Decreto 7 maggio 2021 - Revoca della concessione IVG per il circondario del Tribunale di Bergamo

7 maggio 2021

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni
Ufficio II – Ordini professionali e albi

Il Direttore generale

premesso che, con decreto dirigenziale del 14/06/1994, la V.G.C. s.r.l. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale I.V.G. nell’ambito del circondario del Tribunale di Bergamo;

vista la nota prot. DAG n. 22079.E del 2 febbraio 2021 con cui la Corte di appello di Brescia ha segnalato situazioni di criticità riguardanti la V.G.C. s.r.l. all’esito di una ispezione condotta dal Tribunale di Bergamo;

vista, altresì, la nota prot. DAG n. 312181.U con cui questo Ministero ha chiesto alla stessa Corte di appello di Brescia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale adozione di un provvedimento di revoca della concessione ai sensi dell’art 41 d.m. 11 febbraio 1997, n. 109, di procedere alla formale contestazione degli addebiti alla V.G.C. s.r.l.;

letta la nota prot. DAG n. 91031.E del 29 aprile 2021 (da intendersi qui integralmente riprodotta), con cui il Presidente della Corte di appello di Brescia ha fatto presente che: un collaboratore esterno dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Bergamo, l’avv. Saluzzi Andrea Eugenio, e altra persona da quest’ultimo interessato, l’avv. Tomasello Gianni, erano stati condannati con rito abbreviato in data 16 ottobre 2020 dal GIP di Bergamo alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed € 1.600,00 di multa per i reati di cui all’art.646 c.p., 353 c.p. e, il solo Saluzzi, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 200,00 di multa per il delitto di cui all’art. 3 c. 1 n. 8 L. n. 75/1958; effettuate le verifiche dalla Presidente della II sezione civile del Tribunale di Bergamo all’uopo delegata, la stessa aveva evidenziato carenze e anomalie formalmente contestate all’Istituto, che aveva inviato proprie controdeduzioni in data 1 aprile 2021 con cui erano stati in parte pure chiariti i comportamenti tenuti dalla società;

considerato, tuttavia, che la medesima Corte di appello di Brescia - in ragione della dettagliata e condivisa relazione della Presidente della sezione che avrebbe dovuto affidare i beni all’IVG - ha precisato di non ritenere possibile allo stato non procedere alla revoca della concessione, stante il venir meno di quel rapporto fiduciario essenziale per il funzionamento di un IVG, per l’omessa vigilanza della società concessionaria sui propri collaboratori esterni e la sussistenza di alcuni errori a livello compilativo nonché irregolarità in procedure esecutive;

ritenuto di poter condividere in pieno tale conclusione, tenuto conto sia dell’accertamento in sede giudiziale della responsabilità penale dei soggetti su indicati e dell’affidamento che questa Amministrazione deve poter riporre in un soggetto giuridico cui è stata rilasciata la concessione per l’espletamento di un delicato servizio pubblico;

ritenuto, comunque, che ciò che in questa sede rileva è l’operato sul piano oggettivo dell’I.V.G., che ha omesso di vigilare sulla condotta criminosa di un suo collaboratore e di persona di cui questi si avvaleva, consentendo, peraltro, errori ed irregolarità;

ritenuto, in definitiva, che le condotte direttamente commesse da soggetti di fatto operanti nella gestione del servizio siano direttamente riconducibili all’operato dell’Istituto, anche in considerazione del fatto che, a norma dell’art. 8 del citato d.m. n. 109/1997, “Il gestore autorizzato è responsabile dell’operato dei suoi dipendenti, per i danni cagionati nell’espletamento delle loro mansioni”;

ritenuto che, al riguardo, sia sostanzialmente irrilevante l’eventuale conseguimento, da parte del concessionario, di un beneficio economico come conseguenza delle citate condotte, come pure l’accertamento della penale responsabilità dei soggetti coinvolti, in quanto la disamina dei fatti stessi e la diretta riconducibilità all’operato dell’ente dimostra quanto meno una culpa in vigilando dell’I.V.G. tanto nella scelta dei preposti quanto nel controllo e nel monitoraggio delle vicende concrete di erogazione del servizio, sì da minare irrimediabilmente il necessario rapporto fiduciario con questa Amministrazione e da imporre la revoca anticipata della citata autorizzazione all’espletamento dell’incarico;

considerato che i comportamenti in questione, peraltro, in quanto direttamente posti in essere nell’esecuzione dei compiti gestionali oggetto della concessione, determinano un discredito anche per la stessa Amministrazione, potendo oggettivamente ingenerare nella collettività sfiducia nell’erogazione trasparente e imparziale del servizio;

visto l’art. 41 del d.m. n. 109/1997, a norma del quale il Ministero della giustizia “nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati nel funzionamento dell’istituto e debitamente contestati, … può revocare la concessione”;

ritenuto, in definitiva, che la situazione sopra delineata integri una grave irregolarità idonea a fare venire meno il vincolo fiduciario e giustifichi in pieno la revoca anticipata dell’autorizzazione di cui al decreto dirigenziale del 14/06/1994, nei confronti della V.G.C. s.r.l.;

DECRETA

è revocata l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale istituto vendite giudiziarie, nell’ambito del circondario del Tribunale di Bergamo, conferita con decreto dirigenziale del 14/06/1994, alla V.G.C. s.r.l.

Fino al rilascio di nuova autorizzazione, le vendite giudiziarie nel circondario del predetto Tribunale verranno espletate secondo le disposizioni impartite dall’Autorità giudiziaria competente.

Roma, 7 maggio 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo