Circolare 21 ottobre 2020 - Magistratura onoraria - spettanza ai Giudici ausiliari di Corte d’appello di un’indennità per provvedimenti ex art. 5-ter l. 89/2001 a seguito di opposizione ai decreti che decidono sulla domanda di equa riparazione

21 ottobre 2020

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

 

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. funzionari delegati per le spese di giustizia presso le Corti di appello
 

 

Oggetto: Circolare - Magistratura onoraria - spettanza ai Giudici ausiliari di Corte d’appello di un’indennità per i provvedimenti adottati ex art. 5-ter legge 24 marzo 2001 n. 89 a seguito di opposizione ai decreti che decidono sulla domanda di equa riparazione.

Con riferimento all’oggetto, sono stati segnalati orientamenti interpretativi non univoci in merito alla liquidazione ai giudici ausiliari di Corte d’appello dell’indennità relativa ai provvedimenti adottati a seguito di opposizione ex art. 5-ter della legge 24 marzo 2001 n. 89 o in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, secondo i quali andrebbe liquidata l’indennità ridotta di euro 25, prevista dall’art. 72, comma 2, alinea 2, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero l’indennità omnicomprensiva di euro 200 prevista dall’alinea 1 della stessa norma.

Le segnalazioni fanno riferimento alla circolare DAG 56766.U del 29.3.2016, con la quale la Direzione generale della giustizia civile ha chiarito le modalità di pagamento delle indennità ai giudici ausiliari di Corte di appello.

Al riguardo, giova premettere il quadro normativo di riferimento.

Come è noto con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, titolo III, Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, il legislatore ha disposto la nomina, con decreto del Ministro della giustizia, di giudici ausiliari (art. 63) con il compito di “definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell’art. 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno” con la precisazione che il decreto di cui all’art. 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) “è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente” (art. 68, comma 2).
Il citato art. 72 stabilisce al comma 1 che “i giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari” e al comma 2 che è loro “attribuita una indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune parti, a norma dell’art. 68, comma 2. Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all’art. 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l’indennità è dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto”.

Con specifico riferimento ai procedimenti di equa riparazione, si rappresenta che con il decreto di cui all’art. 3, comma 5, legge 89/2001 (c.d. legge Pinto) il giudice può accogliere il ricorso, liquidando con lo stesso provvedimento la somma spettante a titolo di equa riparazione e le spese del procedimento, ovvero, ai sensi del comma 6, respingere in tutto o in parte la domanda.

In questo ultimo caso l’interessato può promuovere opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge 89/2001 con ricorso davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto impugnato, che provvederà ai sensi dell’art. 737 e seguenti cpc e che pronuncerà entro quattro mesi dal deposito del ricorso il decreto impugnabile per cassazione.

Così ricostruito il contesto normativo di riferimento, occorre ora accertare la natura giuridica del provvedimento emesso a seguito dell’opposizione al decreto che decide sulla domanda di equa riparazione ed in particolare se possa considerarsi o meno “provvedimento che definisce il processo” ai sensi dell’art. 72 d.l. 69/2013, con le conseguenti ricadute sul piano della spesa.

A tal proposito, si è dell’avviso che l’opposizione non dia luogo ad un nuovo procedimento, ma costituisca una prosecuzione della prima fase dello stesso “processo” in cui il giudice prende in esame i motivi addotti dall’opponente. E’ soltanto con il decreto motivato emesso a seguito dell’opposizione in esame che viene definito il processo, come risulta evidente dalla possibilità prevista dalla legge di ricorrere per cassazione. Sembra altresì indubbio che si tratti di un procedimento contenzioso e non di volontaria giurisdizione.

Sul punto si è ripetutamente espressa la Corte di cassazione.

Secondo Cass. Sez. civ. II, ord., 21.03.2019, n. 8050, “l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo”.

Inoltre, sempre la Suprema Corte (Sez. civ. II, ord., 06.11.2018, n. 28270) ha rilevato che “appare errato considerare il procedimento per l'equa riparazione, ex lege n. 89 del 2001, siccome avente natura di volontaria giurisdizione poiché all'evidenza lo stesso ha natura contenziosa per il solo dirimente fatto che v'è una controparte. Difatti i procedimenti di volontaria giurisdizione non sono specificatamente individuati da norma positiva del codice di rito, che invece disciplina i procedimenti in camera di consiglio - artt. 737 c.p.c. e segg. - i quali possono aver sia natura di volontaria giurisdizione - completamento della volontà della parte attraverso l'intervento giudiziale - ovvero contenziosa con vera e propria contrapposizione tra due parti relativamente a diritto conteso. E la natura squisitamente contenziosa del procedimento ex lege Pinto risulta, proprio ai fini della voce di tariffa forense applicabile per la liquidazione delle spese di lite, stabilita da questa Suprema Corte - Cass. sez. 1 n 25352/08, Cass. sez. 2 n 23187/16. Dunque la tariffa forense correttamente applicabile risulta essere quella specifica per i procedimenti contenziosi avanti la Corte di appello, posto che detto organo giudiziario agisce quale giudice unico”.

La Cass. civ. VI-2, sent. 1074/2014, n. 8421 ha precisato che “nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione al decreto di rigetto, a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale, sicché l'opponente deve notificare all'amministrazione controinteressata il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro un termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa”.

Ancora, Cass. civ. Sez. II Sent., 23/02/2015, n. 3508 ha precisato che “nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il ricorso introduttivo dell'opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto, a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, che richiama espressamente l'art. 125 cod. proc. civ., deve contenere l'indicazione del "petitum" e della "causa petendi", sicché in caso di omissione o di assoluta incertezza di detti elementi, il ricorso, introduttivo di una fase contenziosa, è nullo…”.

Deve pertanto condividersi la linea interpretativa che prevede per i decreti adottati ex art. 5-ter della legge 24 marzo 2001 n. 89 la liquidazione onnicomprensiva di un’indennità pari ad euro 200.

Sotto altro profilo, si osserva che l’art. 72, comma 2, alinea 2, d.l. 69/2013, che prevede la liquidazione dell’indennità ridotta di euro 25 per i soli decreti di accoglimento o rigetto di cui all’art. 3, comma 5, della legge Pinto, è una norma di spesa, per sua natura di stretta interpretazione, e quindi non è possibile estenderne l’applicazione anche ad altri provvedimenti previsti dalla stessa legge.

La volontà del legislatore di limitare la corresponsione dell’indennità ridotta di euro 25 alla sola ipotesi del decreto di accoglimento o rigetto di cui all’art. 3, comma 5, della legge Pinto si ricava anche da altro dato.

Deve osservarsi, infatti, che la previsione dell’indennità di 25 euro (di cui all’art. 72 d.l. 69/2013, comma 2, alinea 2) è stata introdotta con l’art. 1, comma 782, lett. c) della legge finanziaria 28 dicembre 2015, n. 208, e quindi successivamente all’introduzione (con art. 55, comma 1, lett. f) d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134) dell’opposizione al decreto che decide sulla domanda di equa riparazione di cui all’art. 5-ter della legge 89/2001.

Detta previsione sembrerebbe valorizzare il dato secondo cui il decreto ex art.3, comma 5, sia esso positivo o negativo, viene emesso inaudita altera parte da un giudice monocratico (art. 3, comma 4, legge Pinto), mentre con l’opposizione si instaura una fase a cognizione piena che si svolge nelle forme del procedimento camerale dinanzi al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato (art. 5-ter, comma 3, legge Pinto).

La linea interpretativa proposta da questa Direzione generale trova altresì la condivisione dell’ufficio di Gabinetto e di quello Legislativo del Ministero (rif. prot. DAG n.162920.E del 14.10.2020); quest’ultimo, in particolare, osserva che il provvedimento che definisce l’opposizione in esame “deve senz’altro essere ricondotto alla categoria dei provvedimenti che definiscono il giudizio ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69. Ne deriva che … ove un ausiliario sia chiamato a comporre il collegio del giudizio di opposizione ed emetta, in tale veste, il provvedimento conclusivo del giudizio, tale attività deve essere compensata in misura di euro 200, come in generale previsto per i procedimenti decisori dall’articolo 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69.”

Orbene, alla luce di quanto precede, si deve concludere affermando che per i decreti emessi ai sensi dell’art. 5-ter della legge 89/2001 dai giudici ausiliari di Corte di appello nell’ipotesi di opposizione al decreto che decide sulla domanda di equa riparazione e di eventuale decisione a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, spetti l’indennità onnicomprensiva di euro 200 prevista dall’art. 72, comma 2, primo capoverso, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, trattandosi di provvedimenti idonei a definire il processo.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, lì 21 ottobre 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo