Provvedimento 22 settembre 2020 - Opposizione al rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio penale - procedimenti ex art. 99 d.p.r. n. 115 del 2002

22 settembre 2020

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Salerno

e, p.c. alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Oggetto: quesito su opposizione al rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio penale – procedimenti ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002- contributo unificato e registri di cancelleria.
Rif. prot. DAG n. 76862.E del 10.04.2019

Con nota n. prot. 2497-3453-U (allegato 1), codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito formulato dal Presidente e dal Direttore amministrativo del tribunale di Vallo della Lucania volto a chiarire il regime fiscale e la procedura cui assoggettare i procedimenti di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel settore penale, disciplinati dall’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Il Direttore amministrativo del tribunale di Vallo della Lucania ha evidenziato che, allo stato, i procedimenti in esame sono “iscritti al ruolo civile (in seguito al d.lgs. 150/11 ruolo degli affari civili contenziosi), con l’imposizione del contributo unificato (secondo le regole del procedimento civile); si prosegue con l’assegnazione al giudice penale, quindi il fascicolo, con l’ordinanza adottata dal giudice penale, viene restituito alla cancelleria civile, che lo deve gestire su SICID, non avendo le sezioni penali accesso a tale programma”.

Nel citato quesito l’ufficio ha richiamato l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sezione IV penale, nelle sentenze nn. 1926/18 e 1241/11 (i numeri delle sentenze indicate non appaiono peraltro corretti), che “è ormai chiaramente quello di distinguere le controversie sui compensi, dove prevale un interesse prevalentemente civilistico di natura patrimoniale, da quelle sull’ammissione al gratuito patrocinio…in quanto in tali controversie «acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio di difesa del processo penale» (Cass. Sez. IV sent 1926/18)”.

Inoltre, ha osservato che “il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, secondo la Suprema Corte, deve fare attingere ai principi dell’ordinamento penale (sez. IV n. 1241/11), giungendo a ribadire che «il procedimento previsto dall’art. 99 DPR 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell’innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato» (sez,IV 1926/18)”.

Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto che il processo penale non è assoggettato al pagamento del contributo unificato, il direttore del tribunale di Vallo della Lucania, in accordo con il Presidente dello stesso ufficio, ha formulato i seguenti quesiti:

1) “se l’opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione a gratuito patrocinio, o alla revoca dell’ammissione, in materia penale debba essere iscritta sui registri di cancelleria;

2) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 1), quale debba essere tra i registri penali in uso quello utilizzabile;

3) se si debba, per contro, a parere dello scrivente in contrasto con quanto si desume dalle sentenze della Corte di Cassazione, continuare a iscrivere la controversia sul ruolo civile degli affari contenziosi;

4) se si debba, sempre a parere dello scrivente in contrasto con quanto si desume dalle sentenze della Corte di Cassazione, continuare a percepire il contributo unificato, considerato che l’esercizio del diritto di difesa nel procedimento penale non è assoggettato al pagamento di tale tributo”.

Nel trasmettere il quesito, codesto Presidente non ha previamente verificato le modalità operative seguite dagli atri uffici del distretto, così come richiesto dalla circolare DAG prot. 67455 del 14.4.2016 in tema di formulazione di quesiti, e ha condiviso le osservazioni del Dirigente della Corte di appello, secondo cui “pur comprendendo la ricostruzione teorica relativa all’assoggettamento alle regole del procedimento penale, è opportuno sottolineare che allo stato non vi sia alcun dubbio sulla procedura da seguire, né sull’obbligo di iscrizione sul registro civile”.

Così riassunti i termini della questione, si osserva quanto segue.

In primo luogo preme evidenziare la necessità di coinvolgere nella disamina della problematica in oggetto anche la Direzione generale per i sistemi informativi in merito alla possibilità di creare un collegamento tra i registri informatici attualmente in uso presso gli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda invece l’aspetto fiscale del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, l’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che “1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. 2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. 3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. 4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento”.

L’articolo 28 della legge n. 794 del 13 giugno 1942, che disciplina il rito speciale per gli onorari di avvocato, dispone che “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”.

In base a tale ultimo articolo “1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.

Dal quadro normativo sopra riportato emerge che il provvedimento con il quale il magistrato ha rigettato l’istanza di ammissione al patrocino a carico dello stato può essere opposto con un ricorso che viene proposto nelle forme del rito sommario di cognizione, in base alla previsione dell’articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e alle modifiche apportate all’art. 28 della legge n. 794 del 1942 dall’art. 34, comma 16, lettera a), del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011.

Sembrerebbe quindi ben delineato il procedimento da seguire nella proposizione dei ricorsi ex art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, se non fosse per la circostanza che tale procedura si innesta nel processo penale in cui è stato emanato il provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

La giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata anche nel quesito proposto, si è concentrata sulle problematiche connesse alle preclusioni processuali del procedimento di cui all’articolo 99 cit., affermando che “tale sub-procedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificatamente disciplinate, con le disposizioni generali previste per l’ordinamento con il quale si trova in rapporto di incidentalità e cioè con la disciplina penale di cui agli artt. 568 e seguenti del c.p.p. (…) con la conseguenza che sono applicabili i principi dell’ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di reformatio in peius” anche perché “pur costituendo l’opposizione ex art. 99 un rimedio straordinario ed atipico, non si può dubitare che esso debba essere catalogato nell’area degli strumenti impugnatori” (sentenza Corte di Cassazione n.12491/11).

In tale direzione anche la sentenza della Suprema Corte n. 10730 del 2016, secondo cui nei procedimenti ex art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 “La disciplina di riferimento è offerta dagli art. 14 e 15 L. 150/2011 che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato in precedenza disciplinate dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e quelli oppositivi al decreto di pagamento delle spese di giustizia, procedimenti improntati alla sommarietà, alla difesa anche personale della parte e, relativamente al giudizio oppositivo sulle spese di giustizia anche a principi propri del procedimento camerale ove il presidente cui il ricorso è inoltrato può richiedere al giudice che si è pronunciato o a quello che detiene gli atti i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. Dal coacervo delle disposizioni che precedono peraltro giammai si evince che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenze proprie del giudizio civile di cognizione in punto alla produzione documentale, in ossequio alla disciplina proprio del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente la allegazione anche in un momento successivo (con riferimento alla certificazione consolare vedi art.94 terzo comma DPR 115/2002) ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva (Cfr. sez. IV, 28.10.2008 n.43312)”.

Si tratta quindi di precisazioni che attengono alla sfera delle preclusioni processuali, che permettono di capire meglio quali sono gli ambiti di operatività del giudice e delle parti anche con riferimento alle produzioni documentali e ai termini di decadenza, ma che non incidono sulle modalità operative e di iscrizione a ruolo di tali procedimenti.

Una recente sentenza della Cassazione, n. 18697 del 21 marzo 2018, ha ribadito che “nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto l'ammissione al diritto alla difesa gratuita, pur non difettando un profilo di carattere patrimoniale, acquista innegabile peso la circostanza che il diritto di cui si discute si riverbera sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, quindi, appare razionale e conforme ai principi dell'ordinamento ritenere che, dato il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, debbano trovare applicazione, fin dove è possibile, i principi e le regole dell'ordinamento penale”. La stessa Corte ha anche affermato che “pur costituendo l’opposizione ex art. 99 un rimedio straordinario ed atipico, non si può dubitare che esso debba essere catalogato nell’area degli strumenti impugnatori, con i quali, cioè, si fa valere una censura avverso un atto decisorio” (Cass. n. 12491/11 e n. 18697/18).

Inoltre, se è vero che tale impugnazione non ha dei riflessi marcatamente patrimoniali come quelli dell’opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si può certamente affermare che la sua definizione ha ricadute di natura patrimoniale per lo Stato, in quanto tutte le spese relative alla parte ammessa al patrocinio saranno a carico dell’Erario.

Dalle considerazioni sopra svolte deve ritenersi che il procedimento di opposizione previsto dall’articolo 99 del d.P.R. 115 del 2002, sebbene accessorio a quello penale, ha comunque dei profili di autonomia rispetto al processo penale di riferimento e impegna la macchina della giustizia nella risoluzione di una controversia ulteriore rispetto a quella affrontata dal giudice penale.

A tale proposito appare opportuno richiamare anche la risoluzione n. 213/E dell’11 agosto 2009 dell’Agenzia delle Entrate che, interpellata dalla Direzione generale della giustizia civile in merito alla possibilità di sottoporre ad imposta di registro il provvedimento con il quale si definisce il giudizio di opposizione ex art. 99 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, ha evidenziato che “Il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all’articolo 99 del DPR n. 115 del 2002, ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione normativa, ha quindi contenuto decisorio. Per tale motivo, in relazione al quesito proposto, deve concludersi che le ordinanze di cui all’articolo 99, comma 4, del DPR n. 115 del 2002, emesse a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, in quanto “atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio” rientrano tra quelli da registrarsi in termine fisso ai sensi dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131”.

Sulla base delle considerazioni appena svolte, questa Direzione generale ritiene dunque dovuto il versamento del contributo unificato nei procedimenti di opposizione x art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Per quanto concerne la richiesta relativa al registro su cui iscrivere tali procedimenti, appare al momento opportuno confermare la prassi adottata dal tribunale di Vallo della Lucania - che risulta essere anche quella seguita da altri uffici giudiziari - in attesa che la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, fornisca una propria valutazione in merito alla possibilità di creare un collegamento tra il registro SICID e i registri attualmente in uso nel settore penale.

Roma, 22 settembre 2020

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo