Circolare 26 gennaio 2023 - Art. 582 c.p.p. Modalità di presentazione dell’atto di impugnazione

26 gennaio 2023

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli affari interni
Ufficio I - Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto II - servizi relativi alla giustizia penale

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LORO SEDI

e, p.c.,

Al Dipartimento transizione digitale della giustizia, analisi statistica e politiche di coesione - Direzione generale per i Sistemi Informativi automatizzati

Oggetto: Art. 582 c.p.p. Modalità di presentazione dell’atto di impugnazione

Il recente intervento di riforma sulla disciplina delle modalità di deposito dell’atto di impugnazione e le regole di diritto intertemporale entrate in vigore lo scorso 31 dicembre 2022 con la legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legga 31 ottobre 2022, n. 162, suggeriscono una ricostruzione, in ausilio agli uffici giudiziari, della attuale operatività della norma.

L’intervento normativo

L’art. 582 c.p.p., come modificato dall’art. 33, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che: “1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111- bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione”.

A sua volta l’art. 111-bis richiamato dalla norma sopra citata, prescrive: “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”.

 Dunque, in base al nuovo testo dell’articolo 582 c.p.p., che recepisce la regola generale dell’obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall’art. 111-bis c.p.p., la modalità di presentazione dell’atto di impugnazione è quella telematica. Il comma 1-bis, peraltro, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 111-bis, comma 4 (Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”) stabilisce che le parti private possano anche depositare l’atto di impugnazione in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice.

Ciò significa che (solo) la parte privata ha l’opzione tra deposito telematico dell’atto di impugnazione in forma di documento informatico e deposito presso la cancelleria del giudice (anche tramite incaricato) dell’atto in forma di documento analogico, laddove invece per le altre parti vige la regola dell’obbligatorietà del deposito telematico.

 L’intervenuta abrogazione degli artt. 582, comma 2 c.p.p. e 583 c.p.p. (disposta dall’art. 98, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022) esclude, inoltre, che l’atto di impugnazione possa essere presentato presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero a mezzo telegramma o raccomandata. Così come è esclusa la possibilità di depositare l’atto di impugnazione presso l’agente consolare all’estero (salvo quanto si dirà circa la disposizione transitoria da ultimo introdotta). 

Il regime intertemporale

Fatte tali premesse di carattere generale, occorre, in tema di deposito dell’atto di impugnazione, verificare la normativa attualmente applicabile in virtù del peculiare regime intertemporale dettato dalla riforma.

L’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha, infatti, differito l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell’impugnazione, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all’art. 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore (“Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione”). 

La ragione del differimento è, evidentemente, da ricollegarsi al contestuale differimento al medesimo termine (operato dallo stesso art. 87) della concreta applicazione delle disposizioni concernenti il nuovo processo penale telematico, ivi compresa la disposizione sul deposito telematico di cui all’art. 111-bis c.p.p.

Ciò significa che, sino alla scadenza del termine indicato all’art. 87, continuerà ad applicarsi la regola secondo la quale tutte le parti (e non solo, evidentemente, le parti private) potranno depositare l’atto di impugnazione – personalmente o a mezzo incaricato- presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

L’ultrattività della disciplina dettata dall’art. 582, comma 1 - nella formulazione previgente alla riforma - comporta, in altri termini, che la modalità di deposito in formato analogico dell’atto di impugnazione nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia consentita a tutte le parti e non solo alle parti private. Che la disposizione di cui all’art. 582 comma 1 c.p.p. si riferisca a tutte le parti processuali è dato acquisito nella costante interpretazione e applicazione della predetta disposizione, tanto che il comma 2 (oggi abrogato), nel riconoscere alle sole parti private ed ai difensori la facoltà di deposito presso un diverso tribunale o un ufficio del giudice di pace, non solo precisava l’ambito soggettivo (parti private e difensori) ma la prospettava come modalità ulteriore e aggiuntiva rispetto alla modalità ordinaria riservata dall’art. 582 comma 1 a tutte le parti processuali, come appare evidente dal dato letterale della disposizione (2.“Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche […]).

Sarà solo con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.lgs. 150/2022 (secondo le scansioni temporali delineate dal citato art. 87) che la facoltà di deposito dell’atto di impugnazione in cartaceo sarà riservata alle sole parti private.

Si è poi provveduto a disciplinare anche il deposito via pec dell’atto di impugnazione.

 Occorre premettere che la materia del deposito degli atti di impugnazione è stata oggetto, in via eccezionale e transitoria, di una disciplina emergenziale dovuta all’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19.

L’art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha conferito valore legale, dunque equipollente al deposito dell’atto in cancelleria, all’invio dell’atto di impugnazione attraverso indirizzi di posta elettronica certificati (art. 24, comma 4). In particolare, il comma 6-ter della norma dispone che: “L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale”. Come noto, tale normativa ha cessato di applicarsi in data 31 dicembre 2022.

Il differimento dell’introduzione del deposito telematico dell’atto di impugnazione, il rinvio alle sole modalità di cui al previgente art. 582, primo comma, c.p.p. e la cessazione, al 31 dicembre 2022, degli effetti di cui all’art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, avrebbero comportato che dal 1° gennaio 2023, e sino all’entrata a regime del processo penale telematico, l’unica modalità di deposito dell’atto di impugnazione sarebbe stata, per tutte le parti, quella analogica di cui al vecchio primo comma dell’art. 582 c.p.p., rimanendo per di più escluse sia la possibilità di depositare l’atto presso l’ufficio diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento (stante l’abrogazione dell’art. 582 comma 2 c.p.p.) sia la possibilità di proporre l’impugnazione tramite telegramma o con raccomandata (stante l’abrogazione dell’art. 583 c.p.p.).

Sul punto, tuttavia, è intervenuta la legge 30 dicembre 2022, n. 199 che nel convertire il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, ha aggiunto, con l’art. 5-quinquies, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 l’art. 87-bis, consentendo il deposito dell’atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.

La norma, infatti, prevede che: “Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza”.

L’art. 87-bis, inoltre, detta alcune disposizioni specifiche in materia di deposito dell’atto di impugnazione, disponendo che “3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. 4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. 5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1”.

Nel dettare esplicitamente la disciplina in materia di deposito via pec dell’atto di impugnazione, sulla falsariga di quanto già previsto dalla normativa emergenziale, il nuovo art. 87-bis ha, peraltro, limitato le cause di inammissibilità della impugnazione per via telematica rispetto a quelle già previste dall’art. 24 d.l. 137/2020: non sono infatti menzionate, tra le cause di inammissibilità specificamente indicate al comma 7, né l’invio della pec da un indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al difensore né la mancanza di sottoscrizione digitale del difensore (per attestazione di conformità all’originale) sulle copie informatiche degli allegati (già espressamente previste, invece, dal citato art. 24).

Infine, l’art. 87, comma 6, secondo e terzo periodo, come introdotti dall’art. 5-quater della legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022, prevede che fino a quando non entrerà in vigore la nuova formulazione dell’art. 582 c.p.p. “le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.

Operatività attuale della disciplina in tema di modalità di deposito dell’impugnazione

In conclusione, sino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell’atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell’art. 582 c.p.p. (secondo i termini previsti dall’art. 87 citato), l’atto di impugnazione può essere depositato con le seguenti modalità:

  • tutte le parti processuali possono depositare l’atto in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
  • le sole parti private che si trovino all’estero possono depositare l’atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all’estero, ai sensi dell’art. 87, primo comma, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
  • i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell’atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l’atto di impugnazione via pec, ai sensi e con le modalità descritte dall’art. 87- bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Roma, 26 gennaio 2023

Il direttore generale
Giovanni Mimmo