presentare istanza di composizione;
  • lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione di piano di risanamento;
  • protocollo di conduzione delle trattative;
  • informazioni sulla tipologia delle proposte che possono essere formulate durante la composizione;
  • modulistica prevista dalla legge;
  • informazioni sulla documentazione da allegare, con separata indicazione di quella indispensabile per la presentazione dell’istanza;
  • test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • curricula degli esperti che hanno accettato l’incarico.

Funzioni disponibili nell’area riservata per utenti autorizzati

L’area riservata rende disponibili le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e il successivo iter.

Le funzioni per la presentazione delle istanze per la composizione e per il suo successivo iter sono accessibili a:

  • il rappresentante legale dell’Impresa;
  • i delegati autorizzati dall’imprenditore (quali ad esempio il professionista, il collaboratore, il consulente);
  • l’organo di controllo e il revisore, se in carica,
  • il segretario generale della camera di commercio competente;
  • i membri della commissione di cui all’articolo 13, comma 6, del Codice della crisi d’impresa;
  • l’esperto;
  • i creditori invitati dal rappresentante legale o suoi delegati, o dall’esperto col consenso dell’imprenditore;
  • ogni altro soggetto invitato espressamente dal rappresentante legale o da suoi delegati, oppure dall’esperto col consenso dell’imprenditore.

Gli utenti sopra descritti possono accedere alla Piattaforma in forma differenziata:

  • Il rappresentante legale dell’impresa ed i suoi delegati, nonché l’organo di controllo ed il revisore, se in carica, hanno accesso a tutti i dati ed i documenti presenti nella Piattaforma salvo eventuali documenti che l’esperto voglia mantenere riservati;
  • il segretario generale e i membri della commissione di cui all’articolo 13, comma 6, del Codice della crisi d’impresa hanno accesso a tutte le istanze di competenza, con la documentazione allegata;
  • l’esperto ha accesso a tutta la documentazione dell’istanza su cui è stato nominato. Egli ha altresì accesso a tutti i dati e documenti presenti nella piattaforma;
  • la Piattaforma consente all’utente, ai membri della commissione ed all’esperto di scaricare la documentazione sovraimprimendo gli estremi dell’identità digitale di coloro che la scaricano;
  • l’esperto può creare dei “cassetti informatici” all’interno del fascicolo, ad accesso riservato a soggetti che egli stesso individua e autorizza, col consenso dell’imprenditore;
  • i creditori e gli altri soggetti interessati invitati dall’esperto col consenso dell’imprenditore accedono alla Piattaforma per immettere le proprie posizioni creditorie o altri dati ed informazioni che vengono loro richiesti. Essi possono accedere ai dati e documenti dei “cassetti informatici” ai quali è stato dato loro ingresso.

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 15 del Codice della crisi d’impresa, l’accesso alle informazioni ed ai documenti contenuti nella Piattaforma è consentito previo consenso prestato da chi li ha inseriti, espresso in via telematica, tramite apposita funzionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In caso di chiusura del procedimento, archiviazione o in ogni caso di cessazione dall’incarico da parte dell’esperto, la Piattaforma, creato il fascicolo - che può essere scaricato dall’esperto o dall’imprenditore e che deve rimanere a disposizione del tribunale, per consentirne l’acquisizione, ove disposta - provvede automaticamente alla chiusura dell’accesso all’istanza e alle informazioni ed alla documentazione ad essa connesse.

In ogni caso di conclusione della composizione, il segretario generale inserisce il provvedimento di archiviazione nella piattaforma e la piattaforma invia automaticamente un avviso di inserimento del provvedimento all’imprenditore, ai suoi delegati e ai soggetti che hanno partecipato alle trattative e che sono stati censiti.

Area secretata per la presentazione delle offerte e virtual data room

         La Piattaforma dovrà contenere un’apposita area, secretata, accessibile solo agli offerenti ed all’esperto o a soggetti da questi autorizzati, nella quale possono essere presentate le offerte per la cessione dell’azienda, di suoi rami o di altri beni. A tal fine la Piattaforma deve consentire all’esperto di poter creare un cassetto informatico recante la data room virtuale.  

Procedure d’emergenza

Nel caso di problemi informatici per l’imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all’indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l’impresa oggetto dell’istanza stessa.

SEZIONE VI
SCHEDA SINTETICA SUL PROFILO PROFESSIONALE DELL’ESPERTO

La scheda sintetica prevista dall’articolo 13, comma 5, del Codice della crisi d’impresa ha la funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata.

Essa è formata secondo il modello riportato nell’Allegato 5 ed è resa disponibile dalle camere di commercio che la mettono a disposizione dei professionisti tramite uno specifico supporto informatico, conforme al predetto Allegato. La compilazione della scheda sintetica avviene a cura del singolo professionista dopo la comunicazione del suo nominativo da parte dell’Ordine di appartenenza alla competente camera di commercio (e dunque dopo il compimento delle verifiche, demandate all’Ordine professionale, dal comma 5 dell’articolo 13 del Codice della crisi d’impresa, e dopo l’inserimento del nominativo nell’elenco regionale). Compiuto il procedimento di iscrizione all’elenco l’interessato viene infatti abilitato all’utilizzo del supporto informatico per la compilazione della scheda. Una volta compilata la scheda, il sistema informatico la invia automaticamente all’Ordine di appartenenza per le verifiche di competenza.

La mancata compilazione della scheda non incide sull’iscrizione nell’elenco, trattandosi non di requisito ma di strumento volto ad agevolare le commissioni di nomina. Del pari, l’invio di un documento contenente i dati di cui all’Allegato 5 ma non trasmesso mediante il meccanismo appena descritto, non comporta effetti sull’iscrizione. Tuttavia, le informazioni contenute in tale documento potranno essere considerate dagli organismi deputati alla nomina solo se e quando il singolo documento verrà esaminato (esso, dunque, non agevolerà l’estrazione e la ricerca di informazioni sul professionista interessato).

L’invio di schede sintetiche predisposte dai professionisti già iscritti agli elenchi è rimesso alla valutazione dell’Ordine di appartenenza, nel rispetto delle prerogative assegnate ai medesimi Ordini professionali dall’articolo 13, comma 5, nono periodo, del Codice della crisi d’impresa. Tale invio è consentito nel termine previsto dal decimo periodo del medesimo articolo 13, comma 5, fatte salve le prerogative dei consigli nazionali di cui si è appena detto.

È del pari rimesso all’Ordine di appartenenza del singolo iscritto l’invio, secondo i tempi e le modalità sin qui indicati, di successive schede sostitutive di quelle in precedenza inviate necessarie per aggiornare il profilo dell’interessato a seguito di ulteriore attività, professionale e/o formativa, svolta, rilevante ai fini degli incarichi. Anche nel caso di scheda contenente informazioni aggiornate, la compilazione avviene a cura del professionista interessato secondo le modalità in precedenza descritte.

La scheda contiene:

- nella parte iniziale, i dati personali e anagrafici del professionista, il suo codice fiscale e l’ordine di appartenenza, con precisazione della data di iscrizione;

- nella prima sezione l’indicazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, come precisate nella circolare del Ministero della giustizia 29.12.2021. A tali esperienze vanno aggiunte quelle connesse agli incarichi ricevuti quale esperto nella composizione negoziata che, pur se non indicati nella circolare appena menzionata, sono da ritenere rilevanti ai fini della valutazione sul livello di professionalità e sulle capacità del singolo esperto;

- nella seconda sezione del modello sono inserite ulteriori informazioni volte a consentire alle commissioni regionali una più completa valutazione dell’importanza delle esperienze indicate nella prima sezione (si tratta di informazioni relative a: settore merceologico dell’impresa interessata dalla ristrutturazione, fatturato, debito complessivo ristrutturato, numero di dipendenti, numero di creditori coinvolti nella ristrutturazione);

- una nota descrittiva composta da massimo 2000 caratteri con la quale il professionista può fornire ulteriori informazioni che ritiene utili rispetto alle valutazioni demandate ai soggetti che nominano gli esperti quali, a mero titolo esemplificativo, peculiarità della singola ristrutturazione alla quale ha preso parte, particolare complessità di una o più negoziazioni seguite, la partecipazione a tavoli di negoziazione interbancari, etc.

 

 

ALLEGATO 1 – INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE PARTI INTERESSATE

Il presente documento reca indicazioni ad uso dell’imprenditore per la formulazione di proposte alle parti interessate. L'individuazione delle proposte è puramente esemplificativa e la scelta tra di esse terrà conto della possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell’impresa e delle conseguenze in caso di insolvenza.

  1. Soci e altre società del gruppo

Ai soci possono essere proposti, subordinatamente alla conclusione degli accordi con le altre parti interessate:

  • l’effettuazione di nuovi conferimenti, in particolare quando i soci abbiano rilasciato garanzie personali ai creditori e questi ultimi siano disponibili a liberarli a fronte dell’effettuazione del conferimento;
  • l’erogazione di finanziamenti prededucibili nel corso della composizione negoziata o ad esito della stessa, subordinatamente all’autorizzazione di cui all’articolo 22 del Codice della crisi d’impresa;
  • la sottoscrizione di finanziamenti e prestiti obbligazionari subordinati;
  • l’erogazione di finanziamenti con esclusione della postergazione alle condizioni di cui all’articolo 25, comma 8, del Codice della crisi d’impresa;
  • il consenso alla conversione, da parte dei creditori, di parte dei crediti vantati in capitale sociale o in strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 2346 del codice civile. Il rapporto di conversione costituisce un elemento della trattativa con i creditori interessati. 
  1. Fornitori strategici e fornitori più rilevanti

Ai fornitori nei cui confronti l’impresa presenta le maggiori esposizioni possono essere proposti:

  • la rateazione dello scaduto;
  • lo stralcio parziale del debito con eventuali ristori volti a restituire al creditore parte dello stralcio al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out), anche a fronte della mitigazione del sacrificio del fornitore con i risparmi d’imposta, ricorrendone le condizioni, derivanti dalla svalutazione del credito con gli effetti di cui all’articolo 101, quinto comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi;
  • la conversione parziale o totale in capitale sociale e in strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 2346 del codice civile o in una partecipazione al capitale sociale.

Ai fornitori strategici di merci essenziali per l’attività può essere proposta, in luogo di contratti di fornitura, la stipula di contratti estimatori. Il che presuppone l’individuazione di presidi organizzativi, anche informatici, atti ad accertare l’esistenza dei beni oggetto del contratto.

In caso di presenza di contratti di durata o ad esecuzione differita, qualora le condizioni economiche siano divenute – anche solo temporaneamente – eccessivamente onerose, può essere proposta una rinegoziazione in modo tale da ripristinare, per il tempo necessario, la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute tra le parti.

  1. Locatori ed affittanti

Quando, per effetto di circostanze sopravvenute eccezionali e imprevedibili, i valori di mercato risultassero inferiori rispetto a quelli contrattuali, o il locatario e l’affittuario abbiano subito una significativa diminuzione del volume di affari, del fatturato o dei corrispettivi, può essere proposta una rinegoziazione del canone.

  1. Agenzia delle entrate

All’Agente per la riscossione, in seguito alla notifica della cartella di pagamento o alla ricezione del carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. “avvisi bonari”), può essere richiesta la dilazione in presenza dei presupposti di cui all’articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed è concedibile fino ad un massimo di 72 rate mensili elevabile a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, come disciplinata dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze 6 novembre 2013.

L’imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d’impresa per la dilazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. “avvisi bonari”.

Ove si renda necessario, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un accordo di cui, rispettivamente agli articoli 57 e 63 del Codice della crisi d’impresa, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

  1. INPS

All’istituto nazionale della previdenza sociale può essere richiesto il pagamento in forma dilazionata della esposizione debitoria per contributi e sanzioni ai sensi del “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” di cui alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108 emanata in attuazione delle determinazioni del Presidente dell’Istituto 14 dicembre 2012, n. 229 e 9 maggio 2013, n. 113 alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108.

Ove si renda necessario, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un accordo di cui, rispettivamente agli articoli 57 e 63 del Codice della crisi d’impresa, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

  1. Banche e intermediari finanziari

Le proposte che possono essere formulate alle banche ed agli intermediari finanziari dipendono:

  1. dalle caratteristiche degli affidamenti;
  2. dalle dimensioni dell’esposizione nei confronti della singola banca[33];
  3. dal grado di rischio al quale è esposta la singola banca[34];
  4. dalla classificazione dell’esposizione; v) dalla svalutazione operata.

6.1. Per le linee di credito per affidamenti di cassa, sono prospettabili:

  1. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di covenants (parametri finanziari) prefissati;
  2. il consolidamento (totale o parziale), trasformando l’utilizzo in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;
  3. la conversione in conferimenti strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 2346 del codice civile;
  4. lo stralcio parziale con eventuale ristoro al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out).

6.2. Per linee di credito assistite da anticipi su crediti commerciali, sono prospettabili:

  1. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di parametri finanziari (covenants) prefissati;
  2. in presenza di deterioramento dei crediti commerciali sottostanti che ha cagionato il venir meno della loro caratteristica autoliquidante, il consolidamento (totale o parziale) con trasformazione dell’utilizzo della linea di credito in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;
  3. il consolidamento potrebbe anche essere previsto anche per le linee c.d. autoliquidanti non deteriorate, al fine di liberare crediti e consentire nuove risorse finanziarie per la continuità. Occorre però che alla banca venga riconosciuta una priorità nell’ordine della distribuzione dei flussi finanziari disponibili (waterfall).

6.3. Per le linee di firma (destinate al rilascio di garanzie fideiussorie), sono prospettabili:

  1. la loro conferma;
  2. il contenimento dell’affidamenti di quanto occorrente previsto nel piano, con rinnovo annuale per tutta la durata del piano, previo il rispetto dei parametri finanziari (covenants).

6.4. Per i finanziamenti a medio-lungo termine senza garanzia collaterale, è prospettabile la ridefinizione del piano di rimborso in modo da allineare il fabbisogno finanziario che ne deriva alla capacità di generazione di cassa prevista dal piano, prevedendo eventualmente un periodo di moratoria (pre-ammortamento) per il pagamento delle rate. Tale ridefinizione[35] può avere luogo alternativamente mediante:

  1. l’allungamento dei periodi di ammortamento;
  2. la revisione delle modalità̀ di rimborso con rimodulazione del piano di ammortamento in un piano a rate progressivamente crescenti e l’eventuale introduzione di una maxi-rata finale oppure con la previsione un’unica rata (bullet) a fine piano.

6.5. Per i contratti di leasing, sono prospettabili:

  1. il loro riscadenziamento con l’ottenimento di un periodo di moratoria (pre-ammortamento) compatibile con la generazione di cassa prevista nel piano;
  2. il pagamento parziale con stralcio della parte residua.

6.6. Per tutte le linee possono essere proposti:

  1. la revisione del tasso di interesse con clausole di ristoro volte a restituire parte della riduzione degli interessi al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out);
  2. il rimborso dell’indebitamento bancario al solo verificarsi di determinati eventi o risultati. In tal caso, potrebbe essere opportuno introdurre meccanismi (c.d. cash sweep) che comportino il rimborso anticipato dei debiti mediante distribuzione, oltre una soglia di sicurezza, delle eccedenze di cassa e dei proventi netti generati dalla dismissione di beni aziendali eccedenti.

6.7. Sussistendone le condizioni presso la banca erogante, può essere proposta la concessione di finanziamenti prededucibili autorizzati ai sensi dell’articolo 22 del Codice della crisi d’impresa, sia nel corso della composizione negoziata che in seguito a contratto o accordo di cui all’articolo 23, comma 1, del Codice della crisi d’impresa o in esecuzione di accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), del Codice della crisi d’impresa.

  1. Clienti

Ai clienti per i quali l’imprenditore riveste un ruolo strategico può essere proposta:

  1. l’abbreviazione dei termini di pagamento contrattualmente previsti;
  2. la concessione di acconti all’ordine;
  3. la conversione dei contratti di fornitura in contratti di conto lavoro (con la messa a disposizione direttamente da parte del cliente della materia prima e dei semilavorati occorrenti per il ciclo produttivo);
  4. la partecipazione al capitale sociale, a fronte della designazione di un membro nel consiglio di amministrazione.
  1. Rapporti di lavoro subordinato

Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del Codice della crisi d’impresa delle procedure di informazione e consultazione ove previste dalla legge o dai contratti collettivi, e della disciplina giuslavoristica vigente, potranno essere proposte:

  1. modifiche organizzative;
  2. la modifica dell’inquadramento;
  3. la revisione del sistema premiale;
  4. la revisione del sistema retributivo;
  5. una valutazione preliminare su eventuali piani di riordino e/o riduzione dei dipendenti, anche tramite incentivi all’esodo, evidenziando le modalità di attuazione (ad es. contratto di espansione) nel rispetto della normativa vigente.

 

ALLEGATO 2 – ISTANZA ONLINE

  • dati anagrafici dell’impresa (nome, sede, codice fiscale) ____________________
  • fatturato dell’ultimo esercizio ____________________
  • numero dipendenti ____________________
  • codice Ateco dell’attività principale ____________________
  • appartenenza ad un gruppo [ ] (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l’indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell’esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono[36] [_]
  • allegati:
    • un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, del Codice della crisi d’impresa;
    • relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa recante:
      • la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business
      • la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
      • un piano finanziario per i successivi sei mesi
      • le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)
    • ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all’obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d’imposta;
    • una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
    • l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l’indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
    • una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
    • il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’articolo 364 del Codice della crisi d’impresa;
    • la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
    • il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363 del Codice della crisi d’impresa;
    • l’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi
    • … (altri allegati)
  • l’imprenditore ha redatto il test online di ragionevole perseguibilità del risanamento? [ ]
  • l’imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale? [ ]
  • l’imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall’articolo 20 del Codice della crisi d’impresa, nel qual caso deve procedere nei termini di cui all’articolo 18 del Codice della crisi d’impresa.

 

ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ESPERTO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA[37]

Al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  ___, tramite inserimento della presente nella Piattaforma Telematica

e p.c.

All’imprenditore presso il suo indirizzo posta elettronica certificata ____

 

Il/la  sottoscritto/a ____________________ nato/a ____________________ il ____________________ a____________________ (Prov. ___), codice fiscale ____________________, essendo stato nominato esperto ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del Codice della crisi d’impresa dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ____________________ con posta elettronica certificata del ____________________,  per la composizione negoziata dell’impresa ____________________, con sede legale[38] in____________________, iscritta presso il registro delle imprese di ____________________, al numero di codice fiscale ____________________

 

dichiara

  • di essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 3, del Codice della crisi d’impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ____________________ ;
  • avendo esaminato, attraverso la Piattaforma Telematica, la domanda e la documentazione ad essa allegata e resa disponibile presso la piattaforma stessa, di avere accertato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 16, comma 1, del Codice della crisi d’impresa;
  • di essere munito della necessaria competenza tenuto conto del settore in cui opera l’impresa … e di poter assicurare il tempo presumibilmente occorrente;
  • di non avere in corso altri incarichi di composizione negoziata oppure di avere ricevuto soltanto un altro incarico di composizione negoziata ancora in corso al momento della domanda, come previsto dall’articolo 17, comma 4 del Codice della crisi d’impresa;
  • di accettare l’incarico.

In fede.

____________________, lì ____________________

 

 

ALLEGATO 4 – SCHEDA SINTETICA PROFILO PROFESSIONALE DELL’ESPERTO

- Articolo 13, comma 5, del Codice della crisi d’impresa –

 

Cognome e nome ______________________, nato/a a _________________ il _____________, C.F. ________________________, iscritto/a all’Ordine _________________________ dal ________

 

Precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa:

  • commissario giudiziale nell’ambito della procedura di concordato preventivo;
  • commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria;
  • attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 del Codice della crisi d’impresa;
  • gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 oppure ai sensi dell’articolo 74 del Codice della crisi d’impresa;
  • advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
  • advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
  • advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
  • attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
  • esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata.

Per ogni esperienza maturata possono indicarsi, rispetto alla impresa, o al gruppo di imprese, interessati dalla ristrutturazione, le seguenti informazioni aggiuntive:

  • settore merceologico (con inserimento Codici Istat studi di settore)
  • fatturato (se inferiore a 500.000 euro, se compreso tra i 500.000 euro e 5 milioni di euro oppure tra 5 e 50 milioni di euro o, infine, se superiore a 50 milioni di euro);
  • ebito ristrutturato dell’azienda, o del gruppo in caso di procedura che ha interessato tutte o alcune delle società del gruppo (se inferiore a 200.000 euro, se compreso tra 200.000 euro e 1  milione di euro, se compreso tra 1 e 10 milioni di euro o, infine, se superiore a 10 milioni di euro);
  • numero addetti dell’impresa, o del gruppo in caso di procedura che ha interessato tutte o alcune delle società del gruppo (se inferiore a 10, se tra 10 e 50, se tra 50 e 250 o, infine, se superiore ai 250);
  • numero dei creditori (se inferiore a 10, se tra 10 e 100 o, infine, se superiore a 100).

Nota di max 2.000 caratteri sulle ulteriori informazioni rilevanti.

 

 

[1] Tutti i debiti sono da considerare al netto di eventuali compensazioni con crediti liquidi ed esigibili scaturenti dal medesimo rapporto e sono comprensivi di eventuali interessi e accessori maturati alla data di riferimento. Tra i debiti nei confronti delle banche e degli altri finanziatori vanno indicati anche quelli nei confronti delle imprese di factoring; peraltro non devono essere considerati nell’entità del debito da ristrutturare i debiti nei confronti delle banche e delle società di factoring relativi alle linee di credito autoliquidanti per anticipo fatture e a quelle per cessione pro solvendo di crediti, se non per la parte di esse relativa agli insoluti dei crediti anticipati o ceduti. I debiti per canoni scaduti relativi a leasing finanziari sono indicati tra i debiti verso altri finanziatori.

[2] Per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni.

[3] Trattasi de: (i) gli investimenti in capitale fisso previsti nei successivi 12 mesi; (ii) gli investimenti in capitale circolante previsti nei successivi 12 mesi corrispondenti all’incremento previsto complessivo netto dei crediti commerciali e del magazzino; (iii) il fabbisogno per la riorganizzazione del lavoro costituito da incentivi all’esodo e da esborsi di qualsiasi natura, compreso il TFR, per la riorganizzazione del lavoro.

[4] Il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del Free Cash Flow From Operations a regime. Per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito.

[5] Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l’esigenza di rilevanti investimenti straordinari.

[6] Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l’esigenza di rilevanti investimenti straordinari.

[7] Differenza tra il totale dei debiti finanziari (scaduti e non) e le attività liquide (cassa, conti correnti attivi, titoli negoziabili iscritti nel circolante e crediti finanziari). Tra i debiti finanziari possono essere inclusi anche i debiti commerciali, fiscali e previdenziali oggetto di riscadenziamento o che presentano una situazione di scaduto patologico.

[8] Ad esempio, in caso di attività con significativa intensità del costo del lavoro, il prodotto per ciascuna ora di lavoro, in caso di prevalenza del costo della materia prima, l’incidenza della stessa materia prima sul prezzo del venduto, per il settore alberghiero, il tasso di occupazione delle camere ed il ricavo medio per camera.

[9] Ad esempio, nel caso di commercio al dettaglio, il volume dei ricavi giornalieri: nel caso di produzioni su ordini, il volume degli ordini pendenti, nel caso di produzione in serie; la quantità prodotta e l’andamento del magazzino prodotti finiti.

[10] Ad esempio: crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni.

[11] Ci si riferisce ai settori di attività nei quali il mancato puntuale rispetto dei termini contrattuali costituisce un uso.

[12] Ad esempio, perdita di clienti, ritardi nei pagamenti, difficoltà negli approvvigionamenti, perdite di risorse chiave, iniziative dei creditori, revoche e revisioni degli affidamenti bancari.

[13] Ad esempio, effetto delle chiusure disposte per le misure sanitarie, riduzione della domanda, riduzione del margine di contribuzione, ciclo di vita del prodotto.

[14] È opportuno estendere adeguatamente la disamina, ad esempio, agli ultimi 5 esercizi.

[15] Ad esempio:

  • per le imprese di costruzioni e per quelle che lavorano su commessa di lunga durata, i flussi economico-finanziari sono stimati sulla base della stima dei ricavi di cui al 4.1.1. della presente Sezione e dei costi specifici di cui al par. 4.1.2. della presente Sezione, tenendo conto delle schede di commessa e dei relativi costi a finire;
  • per le imprese immobiliari, le grandezze di riferimento sono costituite dai ricavi da locazione e da quelli derivanti dalla dismissione di beni avendo riguardo all’andamento di mercato ed ai tempi necessari per la vendita. Assumono anche specifica rilevanza le perdite su crediti prospettiche che debbono essere valutate avendo riguardo allo stato di salute finanziaria dei locatari;
  • per le imprese agricole, le stime dei ricavi tengono conto della capacità produttiva del suolo e degli impianti, dell’andamento dei prezzi e del rischio meteorologico;
  • per le cooperative, la stima dei flussi finanziari tiene conto dei normali tempi di pagamento dei debiti verso soci derivanti dallo scambio mutualistico. In caso di cooperative agricole di conferimento, occorre tenere conto che i debiti verso i soci a fronte del valore dei prodotti conferiti vengono assolti solo al termine del ciclo produttivo e commerciale e comunque determinati sulla base dei prezzi di mercato realizzati. In presenza di prestito sociale, rimborsabile ad nutum, si tiene conto della durata di fatto del prestito desumibile da adeguate serie storiche di versamenti e rimborsi;
  • per i consorzi, la stima dei flussi economico-finanziari tiene conto delle modalità di ribaltamento dei costi e dei ricavi, nonché del pagamento delle prestazioni eseguite.

[16] Quali, ad esempio, dismissione di assets.

[17] Ad esempio, in caso di finanza di progetto relativa ad infrastrutture sorretta da un piano economico finanziario (PEF).

[18] Ad esempio, decadimento qualitativo della produzione con conseguenti resi e impatto reputazionale presso la clientela.

[19] Ad esempio: per le imprese manifatturiere, unità di prodotto per addetto, per la grande distribuzione, redditività per metro quadro. Vedi anche punto 1.4 della presente Sezione.

[20] I tempi (espressi in giorni) di incasso dei ricavi sono il risultato del rapporto tra crediti commerciali e fatturato al lordo dell’IVA, moltiplicato x 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena e che dai crediti commerciali occorre detrarre i crediti in sofferenza.

[21] Per i costi a pagamento differito il calcolo dei tempi medi di pagamento (espressi in giorni) è il risultato del rapporto tra debiti verso fornitori e acquisti totali al lordo dell’IVA, moltiplicato per 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena ed in assenza di ritardi di pagamento nei confronti dei fornitori.

[22] Il calcolo dei tempi medi di rigiro del magazzino prodotti finiti è la risultante del rapporto tra il magazzino e i ricavi, moltiplicato per 365, mentre per il magazzino materie prime e semilavorati è la risultante del rapporto tra il relativo magazzino e la spesa per sostenuta l’acquisto dei relativi beni, moltiplicato per 365. Nel calcolo occorre espungere i beni a lento rigiro.

[23] La metodologia di calcolo dei flussi al servizio del debito e del debito da servire è diversa nel piano di risanamento rispetto a quanto previsto nel test di praticabilità essendo diversa la finalità del calcolo (stima dei flussi delle singole annualità nel piano e stima dei flussi a regime nel caso di test di praticabilità).

[24] Per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni. Per i contratti di leasing, i relativi canoni concorreranno alla determinazione del debito da servire se nella costruzione dei dati economici è stata data rilevanza alla natura finanziaria del contratto.

[25] Per la nozione di gruppo rilevante si rinvia all’articolo 13, comma 1.

[26] Se l’esperto è nominato tra i soggetti che non possono iscriversi al REGINDE, l’accesso al fascicolo potrà avvenire secondo modalità autorizzate dal giudice.

[27] Esposizioni scadute e/o sconfinanti; inadempienze probabili; sofferenze.

[28] Destinatari della informativa sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

[29] Per agevolare il rispetto del minimo legale del capitale sociale può essere proposta ai creditori: i) la conversione dei crediti in capitale sociale, ricorrendo eventualmente alla assegnazione di una partecipazione al capitale sociale in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati; ii) la conversione in strumenti finanziari partecipativi, privi di diritti amministrativi, di cui all’articolo 2346 del codice civile; iii) lo stralcio di una parte del debito.

[30] Condivisione, entro limiti e con modalità prefissate, di eventuali peggioramenti dell’andamento aziendale rispetto a quanto previsto.

[31] Volte ad assicurare il pari passu tra i creditori aderenti.

[32] V. nota 24.

[33] Ad esempio, la conversione in strumenti finanziari partecipativi potrebbe non essere prospettabile, per le complessità derivanti alla banca per la valutazione periodica dello strumento.

[34] Ad esempio, il consolidamento di esposizioni autoliquidanti, i cui crediti sottostanti non presentano anomalie, comporta l’assunzione di un rischio ulteriore.

[35] Per i finanziamenti a medio-lungo termine garantiti, le possibilità del loro riscadenziamento sono inversamente proporzionali al grado di liquidabilità della garanzia che li assiste.

[36] In tal caso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente è individuata in base all’articolo 25, comma 2.

[37] L’accettazione della nomina deve essere inserita nella Piattaforma Telematica, trasmessa tramite posta elettronica certificata all’imprenditore. L’accettazione in caso di pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di nomina deve essere allegata alla stessa.

[38] In caso di imprenditori individuali, la sede è quella risultante dal registro delle imprese.