Decreto 15 marzo 2021 - Regolamento per l’Albo docenti della Scuola Superiore dell’esecuzione penale "Piersanti Mattarella"

15 marzo 2021

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale della formazione

SCUOLA SUPERIORE DELL’ESECUZIONE PENALE
Piersanti Mattarella

REGOLAMENTO 

Per

L’ALBO DOCENTI

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

 

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” che, all’art.6 comma 2, lettera c), attribuisce alla Direzione generale della formazione di curare “la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell’Amministrazione Penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.446 per l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari e la formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali”; 

VISTO il D.M. 2 marzo 2016 che, all’art. 7, comma 1, lettera a), prevede che l’Ufficio I della Direzione generale della formazione debba provvedere alla “regolamentazione e alle verifiche sull’albo dei docenti”, e demanda, ex art. 11 comma 2, a successivo decreto “la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni anche territoriali della Direzione Generale della Formazione per la razionalizzazione e l’efficientamento delle loro attribuzioni”; 

VISTO il D.M. 25 ottobre 2017 recante ridefinizione delle funzioni della Direzione generale della formazione e assegnazione alla Scuola Superiore dell’esecuzione penale delle attività attribuite ai cessati Istituto superiore di studi penitenziari e Istituto centrale di formazione della giustizia minorile; 

VISTO il DM 26 aprile 2019, recante fra gli obiettivi del Direttore generale della formazione in carica quello del “miglioramento delle capacità selettive della formazione iniziale e dell’aggiornamento del personale”;

VISTO il P.C.D. 10 febbraio 2011, recante l’istituzione dell’ ”Albo docenti e collaboratori” del cessato Istituto superiore di studi penitenziari;

RITENUTO di dovere provvedere alla istituzione dell’Albo dei Docenti della Scuola Superiore dell’esecuzione penale che, in armonia con la normativa di riferimento, consenta, nell’individuazione di docenti, consulenti e collaboratori della Scuola, il rispetto dei principi rilevanti in materia di non discriminazione, rotazione degli incarichi, parità di trattamento e trasparenza; 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti interessati, con nota 19 febbraio 2021;

SULLA PROPOSTA del Direttore generale della formazione;

ADOTTA

il seguente Regolamento

Art. 1
(Istituzione dell’Albo e finalità)

  1. Il presente atto (di seguito, Regolamento) disciplina le modalità di iscrizione all’Albo docenti, collaboratori e consulenti della Scuola Superiore dell’esecuzione penale “Piersanti Mattarella” (di seguito, Scuola).
  2. L’Albo della Scuola raccoglie i nomi delle persone abilitate all’insegnamento nei corsi iniziali e di aggiornamento impartiti dalla Scuola che non siano dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.
  3. L’Albo raccoglie altresì i nomi delle persone che possono essere incaricate di ricerca scientifica e di sostegno alla ricerca, purché anch’essi non dipendenti delle Amministrazioni di cui al comma 2;
  4. La Scuola conferisce docenze nei propri corsi alle persone iscritte all’Albo, salvo quanto previsto dall’ articolo 2, comma 4.
  5. L’iscrizione all’Albo della Scuola superiore abilita all’insegnamento e alla ricerca in ogni Scuola di formazione o Istituto di istruzione dell’Amministrazione nonché ai corsi di aggiornamento e di addestramento organizzati ed erogati dagli uffici territoriali delle Amministrazioni di cui al comma 2.

 

Art. 2
(Articolazione dell’Albo)

  1. L’Albo è suddiviso nelle seguenti Classi:
    1. di scienze penitenziarie e umanitarie;
    2. di scienze dell’amministrazione;
    3. di scienze giuridiche
    4. di scienze storiche e filosofiche;
    5. di scienze sociali;
    6. di scienze mediche e psicologiche;
    7. di scienze economiche;
    8. di scienze informatiche e di tecnologia applicata
  2. I docenti possono essere iscritti ad una sola Classe.
  3. La Scuola conferisce gli incarichi di docenza e di ricerca agli iscritti all’Albo unicamente per le discipline riferibili alla Classe di iscrizione.
  4. Il disposto del comma 3 non si applica in caso di corsi, seminari o conferenze organizzati in convenzione o in collaborazione con altri Enti o organi delle pubblica amministrazione.

 

Art. 3
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Possono essere iscritti all’ Albo, in una sola delle sue Classi:
    1. professori universitari emeriti, ordinari e associati;
    2. dirigenti generali dello Stato o dirigenti od ufficiali equiparati delle Forze di polizia e delle Forze armate;
    3. consiglieri parlamentari;
    4. magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
    5. avvocati e procuratori dello Stato;
    6. dirigenti delle amministrazioni dello Stato;
    7. ricercatori universitari;
    8. dirigenti di azienda o professionisti con esperienza almeno quinquennale nella attività rilevante per la formazione;
    9. esperti di comprovata ed elevata professionalità, anche non cittadini dell’Unione europea.
  2. Le persone appartenenti alle categorie previste dal comma 1 che desiderino essere iscritte all’Albo docenti debbono altresì possedere i seguenti requisiti:
    1. aver impartito docenze alla Scuola o in equivalenti Scuole ed Accademie delle Amministrazioni dello Stato, delle Forze armate e di polizia nel triennio precedente alla domanda di iscrizione;
    2. avere il godimento dei diritti civili e politici;
    3. non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato (ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale salva l’applicazione degli articoli 178 del codice penale e 445, comma 2 del codice di procedura penale;
    4. non aver procedimenti in corso per reati contro la pubblica amministrazione;
    5. non essere state destituite, dispensate dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento ovvero dichiarate decadute dall’impiego in pubbliche amministrazioni.
  3. L’iscrizione all’Albo non integra una procedura concorsuale e non dà luogo alla predisposizione di graduatorie nè all’attribuzione di punteggi o altre classificazioni.

 

Art. 4
(Domanda di iscrizione all’Albo)

  1. La domanda di iscrizione all’Albo è rivolta alla Scuola “Piersanti Mattarella” . La domanda è inviata esclusivamente in formato elettronico PDF, all’indirizzo di posta elettronica: prot.dgf.dap@giustiziacert.it.
  2. La domanda è formulata compilando il modulo contenuto nell’allegato A  del presente Regolamento.
  3. Nella domanda di iscrizione, il richiedente accorda espressamente il consenso all’uso dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE GDPR n. 2016/679. La Scuola fa uso dei dati per le sole finalità inerenti alle attività di docenza e collaborazione.
  4. Il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’iscrizione può essere oggetto di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Scuola ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a certificare quanto dichiarato nella domanda di iscrizione all’Albo. Gli iscritti all’Albo devono comunicare alla Scuola ogni variazione delle informazioni fornite, nello stesso modo con il quale hanno presentato la domanda.
  5. L’iscrizione all’Albo è gratuita.

Art. 5
(Valutazione delle domande)

  1. La domanda di iscrizione all’Albo è valutata, in ragione dei titoli presentati dal candidato e della Classe di iscrizione richiesta.
  2. Alla valutazione provvede un Comitato formato dal Direttore della Scuola che lo presiede e dai direttori degli uffici della Direzione generale della formazione, integrato da due dirigenti del Corpo designati dal Direttore generale della formazione.
  3. Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica composta dal personale in servizio nella Scuola.
  4. Il candidato reputato idoneo all’iscrizione nell’Albo e nella Classe, vi è iscritto con decreto del Direttore della Scuola e ne riceve comunicazione.
  5. Ove i titoli prodotti non siano considerati idonei alla iscrizione all’Albo ovvero alla Classe indicata, la procedura è sospesa per 90 giorni e la segreteria tecnica informa il candidato della necessità di integrazioni o variazioni della domanda. Decorso il termine senza che il candidato produca le necessarie integrazioni, la procedura è archiviata e la domanda si intende rigettata.
  6. Le domande sono esaminate in unica sessione nella primavera di ogni anno solare e sono inserite nell’Albo con effetto dal primo giugno di ogni anno di studi.
  7. L’iscrizione all’Albo ha durata triennale e può essere rinnovata a domanda del docente.

 

Art. 6
(Conferimento di incarichi)

  1. Gli incarichi di docenza o di collaborazione sono conferiti ai docenti in ragione della Classe di iscrizione e della disciplina da trattare durante il corso, nel seminario o nella conferenza.
  2. I direttori degli uffici della Direzione generale, di intesa con i direttori dei corsi, ove nominati, individuano i docenti secondo le specifiche necessità formative, attraverso la comparazione tra gli incarichi già conferiti, la rilevanza della specializzazione del docente per lo svolgimento dell’incarico e l’eventuale valutazione delle docenze o delle collaborazioni già svolte, nel rispetto dei principi di cui al comma 3.
  3. Propongono quindi al Direttore della Scuola il conferimento dell’incarico. La proposta è altresì avanzata facendo applicazione dei principi di non discriminazione, rotazione degli incarichi, parità di trattamento e trasparenza.
  4. Se accoglie la proposta, il Direttore della Scuola con proprio decreto conferisce l’incarico di docenza o di collaborazione. Nel provvedimento sono indicati l’oggetto della prestazione e la relativa remunerazione se dovuta.
  5. Gli incarichi conferiti dalla Scuola sono remunerati ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2005 emanato di concerto col Ministro dell’Economia e Finanze.
  6. Non sono conferiti incarichi che comportino remunerazioni eccedenti i quarantamila euro per ogni anno di studi.

 

Art. 7
(Valutazione della prestazione)

  1. All’inizio di ogni anno di studi, i direttori degli uffici della Direzione generale della formazione predispongono una tavola di valutazione di docenze e delle collaborazioni che è approvata dal Consiglio della Scuola.
  2. Le singole prestazioni sono valutate secondo la tavola di cui al comma 1 al termine dell’incarico.
  3. Il giudizio conseguito è utilizzato per la valutazione di cui all’art. 6, comma 2 oltreché per la complessiva valutazione del docente per quanto di eventuale utilità.

 

Art. 8
(Pubblicità e Trasparenza)

  1. Dell’Albo l’Amministrazione penitenziaria dà adeguata pubblicità sul sito web giustizia.it
  2. Gli incarichi conferiti per attività di formazione sono assoggettati alle norme sulla pubblicità vigenti in materia.

 

Art. 9
(Pubblicazione)

  1. Il presente Regolamento é pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, e sul sito internet www.giustizia.it ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione;
  2. Decorso il trentesimo giorno dalla pubblicazione, la Scuola apre la raccolta delle domande di iscrizione all’Albo dandone avviso sul sito www. giustizia.it.

 

Roma, il 15 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento
Bernardo Petralia