Decreto 18 novembre 2021 - Istituzione dell’Unità di Missione per il PNRR

18 novembre 2021

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale “Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO in particolare il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

CONSIDERATA la necessità di garantire l’efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99, concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100 concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell’organismo indipendente di valutazione della performance;

RILEVATO che l’organizzazione vigente del Ministero della giustizia non prevede una struttura idonea a garantire una efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi relativi al PNRR;

TENUTO CONTO altresì che una maggiore efficienza, un costante coordinamento ed un puntuale monitoraggio sulla efficace attuazione del PNRR sono raggiungibili attraverso l’istituzione di una apposita unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

RITENUTO pertanto, di doversi avvalere della facoltà prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di istituire una apposita unità di missione e di adottarne il provvedimento di definizione dell’organizzazione interna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, la predetta unità di missione rappresenta il punto di contatto con il Servizio Centrale del PNRR per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 241/2021.

DECRETA

Articolo 1
(Istituzione dell’Unità di Missione per il PNRR)

  1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108, è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia, in posizione di indipendenza funzionale ed organizzativa, l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
  2. L’Unità di missione si colloca nell’ambito del Centro di responsabilità “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro” e rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi a titolarità del Ministero della giustizia.
  3. Il Dirigente di prima fascia responsabile dell’Unità di missione ne coordina le attività e le funzioni e partecipa alla Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di intervento, come individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.
  4. L’Unità di missione attiva una funzione specifica per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR che partecipa alla Rete dei referenti antifrode del PNRR attivata presso il Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza.

Articolo 2
(Articolazione dell’Unità di Missione per il PNRR)

  1. L’Unità di missione di cui all’articolo 1 è articolata in 3 uffici dirigenziali di livello non generale, con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:
    1. Ufficio di coordinamento della gestione - svolge funzioni di presidio sull’attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della giustizia e sul raggiungimento dei relativi milestone e target. Nell’ambito delle proprie attività, l’Ufficio assicura, tra l’altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all’attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica. L’Ufficio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero. L’ufficio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.
    2. Ufficio di monitoraggio - coordina le attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della giustizia. Nell’ambito delle proprie attività, l’ufficio provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
    3. Ufficio di rendicontazione e controllo - provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Ministero della giustizia a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all’Annex III dell’Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di milestone e target, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di milestone e target in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, l’Ufficio assicura l’attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.

Articolo 3
(Organizzazione e trattamento economico)

  1. All’Unità di missione di cui all’articolo 1 è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dal comma 6 del predetto articolo 19, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Al Direttore generale preposto all’Unità di missione, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.
  2. Agli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all’articolo 2 sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai dirigenti di cui al presente comma, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
  3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.
  4. Oltre al personale in servizio presso il Ministero della giustizia, all’Unità di missione è assegnato il contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nei limiti delle risorse del fondo previsto dal comma 4, secondo periodo, del predetto articolo 7, come riconosciuti al medesimo Ministero dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione.
  5. Le unità di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale assegnate all’Unità di missione di cui al comma 1 dell’articolo 1, non sono comprese nei contingenti di personale stabiliti dall’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n.100 e al predetto personale non si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio previste al medesimo articolo 11.
  6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 18 novembre 2021

La Ministra della giustizia
Marta Cartabia

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Daniele Franco


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