Decreto 21 luglio 2021 - Rideterminazione modalità di svolgimento prove scritte concorso pubblico, per esami, a 95 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico - pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

21 luglio 2021

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

 

Visto il P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 42 del 29 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a 95 posti, elevati a 110, nel profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico – pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

Visto il P.D.G. 12 marzo 2021, con il quale i posti del suddetto concorso sono stati ulteriormente elevati da 110 a 210, per i motivi ivi indicati, rideterminando, con la modifica dell’articolo 10, comma 7, del bando di concorso, il numero dei candidati ammessi alle prove scritte;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto l’art. 10, comma 10, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che, nel modificare l’art. 259 del predetto decreto legge n. 34/2020, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche del personale dell’amministrazione penitenziaria;

Considerato che, l’articolo 259 del citato decreto legge n. 34/2020, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, prevede la possibilità di rideterminare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali “con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti”;

Visto in particolare l’articolo 2, lettera a) del citato decreto legge 34/2020 , secondo cui le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali possono essere rideterminate con riferimento alla “semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla”;

Attesa la necessità di procedere alla rideterminazione degli articoli 9 (Prove di esame) e 12 (Graduatoria) del P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 42 del 29 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a 95 posti, elevati a 210, nel profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico – pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute all’articolo 259, comma 2, lettera a), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

DECRETA

Gli articoli 9 (Prove di esame) e 12 (Graduatoria) del P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 42 del 29 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a 95 posti, elevati a 210, nel profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico – pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sono rideterminati come segue:

Articolo 9
(Prove di esame)

  1. Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà in una prova scritta e una prova orale che comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
  2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
  3. La prova scritta si svolgerà mediante il ricorso a domande a risposta sintetica e verterà sulle seguenti materie:
    1. Ordinamento penitenziario con particolare riferimento alla organizzazione degli istituti e dei servizi penitenziari.
    2. Pedagogia con particolare riferimento agli interventi relativi all’osservazione e al trattamento dei detenuti e degli internati.
  4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30.
  5. La prova orale, che potrà essere svolta anche in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, che garantiscano comunque l’adozione di soluzioni tecniche, assicurando la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, verterà sulle materie oggetto della prova scritta e inoltre su:
    1. Elementi di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
    2. Elementi di psicologia e sociologia del disadattamento.
    3. Elementi di criminologia.
    4. Elementi di scienza dell’organizzazione.
  6. La prova scritta si svolgerà nel luogo e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, con valore di notifica a tutti gli effetti.
  7. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
  8. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
  9. I candidati interessati riceveranno all’indirizzo mail indicato nella domanda, la comunicazione del voto riportato nella prova scritta e della data in cui dovrà essere sostenuta la prova orale, almeno venti giorni prima della stessa.
  10. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.

Articolo 12
(Graduatoria)

  1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui all’articolo 8 redige la graduatoria di merito con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
  2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale.
  3. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
  4. Tale graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente provvedimento sarà efficace, ai sensi dell’articolo 259, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale, dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.

Roma, 21 luglio 2021

Il Direttore generale
Massimo Parisi


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