Nota 16 febbraio 2005 - Regime IVA sulle consulenze e perizie medico-legali

16 febbraio 2005

Prot. n. 1/2268/44/NV/U-05

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali
LORO SEDI

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
ROMA

e P.C. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
 
 
Si rende noto che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, alla luce di alcune Sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea, con la circolare del 28 gennaio 2005, n. 4 ha fornito le nuove linee guida in materia IVA avuto riguardo alle prestazioni di natura certificativa e soprattutto alle perizie mediche, fornendo una rassegna esemplificativa di talune fattispecie riconducibili o meno nell'ambito dell'esenzione IVA dettata dall'art. 10 del D.P.R. 633/72.

La sopra citata circolare è disponibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it e ad essa si rinvia per una conoscenza integrale e sistematica della questione. Tuttavia, volendo fornire una sintesi della problematica affrontata dall'Agenzia delle Entrate si osserva quanto segue.

La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 13, parte A), n. 1), lett. c) della VI Direttiva CEE, n. 388 del 17 maggio 1977 che sancisce l'esenzione ai fini IVA delle "prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati". Per quanto concerne il nostro ordinamento, l'esenzione è dettata dall'art. 10, comma 1, n. 18) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 relativamente alle "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni" ovvero individuate con decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002. Al Riguardo, la Corte di Giustizia (Sentenze del 20 novembre 2003, cause C-307/01 e C-212/01) ha affermato che l'esenzione deve essere riferita solo a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere e ristabilire la salute delle persone, compresi quei trattamenti o accertamenti medici aventi finalità preventiva stabilendo, di conseguenza, che le disposizioni dell'art. 13 della VI Direttiva devono essere interpretate restrittivamente in quanto costituiscono deroghe al principio generale dell'imponibilità delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo. In particolare, sono state escluse dall'esenzione IVA le prestazioni rese da un medico nella qualità di perito giudiziario incaricato dal tribunale in un procedimento di accertamento della paternità. E' stato inoltre ritenuto inapplicabile il trattamento di esenzione alle consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra oppure agli esami medici condotti ai fini della preparazione di un referto in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie (es. prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali) o finalizzati alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di una impresa assicurativa. In via generale, infatti, i giudici comunitari hanno escluso dall'esenzione le attività rese dai medici nell'ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l'esame fisico o in prelievi di sangue o nell'esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per finalità non connesse con la tutela della salute. Ciò comporta che l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 10, n. 18) del citato DPR, in conformità ai principi espressi dai giudici comunitari, va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere e ristabilire la cura delle persone e non anche a prestazioni il cui scopo è quello di fornire un parere richiesto in prevenzione rispetto all'adozione di una decisione produttiva di effetti giuridici. Infatti, il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente di applicare l'esenzione a prestazioni mediche (es. medicina legale) che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona, ancorché l'incarico sia stato conferito da un giudice.

Al fine di evitare fenomeni distortivi della concorrenza e della libera circolazione dei beni e dei servizi, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare di cui in premessa, ha ritenuto che i suddetti principi interpretativi enucleati dalla Corte di Giustizia devono essere applicati in tutto l'ambito comunitario e quindi anche nel nostro ordinamento, cui deve essere uniformata la lettura interpretativa dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/72.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.
 
 
Roma, 16 febbraio 2005
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco MELE