Nota 2 aprile 2020 - Schema di accordo per attività di volontariato a valenza riparativa

2 aprile 2020

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L’ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE - UFFICIO II

 

Alle Direzioni degli Uffici Interdistrettuali dell’esecuzione penale esterna

E p.c.

Alla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e messa alla prova
Uff. I DG EPE

OGGETTO: Schema di accordo per attività di volontariato a valenza riparativa

Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, al fine di promuovere accordi di collaborazione finalizzati ad attività di volontariato a valenza riparativa coerenti ed uniformi, in tutto il territorio nazionale, all’applicazione delle “Linee di indirizzo in materia di giustizia riparativa e tutela della vittima di reato” diramate con nota dipartimentale del 17/05/2019, esita, anche sulla base delle sollecitazioni pervenute dai Servizi territoriali, lo schema di accordo ivi allegato, da adottarsi per la stipula tra gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e gli Enti Comunali nonché del Terzo Settore.

In via preliminare corre l’obbligo precisare che per attività di volontariato a valenza riparativa, sono da intendersi tutte quelle attività, su base volontaria, che si caratterizzano come azioni consapevoli e “di significato” volte a riparare alla frattura dell’equilibrio sociale determinato dall’evento reato, ossia che risultino specificatamente attinenti al fatto delittuoso e al danno arrecato alla vittima e/o alla collettività. Va altresì specificato che l’attività di volontariato a valenza riparativa si declina nella dimensione relazionale, sociale e comunitaria all’interno delle quali si colloca il fatto delittuoso e va classificata, a pieno titolo, nell’ambito dei percorsi di giustizia riparativa.

In questa accezione, l’attività di volontariato a valenza riparativa va tenuta distinta dalle attività di volontariato “lato sensu” intese e dai percorsi di inclusione sociale che, non avendo alcuna attinenza col fatto-reato e alcun collegamento con la vittima, non possono farsi rientrare nella più generale nozione di giustizia riparativa.

Si invitano, pertanto, le direzioni degli uffici in indirizzo ad aggiornare progressivamente i protocolli già in atto secondo lo schema allegato.

Nel ringraziare per il consueto impegno ed attenzione ai temi della giustizia riparativa l’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione penale esterna di Bari che ha condiviso la bozza di accordo su cui i competenti Uffici dipartimentali hanno lavorato, l’occasione mi è gradita per sottolineare come questa esperienza di “comunità di pratica” ha rappresentato una valida opportunità di interazione istituzionale capace di attivare una proficua sinergia volta a rafforzare il patrimonio comune.

Si confida nella collaborazione di codesti Uffici per l'efficace applicazione della presente direttiva operativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Starita

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A VALENZA RIPARATIVA

TRA

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI__________________

E

______________________________________________________

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di_________________ (di seguito denominato UEPE), nella persona del Direttore ______________________, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale sita in __________________ via ___________________ tel. __________ e- mail _____________________________________

E

il Comune di___________ / Ente del Terzo Settore ________________________, nella persona del _____________________________ elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale sita in __________________ via ______________________ tel. __________ e-mail ____________________________________________;

visto l’art. 47 della Legge n.354/75 e s.m.i. nella parte in cui si prevede che: " (..) l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..)”;

visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 274 del 2000 a tenore del quale “(..) il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti e, qualora sia utile per favorire la conciliazione, può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi ed “avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio (..)”;

vista la legge n. 67 del 2014 (“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”) che, nell’introdurre all’art. 168 bis c.p. la sospensione del procedimento con messa alla prova, estendendo al settore degli adulti un istituto tipico del processo minorile, prevede che : “ (..)la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (..) (art. 4);

visto l’art.27 del Regolamento penitenziario (DPR 230/2000) relativo all’osservazione della personalità del detenuto/internato nella parte in cui prevede che “ (..) l’équipe di osservazione e trattamento dell’istituto penitenziario svolga una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e “sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato”, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa” (..);

visto il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017(“Codice del Terzo settore”) e successivi decreti attuativi;

vista la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/REC (2018)8 che invita ciascuno degli Stati Membri a promuovere lo sviluppo di pratiche di giustizia riparativa coerenti con il proprio ordinamento giuridico;

vista la circolare dipartimentale prot. n. 0026222 del 17/05/2019, recante “Linee di indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela della vittima di reato”;

 

PREMESSO CHE

- l’UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone in esecuzione di una misura o sanzione di comunità e, in tale ottica, predispone per tali soggetti “programmi” o “percorsi” di giustizia riparativa;

- la giustizia riparativa si riferisce a “ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (facilitatore)”;

- l’attività di volontariato a valenza riparativa, oggetto del presente Accordo, indica tutte quelle attività, su base volontaria, che si caratterizzano come azioni consapevoli e “di significato” volte a riparare alla frattura dell’equilibrio sociale determinato dall’evento reato, ossia che risultino specificatamente attinenti al fatto delittuoso e al danno arrecato alla vittima e/o alla collettività;

- l’attività di volontariato a valenza riparativa si declina nella dimensione relazionale, sociale e comunitaria all’interno delle quali si colloca il fatto delittuoso e va classificata, a pieno titolo, nell’ambito dei percorsi di giustizia riparativa;

- l’attività di volontariato a valenza riparativa va tenuta distinta dalle attività di volontariato “lato sensu” intese e dai percorsi di inclusione sociale che, non avendo alcuna attinenza col fatto-reato e alcun collegamento con la vittima, non possono farsi rientrare nella più generale nozione di giustizia riparativa;

- le attività di volontariato a valenza riparativa devono, dunque, configurarsi quali:

  • spazi di adesione volontaria e partecipata ai percorsi di riparazione;
  • opportunità di responsabilizzazione circa le conseguenze del reato nei confronti della persona offesa (vittima) all’interno della vicenda penale;
  • momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia in area penale esterna;
  • opportunità concrete/simboliche di risoluzione del conflitto del reato;
  • spazi di riflessione, all’interno della comunità e dei servizi di giustizia, sull’evento reato in termini di ricomposizione del conflitto e di rafforzamento della sicurezza sociale;

- le attività di volontariato a valenza riparativa possono, pertanto, configurarsi quali impegni volontari e non retribuiti in favore della collettività purché coerenti - salvo casi di valutata inadeguatezza - con la tipologia del reato commesso, al fine di salvaguardare la correlazione simbolica con il danno arrecato alla vittima;

- le attività di volontariato a valenza riparativa si avvalgono della figura del cd. “facilitatore della Giustizia”, con competenze in materia socio-umanistiche, pedagogiche, con conoscenze in area giuridica, specificatamente formata nella materia della risoluzione dei conflitti in area penale e con adeguata esperienza nel trattamento dei casi; a tale figura è attribuito il compito di innovare gli spazi di praticabilità dei programmi di giustizia riparativa all’interno dei servizi della Giustizia, di diffondere la “cultura” della riparazione e promuovere maggiore attenzione ai diritti delle vittime; di favorire la personalizzazione e l’individualizzazione della attività di volontariato a valenza riparativa.

SI CONVIENE

Art. 1 - Finalità e destinatari

Il presente accordo di collaborazione ha lo scopo di sensibilizzare, facilitare e regolare i rapporti tra Comune di /Ente del Terzo Settore volti a favorire la realizzazione di attività di volontariato a valenza riparativa di persone di maggiore età in attesa di giudizio, in messa alla prova, condannati o in altra posizione giuridica per le quali è stata valutata la possibilità di attivare percorsi riparativi. Ha, altresì, lo scopo di promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della comunità.

Premessa l’ineludibile adesione volontaria della persona cui al comma 1 e il carattere gratuito del presente Accordo, le attività di volontariato a valenza riparativa sono volte alla responsabilizzazione del reo e presuppongono l’esplicita propensione ad impegnarsi in eventuali azioni di riparazione, inserendosi all’interno del programma di trattamento individualizzato in funzione di:

  • riconoscimento dell’esperienza di vittimizzazione e riparazione dell’offesa;
  • coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, anche al fine di prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati e accrescere il senso di sicurezza sociale.

 

Art. 2 - Impegno delle parti e modalità di collaborazione

L'UEPE si impegna a favorire e sviluppare le finalità del presente accordo nelle forme che seguono:

  • collaborare con il Comune/Ente del Terzo Settore per sensibilizzare e preparare gli operatori che seguiranno le persone segnalate per le finalità cui all’art.1;
  • informare e sensibilizzare le persone cui all’art.1 sui seguenti aspetti: significato, decorso, modalità e potenziale esito del programma, nonché verifica dell’accordo di riparazione raggiunto, anche al fine di acquisire un consenso libero e responsabile, sempre revocabile;
  • assicurare la sottoscrizione di una dichiarazione di disponibilità a svolgere l’attività di volontariato a valenza riparativa, nei casi in cui la persona stessa non abbia autonomamente scelto l’Ente;
  • segnalare al Comune/Ente del Terzo Settore i nominativi delle persone che esprimono un libero consenso ad aderire alla proposta di svolgere attività di volontariato a valenza riparativa, previa acquisizione dell’autorizzazione dello stesso all’utilizzo dei dati sensibili che lo riguardano;
  • comunicare il nominativo del Funzionario della professionalità di servizio sociale, incaricato di seguire il procedimento di misura o sanzione di comunità, con il quale l’Ente/Associazione dovrà rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell’attività di volontariato;
  • promuovere il confronto tra operatori con periodiche verifiche sull'andamento dell’inserimento e sugli esiti del percorso riparativo;
  • curare, per il Dipartimento, la documentazione professionale, il monitoraggio della casistica, i percorsi di valutazione e di follow-up.

Il Comune/Ente del Terzo settore si impegna a favorire e sviluppare le finalità del presente accordo nelle forme che seguono:

  • individuare all’interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di coinvolgimento per lo svolgimento di attività per le finalità cui all’art.1;
  • collaborare con l’UEPE per la redazione di un progetto individuale di volontariato a valenza riparativa per ogni persona in carico che contempli il luogo, la frequenza e la modalità degli incontri;
  • designare un referente per l’attività riparativa, che indirizzi l'attività della persona, che la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l’UEPE;
  • collaborare con l’UEPE per un attento inserimento, accompagnamento e monitoraggio sull’andamento e valutazione dei suoi esiti in ordine a:
  • modalità di esecuzione dell’attività di riparazione;
  • finalità;
  • rilevazione dei passaggi inerenti il processo di interiorizzazione dei valori della solidarietà, del senso della riparazione e della ricomposizione della frattura determinata dal fatto delittuoso;
  • segnalazione di eventuali comportamenti non conformi con l’etica dell’adesione all’impegno assunto;
  • produrre, al termine del periodo di svolgimento dell’attività riparativa, un resoconto sulle modalità di svolgimento del programma.

 

Art.3 - Monitoraggio

Le parti si impegnano a definire idonei strumenti di monitoraggio dell’attività in termini quali-quantitativi.

 

Art.4 - Oneri assicurativi

La copertura assicurativa contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività e per responsabilità civile è ad esclusivo carico, per ciascun soggetto inserito, dell’Ente/Associazione anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti.

 

Art. 5 - Durata e diritto di recesso

Il presente accordo ha la durata di un anno ed acquista efficacia dalla data della sottoscrizione. è da intendersi tacitamente rinnovato, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi per iscritto alle altre parti a mezzo A/R o a mezzo PEC almeno novanta giorni prima della data di scadenza.

Luogo e data ______________

II Direttore dell’UEPE II Rappresentante del Comune/Ente Terzo settore