Decreto 8 aprile 2021 - Rideterminazione modalità di svolgimento concorso pubblico, per esami, a 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente istituto penale per i minorenni di livello di dirigenziale non generale -Dipartimento giustizia minorile

8 aprile 2021

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Il Direttore Generale del Personale, delle Risorse  e per l’Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

 

m_dg.DGMC.08/04/2021.0000648.ID

Il Direttore Generale

VISTO il P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO, in particolare, l’articolo 24 comma 2 del citato D.P.C.M. 2 marzo 2021, che ha previsto che per le procedure concorsuali del personale dell’Esecuzione penale, minorile ed esterna, si applicano le disposizioni previste dall’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATO CHE l’art. 259 D.L. 34/2020, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19 e per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rideterminare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali “con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti”;

VISTO l’art. 10 comma 10 D.L. 1 aprile 2021 n. 44 recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che, nel modificare l’art. 259 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli ed alle qualifiche del personale dell’Esecuzione penale, minorile ed esterna;

RITENUTA la necessità di procedere alla rideterminazione degli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale, in conformità alle disposizioni contenute all’articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

DECRETA

Gli articoli  9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale, sono rideterminati come segue:

Articolo 9
(Prove di esame)

  1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penale minorile della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà in una prova di preselezione, due prove scritte e una prova orale.
    La prova di preselezione consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
    1. diritto dell’esecuzione penale con particolare riferimento al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; DPR n.230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n. 123/2018 e n. 124/2018);
    2. diritto amministrativo;
    3. diritto costituzionale e pubblico;
    4. diritto penale;
    5. elementi di procedura penale;
    6. legislazione penale minorile con particolare riferimento al DPR 448/88 e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con d.lgs. 28.7.1989 n. 272;
    7. contabilità di stato, con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
    8. sociologia dell’organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro;
    9. elementi di psicologia dell’età evolutiva (fase adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalità e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile.
  2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
  3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 150, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
  4. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorrerà ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
  5. Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
    1. diritto dell’esecuzione penale con riferimento al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; DPR n. 230/2000, decreto legislativo n. 121/2018) con particolare riferimento all’intervento educativo per i minorenni;
    2. scienze pedagogiche, sociologia della devianza e criminologia, con particolare riferimento allo studio delle condotte devianti ed antigiuridiche dei minorenni, alla formulazione ed attuazione del progetto educativo volto a favorire la responsabilizzazione e l’inclusione sociale del minorenne in condizione detentiva, nonchè a ridurre il rischio di recidiva. Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere svolte nell’ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per il superamento di ciascuna delle prove scritte è di 21/30.
  6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i candidati che abbiano conseguito nelle predette prove scritte la valutazione minima di 21/30.
  7. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre:
    1. diritto dell’esecuzione penale con particolare riferimento al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; DPR n.230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n. 123/2018 e n. 124/2018);
    2. diritto amministrativo;
    3. diritto costituzionale e pubblico;
    4. diritto penale;
    5. elementi di procedura penale;
    6. legislazione penale minorile con particolare riferimento al DPR 448/88 e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con d.lgs. 28.7.1989 n. 272;
    7. contabilità di stato, con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
    8. sociologia dell’organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro;
    9. elementi di psicologia dell’età evolutiva (fase adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalità e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile;
    10. diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del diritto sindacale;
    11. ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
  8. La prova orale prevede altresì l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell’ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione, possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua straniera, tra le lingue diverse dall’inglese indicate alla lettera j) dell’art. 5 del bando di concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera è attribuito il punteggio massimo di 1,00.
  9. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle previste alla lettera j) dell’art. 5 del bando, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
  10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.

Articolo 10
(Diario della prova di preselezione e modalità di svolgimento)

  1. La prova di preselezione si svolgerà nel luogo e nelle date che saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, giustizia.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
  2. Durante la prova di preselezione è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
    Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno.
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
  3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l’esclusione, a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova di preselezione.
    L’assenza dalla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
    L’esito della prova di preselezione sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
    Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
  4. Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte.

Articolo 12
(Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori)

  1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle riserve dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonché dei titoli di preferenza e precedenza, a parità di merito e a parità di merito e titoli, previsti dalle vigenti disposizioni.
  2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al concorso. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
  3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di Istituto penale per i minorenni e ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi di formazione teorico-pratica alternati a tirocinio operativo, le cui modalità saranno stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia.
  4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporterà l’idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un istituto penale per minorenni, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l’ordine di ruolo.
  5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
  6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo provvedimento è adottato dal Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
  7. Il personale dei ruoli dell’Amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d'anzianità. 

Il presente provvedimento sarà efficace, ai sensi dell’articolo 259, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale, dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.

Roma, 8 aprile 2021

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti