Decreto 19 maggio 2022 – Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che alla data del 15.8.2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio

19 maggio 2022

Il Ministro della Giustizia

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante “Ordinamento Giudiziario”;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195 recante “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura” e, in particolare, rispettivamente gli artt. 10 e 17 concernenti “Attribuzioni del Consiglio superiore” e “Forma dei provvedimenti”;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante “Istituzione del giudice di pace”;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”;

Visto, in particolare, l’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, che definisce le figure di giudice onorario di pace e di vice-procuratore onorario;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’articolo 1, commi 629, 630, 631, 632 e 633, concernenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017;

Visto, in particolare, l’articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede l’espletamento di procedure valutative per la conferma del contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio e che le misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative medesime sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Visto l’art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia del 3.3.2022, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia del 15.4.2022 — Anno CXLIII, numero 7;

Rilevato che occorre disciplinare il procedimento di cui all’articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede che sia il Consiglio superiore della magistratura a procedere con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024;

Viste le delibere adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 20 aprile 2022 e dell’11 maggio 2022, mediante le quali il Consiglio ha approvato, in conformità a quanto disposto dal D.M. 3.3.2022, pubblicato nel B.U. del Ministero della Giustizia del 15.4.2022, la circolare recante “Procedura di valutazione per la conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art.29 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio”

DECRETA

Art. 1
Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari

I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 e non ancora cessati dall’incarico alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 2
Domanda di conferma dei magistrati onorari con oltre sedici anni di servizio

  1. Possono presentare domanda di conferma nell’incarico, al fine di poter partecipare alla presente procedura di valutazione di cui all’art. 29, comma 3 decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, i magistrati onorari che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio;
  2. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio di cui al comma 1, in conformità all’art. 29, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, si considerano anche le funzioni giudiziarie onorarie svolte in epoca anteriore rispetto a quelle attualmente esercitate, purché le stesse siano solo quelle disciplinate dal citato decreto legislativo. Nel calcolo dell’anzianità il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, è parificato ad un anno.
  3. Il magistrato onorario dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’anzianità di servizio posseduta, indicando per ciascun periodo delle funzioni svolte (requirenti o giudicanti) la data di effettivo inizio e di cessazione delle medesime, con l’esclusione degli eventuali periodi di interruzione.
  4. Nell’ambito della procedura di cui al comma 1 il Presidente del Tribunale per i giudici onorari di pace ed il Procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari verificano l’effettiva presentazione della domanda di conferma nel termine di cui all’art. 4, comma 1 della circolare 20 aprile 2022 del Consiglio Superiore della Magistratura, recepita nel presente decreto.
  5. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell’incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo.
  6. Qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui all’art. 1, i magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo, cessano dal servizio.
  7. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della Giustizia i nominativi dei magistrati onorari che non hanno presentato la domanda di conferma. Il Consiglio superiore della magistratura prende atto della avvenuta cessazione dal servizio del magistrato onorario dall’incarico svolto.

Art. 3
Adempimenti preliminari e data di inizio delle procedure di valutazione

  1. I Presidenti dei Tribunali e i Procuratori della Repubblica predispongono adeguate forme di pubblicità del presente decreto provvedendo a darne comunicazione a tutti i magistrati onorari in servizio nel circondario. Qualora non presentino domanda di conferma entro i termini di cui all’art. 2 del D.M. del 3.3.2022 pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia del 15.4.2022, i magistrati di cui all’ art. 2, comma 1 del presente decreto cesseranno dal servizio.
  2. Le procedure valutative, da svolgersi su base circondariale, hanno inizio entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4 del presente decreto.

Art. 4
Termini e modalità per la presentazione della domanda di conferma

  1. La domanda di conferma di cui all’art. 2 del presente decreto è inviata per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale «Concorsi ed esami» del presente decreto ministeriale.
  2. Il magistrato onorario deve collegarsi all’URL “https://concorsi.csm.it/onorari” per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:
    • cognome e nome;
    • data di nascita;
    • codice fiscale;
    • posta elettronica ordinaria (non certificata — no pec);
    • codice di sicurezza (password).
  3. Completata la fase di registrazione, il magistrato onorario, collegandosi all’indirizzo URL "https://concorsi.csm.it/onorari", deve compilare l’apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, scansionarla in formato pdf, effettuare l’upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di più invii, l’Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’accesso al modello di domanda né l’invio della domanda. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili nella pagina web all’indirizzo “https://concorsi.csm.it/onorari” nel termine di cui al precedente comma 1.
  4. Il mancato completamento della procedura equivale alla mancata presentazione della domanda.
  5. L’aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) numeri telefonici e l’indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l’idoneità fisica e psichica;

l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvo gli effetti della riabilitazione;

m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

p) le funzioni onorarie attualmente svolte nonché quelle riferite a periodi antecedenti alle medesime;

  1. In calce alle dichiarazioni rese, l’aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. La domanda è inammissibile nei seguenti casi:
    1. mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
    2. mancata allegazione alla domanda di conferma della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
    3. mancata indicazione delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), m), n), o),p);
  3. L’Amministrazione ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 5
Prova valutativa e pubblicità della seduta di esame

  1. La prova di valutazione consiste in un colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato ha esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie.
  2. L’esame è pubblico. Il colloquio orale si svolge alla presenza della Commissione, del candidato e del segretario.
  3. In ragione delle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, ogni Commissione esaminatrice stabilisce il numero massimo di visitatori ammessi per ogni sessione.

Art. 6
Costituzione della Commissione di valutazione

  1. La Commissione di valutazione è presieduta dal Presidente del Tribunale, o da un suo delegato, ed è altresì composta da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell’ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l’amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di Appello nell’ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto.
  2. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati.
    Il Presidente del Tribunale provvede:
    1. a designare, se del caso, su propria delega, il magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità che svolge l’attività di presidente della Commissione;
    2. a trasmettere l’elenco, formato a seguito di apposito interpello, dei magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità disponibili a svolgere l’incarico di componente della Commissione di valutazione.
  3. Nel caso in cui non sia possibile comporre l’elenco di cui al precedente comma 2, lett. b), del presente articolo, il Presidente del Tribunale predispone l’elenco dei magistrati dell’ufficio che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.
  4. Il Presidente della Corte di Appello, acquisite le designazioni di cui ai commi che precedono, con decreto nomina le Commissioni di cui al comma 1.
  5. Nei circondari in cui sono costituite più Commissioni, il Presidente del Tribunale procede alla ripartizione dei candidati da esaminare in gruppi da almeno cinquanta in ordine alfabetico; procede dunque al sorteggio delle Commissioni alle quali dovrà essere assegnato ciascun gruppo di candidati.
  6. Costituiscono cause di incompatibilità dei componenti la Commissione con i candidati sottoposti a valutazioni quelle previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

Art. 7
Adempimenti delle Commissioni di valutazione

  1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto del provvedimento con il quale è stata nominata e di tutti gli atti relativi alla presente procedura; i componenti della Commissione di valutazione, presa visione dell’elenco dei magistrati onorari da valutare, sottoscrivono la dichiarazione, allegata al verbale, che non sussistono situazioni d’incompatibilità ai sensi del comma 6 del precedente articolo.
  2. Il Presidente di ciascuna Commissione, in seduta pubblica, procede al sorteggio estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine di svolgimento della prova orale, sulla base dell’elenco alfabetico dei candidati ammessi alla procedura di valutazione consegnato alla Commissione.
  3. Terminata la fase di sorteggio e predisposto il relativo calendario, ciascuna Commissione indica al candidato il luogo, la data e l’ora di svolgimento della prova, mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
  4. Il colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, sarà relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato ha esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati in numero doppio rispetto a quello dei candidati da esaminare nella seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio è proposto previa sua estrazione a sorte.
  5. La Commissione procede alla valutazione del candidato seguendo i seguenti criteri: a) capacità di analisi e comprensione del caso sottoposto; b) capacità di applicare al caso in esame le norme sostanziali e procedurali di riferimento; c) preparazione giuridica e grado di chiarezza e completezza espositiva; d) chiarezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico - giuridico. Terminata la fase del colloquio di ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio di cui all’art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, provvedendo alla compilazione della relativa scheda di valutazione [Allegato 5];
  6. Delle singole sedute delle Commissione viene redatto apposito verbale [Allegato 1] in cui dovrà essere indicato il numero dei magistrati onorari esaminati [Allegato 2]; il numero di quelli dichiarati idonei [Allegato 3]; il numero di quelli valutati negativamente [Allegato 4].

Art. 8
Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della Giustizia

  1. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 6, delibera sulla domanda di conferma.
  2. La delibera di conferma del Consiglio superiore della magistratura è comunicata al Ministro della giustizia che con decreto dispone la conferma nell’incarico del magistrato onorario.
  3. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
  4. Gli Uffici giudiziari interessati comunicano al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura l’avvenuta cessazione dalle funzioni del magistrato onorario non confermato nell’incarico.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

  1. I dati personali forniti dai magistrati onorari sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di conferma per la formazione di un contingente ad esaurimento dei magistrati onorari. I dati così raccolti sono trattati dal Tribunale, dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della Giustizia.
  2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di conferma.
  3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dalla procedura di conferma.
  4. Ciascun magistrato onorario ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
  5. Il Consiglio superiore della magistratura nonché i Presidenti dei Tribunali sono responsabili del trattamento dei dati personali raccolti.

Roma, 19 maggio 2022

La Ministra
Marta Cartabia