Nota 7 aprile 2003 - Razionalizzazione degli accertamenti bancari - Documento programmatico del tavolo di lavoro

7 aprile 2003

Premessa

Il sistema bancario italiano è chiamato a collaborare sempre più intensamente con la Magistratura, nonché con gli organi di polizia delegati alle indagini, nella repressione dei reati commessi dalla criminalità comune e da quella organizzata; tale collaborazione, oltre a comportare ingenti oneri economici a carico delle banche, risulta molto spesso non agevole per elementi strutturali dei provvedimenti che dispongono l'accertamento, nonché difficoltosa e complessa per l'ampiezza delle richieste. E' evidente, peraltro, che tutto ciò non può non influenzare il prodotto fornito alla Magistratura in termini sia di qualità che di celerità di resa.

Dalle considerazioni espresse, discende l'esigenza, sia da parte del mondo bancario che da parte della Magistratura, di proseguire sempre più sulla strada di una "razionalizzazione" dell'attività in questione; ciò potrebbe essere realizzato attraverso una sorta di "standardizzazione" dei provvedimenti che dispongono l'indagine, facendo in modo che essi tengano conto delle esigenze organizzative e delle modalità di conservazione della documentazione contabile delle banche. Così facendo, gli organi della Magistratura inquirente otterrebbero certamente risposte alle loro richieste in tempi più celeri, mentre gli intermediari vedrebbero ridursi i problemi di carattere operativo connessi all'espletamento degli accertamenti in questione, realizzando altresì una sensibile riduzione del costo degli stessi.

Proposte per razionalizzare l'attività di accertamento bancario

Nell'intento di "razionalizzare" l'attività di accertamento bancario, per renderla più agevole e realizzare così una più proficua collaborazione tra banche e Magistratura - che potrebbe in taluni casi sostanziarsi, per indagini particolarmente complesse, anche in un eventuale contatto preventivo con l'intermediario destinatario dell'accertamento, al fine di rendere l'accertamento stesso più compatibile con l'assetto organizzativo dell'intermediario medesimo - si ritiene necessario esplicitare alcuni criteri che dovrebbero ispirare l'emanazione dei provvedimenti di accertamento della specie, in vista anche di una "standardizzazione" delle richieste in questione. In particolare occorrerebbe:

  1. formulare la richiesta di accertamento sempre sotto forma di ordine della Magistratura rivolto direttamente alla banca o alle banche interessate, ovvero di delega alla polizia giudiziaria ad effettuare l'accertamento, notificando sempre il testo integrale (eventualmente recante i necessari "omissis") del provvedimento.
    Si è osservato infatti come sovente non venga notificato, da parte dell'organo di polizia giudiziaria delegato all'accertamento, il provvedimento che lo ha disposto, ma solo una lettera sottoscritta dallo stesso organo di polizia che richiede le informazioni, nella quale si dichiara l'esistenza del provvedimento stesso (talvolta viene indicato soltanto il nominativo del giudice procedente e/o il numero del procedimento penale). Inoltre, molto spesso accade che in relazione alle notifiche effettuate a mezzo telefax, venga trasmesso alla banca direttamente il messaggio - contenente una sintesi del provvedimento - inviato dall'organo di polizia delegato all'accertamento ad altro organo subdelegato, competente territorialmente per la notifica alla banca medesima;
  2. notificare il provvedimento alla sola direzione generale della banca laddove detto provvedimento riguardi più filiali; sarà la direzione generale ad informare eventualmente le proprie dipendenze dell'accertamento in corso, nel caso in cui fosse necessaria anche la loro collaborazione. Il provvedimento andrà invece notificato alla sola dipendenza interessata, se unica destinataria dell'accertamento.

    Sovente si verifica infatti che venga notificato a diverse sedi territoriali dell'intermediario copia dello stesso provvedimento, con la conseguenza per l'intermediario medesimo di dover rispondere, in relazione ad un unico accertamento, con più lettere a differenti Comandi territoriali dell'organo di polizia delegato alle indagini;
  3. indicare nel provvedimento, in termini chiari e precisi, le generalità complete di tutti i soggetti da sottoporre all'accertamento (evitando l'uso di generiche locuzioni come la seguente: " gli appartenenti al nucleo familiare dell'indagato", non seguita dalla precisa individuazione di tali soggetti), fornendo, ove possibile, il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti inquisiti, in particolar modo per quanto concerne le indagini su società;
  4. specificare, sin dall'inizio, nel provvedimento l'ambito temporale dell'accertamento (più esso è circoscritto e più celermente perverranno le risposte da parte delle banche) - tenendo conto del limite decennale di conservazione della documentazione da parte delle banche, imposto dall'art. 2220 cod. civ. - nonché i documenti specifici dei quali si richiede l'esibizione.

    Qualora non venga limitato l'ambito temporale dell'indagine, l'accertamento stesso deve essere esteso agli ultimi dieci anni; ciò comporta, evidentemente, per le banche una notevole mole di lavoro che potrebbe non essere sempre necessaria alle esigenze investigative. Di estremo rilievo per l'impatto organizzativo sul sistema bancario è inoltre la circostanza che l'indagine venga limitata, con riferimento ai documenti richiesti, a quelli effettivamente necessari per gli accertamenti che si stanno svolgendo;
  5. richiedere, nel caso in cui l'indagine sia di tipo ricognitivo, e debba quindi essere estesa a tutti i rapporti con l'inquisito, in sede di prima domanda, di comunicare soltanto l'esistenza o meno di rapporti bancari dell'indagato ovvero, ove necessario, di rapporti sui quali quest'ultimo può operare sulla base di apposita delega o procura (evitando così l'utilizzo di generiche locuzioni, come la seguente: "rapporti comunque riferibili o riconducibili all'indagato") e di trasmettere i soli documenti relativi alla movimentazione dei rapporti rinvenuti (estratti conto ecc&), limitando ad un secondo momento, alle sole banche che abbiano risposto positivamente, la richiesta della sottostante documentazione utile alle indagini in corso (desunta dall'esame degli estratti conto o di quant'altro), con espresso riferimento alla natura delle operazioni (assegni bancari tratti, assegni circolari richiesti, bonifici ecc..) e con riferimento ad importi significativi nell'intento di non ritardare le indagini con la ricerca indiscriminata di documenti non necessari agli accertamenti;
  6. nel caso in cui l'accertamento riguardi rapporti intestati a società sui quali i soggetti indagati possono operare, richiedere in prima istanza soltanto gli estremi identificativi delle società stesse, riservando ad una successiva fase dell'accertamento la produzione, ove necessaria, dell'estratto conto relativo ai rapporti intestati alle società medesime.
  7. ove si ritenga di chiedere le registrazioni contenute nell'Archivio Unico Informatico (AUI) sarebbe necessario, al fine di non duplicare rendicontazioni già contenute nell'estratto conto, limitare la richiesta alle sole operazioni non transitate sul conto;
  8. occorre evitare scadenze ravvicinate per l'invio delle risposte all'accertamento, ove non strettamente necessarie, tenendo conto anche della complessità della ricerca;
  9. la richiesta di copia di assegni lavorati con la procedura "check truncation", atteso che gli assegni medesimi restano materialmente presso la banca negoziatrice, deve essere formulata a quest'ultima, previa indicazione in tal senso da parte della banca emittente o trattaria, che segnalerà altresì il codice di riferimento assegno (CRA);
  10. indicare sempre, nel caso di provvedimenti di sequestro, se trattasi di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. ovvero di sequestro probatorio ex art. 255 cod. proc. pen., precisando nel dettaglio l'attività che deve essere svolta dalla banca.

    Questa distinzione può avere rilievo determinante ad esempio per differenziare il sequestro della sola materialità dell'assegno, ai fini probatori, dall'ipotesi di sequestro del titolo e della relativa provvista, a fini cautelari, in casi di truffa o usura. Una espressa indicazione da parte del giudice procedente dell'oggetto e/o del tipo del provvedimento può dar luogo ad una più agevole comprensione delle finalità perseguite dalla Magistratura e quindi ad una più puntuale attuazione dell'ordine da questa formulato;
  11. provvedere, nel caso di sequestro di assegni, alla notifica del relativo provvedimento alla sola banca trattaria o emittente, a seconda che si tratti di assegno bancario o circolare, ottenendo così di impedirne il pagamento e consentirne l'apprensione materiale da parte della polizia giudiziaria. Analogo discorso andrebbe fatto, in genere, per il sequestro di tutti i titoli di credito trafugati, da notificarsi all'istituto emittente.

    Va osservato infatti che la notifica indiscriminata a tutte le banche operanti sul territorio nazionale o su singole piazze di provvedimenti di sequestro di assegni bancari o circolari, da un lato, comporta notevoli disagi nell'operatività delle banche , che risultano in relazione a ciò tenute ad effettuare un accertamento che, in concreto, difficilmente possono svolgere, attesa l'impossibilità di avere un'evidenza di tutti i titoli sottoposti al vincolo in questione , e dall'altro risulta, nella sostanza inutile, tenuto conto che per inibire il pagamento di tali assegni è sufficiente la notifica del provvedimento di sequestro alle sole banche trattarie o emittenti dei titoli stessi.

In relazione a quanto precede, è stato elaborato - e condiviso nell'ambito del Tavolo di lavoro costituito tra Associazione Bancaria Italiana e Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Associazione Nazionale Magistrati, Direzione Nazionale Antimafia, Direzione Investigativa Antimafia, Comando Generale dei Carabinieri, Comando Generale della Guardia di Finanza, Banca Intesa, Banca di Roma, Banca Monte dei Paschi di Siena, S. Paolo Imi, Unicredito - l'allegato modello standardizzato per le richieste di accertamento bancario, che si confida possa avere ampio utilizzo da parte delle Autorità inquirenti.


Roma, 7 aprile 2003