Circolare 5 gennaio 2021 - Attuativa del decreto interministeriale (Giustizia–Mef) 11 dicembre 2020 correttivo al decreto interministeriale 30 dicembre 2019, recante la determinazione annuale delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l’individuazione dei requisiti per l’attribuzione delle borse di studio per l’anno 2019. Istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli uffici della giustizia amministrativa

5 gennaio 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati

Il Direttore Generale

Al Signor Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

e.p.c. alla Signora Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria

al Direttore Generale Bilancio e Contabilità

al Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati

Loro sedi

 

OGGETTO: Circolare attuativa del decreto interministeriale (Giustizia–Mef) 11 dicembre 2020 correttivo al decreto interministeriale 30 dicembre 2019, recante La determinazione annuale delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l’individuazione dei requisiti per l’attribuzione delle borse di studio per l’anno 2019. Istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli uffici della giustizia amministrativa

Premessa

La presente circolare determina modalità e tempi della procedura per la richiesta ed assegnazione delle borse di studio in favore dei soggetti che hanno svolto tirocini formativi ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, per l’anno 2019 presso gli uffici della giustizia amministrativa in forza del decreto ministeriale 11 dicembre 2020 in oggetto integrativo e correttivo del decreto interministeriale 30 dicembre 2019

Il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 dicembre 2019, come integrato dal decreto interministeriale 11 dicembre 2020, reca la determinazione annuale delle risorse destinate all’erogazione delle borse di studio per coloro che abbiano svolto i tirocini formativi di cui all’art. 73, del d.l. n. 69 del 2013, per l’anno 2019, individuandone i requisiti di attribuzione.

In particolare, le borse di studio sono attribuite a coloro che - ammessi allo stage - ne facciano richiesta, fino all’esaurimento delle risorse disponibili (nell’ambito della quota del Fondo Unico Giustizia assegnata al Ministero della Giustizia nell’esercizio finanziario 2019) e nel rispetto delle modalità di seguito precisate.

Il citato decreto interministeriale rimanda la definizione delle modalità di trasmissione dei dati suddetti da parte degli Uffici giudiziari ad apposita circolare di questa Direzione Generale.

Con la presente Circolare, oltre a riportarsi in maniera essenziale la disciplina relativa all’erogazione dei benefici di che trattasi, vengono dettate specifiche indicazioni sui precipui incombenti gravanti sui diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Allo scopo di rendere più fluido, efficace ed efficiente il processo di raccolta dei dati e di elaborazione della graduatoria, tenuto conto della estrema celerità della procedura, caratterizzata da tempi ristretti ed esattamente predeterminati per ciascun segmento di attività, si raccomanda di procedere puntualmente nei termini di seguito chiariti.
 

  1. Presentazione ed eventuale integrazione della domanda

I soggetti istituzionali deputati dovranno verificare il rispetto delle modalità di formalizzazione della domanda prescritte dal decreto in oggetto e di seguito specificate.

Il tirocinante che intende chiedere la borsa di studio per il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/2013, svolto nel corso dell’anno 2019, dovrà presentare apposita domanda in formato cartaceo all’Ufficio giudiziario ove ha svolto lo stage, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare e comunque pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia.

La domanda – si ribadisce – da presentarsi esclusivamente utilizzando l’allegato modulo, deve indicare, a pena di inammissibilità:

  • le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
  • la data di inizio del tirocinio, il valore dell’indicatore ISEE-U, cioè l’ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario (cosiddetto ISEE-U);
  • l’indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale si desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

Alla domanda deve essere necessariamente allegata l’attestazione ISEE-U, rilasciata in data successiva al 1° gennaio 2020.

Si precisa che non potrà comunque essere ritenuta sufficiente la mera allegazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) o dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda volta ad ottenere l’attestazione del valore ISEE-U al CAF, all’INPS o ad altro ente autorizzato al rilascio. Del pari, non sarà valido l’esito di una mera simulazione di calcolo ISEE-U, che non costituisce certificazione.

La richiesta di borsa di studio potrà, ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero essere sottoscritta e presentata o spedita all’Ufficio giudiziario ove viene svolto il tirocinio, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso, al fine del rispetto del termine, vale la data di spedizione.

La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata esclusivamente presso l’Ufficio giudiziario della giustizia amministrativa dove è stato svolto il tirocinio (nell’ipotesi di svolgimento del tirocinio in una pluralità di sedi v. infra). Le domande dovranno essere ricevute da ciascun Ufficio giudiziario e non dovranno in nessun caso essere inviate direttamente da parte del richiedente a questa Amministrazione.

La domanda, qualora non depositata con modalità cartacee sopra indicate, potrà essere presentata in modalità telematica (email pec) mediante le seguenti operazioni:

  • invio da indirizzo email pec nella titolarità del tirocinante istante (mittente) all’indirizzo email pec istituzionale dell’ufficio giudiziario di svolgimento del tirocinio (destinatario);
  • allegazione alla email pec in formato pdf dei documenti sopra indicati (modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto, attestazione ISEE-U, copia del documento di identità); l’utilizzo delle email pec sia per l’invio che per la ricezione della domanda telematica è indispensabile, e non suscettibile di sistemi sostitutivi, al fine di garantire l’autenticazione del mittente e la certezza della data di spedizione e ricezione della domanda di assegnazione della borsa di studio;
  • indicazione nell’oggetto della mail della dicitura “domanda borsa di studio” seguita dal cognome e nome del mittente (es. “domanda borsa di studio (Rossi Maria)”).

Si precisa, pertanto, che l’inoltro in via telematica è consentito unicamente da mittene pec (tirocinante) verso destinatario pec (ufficio giudiziario) e che la mancata osservanza di tali modalità comporta l’inammissibilità della domanda.

Si precisa e specifica, inoltre, che saranno considerate non legittimamente presentate, ed inammissibili, le domande inviate da un indirizzo email pec non riferibile direttamente al singolo tirocinante-persona fisica o, cumultativamte, da indirizzi email riferenti ad associazioni o comitati od enti.

Si invitano e raccomandano gli uffici giudiziari riceventi le istanze per via telematica allo scrupoloso e continuativo controllo e corretto smistamento della posta in arrivo sull’indirizzo pec dell’ufficio durante il periodo di presentazione della domanda di seguito indicato.

Come noto, la presentazione deve intervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La pubblicazione avverrà in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2021, Serie Generale.

Il termine per il deposito delle domande, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto, è pari a giorni 30, con scadenza al 7 febbraio 2021.

Si ribadisce che qualora la domanda sia incompleta, l’ufficio assegna un termine perentorio per consentire all’interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. In tal caso, il termine per tali adempimenti è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato (7 febbraio 2021) e, quindi, non oltre il 17 febbraio 2021.

La tardività della presentazione della domanda determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell’attribuzione della borsa di studio.

  1. Trasmissione dai singoli uffici giudiziari al Segretariato della Giustizia Amministrativa. Invio dei dati validati al Ministero.

Gli Uffici giudiziari della giustizia amministrativa trasmetteranno, come di seguito specificato, al competente Segretariato Generale per la Giustizia amministrativa le domande di borsa di studio per l’anno 2019, comprensive degli allegati.

La trasmissione da parte degli uffici giudiziari amministrativi delle domande con la relativa documentazione deve avvenire progressivamente e comunque non oltre il termine di 5 giorni dalla perenzione del termine di presentazione delle domande (7 febbraio 2021) o di integrazione delle domande incomplete (17 febbraio 2021) sopra indicato. Di conseguenza gli uffici giudiziari amministrativi sono tenuti a trasmettere al Segretario Generale della giustizia amministrativa:

  • le domande complete e tempestive (ricevute entro il 7 febbraio 2021) entro e non oltre il 12 febbraio 2021;
  • le domande incomplete ma correttamente integrate (entro il 17 febbraio 2021) entro e non oltre il 22 febbraio 2021.

Il Segretario Generale della giustizia amministrativa trasmetterà a questo Ministero – entro il termine perentorio del 27 febbraio 2021 – i soli dati necessari per formare la graduatoria, (i nominativi di coloro che hanno presentato ritualmente la domanda, indicando per ciascuno di essi il valore dell’ISEE-U), immettendoli, a cura dei referenti già comunicati, nell’apposito applicativo “Tirocini formativi” fornito dalla DGSIA.

L’immissione dei dati da trasmettere a questa amministrazione, da parte dei soggetti indicati, dovrà avvenire nel rispetto delle Linee guida del software dedicato “Tirocini Formativi”, predisposte dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ed allegate alla presente circolare. Si invitano gli Uffici a eseguire correttamente la procedura di immissione dei dati sino alla fase finale indicata ai punti 6 e 7 delle Linee Guida (stampa della ricevuta e prospetto domande inoltrate). Si precisa che non dovranno essere inseriti i nominativi dei tirocinanti le cui domande di borsa di studio siano valutate inammissibili (es. per tardività, per mancato rispetto delle forme previste, etc.).

Si segnala che le predette Linee guida prevedono, a supporto delle attività connesse con l’uso del software, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica (tirocini2019@giustizia.it), che è utilizzabile per qualsiasi richiesta di informazioni, ai fini di assicurare ogni necessario sostegno alle attività di importazione dei dati e di popolamento del database.

In conseguenza del sistema di preclusioni delineato dal decreto interministeriale, la mancata comunicazione di uno o più nominativi ne renderà impossibile il successivo inserimento nella graduatoria finale. Non sarà dunque possibile integrare i dati già trasmessi a questo Ministero, dopo la scadenza del termine previsto per tale incombente.

In tale direzione, si ribadisce che, ai fini della elaborazione della graduatoria, verranno presi in considerazione solo i dati trasmessi dagli Uffici suddetti mediante tale applicativo, con ogni conseguente responsabilità a carico dei medesimi per errori, omissioni, ritardi o anomalie di trasmissione.

  1. Criteri essenziali di riferimento

Al fine di consentire agli Uffici giudiziari di operare in maniera uniforme, si precisa che:

  1. I periodi di sospensione dell’attività di stage (in vista di una sua futura ripresa nella medesima sede e per un giustificato motivo: ad esempio, per gravidanza e puerperio), qualora formalmente autorizzati dal Capo dell’Ufficio giudiziario dove si svolge il tirocinio, non sono motivo di esclusione dal beneficio della borsa di studio, che dovrà ovviamente essere considerata solo per i periodi effettivamente svolti.
  2. In attesa di una più organica regolamentazione dell’istituto, anche d’intesa col CSM, l’intervenuto mutamento in itinere della sede di svolgimento del tirocinio formativo potrà essere considerato – secondo le circostanze del caso concreto - non ostativo rispetto all’erogazione della borsa di studio, in presenza di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio di destinazione e di quello di provenienza. Nel caso in questione, il richiedente avrà l’onere di presentare, presso ciascun ufficio di svolgimento del tirocinio, una domanda per ogni singolo periodo di stage svolto continuativamente.
  3. In tutti i casi di eventuale interruzione in itinere dello stage o di carenza sopravvenuta, anche se temporanea, dei presupposti di erogazione della borsa di studio, il Capo dell’ufficio dovrà formulare specifica indicazione in tal senso (cfr. art. 73, comma 9 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69). Resta fermo il diritto all’erogazione della borsa per il periodo effettivamente svolto.
  4. La definitiva rinuncia al tirocinio formativo non preclude l’erogazione della borsa di studio per il periodo effettivamente svolto.
     
  1. Termini

Per chiarezza espositiva e sintesi operativa si riportano di seguito i termini rilevanti per il perfezionamento della procedura in oggetto:

  • 8 gennaio 2021 decorrenza del termine per la presentazione della domanda in forma cartacea (deposito) o telematica (invio email pec) da parte del tirocinante istante presso gli uffici della giustizia amministrativa;
  • 7 febbraio 2021 scadenza del termine perentorio per la presentazione della domanda in forma cartacea (deposito) o telematica (invio/ricezione pec) da parte del tirocinante istante e per la ricezione da parte degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa;
  • 12 febbraio 2021 termine per la trasmissione delle domande correttamente depositate entro il 7 febbraio, con annessa documentazione, da parte degli uffici riceventi al Segretariato Generale della giustizia amministrativa;
  • 17 febbraio 2021 termine perentorio per l’integrazione delle domande incomplete depositate dal tirocinante istante;
  • 22 febbraio 2021 termine per la trasmissione delle domande correttamente integrate entro il 17 febbraio, con annessa documentazione, da parte degli uffici riceventi al Segretariato Generale della giustizia amministrativa;
  • 27 febbraio 2021 termine per l’inserimento dati e la trasmissione telematica delle domande attraverso il software ministeriale sopra indicato, da parte del Segretario Generale della Giustizia amministrativa.
     
  1. Graduatoria finale

Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per l’invio delle domande da parte degli Uffici giudiziari (e pertanto, nella suddetta scansione temporale, entro il 19 marzo 2021), questa Direzione Generale predisporrà la graduatoria degli aventi diritto alle borse di studio.

La graduatoria finale, in forza di quanto stabilito dai decreti interministariali 30 dicembre 2019 (relativo ai tirocini presso gli uffici della giustizia ordinaria) e 11 dicembre 2020 (relativo ai tirocini presso gli uffici della giustizia amministrativa) sarà unitaria e stabilirà la graduatoria definitiva dei tirocinanti aventi diritto alla borsa di studio, per il periodo di tirocinio svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria e amministrativa, nel corso dell’anno 2019.

L’atto sarà formato esclusivamente sulla base delle informazioni trasmesse dai menzionati soggetti ordinamentali, senza possibilità di successiva correzione degli eventuali errori compiuti e senza alcuna conseguente responsabilità a carico del Ministero.

La graduatoria predisposta da questa Amministrazione sarà resa poi nota mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

L’accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di graduatoria, formata, a norma dell’articolo 4 del decreto citato, in base al valore crescente dell’ISEE-U calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario.

A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà corrisposta in un’unica soluzione la borsa di studio in base al periodo di stage svolto, computato su base giornaliera.

Resta ferma la più ampia disponibilità di questa Direzione generale a fornire ogni contributo informativo ritenuto di possibile interesse.

Ringraziando per la preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Per il Direttore Generale
Andrea Montagni

Il Coordinatore dell’Unita di Staff
tirocini formativi e innovazione tecnologica
Aldo Resta

Si allega:

  1. Facsimile domanda di attribuzione borsa di studio: Formato DOC - Formato PDF [omissis]
  2. LINEE GUIDA per l’acquisizione informatizzata della domanda di assegnazione di borsa di studio [omissis]