Decreto 21 marzo 2022 - Concorso pubblico, per esami, a 411 allievi vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - Rideterminazione articolo 6 decreto 25 novembre 2021

21 marzo 2022

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Visto il P.D.G. 25 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 99 del 14 dicembre 2021, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a complessivi 411 posti di allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che, l’articolo 259 del citato decreto legge n. 34/2020, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 marzo 2022, prevede la possibilità di rideterminare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti;

Visto l’articolo 6 del suddetto P.D.G. 25 novembre 2021, secondo cui la commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente e da altri quattro membri, uno dei quali professore d’istituto d’istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

Attesa la necessità di procedere alla rideterminazione dell’Articolo 6 (Commissione esaminatrice) del suddetto P.D.G. 25 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 99 del 14 dicembre 2021, in conformità alle disposizioni contenute all’articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di semplificare le modalità di svolgimento della procedura concorsuale;

DECRETA

L’Articolo 6 (Commissione esaminatrice) del P.D.G. 25 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 99 del 14 dicembre 2021, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a complessivi 411 posti di allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, è rideterminato come segue:

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

  1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame, nominata con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse, è composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o fra gli ufficiali generali del disciolto corpo degli agenti di custodia e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
  2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
  3. La commissione esaminatrice può essere integrata, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
  4. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera.
  5. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o più componenti supplenti o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Il presente provvedimento sarà efficace, ai sensi dell’articolo 259, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale, dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.

Roma, 21 marzo 2022

il Direttore generale
Massimo Parisi


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