Decreto 2 dicembre 2020 - Concorso pubblico, per esami, a n. 23 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Contabile, II Area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria

2 dicembre 2020

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia – Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante “Codice in materia di protezione di dati personali”;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi”;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’articolo 8 concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;

Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha autorizzato l’Amministrazione penitenziaria a bandire la procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, n. 23 unità di personale appartenente al profilo professionale di contabile;

Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale è stato adempiuto l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Tenuto conto che sono decorsi i termini di ricezione della comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica senza che sia intervenuta assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del citato decreto legislativo 165/2001;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

Visto il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della Direzione Generale del Personale e delle Risorse;

Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;

 

DECRETA

Articolo 1
(Posti disponibili a concorso)

  1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 23 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Contabile, II Area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
  2. L’Amministrazione Penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2020 - 2022.
    Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.

 

Articolo 2
(Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza)

  1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, commi 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’ordinamento militare.
  2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
  3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo articolo 12.

 

Articolo 3
(Requisiti e condizioni per la partecipazione)

  1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    1. cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, commi 1 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani) ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;
    2. godimento dei diritti civili e politici;
    3. diploma di Istituto Tecnico per il Settore Economico – indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” ovvero titoli equiparati e equipollenti secondo la normativa vigente;
      Per i titoli di studio conseguiti all’estero, i candidati devono, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, essere in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente; ovvero, aver attivato presso l’Autorità competente la procedura di equivalenza. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali in attesa dell’emanazione del suddetto provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it. L’effettiva attivazione deve essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento delle prove orali.
    4. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di contabile. L’Amministrazione si riserva di accertare tale requisito prima dell’assunzione all’impiego. Tale requisito vale solo per i soggetti con disabilità;
    5. qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
  3. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
  4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.

Articolo 4
(Domanda di partecipazione)

  1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV^ Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”.
    Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione nel sito istituzionale www.giustizia.it.
    Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al file in formato PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova d’esame quale titolo di partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame o della eventuale prova preselettiva.
    In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
    Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.
  2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
  3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, si verificasse l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, con le modalità che saranno rese note con uno specifico avviso che sarà pubblicato nel sito istituzionale www.giustizia.it.

 

Articolo 5
(Compilazione della domanda)

  1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
    1. cognome e nome;
    2. data, comune di nascita e codice fiscale;
    3. il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli altri status di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del presente bando;
    4. l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    5. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
    6. il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
    7. i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
    8. la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, per la quale intende effettuare l’accertamento della conoscenza in sede di prova orale;
    9. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di contabile (requisito valido solo per i soggetti con disabilità);
    10. di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    11. di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. I candidati stranieri di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) dovranno dichiarare, altresì, di essere in possesso, ove compatibili, dei requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174.
  3. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
  4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del codice fiscale, della residenza o il domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso all’indirizzo:

concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it.

  1. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 23 febbraio 2021, mediante pubblicazione nel sito istituzionale giustizia.it.
  2. L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali si intendono, altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

 

Articolo 6
(Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame)

  1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell’Amministrazione Penitenziaria, in possesso di titolo di studio inferiore a quello previsto per l’ammissione al concorso.
  2. Detti candidati dovranno comunicare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’invio dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell’articolo 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
  3. Le modalità di trasmissione della documentazione che consenta all’Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da parte dei candidati di cui ai commi precedenti, saranno rese note unitamente all’avviso di pubblicazione delle prove di esame sul sito istituzionale www.giustizia.it.
     

Articolo 7
(Comunicazione agli aspiranti)

  1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’articolo 5, comma 5, che saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente nel sito istituzionale giustizia.it, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno per mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
  2. L’Amministrazione penitenziaria, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.

     

Articolo 8
 (Commissione esaminatrice)

  1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, sarà nominata la Commissione Esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e in conformità ai principi dettati dall’articolo 35, comma 3, lettera e) e 35 bis comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
  3. Per la prova orale la Commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
  4. Il presidente e i membri delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lettera e) e dell’art. 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
     

Articolo 9
(Prove di esame)

  1. Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà in due prove scritte e una prova orale che comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
  2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La Commissione, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
  3. Le due prove scritte consisteranno in una serie di domande a risposta multipla vertenti rispettivamente sulle seguenti materie:
    1. Elementi di Ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria.
    2. Elementi di Contabilità di Stato con particolare riferimento ai servizi amministrativo contabili dell’Amministrazione Penitenziaria.
  4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
  5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
  6. La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:
    1. Nozioni di economia politica e di scienze delle finanze;
    2. Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
  7. Le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
  8. I candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nei luoghi e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
  9. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
  10. La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, che garantiscano comunque l’adozione di soluzioni tecniche, assicurando la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
  11. I candidati ammessi alla prova orale riceveranno all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda, la comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e della data in cui dovrà essere sostenuta la prova orale, almeno venti giorni prima della stessa.
  12. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.
     

Articolo 10
(Prova preselettiva)

  1. In considerazione del numero delle domande pervenute l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove scritte da una prova preselettiva. Tale prova, ove svolta, consisterà in un questionario a risposta multipla, composto da una serie di domande di carattere attitudinale finalizzate alla verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale e una serie di domande vertenti sulle materie di cui al comma 6 del precedente articolo 9.
  2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
  3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
  4. Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
  5. Nel corso delle prove preselettive è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
  6. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 400, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
  7. Ai sensi dell’articolo 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte.
  8. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del pari l’esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento conseguente.
  9. La prova preselettiva si svolgerà nel luogo e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato nel sito istituzionale www.giustizia.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
  10. I candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione sono ammessi alla prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
  11. L’assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso
  12. L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato nel sito istituzionale giustizia.it.
  13. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
     

Articolo 11
(Titoli di preferenza a parità di merito e a parità di merito e titoli)

  1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
  2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire all’Ufficio VI - Concorsi della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova medesima i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente articolo 2, nonché di preferenza e precedenza di cui al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
  3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione suddetta potrà essere prodotta con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it indicando in oggetto: “Concorso 23 posti contabile”.

     

Articolo 12
(Graduatoria)

  1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui all’articolo 8 redige la graduatoria di merito con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
  2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
  3. Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
  4. Tale graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale giustizia.it con modalità che assicurino la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
     

Articolo 13
(Nomina vincitori)

  1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella II area funzionale, fascia retributiva F2, profilo professionale di Contabile.
  2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte dell'Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione dello Stato.
  3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione comporterà il non luogo alla stipula del contratto.
  4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
  5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’ordine delle graduatorie finali, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della Legge 104/1992.
  6. Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a anni 5, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     

Articolo 14
(Accesso agli atti del concorso)

  1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti il concorso.
  2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che l’esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso può essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
     

Articolo 15
(Trattamento dei dati personali)

  1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
  2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
  3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
  4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
  5. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, Roma, titolare del trattamento.
  6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio VI – Concorsi della Direzione Generale del Personale e delle Risorse.
     

Articolo 16
(Norme di salvaguardia)

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

 

Roma, 2 dicembre 2020

Il Direttore generale
Massimo Parisi

 

ALLEGATO 1

 

  1. A parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    5. gli orfani di guerra;
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    8. i feriti in combattimento;
    9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
    10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
    16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
    17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
    18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
    19. gli invalidi e i mutilati civili;
    20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
    21. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;–
    22. – l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
    23. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 16-octies, commi 1 bise 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
    24. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
    25. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
  1. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  1. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

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