Decreto 18 ottobre 2021 - Modifica art 8 decreto 5 maggio 2020 concorso pubblico, per esami, a 95 posti - elevati a n. 210 - a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico - pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

18 ottobre 2021

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

 

Visto il P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 42 del 29 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a 95 posti, elevati a 210, nel profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico – pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, come rideterminato dai decreti dirigenziali 20 maggio e 21 luglio 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto l’art. 10, comma 10, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che, nel modificare l’art. 259 del predetto decreto legge n. 34/2020, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche del personale dell’amministrazione penitenziaria;

Considerato che, l’articolo 259 del citato decreto legge n. 34/2020, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, prevede la possibilità di rideterminare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti;

Visto il P.D.G. 2 luglio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto, ai sensi dell’articolo 8 del citato P.D.G. 5 maggio 2020;

Attesa la necessità di procedere alla rideterminazione dell’Articolo 8 (Commissione esaminatrice) del suddetto P.D.G. 5 maggio 2020 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a 95 posti, elevati a 210, nel profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico – pedagogica, come rideterminato dai decreti dirigenziali 20 maggio e 21 luglio 2021, in conformità alle disposizioni contenute all’articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

DECRETA

L’Articolo 8 (Commissione esaminatrice) del P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 42 del 29 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a 95 posti, elevati a 210, nel profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico – pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, come rideterminato dai decreti dirigenziali 20 maggio e 21 luglio 2021, è rideterminato come segue:

Articolo 8
(Commissione esaminatrice)

  1. Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, sarà nominata la Commissione Esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1987 n. 487 e in conformità ai principi dettati dall’articolo 35, comma 3, lettera e) e 35 bis comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19, può essere prevista la nomina di uno o più presidenti supplenti, di due o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
  3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
  4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lettera e) e dell’art. 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

Il presente provvedimento sarà efficace, ai sensi dell’articolo 259, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale, dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.

Roma, 18 ottobre 2021

Il Direttore generale
Massimo Parisi


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