Decreto 19 giugno 2017 - Approvazione del form di domanda per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della vendita telematica

19 giugno 2017

 Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

IL DIRETTORE GENERALE

visto l’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, recante disposizioni per le “vendite con modalità telematiche”;

visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 32, con il quale è stato approvato il “Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”;

visti, in particolare:

  • l’articolo 3 di tale decreto (Istituzione del registro), a norma del quale “1. È istituito il registro dei gestori della vendita telematica. 2. Il registro è tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile può delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato (…). 5. A cura del responsabile è formato un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel registro contenente i dati identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello per i quali sono iscritti (…). L’elenco è pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero”;
     
  • l’articolo 4 di tale decreto (Requisiti per l’iscrizione nel registro), a norma del quale “1. Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali. La domanda di iscrizione deve contenere l’indicazione di uno o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica. (…)”;
     
  • l’articolo 5 di tale decreto (Procedimento per l’iscrizione), a norma del quale “Il responsabile approva il modello della domanda per l’iscrizione, con l’indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato è pubblicato sul sito internet del Ministero”;

APPROVA

il modello di domanda contenuto nel documento “Form domanda Registro Venditori”, allegato al presente provvedimento, e ne

ORDINA

la pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Roma, 19 giugno 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati


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