Circolare 20 ottobre 2022 - Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre del 2022 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - L’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

20 ottobre 2022

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Il Capo del Dipartimento

 

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello
ai sigg. Presidenti dei Tribunali
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
ai sigg. Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
e, p.c., al sig. Capo dell’Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo dell’Ufficio legislativo


Oggetto: Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre del 2022 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

 

L’UDIENZA DI COMPARIZIONE PREDIBATTIMENTALE A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA

PREMESSA

1.0 Fondamento ed obiettivi della riforma

In data 17 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 243 il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022. L’entrata in vigore delle sue previsioni, superato l’ordinario periodo di vacatio legis è fissata alla data del 1° novembre 2022

  1. Com’è noto, la riforma introdotta consta di 99 articoli che intervengono, con portata innovatrice calibrata sulle singole discipline, sul sistema penale sostanziale, su quello processuale e sul corredo delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Un titolo autonomo del decreto (il titolo IV) è dedicato alla disciplina organica della giustizia riparativa ed, infine, gli ultimi titoli sono dedicati, rispettivamente, agli interventi realizzati sul tessuto della legislazione speciale (titolo V) -principalmente sulla disciplina dell’estinzione delle contravvenzioni, delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e delle pene pecuniarie (capo III)- e alla disciplina transitoria, finale e di adeguamento (titolo VI).
  2. L’intenzione che ha mosso questo significativo intervento di sistema è stata, per un versante principale, quella del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che per il processo penale vede la sua milestone finale collocarsi nel 2026 con la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. A questa finalità, connessa -come detto- all’ottenimento e mantenimento delle risorse collegate al piano nazionale di ripresa e resilienza, si è aggiunta, tuttavia, anche la volontà di segnare un ulteriore passo verso il conseguimento di un più elevato livello di garanzie di “giusto processo” iscritte nella carta costituzionale e nelle convenzioni sovranazionali, da realizzare in sintonia con l’avvio di un piano di rafforzata informatizzazione infrastrutturale e di digitalizzazione degli atti. In altri termini, si è inteso poggiare “il tempo del processo” sui pilastri dell’organizzazione e delle garanzie.
  3. In tal senso, il termine “organizzazione” intende descrivere un metodo concreto di declinazione del concetto di efficienza, che altrimenti rischia di rimanere accezione priva di sostanza se non, ancor peggio, evocativa di una visione della giurisdizione come amministrazione burocratica ed atelica della domanda di giustizia.
  4. In assoluta sintonia si pone il pilastro delle garanzie, rafforzate attraverso una scansione più definita dei tempi della determinazione all’esercizio dell’azione penale, un accrescimento delle occasioni di controllo giurisdizionale sul procedere dell’autorità inquirente nella fase delle indagini ed in quella più propriamente processuale, ed un ragionevole aggiornamento -facilitato anche dagli strumenti della modernità accelerata dall’esperienza pandemica- delle forme e modalità di intervento negli snodi della “vicenda-processo”, che rendano effettiva la possibilità di “partecipare e difendersi provando”, senza che l’uno o l’altro scopo restino un sepolcro vuoto o, all’opposto, si trasformino in strumento d’abuso, con ciò per altra via contraddicendo la funzione di tutela del diritto che l’ordinamento assegna alla regola di protezione.
  5. Dunque, la visione racchiusa in questa riforma (e negli adeguamenti che il suo esperimento dovesse dimostrare necessari) sta nella valorizzazione del rapporto coessenziale, di reciproca alimentazione, tra tempo del processo, organizzazione quale strumento di gestione ordinata e dinamica della sua ragionevole durata e sistema di garanzie quale regola di indirizzo delle scelte di organizzazione.
  6. A tale scopo si è inteso accompagnare gli uffici giudiziari nella fase, sicuramente molto impegnativa, di avvio dell’attuazione concreta della riforma predisponendo un corredo di circolari tematiche che– con uno stile espositivo volutamente sintetico e graficamente orientato sui punti fondamentali- possano costituire (unitamente alla relazione illustrativa e ad altre fonti di approfondimento) una sorta di “manuale d’uso” delle novità della riforma ed un primo orientamento rispetto alle discendenti problematiche di gestione. Nel prosieguo quest’attività proseguirà con la segnalazione di percorsi operativi che emergeranno dall’interlocuzione con gli stessi uffici giudiziari che li hanno sperimentati e che sarà opportuno condividere quali best practices. Per questo, il contributo informativo “di ritorno” che potrà essere offerto dall’esperienza e dall’elaborazione di strategie sul campo costituirà un preziosissimo contributo che il Ministero sarà ben lieto di accogliere e sistematizzare.

2.0 La struttura della circolare

La presente circolare e le altre analoghe che verranno diramate sono organizzate in tre sezioni:

Una sezione prima (“Le norme e le disposizioni collegate”) che riporta il testo della riforma, per la parte contenutisticamente d’interesse, con evidenziazione in grassetto delle parti o degli articoli novellati o di nuova introduzione. Si è ritenuto in tal caso che questa formula grafica potesse essere di maggiore e più rapida fruizione rispetto al cd. “testo a fronte”.

Una sezione seconda (“Scheda di sintesi sulla novella normativa) in cui si offre una fotografia essenziale della novella processuale, con a margine l’indicazione per rinvio agli approfondimenti rintracciabili nel testo della relazione illustrativa del decreto.

Una sezione terza (“Segnalazioni organizzative”) le cui finalità sono quelle di evidenziare gli opportuni passaggi organizzativi per l’attuazione della riforma, anche attraverso una lettura sistematica delle disposizioni coinvolte, e di sottoporre alle valutazioni dei capi degli uffici eventuali strategie d’intervento.

 

L’UDIENZA DI COMPARIZIONE PREDIBATTIMENTALE A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA

 

SEZIONE PRIMA: le norme e le disposizioni collegate

Art. 79 c.p.p. - Termine per la costituzione di parte civile

  1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554-bis, comma 2.
  2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.
  3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, sSe la costituzione la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.


Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio

  1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:
    1. dallarticolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
    2. dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
    3. dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    4. dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    5. dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
    6. dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    7. dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

(Omissis)


Art. 552 c.p.p. - Decreto di citazione a giudizio

  1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

(Omissis)

d) l’indicazione del giudice competente per il giudizio per l’udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia in assenza;

(Omissis)

f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, entro il termine di cui all’articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

(Omissis)

  1. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
  2. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell’articolo 416, comma 2.

 

Art. 553 c.p.p. -Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione in dibattimento predibattimentale

  1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

 

Art. 554-bis - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

  1. L’udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.
  2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e della notificazione di cui dichiara la nullità. Se l’imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.
  3. Le questioni indicate nell’articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all’articolo 491, comma 1, sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell’udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 491.
  4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
  5. In caso di violazione della disposizione di cui all’articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
  6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell’imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l’imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.
  7. Se, a seguito della modifica dell’imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell’ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.
  8. Il verbale dell’udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2.

 

Art. 554-ter - Provvedimenti del giudice

  1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
  2. L’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.
  3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

Tra la data del provvedimento di cui al comma 3 e la data fissata per l’udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

 

Art. 554-quater - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

  1.  Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
    1. il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2;
    2. l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.
  2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 552, comma 3.
  3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.
  4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.
  5. Sull’impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611.
  6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

 

Art. 554-quinquies - Revoca della sentenza di non luogo a procedere

  1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.
  2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
  3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
  4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell’udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all’articolo 554-ter, comma 2, possono essere proposte, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento.
  5. Si applica l’articolo 437.

 

Art. 555 - Udienza di comparizione dibattimentale a seguito di citazione diretta

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2.Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3.Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

4. Se deve procedersi al giudizio lLe parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

 

Art. 558-bis - Giudizio immediato

  1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
  2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis.
     

Riferimenti nella relazione illustrativa: pag 312 - 321

 

SEZIONE SECONDA: scheda di sintesi sulla novella normativa

1.0 L’estensione dei casi di citazione a giudizio

Viene esteso il catalogo dei reati per i quali l’esercizio dell’azione penale può realizzarsi nelle forme del decreto di citazione diretta a giudizio, includendovi molteplici fattispecie criminose il cui trattamento sanzionatorio si colloca in una forbice tra i quattro ed i sei anni di reclusione.

Si segnalano, tra questi, l’evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385 comma 2 prima parte c.p.), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 c.p.), l’indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte credito (art. 493-ter c.p.), la truffa aggravata (art. 640 cpv. c.p.), la frode in assicurazione (art. 642 c.p.), l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis del D.P.R. n. 43 del 23/1/1973).

2.0 La nuova udienza predibattimentale

Accanto a questo intervento, la seconda e ben più significativa novità risiede nell’introduzione di un’udienza predibattimentale, la cui trattazione è affidata ad un giudice monocratico del settore penale differente da quello cui è assegnato il giudizio dibattimentale, nella quale –sulla scorta dell’esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero- verrà valutata, oltre alla ricorrenza delle situazioni che impongono una immediata pronuncia di proscioglimento, l’idoneità prognostica del compendio d’accusa a condurre ad una decisione di condanna.

Laddove, anche attraverso il contributo argomentativo del contraddittorio, questa previsione non appaia ragionevolmente sostenuta, il giudice dell’udienza predibattimentale dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Questa udienza, che sembrerebbe evocare per similitudine l’udienza preliminare e contraddire apparentemente la scelta acceleratoria perseguita attraverso l’ampliamento dello spatium operandi della citazione diretta a giudizio, in realtà è stata immaginata con lo spirito di liberare la fase di cognizione istruttoria da tutte le cause di rallentamento e di stasi che ostacolano spesso la rapida definizione dell’accertamento dibattimentale. È, quindi, un’udienza destinata a fare ordine, selezione e filtro su ciò che richiede effettivamente una verifica dibattimentale mediante il ricorso alla cross examination nella formazione della prova. Resta ferma e preliminare ad assicurare la funzionalità della nuova disciplina la cura che il pubblico ministero saprà comunque assicurare nell’operare la sua selezione tra le scelte di azione e quelle di archiviazione.

3.0 Il decreto di citazione ed il contenuto del fascicolo

Il decreto di citazione, conseguentemente, conterrà sia la vocatio per l’udienza di comparizione predibattimentale, primo sintagma della fase processuale in senso stretto, sia gli avvisi previsti dall’art. 552 c.p.p. (nuova versione) in ragione dei nuovi termini per la costituzione di parte civile (art. 79 c.p.p.) e per la definizione con rito alternativo.

Dopo la notificazione del decreto di citazione, il pubblico ministero formerà il fascicolo per lo svolgimento dell’udienza predibattimentale che sarà costituito dal fascicolo del dibattimento unitamente al fascicolo del pubblico ministero. Questo compendio sarà messo a disposizione delle parti presso la cancelleria del giudice della comparizione predibattimentale.

4.0 Le attività dell’udienza predibattimentale

In particolare, nell’udienza predibattimentale si compie l’accertamento:

  • sulla regolare costituzione delle parti, procedendosi altresì alla sua regolarizzazione;
  • finalizzato all’eventuale dichiarazione di assenza dell’imputato;
  • sull’ammissibilità della costituzione della parte civile, con l’adozione del conseguenziale provvedimento;
  • sulla possibilità di definizione anticipata per remissione della querela;
  • sull’esattezza della definizione giuridica, sull’esaustività descrittiva dell’imputazione, promuovendosene anche il necessario adeguamento o provvedendosi, in mancanza, alla restituzione degli atti al pubblico ministero (previa dichiarazione di nullità ove il vulnus riguardi la violazione dell’art. 552 comma 1 lett. c. del codice di rito);
  • sul rispetto dei criteri di attribuzione della cognizione al giudice monocratico.

Inoltre, questa è l’udienza destinata alla:

  • definizione di tutte le questioni preliminari previste dall’art. 491 c.p.p.;
  • definizione anticipata del giudizio nelle forme alternative del giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, od a seguito di oblazione (verifica, questa, che deve precedere la discussione finalizzata a valutare “la tenuta dell’accusa”).
  • all’applicazione, concordata tra imputato e pubblico ministero, di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quale esito sanzionatorio della definizione del giudizio con rito alternativo.

L’udienza predibattimentale fissa, inoltre, il limite decadenziale per la costituzione di parte civile (art. 79 comma 2 c.p.p.) [1].

Laddove non si addivenga alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere ed in assenza di definizioni alternative, il giudice disporrà la prosecuzione del giudizio dinanzi ad un diverso giudice e la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

5.0 I termini per l’udienza predibattimentale e per quella dibattimentale

È previsto il rispetto di due scansioni temporali dilatorie per l’inizio della fase propriamente dedicata all’istruttoria dibattimentale:

  • tra la data della notifica all’imputato, al suo difensore ed alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio e la data dell’udienza predibattimentale deve intercorrere, a pena di nullità, un termine non inferiore a 60 giorni (liberi). Esso può essere ridotto a 45 giorni nei casi di urgenza, le cui ragioni devono però essere espressamente motivate [2];
  • tra la data dell’udienza predibattimentale in cui si dispone la trasmissione del fascicolo al giudice della trattazione istruttoria e quella fissata per l’inizio del dibattimento deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni (liberi).

 

SEZIONE TERZA: segnalazioni organizzative

L’intervento realizzato con le disposizioni sopra riportate (alcune, come visto, solo interpolate, altre di nuova integrale introduzione) ha, come già detto, lo scopo -da un lato- di allargare la categoria dei reati in cui l’esercizio dell’azione penale avviene nella forma della citazione diretta a giudizio e -dall’altro- quello di introdurre un meccanismo di pre-verifica dell’attitudine dimostrativa del materiale probatorio posto a base della scelta di azione dell’organo inquirente ed, al tempo stesso, di ordine delle scansioni preliminari alla fase dell’apertura del dibattimento

L’introduzione, nel tessuto del codice di rito, di questa udienza determina sul piano operativo una serie di ricadute che impongono non soltanto un ripensamento del modello organizzativo delle udienze dibattimentali, ma ancor prima un rafforzamento dei meccanismi di interrelazione e collaborazione tra Procura della Repubblica e Tribunale.

1.0 Questioni di diritto transitorio

Prima di passare a trattare gli aspetti di tipo organizzativo, appare però opportuno – quale premessa di tipo metodologico- fornire delle possibili linee d’indirizzo affidate alla prudente ed autonoma valutazione delll’inteprete e relative alla gestione del “momento transitorio”, cioè dell’effetto che l’entrata in vigore della disciplina di riforma in commento, produrrà sui procedimenti pendenti a quella data. Questa sorta di actio finum regondurum tra i procedimenti che restano assoggettati al regime processuale previgente e quelli cui deve applicarsi la nuova disciplina ha, per tutta evidenza, un’inferenza immediata sulle possibilità di organizzare “a regime” un modello efficiente di lavoro dibattimentale che valorizzi le finalità deflattive del nuovo sistema.

Una prima evenienza riguarda i procedimenti penali relativi a fattispecie di reato che sono state inserite nel catalogo previsto dall’art. 550 c.p.p. e per le quali sia stata già esercitata l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o per le quali sia stata già fissata l’udienza preliminare.

L’avvenuto esercizio dell’azione penale costituisce lo “spartiacque” della fase procedimentale e, quindi, può essere inteso come punto di riferimento per operare la selezione degli affari soggetti alla previgente od alla nuova disciplina processuale.

Conseguentemente, tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, l’azione penale è stata esercitata nelle forme di cui all’art. 416 c.p.p. (perché per le fattispecie penali considerate, fino a quella data, era quella la regola di azione prevista dal codice di rito), potranno continuare ad essere trattati mediante il passaggio per l’udienza preliminare. In tal caso, vale solo la pena di evidenziarlo, dovrà però osservarsi per l’eventuale emissione della sentenza di non luogo a procedere la nuova regola di giudizio fissata a seguito della modifica operata sull’art. 425 c.p.p..

Del resto, come la Corte di Cassazione, anche di recente (cfr. Cassazione, II sezione, n. 9876 del 12 febbraio 2021, dep. 12 marzo 2021, rv. 280724), non ha mancato di osservare (s’intenda il richiamo riferito alla questione generale evocata dalla regola di cui all’art. 33 sexies c.p.p. in tema di rapporti tra udienza preliminare e citazione diretta a giudizio) «la norma del codice di procedura penale che regola i casi in cui è necessario procedere con citazione diretta distinguendoli da quelli in cui si procede con il la richiesta di rinvio a giudizio è di stretta procedura non versandosi in uno dei casi in cui la norma, seppur qualificata come procedurale ha le caratteristiche della norma sostanziale…Il principio del tempus regít actum svolge l'essenziale funzione di ordinare la successione di leggi nel tempo in ambito procedurale garantendo l'applicazione uniforme delle regole processuali che subirebbero confusive ed ingestibili discontinuità ove si procedesse alla importazione in ambiente processuale del principio della lex mitíor che regola la successione delle leggi penali nel tempo in ambito sostanziale».

La Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha osservato che «il rinvio contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen, al limite di pena dei quattro anni deve (ndr.) essere inteso come "fisso", ovvero riferito alla norma vigente nel momento in cui si esercita l'azione penale, e non come "mobile" ovvero collegato alla norma di diritto penale sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali nel tempo indicati dall'art. 2 cod. pen.»

Analogamente, deve ritenersi che operi in maniera fissa il rinvio che viene fatto, come nel caso che ci occupa, non al tetto sanzionatorio quadriennale ma all’inclusione di una determinata fattispecie criminale nell’elenco di cui al capoverso dell’art. 550 c.p.p.. Anche in questa ipotesi, il principio tempus regit actum impone che il regime dispositivo sia quello della fase procedurale già conclusa (secondo il principio della cd. perpetuatio iurisdictionis che rende definitiva ed irrevocabile l’attribuzione al giudice dell’udienza preliminare in virtù del deposito della richiesta di rinvio a giudizio presso la sua cancelleria), senza doversi operare immotivate regressioni che rimettano in discussione la forma di esercizio dell’azione penale stabilita dalla legge al momento dell’emissione del provvedimento.

Peraltro, va rilevato che nessun vulnus deriverebbe all’imputato dal mancato aggiornamento dell’esercizio dell’azione penale nelle forme della citazione a giudizio per l’udienza di comparizione predibattimentale. Infatti, il momento di verifica attraverso l’udienza preliminare si risolverebbe comunque in “un accrescimento delle garanzie”, dal momento che solo nell’udienza preliminare e non anche nell’udienza di nuovo conio introdotta dall’art. 554bis c.p.p. il giudice potrebbe attivare quei poteri di completamento istruttorio previsti dagli artt. 421bis e 422 c.p.p., più idonei a chiarire il quadro accusatorio (rispetto alla delibazione, immutabilmente allo stato degli atti, rimessa al giudice dell’udienza predibattimentale) ed a favorire scelte od esiti definitori. Inoltre (come più innanzi si dirà) solo nell’udienza preliminare l’imputato può rendere spontanee dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio [3].

Ad analoga conclusione può pervenirsi per quanto concerne i decreti di citazione a giudizio che risultino già emessi secondo la previgente disciplina procedurale alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Anche in tal caso, l’osservanza del principio tempu regit actum determina l’applicazione della norma processuale vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale allorquando il pubblico ministero, sulla base delle norme di rito all'epoca in vigore, aveva correttamente emesso decreto di citazione a giudizio (sull’operatività del principio richiamato, seppur declinato con riguardo a differente caso specifico, si veda Cassazione, sez. IV, n. 6970 del 07 dicembre 2000, dep. 21 febbraio 2001, rv.218197).

Ovviamente, anche i processi già in fase dibattimentale per i quali non sia ancora intervenuta la formale dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 555 comma 2 c.p.p., dovranno rimanere assoggettati alla previgente disciplina senza indebite restituzioni degli atti all’ufficio di Procura per la riemissione del decreto di citazione a giudizio secondo la nuova previsione dell’art. 550 c.p.p..

L’adozione delle suggerite soluzioni consentirà, da un lato, agli uffici di Procura di non dover provvedere alla riemissione dei decreti di citazione che a quella data risultino già completi e, ove necessario, alla loro rinotificazione alle parti private ed ai loro difensori. Dall’altro, consentirà ai dirigenti dei tribunali di prevedere la riorganizzazione delle udienze (con l’inserimento delle udienze di comparizione predibattimentali) a partire da un momento temporale differito.

La nuova disciplina processuale, invece, dovrà trovare piena applicazione in tutti quei casi in cui l’azione penale non risulti ancora esercitata.

Al fine di evitare confusioni percettive o interpretative da parte dell’utenza, si evidenzia infine l’esigenza di provvedere da subito ad un aggiornamento della modulistica dei nuovi decreti di citazione, evitando che vengano effettuate interpolazioni o addende ai documenti redatti sulla scorta della pregressa previsione di contenuto dell’art. 552 c.p.p..

2.0 Questioni relative alle incompatibilità

Come premesso, l’introduzione nel codice di rito del momento della verifica predibattimentale anche per i procedimenti a citazione diretta ex art. 550 c.p.p., richiede necessariamente l’individuazione per lo svolgimento di queste funzioni di un giudice persona fisica differente da quello cui sarà affidata la cognizione del giudizio di merito in senso stretto.

Questo comporta, conseguentemente, la rimodulazione del documento tabellare nella parte relativa all’organizzazione delle udienze monocratiche mercé la previsione di criteri predeterminati di abbinamento fisso (ed eventualmente reciproco ove le dimensioni organiche lo impongano) tra il magistrato che è chiamato a celebrare l’udienza ex art. 554bis c.p.p. e quello che sarà investito del compito della celebrazione del dibattimento.

Laddove l’organico dei magistrati addetti al rito monocratico lo consenta, sarà opportuno prevedere anche dei meccanismi che permettano una rotazione periodica negli abbinamenti. Allo stesso modo, laddove l’ufficio giudiziario sia di dimensioni tali da prevedere più sezioni dibattimentali, appare opportuno che l’abbinamento avvenga tra magistrati inseriti in sezioni diverse, pur privilegiandosi, almeno negli uffici di medie o grandi dimensioni, ove operino criteri di semi-specializzazione nella distribuzione degli affari, l’eventuale omogeneità di materia tra i magistrati in abbinamento.

La concentrazione presso il giudice dell’udienza predibattimentale dei compiti di pre-valutazione del compendio accusatorio (con possibilità di emissione della sentenza di non luogo a procedere) e di definizione del giudizio con rito alternativo, evita che si creino meccanismi d’incompatibilità conseguenti al differente esito dell’udienza predibattimentale nel caso in cui vi siano più imputati citati a giudizio nell’ambito di un unico procedimento.

Al riguardo, soccorre per la soluzione di queste situazioni la giurisprudenza della Cassazione formatasi con riferimento alle situazioni in cui, ad esempio, il medesimo giudice dell’udienza preliminare disponga il rinvio a giudizio per alcuni imputati e celebri il giudizio abbreviato per altri o, allorquando, definisca con riti alternativi differenti (ad es. patteggiamento ed abbreviato) la posizione degli imputati o, ancora, emetta per alcuni di essi sentenza di non luogo a procedere e definisca con rito alternativo per altri il giudizio.

In tutti questi casi, infatti, la Suprema Corte ha escluso la ricorrenza della causa d’incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p. (cfr. Cassazione, sezione IV, n. 22965 del 13 marzo 2014, dep. 3 giugno 2014, rv. 259226; Cassazione, sezione III, n. 35476 del 12 aprile 2016, dep. 26 agosto 2016, rv. 268122; Cassazione, sezione IV, n. 40442 del 9 luglio 2002, dep. 29 novembre 2002, rv. 223229).

Analogamente, dunque l’incompatibilità andrà esclusa per le similari situazioni che si dovessero verificare nell’udienza predibattimentale, in cui il giudice dovrà essere attento ad osservare però le cautele che la Cassazione stessa, nelle richiamate pronunce, ha evidenziato come prescrizioni volte a scongiurare l’insorgere di ragioni di incompatibilità.

L’adozione di un criterio predeterminato di abbinamento tra giudice dell’udienza predibattimentale e quello del dibattimento vale ad impedire, infine, eventuali ragioni d’incompatibilità nel caso in cui l’interpretazione giurisprudenziale dovesse ritenere ammissibile la riproposizione dinanzi al secondo giudice della richiesta di patteggiamento rigettata dal primo.

Specifiche soluzioni dovranno essere adottate per quegli Uffici in cui i magistrati addetti al settore monocratico svolgano anche funzioni di componenti del tribunale del riesame in relazione alle procedure di riesame cd. reale. Ovviamente, in questi casi, dovrà provvedersi all’adozione di un modulo organizzativo (necessariamente parametrato sulle dimensioni dell’ufficio) che scongiuri ragioni d’incompatibilità tra i componenti del collegio di questa fase incidentale ed i magistrati del settore monocratico investiti della cognizione predibattimentale e dibattimentale sui medesimi procedimenti. In tali evenienze, un’eventuale soluzione potrebbe, ad esempio, rinvenirsi nel coinvolgimento, sempre secondo criteri predeterminati, dei giudici per le indagini preliminari (non funzionalmente incompatibili) quali giudici dell’udienza predibattimentale limitatamente alle procedure ove sia impossibile individuare a tal fine un giudice del settore monocratico.

3.0 Questioni relative all’eventuale mutamento dei carichi di lavoro

Come affermato nella premessa generale, il funzionamento della riforma ed, in particolare, della disciplina qui in commento, richiede -ove del caso- un ripensamento dell’organizzazione del lavoro del singolo magistrato addetto al settore monocratico.

Invero, perché l’udienza predibattimentale esplichi appieno la sua funzione selettiva dell’azione penale meritevole di definizione nella sede della cognizione istruttoria, è indispensabile che il magistrato abbia la possibilità di organizzare in maniera puntuale lo studio dell’udienza – anche valorizzando l’apporto del personale UPP che coordinerà- in modo da assicurare tendenzialmente che nell’arco di una sola udienza di comparizione ex art 554bis c.p.p. sia possibile definire i procedimenti per i quali vi sia richiesta di rito alternativo che non richiedano approfondimenti istruttori, quelli per i quali occorra emettere sentenza di non luogo a procedere e quelli, infine, per i quali vada disposta la trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio ordinario.

Laddove, invece, venga avanzata richiesta di rito abbreviato condizionato ad attività istruttoria, il giudice ben potrà rinviare il procedimento per l’incombente e per la decisione alla prima udienza utile (anche dibattimentale) del proprio ruolo. L’opzione a favore del rinvio ad un’udienza dibattimentale anziché ad un’altra predibattimentale è collegata alla circostanza che le prime saranno prevedibilmente più frequenti delle seconde ed all’esigenza di mantenere l’udienza predibattimentale “indenne da appesantimenti istruttori”, che finirebbero per allungare i tempi di durata dell’udienza, nella quale si concentrerà prevedibilmente un numero significativo di discussioni finali delle parti, sia pur auspicabilmente rapide.

Arrivare a questo risultato organizzativo comporta, ovviamente, una preparazione ben anticipata dell’udienza, che parta dalla verifica immediata del fascicolo non appena esso perviene nella cancelleria a seguito della trasmissione che ne avrà fatta l’ufficio di Procura.

Al tempo stesso, la Procura della Repubblica dovrà curare attentamente gli adempimenti preliminari ed, in particolare, assicurare che le notifiche del decreto di citazione per l’udienza di comparizione predibattimentale vengano effettuate con significativo anticipo rispetto alla data dell’udienza, allo scopo di evitare di trasmettere il fascicolo alla cancelleria del giudice prima di aver contezza della regolarità delle notificazioni compiute.

Il pervenimento all’attenzione del giudice del fascicolo già con notifiche regolari consente di superare una prima frequente ragione di stasi e di rallentamento che altrimenti si riverbererà inevitabilmente sui tempi di celebrazione dell’udienza di comparizione.

Un argomento, in tal senso, va tratto anche dalla lettera dell’art. 553 c.p.p. che stabilisce che il fascicolo per il dibattimento vada formato dal pubblico ministero e da questi trasmesso, unitamente al proprio fascicolo, ed al decreto di citazione dopo la notificazione. Con tale ultima espressione deve ritenersi che il riferimento sia all’esecuzione dell’intero procedimento notificatorio e non soltanto al suo avvio.

Altrettanto essenziale è che l’ufficio di Procura curi sempre in maniera particolarmente puntuale la tenuta, affoliazione ed indice del fascicolo del pubblico ministero perché da questa pratica di attenzione dipende molto spesso la piena e rapida percezione da parte del giudice delle attività di indagine ed il loro esatto e compiuto apprezzamento.

Va, poi riconosciuto che, lo studio approfondito dell’udienza di comparizione richiede che i capi degli uffici giudicanti concordino con i presidenti di sezione penale un criterio organizzativo nuovo del lavoro dei magistrati addetti al settore monocratico che tenga conto dell’impegno richiesto per la preparazione dell’udienza predibattimentale, senza che la soluzione si possa esaurire semplicemente nell’aumento del numero di udienze settimanali per ciascun magistrato addetto al settore. Una tale soluzione, invero, eccettuati casi specifici in cui ciò sia effettivamente sostenibile, finirebbe per aver ricadute non solo sulla funzionalità della stessa udienza di comparizione ma anche sulle udienze di dibattimento monocratico e collegiale in cui il medesimo magistrato resta impegnato.

Appare, dunque, opportuno predeterminare con ragionevolezza il carico esigibile per ciascuna udienza (predibattimentale e dibattimentale), tenendo conto anche del fatto che – almeno in una prima fase applicativa- si potrebbe assistere ad un sensibile aumento del numero di sentenze che ogni magistrato sarà tenuto a motivare nell’arco di ciascuna settimana d’impegno lavorativo.

Con l’entrata “a regime” della riforma, invece, il sistema di filtro realizzato grazie ad una attenta opera di definizione in udienza predibattimentale produrrà i suoi positivi risultati in termini di deflazione dell’attività istruttoria (riducendosi i processi destinati alla verifica dibattimentale) e, conseguentemente, in termini di riduzione del carico di sentenze dibattimentali da motivare.

Si potrebbe. sotto questo profilo, anche pensare all’introduzione di meccanismi “compensativi” nell’assegnazione dei processi per la fase dibattimentale che tengano in qualche modo conto della dimostrata capacità di deflazione espressa dal magistrato nella funzione di giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale (ovviamente nei casi in cui gli abbinamenti possano effettuarsi con il coinvolgimento dei soli magistrati addetti al settore dibattimento).

Il criterio organizzativo da adottare per la riprogrammazione delle udienze dipende in buona parte dall’entità dell’organico del personale di magistratura addetto al settore dibattimento e, conseguentemente, dovrà parametrarsi su di esso. In linea tendenziale, potrebbe apparire soluzione funzionale quella di prevedere un turno per la celebrazione dell’udienza predibattimentale (analogo a quello eventualmente previsto per l’udienza con rito direttissimo), con contestuale riduzione e/o elisione, nella stessa settimana, dell’impegno del medesimo magistrato da una udienza monocratica dibattimentale.

3.0 Questioni relative alla sentenza di non luogo a procedere

Uno snodo fondamentale dell’udienza predibattimentale è rappresentato dalla possibilità di definizione anticipata nei casi in cui ricorrano ragioni immediate di proscioglimento ed in tutti i casi in cui “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

Senza entrare funditus nello specifico esame ermeneutico della novella, che ha parallelamente innovato anche la previsione dell’art. 425 c.p.p., è evidente che lo standard di adeguatezza richiesto al compendio posto a sostegno dell’azione penale sia stato significativamente elevato e che, pertanto, l’esame sull’attitudine del materiale d’indagine a sostenere una pronuncia di condanna –seppur sempre compiuto in termini prognostici- debba essere particolarmente penetrante. In altri termini, la scelta espressiva compiuta dal legislatore sottolinea che la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento (come specularmente l’emissione del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p.) non si radichi più sulla semplice meritevolezza della verifica dell’ipotesi accusatoria nel contraddittorio tra le parti, bensì su una necessità di attivare il processo in senso stretto solo nei casi in cui il suo esito appaia ragionevolmente orientato verso una conferma di quella ipotesi d’accusa. Dunque, viene valorizzata ulteriormente la tutela di quello che illustre dottrina processualistica definiva “diritto al non processo”.

Appare, pertanto, ipotizzabile che il pubblico ministero e le altre parti private possano avvertire l’esigenza di sostenere la propria tesi nell’udienza predibattimentale con discussioni che non siano di mero stile ma che cerchino di convincere il giudice dell’intervenuto conseguimento o non, con le indagini compiute, della potenzialità dimostrativa richiesta dalla disposizione in esame. E’ questo un ulteriore argomento che concorre a disegnare l’udienza di comparizione come un momento di contributo approfondito delle parti, i cui tempi possono essere ben governati dal giudice solo se la sua conoscenza degli incarti procedimentali sia tale da saper indirizzare la discussione dei contraddittori verso i profili salienti della valutazione (processuale) richiesta con massimo contenimento di ogni divagazione.

Il Capo del Dipartimento
Nicola Russo

[1] Si rappresenta, a tal proposito, che in ragione della modifica dell’art. 79 c.p.p., la costituzione di parte civile potrà avvenire nella fase di cui all’art. 484 c.p.p. soltanto quando il dibattimento sia introdotto da giudizio immediato. Negli altri casi, infatti, la costituzione dovrà avvenire -a pena di decadenza- nell’udienza preliminare o, laddove questa manchi, nell’udienza predibattimentale. La facoltà di costituzione entro il termine di cui all’art. 484 c.p.p. rimarrà ovviamente per i giudizi dibattimentali introdotti da citazione diretta laddove sia applicabile il regime antecedente alla modifica di cui alla riforma in commento.

[2] Si noti che la disposizione non ha prefigurato una casistica di situazioni che legittimano la contrazione del termine. Pertanto, sarà l’evoluzione ermeneutica e la prassi a stabilire se si possa di trattare di causali strettamente ed esclusivamente connesse al procedimento od anche a più ampie ragioni organizzative dell’ufficio.

[3] A differenza di quanto espressamente previsto dall’art. 421 c.p.p. per l’udienza preliminare, all’interno dell’udienza predibattimentale non è dato spazio all’ipotesi che l’imputato possa rendere spontanee dichiarazioni o l’interrogatorio, dal momento che, in relazione alle prime, la previsione dell’art. 494 c.p.p. non opera per questa fase del dibattimento (inserendosi dopo l’esposizione introduttiva) e, per il secondo, la ragione di esclusione è collegata al fatto che, trattandosi di attività probatoria, può svolgersi solo nelle forme e nei termini dell’esame previsto dall’art. 503 c.p.p.

Roma, 20 ottobre 2022

Il Capo del Dipartimento
Nicola Russo