Decreto 11 ottobre 2022 - Concorso per cinque atleti paralimpici da assegnare alla “Sezione paralimpica Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria

11 ottobre 2022

Gli allegati sono in linea dal 19 ottobre 2022, primo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante “Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato” e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia”;

Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

Visto il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l’articolo 5 recante misure per il “Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, comma 7”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” e, in particolare, l’articolo 43, comma 1, concernente l’istituzione della “Sezione paralimpica Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria e i commi 3 e 4 che prevedono che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti e le modalità di accesso nonché i requisiti di idoneità psicofisica e il reimpiego per il personale non più idoneo all’attività sportiva paralimpica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2021, n. 212 recante “Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonché ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» del Corpo di Polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il “Regolamento recante modalità per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria”;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28, secondo cui “Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni”;

Visto l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, secondo cui “le disposizioni previste dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori”;

Visto l’art. 6, comma 2, del sopracitato D.P.R. 207/2015, nel quale è disposto che “non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco”;

Visto l’articolo 43, comma 3, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, secondo il quale le Fiamme Azzurre reclutano, nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, con le modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli;

Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico per l’assunzione di cinque atleti paralimpici, dei quali uno del ruolo maschile e quattro del ruolo femminile, nella “Sezione paralimpica Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria”;

DECRETA

Articolo 1
(Posti disponibili per l’assunzione)

  1. È indetto un pubblico concorso, per titoli, a complessivi cinque posti nella “Sezione paralimpica Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria, di cui un posto nel ruolo maschile e quattro posti nel ruolo femminile, riservato ad atleti paralimpici con disabilità fisiche o sensoriali, inseriti dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nel “Club Italia Paralimpico” ovvero comunque riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento.
  2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel modo seguente:

 

 Ruolo maschile:

Disciplina

Specialità

Categoria disabilità

Posti

Sci nordico

“Long distance, Middle distance, Sprint”

Sitting

1

 

Ruolo femminile:

Disciplina

Specialità

Categoria disabilità

Posti

Judo “+ 70 Kg” J2 1
Nuoto

“100 metri farfalla, 100 metri dorso, 100 metri stile libero”

S12/S13 1
Nuoto “100 metri dorso; 200 metri misti, 400 metri stile libero, 50 metri stile libero” S8/SM8 1
Tiro con l’arco “Compound open” W2 1

 

  1. Nel caso in cui i posti previsti per una o più discipline non risultassero coperti, l’Amministrazione può assegnarli ad altra disciplina fra quelle indicate al comma 2.
  2. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento – sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2022 - 2023.

Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e nel sito istituzionale www.giustizia.it.

  1. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2
(Requisiti e condizioni per la partecipazione)

  1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    1. cittadinanza italiana;
    2. godimento dei diritti civili e politici;
    3. aver compiuto gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi superato gli anni trentacinque;
    4. essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 443/1992;
    5. diploma di scuola secondaria di primo grado;
    6. essere inseriti dal Comitato italiano Paralimpico nel “Club Italia Paralimpico” ovvero essere riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento, nella disciplina per la quale si concorre;
    7. essere in possesso dell’idoneità all’attività sportiva agonistica riferita alla disciplina sportiva per la quale si concorre;
    8. idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di Polizia penitenziaria da accertare in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 124 e 125 del D.Lgs. n. 443/1992 e all’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 207/2015. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici di cui agli articoli 122 e 123 del citato D.Lgs. 443/1992, non si tiene conto delle patologie invalidanti o ad esse connesse ovvero conseguenti per le quali il candidato ha ottenuto la classificazione funzionale in base alla disciplina sportiva praticata, di cui alla suddetta lettera g);
  2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3
(Esclusione dal concorso)

  1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
  2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
  3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dei benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
  5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alla procedura concorsuale.
  6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.

Articolo 4
(Domanda di partecipazione e comunicazioni)

  1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta secondo il modello allegato (All.1), e inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:

    arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it indicando nell’oggetto “CONCORSO 5 POSTI ATLETI PARALIMPICI FIAMME AZZURRE”,

    entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale.
     
  2. Il modulo della domanda e relativi allegati saranno anche disponibili dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia.
  3. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, con le modalità e nei termini sopra indicati, da uno dei genitori, purché esercente la potestà genitoriale o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore. I genitori del candidato minorenne devono, altresì, sottoscrivere e inviare in allegato alla domanda, l’autorizzazione all’assunzione (All.2), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità.
  4. Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
  5. I candidati devono inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, l’attestazione debitamente compilata dal C.I.P., controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, con l’indicazione dei titoli sportivi di cui al successivo articolo 6, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella medesima attestazione il C.I.P. deve altresì indicare se il candidato sia attualmente riconosciuto “atleta di interesse nazionale e paralimpico”. Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità e nei termini sopraindicati, comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Articolo 5
(Compilazione della domanda)

  1. I candidati, o chi per essi se minorenni, nella domanda di partecipazione devono dichiarare:
    1. cognome e nome;
    2. luogo, data di nascita e codice fiscale;
    3. il possesso della cittadinanza italiana;
    4. la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente intestata, per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
    5. l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    6. di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. e di non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 313/2002. In caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
    7. di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
    8. il titolo di studio richiesto, con l’indicazione della Scuola o dell’istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
    9. l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 nonché all’art. 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
    10. la disciplina sportiva per la quale si concorre;
    11. di essere inserito dal Comitato italiano Paralimpico nel “Club Italia Paralimpico” ovvero essere riconosciuto atleta paralimpico di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento, nella disciplina per la quale si concorre;
    12. di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione, l’attestazione di cui al precedente articolo 4, comma 5, compilata dal C.I.P. e controfirmata per presa visione e conferma;
    13. i titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui al successivo articolo 6;
    14. di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Gli eventuali titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
  3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera f). A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo PEC indicato all’articolo 4, comma 1.
  4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni dell’indirizzo o del recapito fornito dai candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.

Articolo 6
(Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse)

  1. I titoli ammessi a valutazione sono quelli riportati nella Tabella A, allegata all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 29 ottobre 2021.
  2. Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.
  1. CATEGORIA I

Speciali riconoscimenti: fino a punti 210;

Sono valutate le prestazioni sportive con l’attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

  1. medaglia ai Giochi paralimpici: fino a punti 30,00;
  2. medaglia ai Campionati mondiali paralimpici: fino a punti 25,00;
  3. record mondiale paralimpico: punti 25,00;
  4. vincitore di Coppa del mondo paralimpica: punti 20,00;
  5. medaglia ai Campionati europei paralimpici: fino a punti 15,00;
  6. record europeo paralimpico: punti 15,00;
  7. vincitore di Coppa europea paralimpica: punti 12,00;
  8. medaglia alle Universiadi paralimpiche ovvero Giochi del mediterraneo paralimpici: fino a punti 12,00;
  9. Campione italiano paralimpico: punti 12,00;
  10. Record italiano paralimpico: punti 15,00;
  11. Vincitore di Coppa Italia paralimpica: punti 10,00;
  12. Classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00;
  13. Classificato dall’undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00.

 

  1. CATEGORIA II

Titoli di studio e di abilitazione professionale:

  1. diploma di laurea: punti 2,00;
    1. corso di specializzazione post lauream: punti 0,5;
    2. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
  2. diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1,00;
  3. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00.

 I punteggi previsti ai punti 1) e 2) Categoria II non sono cumulabili tra loro.
 

  1. La Commissione esaminatrice indicata al successivo articolo 7 predetermina gli ulteriori criteri necessari per l’attribuzione dei punteggi e annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Articolo 7
(Commissione esaminatrice)

  1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo “Fiamme Azzurre” e da un terzo membro appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
  3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Articolo 8
(Accertamenti psicofisici)

  1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
  2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di un valido documento di identificazione e, a pena di esclusione, di un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono, recante data non anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione agli accertamenti. I requisiti di idoneità fisica per l’accesso alla Sezione paralimpica Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria sono quelli richiesti per la disciplina sportiva paralimpica esercitata, secondo i criteri fissati dal C.I.P.
  3. I candidati devono, altresì, presentare, a pena di esclusione, certificato anamnestico compilato dal medico curante con relativo timbro e firma secondo il fac-simile allegato (All. 3).
  4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti da parte della Commissione medica ad una visita consistente in:
    1. raccolta anamnestica;
    2. esame obiettivo generale;
    3. esami di laboratorio per la ricerca di sostanze psicoattive;
    4. valutazione psichiatrica
  5. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 443/1992 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del medesimo D.Lgs. n 443/92.
  6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
  7. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
  8. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell’articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  9. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse.
  10. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti sono esclusi dal concorso.

Articolo 9
(Accertamenti attitudinali)

  1. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. n. 230/2000.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
  3. L’accertamento della idoneità attitudinale, mediante colloquio con la commissione suddetta, è diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti indicati dagli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 443, nei limiti di compatibilità con i particolari requisiti psico-fisici previsti.
  4. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse.

Articolo 10
(Documentazione Amministrativa)

  1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali, dovranno far pervenire a mezzo PEC all’Ufficio concorsi entro venti giorni dalla suddetta idoneità le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.
  2. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

Articolo 11
(Graduatoria)

  1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dall’articolo 7, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente articolo 6, conseguito da ciascun candidato.
  2. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
  3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze previste dall’articolo 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
  4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 12
(Nomina e assegnazione)

  1. Con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse, i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria e assegnati alla “Sezione paralimpica Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 13
(Trattamento dei dati personali)

  1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
  2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
  3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
  4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
  5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, Roma.

Massimo Parisi