Decreto 13 agosto 2022 - Organizzazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle direzioni generali del dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, di cui all’art. 5 bis del dpcm 15 giugno 2015, n. 84

13 agosto 2022


La Ministra della Giustizia

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l’articolo 17, comma 4-bis, lett. e), che prevede l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visti gli articoli 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale disposizione si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

Visto l’articolo 35 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, i commi 2, 3, 4, 4-bis e 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100 recante “Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2020, n. 175 contenente “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54 recante “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100”, istitutivo del nuovo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione;

Visto l’articolo 16, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54., che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale;

Visto l’articolo 16, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54., che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l’Amministrazione;

Visto l’articolo 16, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54, che prevede che, con successivi decreti, il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra determinati nelle fasce retributive nei profili professionali;

Visto l’articolo 16, comma 5, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54, che prevede che il Ministro della giustizia provvede con proprio decreto all’attribuzione delle risorse ai dipartimenti;

Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54, ai sensi del quale “Alla organizzazione e alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indicate all'articolo 1, comma 1, lettera d), e della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei compiti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, comma 4-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Visto il decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell’art. 16, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia del 23 aprile 2020 recante “Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e definizione dei relativi compiti ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e dell’articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99”;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento dell'organizzazione e alla definizione dei compiti degli uffici delle direzioni generali del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione in relazione alle competenze ad esse attribuite dal Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022, n. 54, conseguentemente, di provvedere alla regolazione dei rapporti con le altre articolazioni del Ministero della giustizia;

Ritenuta l'opportunità di regolare le modalità per l'assegnazione del contingente di personale necessario allo svolgimento delle funzioni esercitate dalle direzioni generali del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione;

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto s’intende:
    1. per «regolamento»: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e successive modificazioni;
    2. per «Ministro»: il Ministro della giustizia;
    3. per «Ministero»: il Ministero della giustizia;
    4. per «Dipartimenti»: tutti i Dipartimenti del Ministero della giustizia;
    5. per «Dipartimento»: il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione;
    6. per «Capo Dipartimento»: il Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione;
    7. per «Conferenza dei Capi Dipartimento»: l’organismo istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del regolamento;
    8. per «DGSIA»: la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
    9. per «DGSTAT»: la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa;
    10. per «DGCOESIONE»: la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione;
    11. per «Responsabile per la transizione digitale»: il soggetto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    12. per «C.I.S.I.A.»: gli uffici di coordinamento interdistrettuale per i Sistemi informativi automatizzati;
    13. per «presidi»: le articolazioni territoriali degli Uffici della Direzione generale e dei C.I.S.I.A.;
    14. per «PNRR»: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
    15. per «SISTAN»: il Sistema Statistico Nazionale;
    16. per «FSC»: il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
    17. per «FONDI SIE», i Fondi strutturali e di investimento europei.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

Il presente decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle Direzioni generali del Dipartimento, definendone i relativi compiti.
 

CAPO II
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA,  L’ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE

Art. 3
(Ufficio del Capo dipartimento)

  1. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Capo Dipartimento è istituito l'ufficio del Capo Dipartimento con i compiti di seguito indicati:
    1. affari generali e attività di segreteria del Capo dipartimento e del Vice-Capo dipartimento;
    2. segreteria di sicurezza;
    3. gestione protocollo;
    4. tenuta e gestione archivio;
    5. adempimenti in tema di missioni;
    6. relazioni con il pubblico;
    7. adempimenti concernenti il bilancio, il controllo di gestione ed il ciclo delle performance;
    8. adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione.
  2. L’Ufficio del Capo Dipartimento, altresì, assicura il necessario supporto nelle seguenti attività del Capo dipartimento:
    1. raccordo con altri Dipartimenti;
    2. elaborazione dei programmi attuativi degli indirizzi e degli obiettivi indicati dal Ministro e adozione di circolari nelle materie di competenza del Dipartimento;
    3. predisposizione delle proposte normative, delle relazioni periodiche, dei rapporti e dei pareri, delle risposte alle interrogazioni parlamentari;
    4. studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza del Dipartimento;
    5. consulenza agli uffici del Dipartimento;
    6. coordinamento dell'attività internazionale svolta dalle singole direzioni generali;
    7. gestione del personale e delle risorse del Dipartimento, sicurezza sul lavoro e partecipazione alla contrattazione collettiva in raccordo con la competente articolazione.
  3. Il Capo Dipartimento può istituire, nell'ambito del proprio ufficio e alle proprie dirette dipendenze, unità di staff a supporto delle proprie funzioni organizzative, di direzione, di impulso, controllo e coordinamento.

CAPO III
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Art. 4
(La Direzione generale)

  1. La Direzione generale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del regolamento, nelle materie previste dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del regolamento svolge le seguenti attività:
    1. adempimento dei compiti di cui all’art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    2. sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione all’evoluzione dei sistemi informatici e telematici;
    3. predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    4. supporto al Capo Dipartimento per la predisposizione di pareri e proposte aventi ad oggetto atti normativi nel settore di competenza.
  2. La Direzione generale cura in via esclusiva le procedure di acquisizione, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di servizi e forniture concernenti soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione; cura altresì le procedure di acquisizione di beni, servizi e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server.
  3. La Direzione generale cura la pianificazione e progettazione, di servizi e forniture concernenti soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione relativi alle quote di risorse inerenti agli interventi cofinanziati dall'Unione europea e agli interventi complementari alla programmazione comunitaria che transitano sui pertinenti capitoli dell’amministrazione della giustizia di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014.
  4. La Direzione generale cura la programmazione, la progettazione, lo sviluppo, la gestione ed il monitoraggio delle soluzioni e dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e di tutti i Dipartimenti, d'intesa con i rispettivi capi.

Art. 5
(Determinazione dei fabbisogni)

  1. La Direzione generale programma l’esercizio delle competenze attribuite dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del regolamento, determinando il fabbisogno generale di beni e servizi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione occorrenti per l’esecuzione del piano triennale per l’informatica.
  2. La Direzione generale provvede in particolare alla pianificazione e al coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e in particolare con quelli stabiliti nel piano triennale per l’informatica.

Art. 6
(Individuazione degli uffici e compiti a livello centrale)

  1. La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    • Ufficio I – Dati, documenti e interoperabilità: programmazione, linee guida, gestione della domanda, progettazione e sviluppo di sistemi, soluzioni e servizi digitali per la valorizzazione del dato per la gestione documentale, per servizi trasversali di interoperabilità con le piattaforme e le banche dati nazionali, per deposito, notifiche ed altri servizi trasversali della giurisdizione digitale civile, penale e di legittimità; archivi e conservazione a norma; definizione di standard e linee guida a supporto dello sviluppo della funzione statistica, in raccordo con DGSTAT.
    • Ufficio II – Giurisdizione digitale civile: programmazione, gestione della domanda, progettazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati per la giurisdizione civile di merito e di legittimità, del Tribunale superiore delle acque pubbliche; progetti di collaborazione internazionale per la giustizia civile; rispetto degli standard e delle linee guida dell’ufficio dati, documenti e interoperabilità.
    • Ufficio III – Giurisdizione digitale penale: programmazione, gestione della domanda, progettazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati per la giurisdizione penale di merito e di legittimità, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e casellario giudiziale; progetti di collaborazione internazionale per la giurisdizione penale; rispetto degli standard e delle linee guida dell’ufficio dati, documenti e interoperabilità.
    • Ufficio IV – Dipartimenti, uffici centrali e sistemi amministrativi: programmazione, gestione della domanda, progettazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Dipartimenti del Ministero della giustizia, degli Archivi notarili e dei sistemi amministrativi; progetti di collaborazione internazionale per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Dipartimenti del Ministero della giustizia, degli Archivi notarili e dei sistemi amministrativi; rispetto degli standard e delle linee guida dell’ufficio dati, documenti e interoperabilità.
    • Ufficio V – Supporto alla transizione digitale: supporto al Direttore generale per l’attuazione delle linee strategiche per la trasformazione digitale dell’amministrazione della giustizia e per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione e fonia; sviluppo delle competenze digitali; monitoraggio dei progetti strategici per la transizione digitale; informazione e comunicazione operativa verso gli utenti abilitati interni ed esterni.
    • Ufficio VI – Sale server e cloud: progettazione, gestione della domanda, realizzazione e gestione delle sale server e delle soluzioni cloud del Ministero della giustizia, per sistemi, database, infrastrutture e connessi lavori di impiantistica; definizione e governance della strategia cloud; definizione ed implementazione dei piani di consolidamento; definizione procedure per la gestione, la standardizzazione e l'automazione delle attività per l’affidabilità e le performance dei sistemi.
    • Ufficio VII – Reti e postazioni di lavoro: progettazione, gestione della domanda, linee guida per i sistemi di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici dell’amministrazione giudiziaria; realizzazione dei sistemi di telecomunicazione e fonia per gli uffici centrali e nazionali; progettazione, gestione della domanda, realizzazione e linee guida di soluzioni per le postazioni di lavoro, produttività individuale, collaborazione, lavoro ed accesso remoto; progettazione, coordinamento e gestione dei centri operativi di monitoraggio dei sistemi di telecomunicazioni e fonia.
    • Ufficio VIII – Sicurezza informatica: predisposizione della strategia e del piano della sicurezza informatica dell’Amministrazione della giustizia; definizione delle linee guida e procedure di sicurezza informatica per agli applicativi e le infrastrutture; progettazione ed esecuzione dei test di sicurezza applicativi ed infrastrutturali; realizzazione e gestione delle soluzioni di gestione delle identità, accessi e autorizzazioni; coordinamento e governo dei tavoli della sicurezza anche in collaborazione con altre amministrazioni; promozione della consapevolezza dei rischi cyber; coordinamento e gestione dei centri operativi di sicurezza; audit di sicurezza informatica e governance dell’attuazione della strategia, del piano di sicurezza e delle linee guida di sicurezza informatica da parte delle strutture centrali e territoriali della DGSIA.
    • Ufficio IX – Programmazione e acquisizione beni, servizi e lavori: programmazione, gestione, verifica, controllo e analisi consuntiva delle risorse finanziarie; monitoraggio e analisi dei contratti; monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati; procedure di formazione dei contratti, riguardanti l’acquisizione di beni e servizi informatici, e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server; supporto ai Responsabili unici del procedimento e ai Direttori dei lavori e dell’esecuzione dei contratti; gestione delle procedure di liquidazione; accesso, trasparenza e prevenzione della corruzione; monitoraggio tecnico-economico; organizzazione, qualificazione, gestione e sviluppo delle risorse umane delle strutture centrali e territoriali della DGSIA.
       

Art. 7
(Individuazione degli uffici e compiti a livello territoriale)

  1. La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali di coordinamento interdistrettuale che, nel rispetto delle linee guida del Direttore generale e degli uffici centrali, hanno il compito della gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia, per tutti gli uffici del Ministero, uffici amministrativi e gli uffici giudiziari, per il territorio di propria competenza; di garantire la corretta diffusione ed assistenza territoriale per le postazioni di lavoro, piattaforme di collaborazione e produttività individuale, sistemi di audio/video e le applicazioni ministeriali; di gestire la domanda dei fabbisogni di beni e servizi informatici territoriali in coordinamento con gli uffici centrali; di assicurare la diffusione presso gli uffici del territorio delle soluzioni e dei sistemi informativi automatizzati e la realizzazione delle soluzioni di telecomunicazione e fonia; di garantire il rispetto delle linee guida e procedure di sicurezza informatica; di fornire supporto agli uffici centrali, per la realizzazione, diffusione e gestione dei siti internet degli uffici giudiziari:
    • C.I.S.I.A. di Milano con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’Appello di Brescia, Genova, Milano e Torino.
    • C.I.S.I.A. di Bologna con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’Appello di Ancona, Bologna, Trento, Trieste, Venezia.
    • C.I.S.I.A. di Roma con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’Appello di Campobasso, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma.
    • C.I.S.I.A. di Napoli con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’Appello di Bari, Catanzaro, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria e Salerno.
    • C.I.S.I.A. di Palermo con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’Appello di Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo.
       
  2. Ciascuno degli uffici di cui al comma 1 è dotato di presidi ubicati presso i capoluoghi del distretto delle corti di appello o delle sezioni di Corte d’Appello che ricadono nella loro competenza territoriale. Ai presidi è destinato personale addetto.

Art. 8
(Personale)

  1. La Direzione generale assicura il supporto alle altre articolazioni dell’amministrazione della giustizia cura la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione delle soluzioni e dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione. 
  2. La Direzione generale fornisce agli uffici ministeriali e agli uffici giudiziari le linee di indirizzo per l'impiego del personale informatico, appartenente ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria, dell’amministrazione penitenziaria, dell’amministrazione della giustizia minorile e di comunità e dell'amministrazione degli Archivi notarili, in coerenza con la programmazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione da essa determinati.
  3. La Direzione generale comunica periodicamente alla competente direzione generale il fabbisogno di formazione del personale informatico e promuove la formazione e l’aggiornamento del personale dell’amministrazione giudiziaria all’uso delle soluzioni e dei sistemi digitali.
  4. La Direzione generale può impiegare, per lo svolgimento dei compiti di programmazione, progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio delle soluzioni e dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, oltre al personale ad essa assegnato, contingenti di personale tecnico dell’amministrazione penitenziaria, dell’amministrazione della giustizia minorile e di comunità e dell'amministrazione degli Archivi notarili determinati d’intesa con i direttori generali interessati e secondo gli indirizzi di politica del personale della Conferenza dei Capi Dipartimento.
  5. Il personale informatico in servizio presso altre articolazioni o Dipartimenti centrali e periferici, anche se appartenente ad altre amministrazioni, è tenuto a conformarsi alle linee guida adottate dalla Direzione generale.

CAPO IV
DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA E ANALISI ORGANIZZATIVA

Art. 9
(La Direzione generale)

  1. La Direzione generale è identificata quale Ufficio di statistica ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La Direzione è inserita nel SISTAN di cui all’art. 2 e svolge le funzioni di cui all’art. 6 del citato decreto legislativo.
  2. Per i compiti di cui al comma 1, gli Uffici della Direzione generale hanno accesso a tutti i dati elementari in possesso dell'Amministrazione, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere a tutte le articolazioni del Ministero elaborazioni necessarie alle esigenze statistiche previste dal Programma Statistico Nazionale.
  3. La Direzione generale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del regolamento, nelle materie previste dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera b), del regolamento svolge le seguenti attività:
    1. promuove l’unitarietà, l’efficienza e la qualità del sistema statistico del Ministero;
    2. assicura l’indirizzo, il coordinamento e l’assistenza tecnica per le attività di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni statistiche del Ministero;
    3. collabora con la DGSIA alla definizione delle modalità di raccolta ed estrazione dei dati, allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture informatiche di raccolta, archiviazione e gestione dei dati, allo sviluppo a fini statistici dei sistemi informativi del Ministero che gestiscono le attività giurisdizionali e amministrative;
    4. cura direttamente l’attività di rilevazione, controllo, elaborazione e diffusione dei dati sull’attività giurisdizionale civile e penale degli uffici giudiziari;
    5. svolge attività di raccolta ed elaborazione dati su attività e in ambiti per i quali la legge assegna ad essa un obbligo di monitoraggio statistico;
    6. fornisce supporto conoscitivo e di analisi per le decisioni in materia di politiche normative e amministrative, ivi comprese quelle relative all’organizzazione e al funzionamento dei servizi della giustizia, e per l’attuazione del PNRR;
    7. svolge attività di monitoraggio dell’andamento del servizio giustizia e di studio dei fattori che ne influenzano il funzionamento, di analisi dell’organizzazione e delle norme processuali.
  4. I Dipartimenti, individuano, tra quelli esistenti, l’Ufficio avente il compito di determinare periodicamente i fabbisogni informativi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; al di fuori dell’ambito di cui al c. 3, lett. D, gli Uffici individuati assicurano altresì l’attuazione delle procedure di rilevazione, controllo ed elaborazione dei dati, secondo le specifiche metodologiche e tecniche definite dalla Direzione generale, in coerenza con il comma 3, e sulla base di un programma condiviso.
  5. La Direzione generale cura i rapporti con i principali interlocutori istituzionali, nazionali e internazionali, negli ambiti di competenza.

Art. 10
(Individuazione degli uffici e compiti)

  1. La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    • Ufficio I – Statistiche amministrativo-contabili e indagini trasversali. Affari generali: progettazione e attuazione delle attività di rilevazione, controllo e gestione delle informazioni necessarie per la produzione delle statistiche giudiziarie in ambito amministrativo-contabile (spese di giustizia, intercettazioni); monitoraggio di specifici istituti (mediazione, crisi da sovraindebitamento; Ufficio per il processo, Ufficio di collaborazione del Procuratore). In tali ambiti cura la reportistica periodica, assicura la fornitura di dati ed effettua elaborazioni a supporto delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione e in relazione al fabbisogno generato dal PNRR. Gestione e coordinamento della raccolta e trasmissione dei dati afferenti il Ministero nell’ambito delle rilevazioni effettuate da organismi nazionali e internazionali. Rapporti con il SISTAN, coordinamento delle attività connesse ai lavori inseriti nel PSN ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Gestione del sito web della Direzione per l’acquisizione e diffusione dei dati. Affari generali e di segreteria del Direttore generale. Gestione dei servizi di protocollo e degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione della Direzione. Supporto amministrativo per la predisposizione delle risposte alle interrogazioni parlamentari e alle richieste di accesso civico. Supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle risorse umane e materiali assegnate alla Direzione.
    • Ufficio II – Statistiche giudiziarie civili e penali: progettazione e attuazione delle attività di rilevazione, controllo e gestione delle informazioni necessarie per la produzione delle statistiche sull'attività degli uffici giudiziari di primo e secondo grado in ambito civile e penale. In tali ambiti cura la reportistica periodica e il monitoraggio dell’andamento del servizio giustizia, assicura la fornitura di dati ed effettua elaborazioni a supporto delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione e in relazione al fabbisogno generato dal PNRR. Raccordo operativo con gli uffici statistici degli altri Dipartimenti. Coordinamento e collaborazione operativa e tecnica con la DGSIA per il perseguimento degli obiettivi della Direzione generale.
    • Ufficio III – Analisi e relazioni internazionali: supporto al direttore generale nella programmazione e definizione delle linee strategiche e nel presidio della funzione statistica in risposta alla evoluzione della domanda e agli sviluppi delle metodologie statistiche. Attività di studio e analisi dell’efficienza del servizio giustizia in ambito civile e penale, in prospettiva temporale e territoriale, e dei fattori che ne influenzano il funzionamento. Analisi e valutazione di impatto delle politiche di natura organizzativa e normativa. Supporto tecnico al Direttore generale e predisposizione della documentazione per i rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea e con gli organismi internazionali.
       
  2. Per lo svolgimento dei propri compiti, gli Uffici si interfacciano a livello territoriale con il personale statistico che opera presso gli uffici periferici dell’amministrazione giudiziaria.
  3. Il Direttore generale può istituire unità di staff a supporto delle proprie funzioni e sotto la propria diretta responsabilità.

CAPO V
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE

Art. 11
(La Direzione generale)

  1. La Direzione generale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del regolamento, nelle materie previste dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera c), del regolamento svolge le seguenti attività:
    1. coordina la pianificazione strategica e operativa degli interventi della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall’Unione europea, per il perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero, in relazione al fabbisogno delle articolazioni ministeriali interessate all’attuazione delle riforme;
    2. coordina, gestiste, monitora e rendiconta i programmi e gli interventi finanziati nell’ambito del FSC e dei FONDI SIE;
    3. coordina e gestisce le attività inerenti alla materia degli aiuti di Stato.
  2. La Direzione generale si attiene agli standard definiti nell’ambito delle politiche di digitalizzazione e sicurezza informatica del Responsabile dei sistemi informativi ed automatizzati.

Art. 12
(Individuazione degli uffici e compiti)

  1. La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    • Ufficio I - Aiuti di stato e affari generali: coordinamento e gestione delle attività inerenti alla materia degli aiuti di Stato; relazioni con le articolazioni dell’amministrazione centrale e periferica interessate dai programmi e dagli interventi a gestione diretta ed indiretta finanziati o cofinanziati dall’Unione Europea; supporto alla gestione e rendicontazione del conto di contabilità speciale di cui al successivo art. 13; affari generali e di segreteria del Direttore generale; gestione dei servizi di protocollo e degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione della Direzione; supporto amministrativo per la predisposizione delle risposte alle interrogazioni parlamentari e alle richieste di accesso civico; supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle risorse umane e materiali assegnate alla Direzione.
    • Ufficio II - Interventi politiche di coesione: programmazione comunitaria, nazionale, regionale e dei fondi di coesione a fini di impulso e supporto tecnico dei programmi e degli interventi volti, nell’ambito delle politiche di coesione, al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero; relazioni con le istituzioni comunitarie, nazionali e regionali relativa alla programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione e dei programmi e degli interventi svolti nella gestione concorrente; coordinamento, monitoraggio, rendicontazione degli interventi a gestione diretta ed indiretta finanziati o cofinanziati dall’Unione Europea coerenti o sinergici con quelli a gestione concorrente assegnati all’ufficio; supporto alle articolazioni ministeriali nell’individuazione di fonti di finanziamento; controllo analogo sulla società Studiare sviluppo s.r.l.

Art. 13
(Risorse)

  1. Le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate alla realizzazione di programmi ed interventi di politica comunitaria, nonché iniziative complementari alla programmazione comunitaria affluiscono su una contabilità speciale di tesoreria, intestata al Ministero, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 maggio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2014, n. 185.
  2. Il Direttore generale è il titolare della contabilità speciale ed è competente alla gestione delle relative risorse.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il controllo contabile e pubblicato sul sito del Ministero della giustizia

Roma, 13 agosto 2022

La Ministra
Marta Cartabia