Provvedimento 27 ottobre 2020 - Esenzione dalle spese di notifica per i ricorsi di nomina di amministratore di sostegno

27 ottobre 2020

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Brescia

e, p.c., alla Direzione generale del personale e della formazione
Ufficio IV-Servizi UNEP

e, p.c., al sig. Presidente del tribunale di Cremona


Oggetto: quesito sulla richiesta del Comune di Crema di esenzione dalle spese di notifica per i ricorsi di nomina di amministratore di sostegno.
Rif. prot. DAG n. 108884.E del 9.07.2020

Con nota n. prot. 1376 del 7 luglio c.a., il Presidente del tribunale di Cremona ha sottoposto all’attenzione di questa Direzione Generale un quesito volto a chiarire se, come richiesto dal Comune di Crema, vi sia “l’esenzione dalle spese di notifica dei ricorsi per la nomina degli amministratori di sostegno, cui hanno obbligo ai sensi degli artt. 406-407 cc, con ammissione a prenotazione a debito ai sensi degli articoli 22 e 158 del TU spese di giustizia”.

Il Presidente del tribunale di Cremona ritiene che non sia possibile accogliere la richiesta del comune di Crema sulla base di quanto indicato dagli articoli 3 e 158 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002; tuttavia, “tenuto conto che alcuni tribunali hanno adottato sul tema specifico delle prassi alternative, più confacenti allo spirito che anima l’istituto dell’amministrazione di sostegno”, chiede che questa Direzione generale esprima il proprio parere sul quesito in esame.

In via preliminare poiché il quesito in oggetto è stato trasmesso direttamente a questa Direzione generale senza osservare le vie gerarchiche, si ritiene opportuno rammentare che con le note n. prot. 32380 del 7.4.2014 e n. prot. 67455 del 14.4.2016 , l’allora Direzione generale della giustizia civile ha precisato che “tutti i quesiti posti dagli uffici giudiziari devono essere inviati per via gerarchica”, al fine di verificare se la questione prospettata abbia già trovato soluzione a livello distrettuale.

Peraltro, nel caso in esame, la trasmissione del quesito per le vie gerarchiche avrebbe consentito di fare emergere le “prassi alternative” adottate da alcuni tribunali così come riferito dal Presidente del tribunale di Cremona.

Ciò posto, per quanto concerne il merito del quesito in esame devono sicuramente condividersi le conclusioni cui giunge il Presidente del tribunale di Cremona e le relative motivazioni.

In primo luogo appare opportuno evidenziare che spesso viene compiuta una erronea equiparazione tra spesa esente e spesa prenotata a debito.

L’esenzione dal pagamento di un determinato tributo o imposta o spesa deve essere espressamente stabilita dalla legge sulla base di valutazioni di tipo soggettivo ovvero di tipo oggettivo e comporta che quel determinato importo non verrà posto a carico di nessuno e lo Stato non potrà effettuare alcuna azione di recupero.

Diversamente la prenotazione a debito, anch’essa subordinata al verificarsi di determinate condizioni dettagliatamente previste dal legislatore, è “l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero” (art. 3, comma 1, lettera s), del d.P.R. n. 115 del 2002).

In particolare per quanto riguarda le esenzioni che il legislatore riconosce a favore dell’amministrazione di sostegno, deve rammentarsi che tale istituto, insieme all’interdizione e all’inabilitazione, è disciplinato dal Libro I, Titolo XII, del codice civile (articoli 404 e seguenti); per tali procedimenti l’art. 46 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile prevede una particolare forma di esenzione disponendo che “Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

Tale norma nulla dice in merito alle altre spese del procedimento con la conseguenza che l’esenzione riguarda solo il contributo unificato e l’imposta di registro sui provvedimenti adottati dal giudice; nessuna esenzione potrà quindi riconoscersi alle spese di notifica, sia quelle su richiesta di ufficio (art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002), sia quelle su richiesta di parte (art. 32 d.P.R. n. 115 del 2002).

Diversamente per quanto concerne la possibilità per il Comune di prenotare a debito le spese di notifica del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, come giustamente evidenziato dal Presidente del tribunale di Cremona, l’art. 3 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 contiene le definizioni necessarie all’applicazione del Testo Unico sulle spese di giustizia ed in particolare alla lettera q) definisce "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”.

Partendo da tale definizione l’articolo 158 del medesimo Testo unico – che come noto disciplina il regime delle spese per i procedimenti in cui è parte una amministrazione pubblica - non può trovare applicazione nei confronti dei Comuni in quanto non si rinviene “nell’ordinamento attuale un’espressa previsione di legge che ne legittimi l’estensione ai suddetti enti locali” (sentenza del 23/04/2018 n. 3838/3 - Comm. trib. reg. per la Campania).

Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che alle amministrazioni Comunali non possa riconoscersi il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui è parte.

Tuttavia poiché il quesito riguarda in particolare le spese relative alla notifica del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno e considerato che tale materia rientra nella competenza degli ufficiali giudiziari i cui servizi sono gestiti dall’Ufficio IV della Direzione generale del personale e della formazione, la presente nota viene inviata per conoscenza anche a tale articolazione ministeriale per le eventuali ulteriori valutazioni di competenza.

Roma, 27 ottobre 2020

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo