Decreto 13 aprile 2021 - Nuove modalità di svolgimento concorso pubblico, per esami, per 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale - Dipartimento amministrazione penitenziaria

13 aprile 2021


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

 

Visto il P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto l’art. 10, comma 10, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che, nel modificare l’art. 259 del predetto decreto legge n. 34/2020, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche del personale dell’amministrazione penitenziaria;

Considerato che, l’articolo 259 del citato decreto legge n. 34/2020, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, prevede la possibilità di rideterminare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali “con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti”;

Attesa la necessità di procedere alla rideterminazione degli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, in conformità alle disposizioni contenute all’articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

DECRETA

Gli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, sono rideterminati come segue:
 

Articolo 9
(Prove di esame)

  1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà in una prova di preselezione, due prove scritte e una prova orale.
    La prova di preselezione consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
    1. diritto penitenziario;
    2. diritto amministrativo;
    3. diritto costituzionale e pubblico;
    4. diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
    5. elementi di procedura penale;
    6. contabilità di stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
    7. scienze dell'organizzazione con particolare riferimento alla gestione dei gruppi.
  2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
  3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 700, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
  4. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorrerà ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
  5. Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
    1. diritto penitenziario;
    2. diritto amministrativo.
      Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere svolte nell’ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per il superamento della prima e della seconda prova scritta è di 21/30.
  6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte la valutazione minima di ventuno trentesimi.
  7. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre:
    1. diritto costituzionale e pubblico;
    2. diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
    3. elementi di procedura penale;
    4. contabilità di stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
    5. scienze dell'organizzazione con particolare riferimento alla gestione dei gruppi.
    6. elementi di diritto civile con particolare riferimento al libro I del Codice Civile (delle persone e della famiglia);
    7. diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale ed alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore.
  8. La prova orale prevede, altresì, l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell’ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione, possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua straniera, tra le lingue diverse dall’inglese indicate alla lettera l) dell’art. 5 del bando di concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera è attribuito il punteggio massimo di 1,00.
  9. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle previste alla lettera l) dell’art. 5 del bando, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
  10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.
     

Articolo 10
(Diario della prova di preselezione e modalità di svolgimento)

  1. La prova di preselezione si svolgerà nel luogo e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, giustizia.it, Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
  2. Durante la prova di preselezione è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
    Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno.
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
  3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l’esclusione, a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova di preselezione.
    L’assenza dalla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
    L’esito della prova di preselezione sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
    Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
  4. Saranno ammessi a sostenere le due prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 700, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
  5. Ai sensi dell’articolo 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte.
     

Articolo 12
(Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori)

  1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il Direttore generale del personale e delle risorse approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle riserve dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonché dei titoli di preferenza e precedenza, a parità di merito e a parità di merito e titoli, previsti dalle vigenti disposizioni.
  2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al concorso. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
  3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di istituto penitenziario e ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le cui modalità, saranno stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia.
  4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporterà l’idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l’ordine di ruolo.
  5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
  6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo provvedimento è adottato dal Direttore generale del personale e delle risorse.
  7. Il personale dei ruoli dell’Amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d'anzianità.

Il presente provvedimento sarà efficace, ai sensi dell’articolo 259, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale, dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.

Roma, 13 aprile 2021

il Direttore generale
Massimo Parisi


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