Provvedimento 11 marzo 2021 - Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato. Richiesta autorizzazione al pagamento con bonifico bancario. Rif. prot. DAG n. 78130E. del 15 maggio 2020 e DAG n. 212033.U del 29.12.2020

11 marzo 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Gistizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Bologna

e, p.c.

ad Equitalia Giustizia S.p.A.

Oggetto: Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato. Richiesta autorizzazione al pagamento con bonifico bancario. Rif. prot. DAG n. 78130E. del 15 maggio 2020 e DAG n. 212033.U del 29.12.2020.

Con nota prot. 3916 del 15 maggio 2020 codesta Corte d’appello, premesso: che l’Ufficio Recupero Crediti riceveva da Equitalia giustizia S.p.A, previa trasmissione dell’invito di paga-mento al debitore per omesso pagamento del contributo unificato, nota G e contestuale PEC recante richieste di autorizzazione ad acquisire i pagamenti eseguiti tramite bonifico bancario all’interno del territorio dello Stato italiano; che si tratterebbe di modalità di pagamento non prevista dalla normativa; che a parere dell’Ufficio recupero crediti, dovrebbe essere la stessa Società concessionaria a valutare se acquisire o meno tale pagamento, posto che nell’invito di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento EQG (con all. Modello F23), recante le specifiche per effettuare il pagamento in modalità corretta, si indica “il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico soltanto se eseguito fuori dal territorio dello Stato italiano”, ha chiesto di rendere i seguenti chiarimenti:

  1. se possa essere la Società Equitalia a valutare se acquisire o meno i pagamenti effettuati con modalità non previste;
  2. nel caso invece si ritenga di incaricare della predetta valutazione l’Ufficio Recupero Crediti, quali verifiche preliminari occorrano per accertare il buon fine del bonifico e con quali strumenti e modalità;
  3. infine, a chi debbano essere indirizzate eventuali richieste di rimborso di pagamenti non correttamente effettuati i quali in ogni caso presuppongono l’accertamento dell’effettivo versamento all’Erario”.

 

Dalla documentazione trasmessa dall’Ufficio giudiziario si apprende che Equitalia giustizia spa in ossequio alla Convenzione vigente fra il medesimo ente e il Ministero della Giustizia riteneva di inviare il modello G all’Ufficio recupero crediti, quale ente creditore, per essere autorizzato a quietanzare la partita di credito, aperta a titolo di omesso pagamento del contributo unificato.

Facendo dunque seguito alla nota prot. DAG n. 212033.U del 29.12.2020, ed alle interlocuzioni intraprese con l’Ufficio di Gabinetto sulle criticità prospettate, si rappresenta quanto appresso. 

In via sistematica, la disciplina del contributo unificato è recata nel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (anche “testo unico”, di seguito) che nella parte VI, Pagamento, Titolo III, Pagamento delle spese a carico dei privati, Capo I, Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario, ne regola le modalità di pagamento, mentre nel Titolo VII, Riscossione del contributo unificato, individua l’ufficio competente ad avviare la riscossione unitamente alle attività da espletare in caso di omesso o insufficiente pagamento dello stesso contributo. In particolare:

  • l’art. 191, Determinazione delle modalità di pagamento,  del citato d.P.R. stabilisce che: “Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192193194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica..;
  • ai sensi dell’art.192, Modalità di pagamento, “il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati;
  • il successivo art. 248 del testo unico, Invito al pagamento, prevede che: “ Nei casi di cui all'articolo 16 (regolante omesso o insufficiente pagamento del c.u.) entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, .. l'invito al pagamento dell'importo dovuto ...  Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

 

Giova poi rammentare come, in merito all’attività di riscossione delle spese di giustizia, dispongano talune previsioni nell’ambito dell’apposita Convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A. (in data 23 settembre 2010, rinnovata il 28 dicembre 2017):

  • l’art. 6 (omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato) secondo cui: “Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall’articolo 16 del Testo Unico, l’ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello A1 l’importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore;
  • l’art. 11 (regolarizzazione atti): “La società, qualora rilevi errori o incongruenze dei dati presenti negli atti trasmessi dall’ufficio, ne dà comunicazione all’ufficio stesso, utilizzando l’allegato modello G.”.

 

Nell’ambito delle citate interlocuzioni si è ipotizzato che i dati suscettibili di “regolarizzazione” ai sensi del predetto art. 11, con conseguente utilizzo del modello G, sembrino riferirsi ad incongruenze/errori in quanto emergenti da dati già disponibili agli atti, non postulando attività ultronee (elaborazione, ricerca, etc.) per i medesimi uffici, incluse ipotesi di sopravvenienze, quali richieste di autorizzazione del concessionario, in ordine all’acquisizione di pagamenti effettuati con peculiari modalità all’interno dello Stato italiano.

L’Ufficio legislativo di questo Ministero ha dato riscontro (nota prot. LEG 1569.U/24.2.2021) rilevando anzitutto, per le tematiche in disamina, che la disciplina di cui all'articolo 192 del d.P.R. 115/2002 deve integrarsi con le previsioni ex art. 30 del D.M. 21 febbraio 2011, che consente anche il pagamento con modalità telematiche (secondo le specifiche ivi recate), ed evidenziando come nel periodo del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (vd. art. 83 comma 11, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27) detta modalità sia divenuta pressoché ordinaria.

Nella nota in questione, poi, operata una distinzione tra le modalità di pagamento del contributo unificato, prima dell’iscrizione a ruolo, disciplinata dall’art 192 del DPR 115 del 2002, e il regime previsto per il relativo recupero di cui all’art. 248, in caso di omesso pagamento (norma quest’ultima che, come visto, impone di inserire termine e modalità per il pagamento nell’invito e prescrive il deposito della ricevuta di versamento entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento), e ritenuto che “i vincoli imposti dalla prima disposizione non operino per la successiva fase di recupero”, si argomenta che il principale ostacolo, per il concessionario, ad una accettazione del pagamento mediante bonifico bancario, sia dato dalle modalità di “prova dell’avvenuta estinzione. Invero, “il pagamento tramite bonifico bancario, a differenza di quanto accade con il pagamento bancario a mezzo del mod. F23, non determina l'estinzione immediata con efficacia satisfattiva del credito in quanto la disposizione, come noto, consiste nell’ordine impartito alla propria banca di corrispondere ad un terzo, e che produce effetto estintivo solo quando tale pagamento è effettuato (quando vi è la provvista sul conto e la banca vi ha provveduto). In detta ipotesi il debitore adempiente non potrebbe quindi essere in grado di “depositare la ricevuta di versamento” come invece prescritto dall’articolo 248.

In una prospettiva de jure condendo, l’Ufficio legislativo rileva come l’ostacolo potrebbe essere superato modificando le modalità con cui il debitore possa comprovare l’avvenuto pagamento, potendo sul punto soccorrere “le indicazioni rese nell’ambito del pagamento del contributo uni-ficato nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento” (con richiamo alla nota 1.9.2010 del Ministero della giustizia), ovvero potendosi valutare la fattibilità di una integrazione del di-sposto ex art. 248 del testo unico, ultimo comma (apparentemente privo di limitazioni in ordine alle modalità di pagamento da indicare nell’invito al pagamento dei crediti non corrisposti) “con le regole pattizie contenute nella convenzione di cui all’art. 1 co. 367 della L. 24 dicembre 2007, n. 244”.

A legislazione invariata, tuttavia, non appaiono consentite applicazioni estensive delle modalità di pagamento del c.u., oltre i casi e condizioni espressamente previsti: eventuali mutamenti di disciplina, con l’introduzione di nuovi o più ampi mezzi solutori investono evidenti profili di discrezionalità politica, e non potranno che essere eventualmente approfonditi nelle competenti sedi.

Deve dunque concludersi come dalla globale lettura della normativa vigente il bonifico bancario non sia consentito quale modalità di pagamento del contributo unificato, ferma la possibilità di pagare le spese di procedura con bonifico effettuato al di fuori dello Stato italiano, nel diverso ambito del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (Regolamento (CE) 1896/2006) come chiarito con circolare DAG dell’1 settembre 2010 (“in merito al pagamento all'estero .. il modello standard della domanda di ingiunzione prevede, al punto 5, che il pagamento dei diritti di cancelleria, da intendersi quali spese processuali dovute allo Stato per la procedura, possa essere effettuato con bonifico bancario, carta di credito e prelievo dal conto corrente del ricorrente. La guida alla compilazione al modulo subordina l’uso dei diversi metodi di pagamento alla accettazione da parte dell’organo giurisdizionale. Dovendosi ritenere la normativa comunitaria, sovraordinata alla previsione regolamentare di cui all’articolo 192 del Testo Unico delle spese di giustizia, il quale disciplina modalità utilizzabili esclusivamente sul territorio italiano, è stata individuata quale modalità per i pagamenti dall’estero, quella mediante bonifico bancario”). E’ evidente qui come il modus operandi attenga ad una speciale procedura disciplinata da una fonte sovranazionale, che giustifica tale peculiare modalità di pagamento, subordinandola peraltro al vaglio della preposta autorità giurisdizionale.

Rispondendo pertanto ai primi due quesiti posti dalla Corte di appello, si ritiene che 1) eventuali “autorizzazioni” richieste da Equitalia Giustizia s.p.a. per l’utilizzo del bonifico bancario, quale mezzo idoneo a quietanzare la partita di credito, non trovino fondamento nella legislazione vigente, non potendo perciò essere riscontrate dagli Uffici giudiziari e restando - di riflesso - superata la questione se sia il medesimo concessionario a dover svolgere “valutazioni” in merito all’acquisibilità di detti bonifici; 2) parimenti resta assorbita la questione di eventuali “verifiche preliminari” di cui gravare l’Ufficio recupero crediti degli Uffici giudiziari, ai fini dell’accerta-mento del buon fine del bonifico.

Quanto all’ultimo dei quesiti (circa il soggetto a cui indirizzare eventuali richieste di rimborso di pagamenti non correttamente effettuati i quali, in ogni caso, presuppongono l’accertamento dell’effettivo versamento all’Erario), vertendosi di rimborso del contributo unificato, si rileva come la tematica sia disciplinata con circolare del 26 ottobre 2007 n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, esplicativa dei presupposti del diritto al rimborso, delle modalità di presentazione dell’istanza e di altri profili pertinenti, ai cui indirizzi, pertanto, estensivamente si rinvia (vd. allegato 1).

Cordialmente.

Roma, 11 marzo 2021

Il direttore generale
Giovanni Mimmo