Decreto 25 ottobre 2017 - Riorganizzazione delle strutture e delle funzioni delle articolazioni anche territoriali della Direzione generale della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, per la razionalizzazione e l’efficientamento delle loro attribuzioni, e recante misure di coordinamento informativo ed operativo ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, necessarie ad assicurare l’unitarietà dei processi formativi avuto riguardo altresì alle competenze del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità anche nell’ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori

25 ottobre 2017

Il Ministro della Giustizia
 

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed in particolare l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede l’adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria“;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446, recante “Istituzione dell’Istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’articolo 4, commi 4 e 4-bis, che stabilisce che all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale disposizione si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento della strutture e degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154“;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’articolo 6, comma 2, lettera c), che istituisce, presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, la direzione generale della formazione e ne individua le competenze;

Visto altresì l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del predetto regolamento, che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia definisce le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni interessate dalla riorganizzazione;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2016, concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

Visto in particolare, l’articolo 11, comma 2, lettera c), che prevede l’adozione di successivo decreto del Ministro con cui si provvede a riorganizzare le strutture e le funzioni delle articolazioni anche territoriali della Direzione generale della formazione per la razionalizzazione e l’efficientamento delle loro attribuzioni;

Vista la Raccomandazione R(2001)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation, adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010;

Rilevato che la Direzione generale della formazione provvede in particolare alla formazione, all’aggiornamento e alla specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell’Amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446, per l’Istituto superiore di studi penitenziari; che provvede altresì alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali, nonché all’organizzazione delle proprie strutture, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e il Dipartimento dell’ammini­strazione penitenziaria;

Rilevato che la Direzione generale della formazione assicura, mediante l’attività dei propri uffici, l’unitarietà dei processi formativi, avuto riguardo altresì alle competenze del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità anche nell’ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori;

Ritenuto necessario ridefinire le funzioni della Direzione generale della formazione ed i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, assegnare alla Scuola superiore dell’esecuzione penale le attività attribuite all’Istituto superiore di studi penitenziari nonché riorganizzare le strutture territoriali e prevedere le misure di coordinamento con la medesima Direzione generale per la definizione degli indirizzi formativi;

Ritenuto altresì necessario adottare misure di coordinamento per assicurare l’unitarietà dei processi formativi del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile, nonché del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. «Dipartimenti», il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di co­munità;
    2. «Direzione generale», la Direzione generale della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;
    3. «Scuola», la Scuola superiore dell’esecuzione penale;
    4. «Corpo», il Corpo di polizia penitenziaria;
    5. «Regolamento», il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto ridefinisce le funzioni della Direzione generale e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale che ne costituiscono l’articolazione e assegna alla Scuola, che opera nell’ambito della Direzione generale, le attività attribuite all’Istituto superiore di studi penitenziari di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446. Provvede altresì a riorganizzare le strutture territoriali della Direzione generale e ne definisce gli indirizzi formativi.
  2. Con il presente decreto sono adottate misure di coordinamento per assicurare l’unitarietà dei processi formativi, avuto riguardo altresì alle competenze del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità anche nell’ambito del trattamento esterno degli adulti e dei minori.

Capo II

DIREZIONE GENERALE DELLA FORMAZIONE

Art. 3
(Funzioni della Direzione)

  1. La Direzione generale, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del Regolamento, elabora annualmente il piano nazionale della formazione secondo gli indirizzi dei Capi dei Dipartimenti.
  2. Il piano di cui al comma 1 è elaborato, tenuto conto della rilevazione dei fabbisogni formativi, sentito il Comitato scientifico di cui all’articolo 12.
  3. Il Direttore generale trasmette il piano, elaborato a norma del comma 2, al Capo di Gabinetto e ai Capi dei Dipartimenti. Una copia del piano è altresì inoltrata al Comitato scientifico.
  4. La Direzione generale provvede all’analisi del fabbisogno formativo, alla programmazione e alla valutazione delle attività di formazione attraverso i propri uffici e assicura, mediante la Scuola, nonché le Scuole territoriali e le altre strutture formative, l’erogazione della formazione.
  5. La Direzione generale, anche attraverso la Scuola, le Scuole territoriali e le altre strutture formative, secondo gli indirizzi dei Capi dei Dipartimenti:
    1. collabora per lo sviluppo di iniziative comuni con la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia;
    2. cura i rapporti con gli altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche;
    3. cura i rapporti con istituti analoghi di altri Stati, in attuazione delle politiche di cooperazione internazionale del Ministero della giustizia;
    4. promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni con società ed enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri operando in raccordo con l’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale.
  6. Il Direttore generale trasmette ai Capi dei Dipartimenti, con cadenza annuale, una relazione consuntiva dell’attività svolta e degli esiti della formazione, con specifico riguardo anche ai costi e all’andamento di gestione della Scuola, delle Scuole territoriali e delle altre strutture formative. Copia della relazione consuntiva è trasmessa al Gabinetto del Ministro e al Comitato scientifico.
  7. Il Direttore generale dispone dei fondi di bilancio annuali inerenti le attività formative nonché la gestione e il funzionamento delle articolazioni territoriali.
  8. La Direzione generale opera presso il compendio di cui all’articolo 13, comma 3.
  9. I compiti degli uffici nei quali si articola la Direzione generale sono ridefiniti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.

Art. 4
(Ufficio I - Affari generali)

  1. L’Ufficio I - Affari generali, cura il protocollo e l’assegnazione della corrispondenza; la gestione amministrativa del personale; la programmazione finanziaria e l’assegnazione delle risorse; la predisposizione unitaria del piano di formazione e la verifica e valutazione dell’attività formativa svolta; la redazione consuntiva dell’attività formativa svolta; la regolamentazione e le verifiche sull’albo dei docenti; il controllo di gestione sulla Scuola, sulle Scuole territoriali e sulle altre strutture formative, anche segnalando al Direttore generale l’esigenza di intervento degli uffici ispettivi; la gestione del Museo criminologico e della Biblioteca storica; le attività di ricerca, documentazione, studio, raccolta analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti all’esecuzione penale, nonché le relazioni internazionali che abbiano ad oggetto le stesse materie.

Art. 5
(Ufficio II – Formazione personale dell’area penale interna)

  1. L’Ufficio II - Formazione personale dell’area penale interna, provvede alla formazione del personale dell’area penale inter­na, all’individuazione delle linee guida per la predisposizione del piano annuale della formazione; alla verifica e al controllo della sua attuazione; alla prima formazione e all’aggiornamento e specializzazione del personale del sistema dell’esecuzione penale interna; alla valutazione dell’attività formativa svolta; alla formazione internazionale e decentrata; alla formazione congiunta con il volontariato, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche.

Art. 6
(Ufficio III - Formazione personale area penale esterna e giustizia minorile)

  1. L’Ufficio III – Formazione personale area penale ester­na e giustizia minorile, provvede alla formazione del personale dell’area penale esterna e della giustizia minorile assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; all’individuazione delle linee guida per la predisposizione del piano annuale della formazione; alla verifica e al controllo della sua attuazione; alla prima formazione, all’aggiornamento e alla specializzazione del personale appartenente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; alla valutazione dell’attività formativa svolta; alla formazione internazionale e decentrata; alla formazione congiunta con il volontariato, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche.

Art. 7
(Ufficio IV - Formazione del personale di polizia penitenziaria)

  1. L’Ufficio IV - Formazione del personale di polizia penitenziaria, provvede alla formazione degli allievi e del personale di polizia penitenziaria; all’individuazione delle linee guida per la predisposizione del piano annuale della formazione; alla verifica e al controllo della sua attuazione; alla prima formazione, all’aggiornamento e alla specializzazione del personale dei diversi ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, anche avuto riguardo alle funzioni svolte per il trattamento esterno degli adulti e dei minori; alla valutazione dell’attività formativa svolta; alla formazione internazionale e decentrata; alla formazione congiunta interforze; alle attività attinenti alla formazione della banda musicale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

Capo III

SCUOLA SUPERIORE DELL’ESECUZIONE PENALE

Art. 8
(Denominazione e sede della Scuola)

  1. La scuola nazionale per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione del personale dirigenziale e direttivo dei ruoli dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione della giustizia minorile e di comunità assume la denominazione di “Scuola superiore dell’esecuzione penale” e ha sede in Roma, presso la Direzione generale.

Art. 9
(Attribuzioni della Scuola)

  1. Alla Scuola sono assegnate le seguenti attribuzioni:
    1. la formazione iniziale dei consiglieri penitenziari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e dei dirigenti di Area 1 di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    2. la formazione iniziale dei funzionari del Corpo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, nonché dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
    3. la formazione iniziale del personale dei Dipartimenti appartenente al comparto Ministeri nei ruoli di funzionario;
    4. la formazione permanente del personale indicato nelle lettere a), b), e c);
    5. la formazione, sulla base di accordi o convenzioni stipulate dalla Direzione generale, di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di polizia o ad Amministrazioni penitenziarie di Stati esteri.
  2. Sulla base di convenzioni stipulate dalla Direzione generale con università ed enti di ricerca, la Scuola può integrare la formazione iniziale e l’aggiornamento con la frequenza di corsi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di laurea magistrale.
  3. Per le attività di cui al comma 1, la Scuola può altresì operare in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione e con la Scuola di perfezionamento delle forze di polizia.
  4. La Scuola, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera d), si avvale delle strutture formative con sede in Parma, Verbania, Sulmona e Castiglione delle Stiviere.

Art. 10
(Direzione e articolazioni della Scuola)

  1. Il direttore della Scuola è il Direttore generale della formazione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del Regolamento.
  2. La Scuola si articola nella direzione amministrativa e nella direzione scientifica.
  3. La direzione amministrativa cura: gli affari del personale ed i rapporti con le organizzazioni sindacali, i supporti didattici e la logistica; le prestazioni relative alle esigenze sanitarie; gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile; le relazioni esterne e il cerimoniale. Nell’ambito della direzione amministrativa opera la segreteria del consiglio della Scuola di cui all’articolo 11.
  4. La direzione scientifica cura: la pianificazione generale, i rapporti con le altre scuole di alta formazione, con le università, con gli istituti di alta cultura; la documentazione della attività; i rapporti con i docenti, l’attuazione del piano degli studi e l’organizzazione didattica dei corsi, l’organizzazione dei seminari; lo svolgimento dei corsi, lo sviluppo delle attività didattiche in aderenza ai piani di studio, l’amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell’attività di tutoring del personale in formazione.
  5. Il direttore amministrativo della Scuola è il direttore dell’Ufficio I della Direzione generale.
  6. La direzione scientifica della Scuola è affidata ai direttori dell’Ufficio II e dell’Ufficio III della Direzione generale, tra i quali il Direttore generale della formazione designa il coordinatore ed opera in collaborazione con il direttore dell’ufficio II del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
  7. La Scuola superiore provvede, secondo le istruzioni dell’Ufficio IV della Direzione generale, alle attività di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, alla partecipazione alle cerimonie e ai servizi di rappresentanza del personale del Corpo dei ruoli di funzionario e dirigente.
  8. Presso la Scuola è costituito un reparto del Corpo che assolve i compiti previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. I funzionari addetti al reparto collaborano con la direzione scientifica e con l’Ufficio IV della Direzione generale per le attività di cui al comma 7.

Art. 11
(Consiglio della Scuola)

  1. Il consiglio della Scuola è composto dal Direttore della Scuola, che lo presiede, dai dirigenti preposti agli uffici della Direzione generale e dai dirigenti preposti alle Scuole territoriali.
  2. Il consiglio formula proposte per il piano annuale della formazione, ne valuta l’attuazione e ne elabora il rapporto finale da sottoporre ai Capi dei Dipartimenti.
  3. Il consiglio formula altresì proposte:
    1. sul piano degli studi e sull’organizzazione didattica dei corsi;
    2. sull’introduzione di specifici contenuti interdisciplinari;
    3. sull’acquisizione di particolari strumenti didattici;
    4. su eventuali ampliamenti dell’offerta formativa.

Art. 12
(Comitato scientifico)

  1. Con separato decreto il Ministro della giustizia nomina il Comitato scientifico che opera presso la Scuola con la funzione consultiva di cui all’articolo 3, comma 2.
  2. Il Comitato scientifico è composto da tre componenti, scelti tra professionalità provenienti dalla pubblica amministrazione, dalla ricerca e dalla docenza universitaria, nonché dalle magistrature e dall’avvocatura dello Stato. La scelta è operata tra persone che possiedono elevata e comprovata qualificazione professionale e una particolare specializzazione, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate o attività svolte, nelle materie del diritto penitenziario, del trattamento penale, della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale.
  3. Il Comitato è presieduto dal componente designato nel decreto di cui al comma 1, che provvede alla convocazione.
  4. La funzione dei componenti del Comitato è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 13
(Autonomia finanziaria e contabilità)

  1. La Scuola svolge le proprie attività con autonomia gestionale, finanziaria e contabile.
  2. Le spese per il funzionamento della Scuola comprendono i compensi ai docenti per le attività didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a norma dell’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all’articolo 13, secondo e terzo comma, dello stesso decreto, nonché gli esborsi concernenti ogni altra attività didattica, ivi comprese le spese per le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per l’attuazione dell’articolo 4. Sono altresì comprese: le spese necessarie per studi, ricerche, esperienze e convegni; le spese per le attività formative per gli appartenenti ad altre Forze di polizia, anche estere, ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi accordi e convenzioni; le spese relative all’ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei laboratori; le spese per gli allestimenti speciali; le spese per la pubblicazione di dispense, per l’acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e per l’incremento del patrimonio della biblioteca, per i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi; le spese relative all’alloggio per il personale ammesso al convitto e per le attività di rappresentanza.
  3. Alla Scuola è assegnato il compendio immobiliare e strumentale già in capo ai cessati Istituto superiore di studi penitenziari e Istituto centrale di formazione. La Scuola piò avvalersi, per le occasioni di accoglienza e rappresentanza, anche della struttura già in uso al cessato Centro amministrativo Giuseppe Altavista.

Capo IV

ATTIVITÀ FORMATIVA TERRITORIALE

Art. 14
(Scuole territoriali e altre strutture formative)

  1. L’attività di formazione territoriale è svolta dalle Scuole territoriali che hanno sede in Cairo Montenotte, Roma Portici e San Pietro in Clarenza di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, nonché dalle altre strutture formative di cui all’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto. Il funzionamento ed il coordinamento delle Scuole resta assicurato a norma dell’articolo 8, comma 2, del predetto decreto 2 marzo 2016.
  2. Le Scuole territoriali e le altre strutture formative operano secondo le direttive della Direzione generale ed i loro direttori predispongono piani annuali attuativi della formazione, assicurandone l’efficacia e l’economicità. Con cadenza semestrale è trasmessa alla Direzione generale una relazione consuntiva dell’attività formativa svolta, che è verificata e valutata dalla Direzione generale anche avvalendosi dei Provveditorati regionali nel cui ambito territoriale hanno sede le articolazioni territoriali della formazione.
  3. Le strutture formative con sede in Verbania e Sulmona sono destinate prioritariamente alla formazione iniziale degli allievi del Corpo e a quella permanente del personale del Corpo nei ruoli di agente e assistente e sovrintendente.
  4. La struttura formativa con sede in Castiglione delle Stiviere è destinata prioritariamente alla formazione del personale del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità.
  5. La struttura formativa con sede in Parma è destinata prioritariamente alla formazione iniziale del personale del ruolo di ispettore.
  6. Alla direzione amministrativa delle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 sovrintende un dirigente penitenziario del Provveditorato regionale nel cui ambito territoriale ha sede la struttura formativa, individuato dal Direttore generale d’intesa col Provveditore regionale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il controllo contabile e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, 25 ottobre 2017

Il Ministro
Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti l’8 novembre 2017