Decreto 11 novembre 2021 - Dichiarazione dei vincitori del concorso interno per 691 posti (606 uomini, 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria

11 novembre 2021


Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTO l’articolo 44, comma 10, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che, fermo restando quanto previsto dal comma 9, prevede che in fase di prima attuazione l’accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra indicato articolo 44, comma 10, il concorso interno per titoli è riservato, per il settanta per cento dei posti, al personale che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, del quale il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; per il restante trenta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti;

RILEVATO che a norma del citato articolo 44, comma 10, lettera b), se i posti riservati a una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento 27 gennaio 2020 con il quale si è proceduto alla disciplina complessiva della procedura inerente al concorso interno per l’accesso al ruolo degli ispettori a norma dell’articolo 44, comma 10, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

VISTO il P.D.G. 12 maggio 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it il 14 maggio 2020, e successiva integrazione con P.D.G. 10 giugno 2020, con il quale è stato indetto il concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di cui n. 484 (424 uomini; 60 donne) posti riservati al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e n. 207 (182 uomini; 25 donne) posti destinati al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti;

VISTO il P.D.G. 2 ottobre 2020 e successive integrazioni con P.D.G. 6 ottobre 2020, 14 dicembre 2020 e 9 febbraio 2021, con i quali si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso;

VISTO il P.D.G. 26 maggio 2021 con il quale sono state approvate le graduatorie del concorso sopra indicato, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it il 27 maggio 2021;

VISTO il P.D.G. 4 ottobre 2021 con il quale sono state approvate, in via definitiva, le graduatorie del concorso, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it il 4 ottobre 2021;

VISTO l’art. 1, comma 3 del P.D.G. 12 maggio 2020 che stabilisce che se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria, in conformità di quanto disposto dall’articolo 44, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo 443/1992;

TENUTO CONTO del numero dei candidati che, alla data odierna, risultano essere posti in quiescenza;

RICONOSCIUTA la regolarità della procedura concorsuale;

VISTO l’art. 8, comma 3, del P.D.G. 12 maggio 2020;

DECRETA

Articolo 1

  1. Sono dichiarati i vincitori del concorso interno per titoli a n. 424 posti, riservato al personale appartenente al ruolo maschile dei sovrintendenti, al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all’art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, indetto con P.D.G. 12 maggio 2020 (Allegato 1);
  2. Sono dichiarate le vincitrici del concorso interno per titoli a n. 60 posti, riservato al personale appartenente al ruolo femminile dei sovrintendenti, al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all’art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, indetto con P.D.G. 12 maggio 2020 (Allegato 2);
  3. Sono dichiarati i vincitori del concorso interno per titoli a n. 182 posti (elevati a n. 241), riservato al personale appartenente al ruolo maschile degli agenti ed assistenti, indetto con P.D.G. 12 maggio 2020 (Allegato 3);
  4. Sono dichiarate le vincitrici del concorso interno per titoli a n. 25 posti, riservato al personale appartenente al ruolo femminile degli agenti ed assistenti, indetto con P.D.G. 12 maggio 2020 (Allegato 4).

Articolo 2

  1. I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare il corso di formazione, della durata di sei mesi, secondo l’organizzazione che sarà disposta dalla competente Direzione Generale della Formazione.
  2. L’ammissione al corso di formazione è comunque subordinata alla permanenza in servizio dei candidati inseriti in graduatoria. I candidati cessati dal servizio all’atto del corso di formazione, nonché i candidati rinunciatari o che non si presentino, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del citato corso, saranno sostituiti dai candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria nel rispetto della posizione assunta da ciascuno, dichiarati decaduti dalla nomina e restituiti al ruolo di provenienza.
  3. Prima dell’avvio al corso di formazione professionale sono rese note le sedi disponibili assicurando, a domanda, il mantenimento della sede di servizio al personale con la qualifica di sovrintendente capo vincitore della riserva di cui all’articolo 1, comma 2.
  4. Nei limiti delle dotazioni organiche generali, il personale del contingente del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, specializzato nel trattamento dei detenuti minorenni, sarà assegnato in via prioritaria presso istituti e servizi della predetta articolazione ministeriale.
  5. Gli allievi che superano gli esami di fine corso conseguono l’idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato gli esami sono restituiti al servizio di istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.
  6. La nomina alla qualifica di vice ispettore è conferita con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami finali. A parità di punteggio prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità nella qualifica, l’ordine di ruolo.
  7. I vice ispettori nominati in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) del medesimo articolo.

Roma, 11 novembre 2021

il Direttore generale
Massimo Parisi