Circolare 27 febbraio 2018 - Esenzione dal pagamento del contributo unificato per le ONLUS

27 febbraio 2018

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

e, p.c., al sig. Capo dell’Ispettorato generale
(mail 8.2.2018 Ufficio studi - dott. Auricchio)

e, p.c., alla Direzione generale degli affari giuridici e legali - Ufficio I
(rif. 778.ID del 12.2.2018)
Rif. prot. DAG n. 79670.U del 21.4.2017, n. 20052.U del 30.1.2017 e n. 34202.U del 19.2.2018.


Oggetto: esenzione dal pagamento del contributo unificato per le ONLUS

Sintesi dei quesiti

Pervengono a questa Direzione generale alcuni quesiti volti a chiarire il regime fiscale da applicare ai procedimenti civili promossi dalle ONLUS; in particolare si chiede se tali Organizzazioni non lucrative siano da considerare esenti dal pagamento del contributo unificato, dell’importo forfettario di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e dai diritti di copia.

Ricostruzione dei fatti

Questa Direzione generale ha già affrontato la problematica in esame rispondendo ai singoli uffici che di volta in volta hanno prospettato difficoltà operative nella gestione dei procedimenti iscritti a ruolo generale dalle ONLUS. Tuttavia tenuto conto delle richieste pervenute dall’Ufficio studi dell’Ispettorato generale e delle segnalazioni della Direzione generale degli affari giuridici e legali (sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio in merito al contenzioso tributario relativo alla materia in esame), si ritiene opportuno fornire indicazioni operative per tutti gli uffici giudiziari.

Osservazioni

L’impianto normativo del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) prevede il pagamento del contributo unificato per ciascun grado di giudizio, ivi compresa la volontaria giurisdizione; sono previste ipotesi di esenzione dal versamento del contributo unificato che tuttavia possono interessare “solo gli atti giudiziari esplicitamente individuati dal legislatore a prescindere dal soggetto che presenta il ricorso. Le norme agevolative non ammettono, infatti, interpretazioni analogiche o estensive «con la conseguenza che i benefici in esse contemplate non possono essere estesi oltre l‘ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa» (Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106)” (parere dell’Agenzia delle entrate prot. n. 28790 del 6.3.2013).

In particolare, per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta di bollo (per la corrispondenza tra imposta di bollo e contributo unificato si vedano l’art. 18 d.P.R. n. 115 del 2002 e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 70/E del 14 agosto 2002), si evidenzia che l’art. 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ha aggiunto nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l’articolo 27-bis, in base al quale non sono soggetti ad imposta di bollo “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

Il citato art. 17 del d.lgs. n. 460 del 1997 è stato ora abrogato dall’art. 102, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, denominato “Codice del terzo settore”, con la decorrenza fissata dal successivo art. 104. Il codice del terzo settore ha tuttavia recepito gran parte delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 460 del 1997, prevedendo una dettagliata disciplina di tutti quegli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che costituiscono appunto il cd. “terzo settore”.

In particolare l’art. 82, comma 5, del citato d.lgs. n. 117 del 2017 prevede che “Gli atti i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo”, riprendendo così il contenuto dell’art. 27-bis dell’Allegato B della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sopra richiamato.

Tuttavia in tali norme non è presente alcun riferimento diretto agli atti prodotti dalle ONLUS nei procedimenti giurisdizionali.

A conferma di quanto fino ad ora affermato deve evidenziarsi quanto precisato dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza del 28.4/26.5.2015, n. 91 e dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 27331 del 16 dicembre 2016 in tema di esenzione dal pagamento del contributo unificato da parte delle ONLUS.

Nello specifico la sentenza della Suprema Corte afferma che “le ONLUS non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 27-bis dell’allegato tabella B al d.P.R. n. 642 del 1972, atteso che, da un lato il termine “atti” deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un’interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall’altro, che l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce dell’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell’oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione”. In tale occasione la Corte di cassazione, oltre a dare applicazione al citato principio di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedono benefici fiscali, ha affermato che l’obbligo di versamento del contributo unificato non confligge con le norme costituzionali, essendo infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata relativamente all’art. 27-bis dell’allegato tabella B del d.P.R. n. 642 del 1972 (questione già prima dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 91 del 2015), nella parte in cui non specifica che gli atti esenti dal bollo sono anche gli atti processuali e/o giudiziari delle ONLUS, nonché all’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede e non estende l’esenzione dal contributo unificato agli atti processuali e/o giurisdizionali e/o giudiziari delle ONLUS.

Da tale ricostruzione emerge dunque che le ONLUS beneficiano di una esenzione limitata all’imposta di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime organizzazioni e non estesa agli atti processuali.

Inoltre, allo stato, non si rinviene alcuna norma che disponga l’esenzione dal pagamento dei diritti di copia disciplinati dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Risposta al quesito

Orbene, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:

Quesito 1: se le ONLUS siano o meno esentate dal pagamento del contributo unificato, dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dai diritti di copia;

Risposta: le ONLUS sono tenute al pagamento del contributo unificato, dell’importo forfettario per le notifiche d’ufficio e al versamento dei diritti di copia, in quanto beneficiano di una esenzione limitata all’imposta di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime organizzazioni e non estesa agli atti processuali.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente nota.

Roma, lì 27 febbraio 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati