Decreto 14 aprile 2022 – Recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, nonché concernente l’individuazione degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria di livello dirigenziale non generale e la definizione della loro competenza territoriale ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.p.c.m. 15 giugno 2015, n. 84 e dell’articolo 3, commi 1 e 3, del d.p.c.m. 30 ottobre 2020, n. 175

14 aprile 2022

 Il Ministro della Giustizia

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 526 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e, in particolare, il capo II recante “Articolazioni decentrate del Ministero della giustizia” come sostituito dall’articolo 1, comma 435, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2020, n. 175, recante “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell’organizzazione giudiziaria”;

VISTO l’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, che definisce le competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;

VISTO l’articolo 8, comma 2, che prevede gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria quali organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero della giustizia;

VISTO l’articolo 9 dello stesso regolamento, che individua le attribuzioni degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria da esercitare sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175, che prevede che con uno o più decreti il Ministro della giustizia provvede a riorganizzare gli uffici della direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, a individuare gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria e a definirne la competenza territoriale;

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175, che prevede che con uno o più decreti il Ministro della giustizia provvede a individuare le misure necessarie al coordinamento informativo e operativo tra la direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria;

RITENUTA la necessità di procedere all’adeguamento dell’organizzazione della Direzione generale in relazione alle competenze ad essa attribuite dal regolamento, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore.

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. «regolamento», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e successive modificazioni;
    2. «Ministro», il Ministro della giustizia;
    3. «Ministero», il Ministero della giustizia;
    4. «Direzione generale», la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi;
    5. «uffici periferici», gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria.

Art. 2
(Oggetto)

  1. Il presente decreto definisce le misure organizzative funzionali all’attività di programmazione della Direzione generale e adotta le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo con gli uffici periferici, per l’efficiente esercizio dei compiti della Direzione generale.
  2. Sono altresì individuati gli uffici periferici di livello dirigenziale non generale e sono definite le competenze territoriali dei medesimi uffici.

Art. 3
(Individuazione degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria e determinazione della relativa competenza territoriale)

  1. La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici periferici di livello dirigenziale non generali con competenza interdistrettuale e compiti di analisi esigenziale, acquisto e gestione di beni e servizi a beneficio degli uffici giudiziari del territorio di riferimento, nonché di ausilio e supporto all’attività delle conferenze permanenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare destinato all’attività giudiziaria e di coordinamento con gli organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Agenzia del Demanio:
    1. Ufficio periferico di Torino, con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’appello di Genova e Torino;
    2. Ufficio periferico di Venezia con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’appello di Trento, Trieste e Venezia;
    3. Ufficio periferico di Roma con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’appello di L’Aquila, Cagliari e Roma;
    4. Ufficio periferico di Napoli con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’appello di Bari, Lecce, Napoli, Potenza, Campobasso e Salerno;
    5. Ufficio periferico di Palermo con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’appello di Catanzaro, Reggio Calabria, Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo;
    6. Ufficio periferico di Firenze con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti di Ancona, Firenze e Perugia;
    7. Ufficio periferico di Milano con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti di Bologna, Brescia e Milano.
  2. Ciascuno degli uffici di cui al comma 1 può essere dotato di presidi ubicati presso i capoluoghi del distretto delle Corti di appello che ricadono nella loro competenza territoriale. Ai presidi è destinato personale addetto.

 Art. 4
(Personale e risorse)

  1. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente non generale ed è assegnato un contingente di personale con il decreto di cui all’articolo seguente.
  2. L’organizzazione interna degli uffici favorisce l’integrazione delle attività secondo la gestione per obiettivi, per processi operativi e con l’impiego di gruppi di lavoro.
  3. All’esito dell’istituzione di ogni singolo ufficio periferico, con provvedimenti amministrativi sono assegnate le risorse materiali ed informatiche indispensabili al funzionamento del medesimo.

Art. 5
(Piante organiche)

  1. Con uno o più decreti del Ministro, sono determinate le piante organiche di ciascuno degli uffici periferici, comprensive dei relativi presidi, attingendo al contingente della complessiva dotazione organica dell’Amministrazione giudiziaria di cui all’allegato D) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come sostituito dall’allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2020, n. 175, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Salvo quanto previsto dall’ articolo 7 comma 5 del presente decreto, con i decreti indicati al comma precedente è determinata altresì la data di entrata in funzione degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria.

Art. 6
(Misure di coordinamento operativo e informativo anche relativo alla gestione dell’ufficio)

  1. L’ufficio periferico opera, nell’ambito degli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione centrale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie.
  2. Nello svolgimento delle funzioni individuate dall’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dall’articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 30 ottobre 2020, n. 175, il personale tecnico assegnato agli uffici periferici, fermo quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2017 a seguito dell’Accordo del 26 aprile 2017, tra l’altro assicura il proprio supporto agli uffici dell’amministrazione in relazione alle attribuzioni conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni dei commi 526 e seguenti dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. A livello locale, nell’ambito del territorio di riferimento, l’ufficio periferico assicura il necessario supporto tecnico agli uffici giudiziari, nonché alle rispettive Conferenze permanenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015 n. 133.
  4. Resta fermo quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2017.

Art. 7
(Istituzione dell’Ufficio periferico di Napoli)

  1. Con il presente decreto è istituito l’ufficio periferico di Napoli, avente sede presso il tribunale di Napoli, nei locali assegnati alla direzione generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli.
  2. L’ufficio periferico si avvale del personale già in servizio presso la direzione generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli e dell’ulteriore personale assegnato in virtù del decreto di cui all’articolo 5, subentra inoltre alla medesima in tutti i rapporti giuridici pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Fino alla copertura del 70% della pianta organica dell’ufficio periferico di Napoli, il medesimo provvederà all’espletamento dei soli compiti istituzionali della soppressa direzione generale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.
  4. Ogni disposizione riguardante l’ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli deve intendersi riferita all’ufficio periferico dell’organizzazione giudiziaria di Napoli.
  5. L’ufficio periferico di Napoli entra in funzione contestualmente alla nomina del dirigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 14 aprile 2022

LA MINISTRA