Circolari 18 marzo e 5 ottobre 2021 - Nuovi assunti: Disposizioni su prestazioni lavorative iniziate prima dell’assunzione presso l’Amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento alle funzioni di Magistrato Onorario e di Avvocato. Disposizioni

5 ottobre 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Direzione Nazionale Antimafia
Alle Corti d’Appello
Alle Procure Generali presso le Corti d’Appello
Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici

e, per conoscenza,

Al Signor Capo di Gabinetto del Signor Ministro
Al Signor Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

 

Oggetto: Nuovi assunti: prestazioni lavorative iniziate prima dell’assunzione presso l’Amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento alle funzioni di Magistrato Onorario e di Avvocato. Disposizioni.

 

Circolare 5 ottobre 2021

Facendo seguito alla circolare m_dg.DOG.18/03/2021.0056463.U del 18 marzo 2021 avente ad oggetto: "Nuovi assunti: prestazioni lavorative iniziate prima dell'assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento alle funzioni di Magistrato Onorario e di Avvocato. Disposizioni", si ritiene di dover fornire ulteriori chiarimenti al riguardo, a seguito delle numerose istanze, pervenute da parte dei neoassunti, di autorizzazione a mantenere aperta la partita IVA successivamente alla data di assunzione in servizio, al fine di incamerare i compensi maturati in relazione al pregresso svolgimento dell’attività professionale.

Si ribadisce che è consentito mantenere, per un periodo massimo di tre mesi dall’assunzione in servizio presso questa amministrazione, la partita IVA aperta in relazione all’attività professionale pregressa, al solo fine di incamerare i compensi maturati se esistenti.

Si chiarisce che i neoassunti potranno avvalersi di detta prerogativa effettuando una comunicazione all’Ufficio IV della Direzione Generale del Personale e della Formazione, esclusivamente per il tramite dell’Ufficio di assegnazione.

Si precisa che i neoassunti che hanno presentato comunicazione o istanza di mantenimento della Partita IVA prima dell’assunzione in servizio direttamente ed esclusivamente all’Amministrazione centrale, sono invitati a ripresentarla all’ufficio di appartenenza, in modo da renderlo edotto.

Non sarà necessario presentare specifica istanza di autorizzazione.

Le istanze finora pervenute (sia direttamente dagli interessati, sia tramite gli uffici di assegnazione degli stessi) nonché quelle che eventualmente perverranno al posto della comunicazione richiesta, volte ad ottenere l’autorizzazione a tale fine, saranno considerate alla stregua di comunicazioni e pertanto non sarà dato riscontro alle stesse.

Al termine dei tre mesi concessi, sarà cura degli interessati depositare la documentazione -comprovante l’avvenuto inoltro della richiesta di cessazione della partita IVA alla competente Agenzia delle Entrate - presso l’ufficio di appartenenza, che dovrà tempestivamente assicurare l’Ufficio IV della scrivente Direzione al riguardo.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di rendere edotto tutto il personale in oggetto indicato.

Le Corti di Appello e le Procure Generali presso le stesse Corti sono pregate di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi

 

Circolare 18 marzo 2021

Lo svolgimento di attività extraistituzionali da parte del pubblico dipendente è disciplinato dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.
Secondo quanto previsto dalla predetta normativa, sono assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale lavorativa superiore al 50%, altro impiego pubblico, impiego alle dipendenze di privati, esercizio di attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali, esercizio di professioni, assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro, fatte salve le deroghe per legge previste.

Qualora l’attività extraistituzionale, iniziata prima dell’assunzione presso l’Amministrazione giudiziaria, rientri nelle citate ipotesi di incompatibilità assoluta, gli interessati dovranno averla cessata prima di assumere servizio presso l’ufficio di assegnazione.

Si ritiene di dover specificare, a tale riguardo, che nel caso, risultato più ricorrente, dell’esercizio della professione forense, gli interessati, prima di assumere servizio presso l’Amministrazione giudiziaria, dovranno poter comprovare di aver presentato istanza di cancellazione dal relativo albo professionale. L’articolo 18 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 stabilisce, infatti, l’incompatibilità della professione di avvocato “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”. La sussistenza di detta condizione di incompatibilità preclude, ai sensi del precedente articolo 17, comma 1, lett. e) l’iscrizione all’albo. Già la Legge n. 339 del 25 novembre 2003 aveva ripristinata l’incompatibilità tra la professione e l’assunzione di qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato.

Si rappresenta, inoltre, che anche la titolarità della partita IVA, in quanto funzionale all’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale, non è compatibile, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 3/57 (richiamato dall’art. 53 del D. L.gs. 165/2001), con lo status di pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%.
Pertanto, i neoassunti, prima di assumere servizio presso l’Amministrazione giudiziaria, dovranno anche poter comprovare di aver presentato, all’Agenzia delle Entrate, istanza di cancellazione della partita IVA. In via eccezionale e previa comunicazione all’Amministrazione, la stessa potrà essere mantenuta aperta per un periodo massimo di tre mesi dall’assunzione, al solo fine di incamerare i compensi maturati precedentemente, se esistenti.

Nel caso in cui l’attività extraistituzionale, iniziata prima dell’assunzione presso l’Amministrazione giudiziaria, non rientri nelle citate ipotesi di incompatibilità assoluta, ai fini dell’eventuale prosecuzione della stessa, gli interessati dovranno presentare, tramite l’ufficio di appartenenza, apposita istanza di autorizzazione al competente Ufficio IV di questa Direzione (indirizzo pec prot.dog@giustiziacert.it), fornendo i dati qui di seguito indicati:

  1. dichiarazione (prevista dal punto 6 della circolare 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S) in merito a procedimenti penali, disciplinari e di trasferimento per incompatibilità ambientale eventualmente pendenti a loro carico, per quanto di loro conoscenza;
  2. codice fiscale/P. IVA, indirizzo, PEC (o, in mancanza, e-mail) del soggetto conferente l’incarico;
  3. indirizzo, PEC (o, in mancanza, e-mail) del soggetto erogante i compensi, se diverso da quello conferente l’incarico;
  4. tipologia di attività o incarico, con l’indicazione dell’eventuale riferimento normativo sulla base del quale è stato fatto il conferimento;
  5. ammontare lordo (previsto o presunto), complessivo, della retribuzione spettante in ragione dello svolgimento del suddetto incarico;
  6. durata dell’incarico (con l’indicazione, qualora conosciute, della data di inizio e di fine);
  7. impegno richiesto (con la quantificazione, anche in via presuntiva, delle giornate e/o ore da dedicare all’incarico);
  8. parere espresso dal Dirigente o in mancanza, del Capo, dell’Ufficio ove il dipendente presta servizio.

In attesa delle valutazioni circa il rilascio dell’autorizzazione richiesta, gli interessati dovranno sospendere l’attività in corso.

Tra le attività autorizzabili, si ritiene di dover fornire più specifiche indicazioni con riferimento agli incarichi di magistrato onorario.
Il Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116, che disciplina la riforma organica della magistratura onoraria, ha previsto, in astratto, la compatibilità dell’incarico di magistrato onorario con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, come si desume  dall’articolo 1 del medesimo decreto, il cui terzo comma così recita: “L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”.

Ferma restando la competenza del Consiglio Superiore della Magistratura per tutto quanto attiene lo status del magistrato, anche onorario, ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione, gli interessati dovranno indicare, nella relativa istanza, l’ufficio di espletamento delle funzioni onorarie, la retribuzione annua complessiva (prevista o presunta), l’impegno settimanale/mensile in media richiesto.

Gli uffici (nella persona del Dirigente o, in mancanza, del Capo dell’ufficio), dove, invece, gli interessati sono assegnati a prestare servizio quali pubblici dipendenti, dovranno inoltrare le istanze di autorizzazione di quest’ultimi, esprimendo il proprio parere circa l’insussistenza o meno di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi delle funzioni onorarie con l’attività istituzionale, circa l’assenza o meno di pregiudizi o detrimenti allo svolgimento e alla funzionalità dell’attività degli uffici nonché in ordine alla compatibilità  o meno con l’orario di servizio.
In ogni caso, al perdurante svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie non potrà conseguire automaticamente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, restando al contrario tale opzione vincolata ad un’attenta valutazione delle scoperture e in genere della complessiva situazione dell’Ufficio in cui si presta servizio, acquisito comunque il parere dell’Ufficio medesimo, (anche in considerazione delle rilevantissime criticità da cui hanno preso le mosse le procedure di reclutamento per titoli e prova orale disciplinate dal decreto-legge n. 34 del 2020).

Si pregano gli Uffici in indirizzo di rendere edotto tutto il personale in oggetto indicato.

Le Corti di Appello e le Procure Generali presso le stesse Corti sono pregate di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi