Circolare 26 febbraio 2018 - Quesito relativo al regime fiscale da applicare al decreto di omologazione del verbale di mediazione civile

26 febbraio 2018

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
al sig. Procuratore generale della Corte di cassazione
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
ai sig. Procuratori generali presso le Corti di appello

e, p.c., al sig. Capo dell’Ispettorato generale
(rif. prot. IGE n. 15125.U del 15.11.2017)

e, p.c., al Gabinetto del Ministro - servizio rapporti con il C.S.M.
(rif. prot. I/1318 (A) – prot. GAB n. 47043.U del 22.11.2017, 2199.U del 18.1.2018 e n. 5171.U dell’8.2.2018)

e, p.c., all’Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa
dc.normativa@agenziaentrate.it
Rif. prot. DAG n. 220094.E del 22.11.2017, n. 12010.E del 18.1.2018 e n. 28032.E dell’8.2.2018.


Oggetto: quesito relativo al regime fiscale da applicare al decreto di omologazione del verbale di mediazione civile.

Sintesi del quesito

Il Gabinetto del Ministro ha proposto un quesito volto a chiarire quale sia “il regime fiscale da applicarsi ai decreti di omologazione dei verbali di mediazione civile”, di cui al d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato, da ultimo, dal d.l. 31 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Ricostruzione dei fatti

Il quesito in esame scaturisce da una segnalazione dell’Ispettorato generale con la quale è stato evidenziato che gli uffici giudiziari sottopongono a regimi fiscali differenti le procedure di omologa dell’accordo di mediazione. In particolare in alcuni uffici il procedimento di omologa viene assoggettato al solo versamento dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, altri lo ritengono esente da ogni tipo di imposta o tributo, mentre altri ancora percepiscono sia il contributo unificato che l’importo forfettario per le notifiche eseguite dall’ufficio.

L’Ispettorato ha inoltre evidenziato che altrettanto variegata è la modalità operativa seguita dagli uffici in merito alla registrazione del provvedimento di omologa dell’accordo di mediazione.

Osservazioni

Come noto, il d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, così come integrato e modificato dal d.l. n. 69 del 2013, disciplina il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La mediazione viene definita come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (articolo 1, comma 1, lettera a), d.lgs n. 28 del 2010), mentre la successiva lettera c) definisce la “conciliazione” come “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.

Dalla lettura dei successivi articoli (art. 5, commi 1 e 1-bis; art. 6, commi 1 e 2; art. 8; art. 11; art. 12, commi 1 e 2) si deduce che il procedimento di mediazione ha inizio con la presentazione della domanda a un organismo di mediazione e si conclude con la redazione di un processo verbale, nel quale il mediatore dà atto dell’esito della mediazione, che può essere negativo (verbale di mancato accordo) o positivo; in tale ultimo caso al verbale (sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore) è allegato l’accordo (sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati).

Tale ultimo accordo è titolo esecutivo per dare inizio alle procedure esecutive indicate all’articolo 12, comma 1, prima parte, del decreto legislativo citato.

In tutti gli altri casi (ove una delle parti non abbia partecipato al procedimento di mediazione con l’assistenza di un avvocato, ovvero quando l’organismo conciliativo non sia tra quelli accreditati - cfr. ordinanza tribunale di Bari del 7 settembre del 2016: all. 1), la parte che vi abbia interesse (la norma espressamente afferma “su istanza di parte”) chiede al Presidente del tribunale l’omologa dell’accordo allegato al verbale; il Presidente dovrà compiere un controllo sia di carattere formale (“accertamento della regolarità formale”) sia di tipo sostanziale (“rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico”). In questo caso “il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.

Allo stesso modo si deve procedere quando si tratta di controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

Ciò posto questa Direzione generale ritiene che, proprio in considerazione del tipo di controllo svolto dal Presidente del Tribunale, il procedimento di omologa non possa essere considerato come la fase finale o conclusiva del procedimento di mediazione bensì come una fase del tutto autonoma, nonché residuale, rispetto all’intera procedura di mediazione.

Come precisato dalle norme sopra riportate, infatti, il procedimento di mediazione si svolge e si esaurisce davanti agli organi di mediazione (articolo 1, comma l, lettera a), del d.lgs. n. 28 del 2010) e l’accordo, sottoscritto dalle parti e dai relativi avvocati, costituisce titolo esecutivo senza che sia necessario alcun controllo da parte dell’autorità giudiziaria.

Diversamente, nel caso in cui la procedura di mediazione si sia conclusa con la sottoscrizione di un accordo privo delle formalità previste dalla legge, le parti non dispongono di un titolo esecutivo ma possono chiedere al Presidente del tribunale l’omologa dell’accordo allegato al verbale di mediazione; il capo dell’ufficio giudiziario dovrà valutare il rispetto delle formalità prescritte dalla legge e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico; all’esito positivo di tale verifica, quindi, l’omologa conferisce al verbale il valore di titolo esecutivo per procedere all’espropriazione forzata, all’esecuzione in forma specifica e all’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve dunque ritenersi che il procedimento di omologa dell’accordo di mediazione che si svolge dinanzi al Presidente del tribunale debba essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, sia dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia.

Infine – e per le medesime considerazioni – l’esenzione “dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”, prevista dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 deve ritenersi circoscritta agli atti, documenti e provvedimenti relativi al “procedimento di mediazione” che ha inizio e si conclude dinanzi agli organismi di mediazione, così come emerge dalle norme del decreto legislativo n. 28 del 2010 già citate (art. 1, comma1, lettera a); art. 6, commi 1 e 2; art. 8, commi 2 e 3); per tali ragioni l’esenzione non può estendersi al procedimento di omologa che, come detto in precedenza, si pone al difuori della mediazione.

Per quanto concerne invece il quesito relativo alla necessità di sottoporre al pagamento dell’imposta di registro il provvedimento di omologa dell’accordo di mediazione, appare opportuno precisare, in via preliminare, che tale materia rientra nella competenza funzionale dell’Agenzia delle entrate: è tuttavia possibile svolgere alcune valutazioni di carattere generale su tale argomento.

L’articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010 prevede che “Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.

È ovvio che la norma, per ciò che riguarda il quesito in esame, deve essere valutata con riferimento agli obblighi di registrazione relativi al verbale di accordo omologato dal Presidente del Tribunale.

Dalla lettura dell’articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010 (che trova applicazione anche per le ipotesi in cui la procedura si definisca dinanzi agli organismi di mediazione) si ricava che il verbale di accordo non è soggetto ad imposta di registro solo se il valore che emerge dal verbale è inferiore ad euro 50.000; negli altri casi (valore superiore a 50.000 euro) il verbale deve essere inviato all’Agenzia delle entrate per il pagamento dell’imposta di registro sull’importo eccedente.

La norma non specifica tuttavia il tipo di tassazione applicato al verbale di accordo, e ciò in quanto la mediazione, sia essa obbligatoria o facoltativa, può avere ad oggetto negozi giuridici molto diversi tra loro (diritti reali, divisione, successione, traslazione immobiliare etc. – cfr. per la mediazione obbligatoria l’art. 5, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010), con la conseguenza che l’imposta di registro sarà applicata in funzione della “causa” e degli effetti propri del negozio concluso, secondo quanto previsto per tali materie dalla normativa di riferimento, rappresentata dal d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 – testo unico sull’imposta di registro (si veda in tal senso Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato, studio n. 190-2010/T, d.ssa Valeria Mastroiacovo).

Per quanto concerne poi le procedure di mediazione che abbiano ad oggetto il trasferimento di immobili ovvero il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, si richiama la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 emanata dall’Agenzia delle entrate, con la quale sono stati analizzati gli effetti prodotti dall’articolo 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (come modificato dall’articolo 26, comma 1, del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall’articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) sull’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. In particolare l’Agenzia chiarisce che la previsione dell’articolo 10, comma 4, del citato d.lgs. n. 23 del 2011, in forza del quale sono state soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie che riguardino gli atti assoggettati all’imposta di registro, anche se previste in leggi speciali, “non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita. Si pensi ad alcuni istituti, quali, la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale, che prevedono una normativa fiscale di carattere generale, che può trovare applicazione, tra l’altro, anche per i trasferimenti immobiliari, posti in essere nell’ambito degli stessi procedimenti”.

Ciò posto deve quindi ritenersi che gli uffici giudiziari debbano trasmettere per la tassazione i provvedimenti di omologa adottati dal Presidente del Tribunale, con i relativi verbali di accordo di mediazione, il cui valore risulti superiore a euro 50.000.

Risposta ai quesiti

Orbene, riassumendo, si può rispondere ai quesiti in esame come a seguire:

Quesito 1: regime fiscale del contributo unificato da applicarsi ai decreti di omologazione dei verbali di mediazione civile di cui al d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato, da ultimo, dal d.l. 31 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Risposta: il procedimento di omologa dell’accordo di mediazione che si svolge dinanzi al Presidente del tribunale deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, sia dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia.

Quesito 2: imposta di registro sul provvedimento di omologa dell’accordo di mediazione.

Risposta: devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate per la quantificazione e il pagamento dell’imposta di registro i provvedimenti di omologa adottati dal Presidente del Tribunale, con i relativi verbali di accordo di mediazione, il cui valore risulti superiore a euro 50.000.

Roma, 26 febbraio 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati