Provvedimento 30 novembre 2020 - Rimborso spese generali forfettarie in assenza di esplicita menzione nel provvedimento di liquidazione degli onorari ai difensori

30 novembre 2020

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile


Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Reggio Calabria

Oggetto: rimborso spese generali forfettarie in assenza di esplicita menzione nel provvedimento di liquidazione degli onorari ai difensori.
Rif. prot. DAG n. 140622.E del 10.09.2020

Con diverse note (prot. 832 del 31.01.2020, 3067 del 25.05.2020 e da ultimo con nota 636 del 10.09.2020), codesta Presidenza ha trasmesso il quesito formulato dal responsabile dell’Ufficio Spese pagate dall’Erario, volto a chiarire se “in caso di provvedimento di liquidazione onorari al difensore che non contenga l’esplicita menzione del rimborso forfettario delle spese generali, l’Ufficio spese pagate dall’Erario, nel compilare il modello di pagamento 1ASG, deve aggiungere tale rimborso in ragione del 15%, oppure deve considerarlo già compreso nell’importo liquidato dal giudice”.

Nel quesito in esame l’Ufficio spese pagate dall’Erario rappresenta di trattare, non di rado, provvedimento di liquidazione degli onorari agli avvocati privi di espressa menzione del rim-borso forfettario delle spese generali, e di essersi sino ad ora adeguato – per evitare procedure potenzialmente pregiudizievoli agli interessi erariali – ad un principio, asseritamente desunto dall’ordinanza nr. 3970/2018 della Suprema Corte, di inglobamento delle predette spese forfettarie nell’importo già liquidato per onorari, “senza operare alcun ricarico del 15% (che sarebbe considerato ulteriore rispetto a quello implicitamente calcolato nell’importo degli onorari)”.

Il medesimo Ufficio fa tuttavia rilevare che, di recente, la Suprema Corte con sentenza nr. 9385-2019 avrebbe “mutato” il proprio orientamento rispetto al pregresso, esprimendo il principio di diritto per cui “il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell’art. 13 comma 10 della l. n. 247 del 2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55 del 2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale” (cfr. par. 4.8 ivi).

In relazione a ciò ed in considerazione dei potenziali riflessi erariali dell’uno o dell’altro mec-canismo di liquidazione (che intenda già ricompreso ovvero aggiunga il rimborso del 15% nel-l’importo giudizialmente liquidato per onorari al difensore) si richiedono “opportune” disposi-zioni di quest’Ufficio.

Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi che il quesito è stato trasmesso da codesta Corte di appello senza tener conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale della giustizia civile con nota DAG prot. 67455 del 14.4.2016, con la quale si sottolinea la necessità che “il Capo dell’ufficio sovraordinato verifichi se la questione in parola sia stata già affrontata e risolta da altri uffici del medesimo distretto con una soluzione dallo stesso ritenuta condivisibile”.

Tale modus operandi, articolato per la “via gerarchica”, può consentire invero all’Ufficio di risolvere localmente alcune problematiche rendendo superfluo l’intervento di questa Direzione generale.

In ogni caso, nei limiti della competenza di questo Ufficio e per spirito di collaborazione, si of-frono i seguenti elementi ricostruttivi.

In primis, va chiarito che le modalità di liquidazione, in sentenza, di compensi e spese per i difensori, sono strettamente connesse all’esercizio della funzione giurisdizionale nell’ambito di prerogative tipiche del Magistrato ed in alcun modo sindacabili dalla scrivente Direzione; fermo restando che, in un’ottica di mera opportunità e in logica di semplificazione dell’operato ammi-nistrativo, sarebbe preferibile per l’Ufficio spese pagate dall’Erario disporre di provvedimenti di liquidazione che rechino in dettaglio le singole voci di spesa, onde consentire un celere iter di pagamento e scongiurare possibili ritardi o inefficienze del servizio.

Ciò posto, va brevemente ripercorso il quadro normativo/regolamentare di riferimento, rilevan-do che: - l’art. 13 c. 10 della legge professionale forense (l. 31.12.2012, n. 247), in materia di conferimento dell’incarico e compenso, statuisce che “oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”; l’art. 2 c. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13 c. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247) rubricato “compensi e spese”, dispone che “oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.

Ebbene, con riguardo al paventato contrasto di indirizzi interpretativi, si osserva come già in tempi risalenti e con pronunce uniformi la Suprema Corte abbia enucleato i principi per cui

  1. la richiesta delle spese generali si considera implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza (Cass. 4209/2010; conf. 15818/2013);
  2. il rimborso delle spese generali spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione ex lege anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cass. Ord. 2666/2017; 17046/2015; conf. Cass. 8512/2011; 23053/2009), poiché tale categoria di spese, ontologicamente diversa dai “compensi”, rispecchia solo una percentuale rispetto a quest’ultima voce, stante la difficoltà - per jus receptum - di provarne l’esborso (così da Cass. Ord. 13693/2018, richiamata dalla recente Cass. sez. lav., ord. 17076/2020; vd. pure Comm.trib. reg. Roma sez. II, n. 2310/2020; nel merito, Trib. Roma sez. IV, 13.2.2019 n. 3385).

In conclusione, tenuto conto dei superiori elementi, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non rechi esplicita menzione del rimborso forfettario delle spese generali, appaiono applicabili i criteri fissati nella citata sentenza nr. 9385/2019 della Suprema Corte (in continuità anche con quanto enunciato in Cass. civ. 17519/2015), in forza dei quali all’avvocato spettano, in aggiunta ai compensi, le spese forfettarie, nella misura del 15% (in assenza di motivazione “riduttiva” del giudice).

Per mera completezza, appare opportuno un distinguo fra le casistiche di liquidazione tout court degli onorari dei difensori (rectius, “compensi” nel nuovo sistema di liquidazione introdotto dal d.m. 140/2012 in sostituzione delle vecchie tariffe professionali e quindi dal d.m. 55/2014, in attuazione della riforma dell’ordinamento professionale ex l. 31.12. 2012, n. 247), dai casi in cui le spese legali gravino sull’erario per ammissione della parte al patrocinio a carico dello Stato.

Se infatti nell’orientamento di legittimità fin qui illustrato, il capo della sentenza relativo alla liquidazione è “titolo” per il riconoscimento del rimborso, in ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio il decreto di liquidazione non integra titolo esecutivo secondo l’elencazione recata nell’art. 474 del codice di procedura civile, ma solo “titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico” (cfr. art. 171 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002).

Cordiali saluti.

Roma, 30 novembre 2020

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo