Circolare 17 dicembre 1997 - Servizio corpi di reato. Necessità o meno di ispezione annuale da parte del Procuratore della Repubblica

17 dicembre 1997

Oggetto: Servizio corpi di reato. Necessità o meno di ispezione annuale da parte del Procuratore della Repubblica.

E' stato posto il quesito se il Procuratore della Repubblica debba procedere ad ispezione sul servizio di custodia dei corpi di reato periodicamente, ovvero solo quando lo richiedano specifiche esigenze di accertamento, nonché se debba eseguirla anche sul relativo servizio istituito presso il Tribunale.

Ai fini di una corretta impostazione della problematica in esame, occorre sottolineare che, in merito, la circolare n. 1469 del 16-2-1900, conteneva le seguenti statuizioni: "Io desidero che i signori Procuratori generali, Procuratori [del Re] e Pretori procedano periodicamente, sotto la personale loro responsabilità, almeno ogni sei mesi, e sempre quando speciali ragioni lo richiedessero, ad una ispezione degli uffizi, che da essi rispettivamente dipendono, nei quali si conservano i corpi di reato".

Scopo di tali ispezioni, come si legge ancora nella citata circolare, era, in sintesi, quello di accertare la regolare tenuta del servizio, l'esistenza di eventuali pericoli di deterioramenti, smarrimenti o sottrazioni dei beni, nonché quello di controllare il flusso dei beni pervenuti e di quelli dismessi in quanto restituiti agli aventi diritto o venduti o, ancora, venuti meno per effetto di altre disposizioni (ad es. confisca con il relativo provvedimento di destinazione dei reperti).

Ciò posto, deve ritenersi che, alla luce delle disposizioni introdotte con il nuovo codice di procedura penale del 1988, che, come è noto, ha statuito, in particolare, la piena e netta separazione del ruolo, dei poteri e delle strutture amministrative degli uffici dell'organo dell'accusa da quelli degli uffici giudicanti, il contenuto di tale circolare non sia ormai più attuale.

In generale, per ciò che concerne la materia di che trattasi, va ricordato che la precedente disciplina disponeva che la custodia dei reperti sequestrati spettasse sempre alle cancellerie degli organi giudicanti (cfr. art. 344 vecchio c.p.p.).

L'art. 259 del nuovo c.p.p. stabilisce, invece, che la custodia delle cose sequestrate avvenga presso la cancelleria del giudice ovvero presso la segreteria del pubblico ministero.

Il nuovo codice, cioè, ha previsto, coerentemente alla netta distinzione degli ambiti funzionali del giudice e del pubblico ministero, la custodia delle cose sequestrate da parte dell'uno e dell'altro organo, in correlazione alla rispettiva competenza nella trattazione del processo nelle sue varie fasi, ponendo, così, un nuovo fondamento anche alla distribuzione delle attribuzioni in ordine ai corpi di reato.

Conseguentemente, gli artt. 416 e 454 del nuovo c.p.p. (relativi al deposito nella cancelleria del giudice, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio, o di giudizio immediato, con il fascicolo ed il corpo di reato e le cose ad esso pertinenti), dispongono che i reperti, affidati alla custodia del pubblico ministero, vengano ad essere trasmessi alla cancelleria del giudice allorché si giunga alla diversa fase processuale.

L'art. 82, quarto comma, disp. att. c.p.p., prevede, però, che, sino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari concernenti il deposito e la custodia delle cose sequestrate - normativa a tutt'oggi non ancora emanata - i reperti debbano, invece, essere depositati nella cancelleria della Pretura o del Tribunale ed annotati nei relativi registri.

Il materiale deposito dei beni sequestrati presso la cancelleria - temporaneamente disposto al fine di consentire l'organizzazione del servizio presso gli uffici della Procura della Repubblica - non esclude, peraltro, che i reperti, che pur andrebbero depositati nella segreteria del pubblico ministero, vengano a trovarsi e restino, comunque, nella disponibilità del medesimo pubblico ministero (cfr. Cass. 4 dicembre 1990, Severgnini).

Orbene, posto che tale è, nella materia di che trattasi, il quadro normativo di riferimento, deve osservarsi che, secondo l'evoluzione legislativa indicata, nessuna disposizione prevede che il Pubblico Ministero debba procedere ad effettuare ispezioni periodiche negli uffici nei quali si esplica il servizio dei corpi di reato, e ciò tanto più nell'ipotesi in cui custode degli stessi non sia più la segreteria del proprio ufficio di appartenenza, bensì la cancelleria della Pretura o del Tribunale.

Da tutto quanto esposto, discende che il Capo dell'Ufficio della Procura ha :

1) esclusivamente il compito di vigilanza sopra indicato, ai fini detti, relativamente ai reperti affidati in custodia alla segreteria dell'ufficio del P.M., ai sensi delle disposizioni di legge citate;

2) che non è obbligatoria una periodica ispezione negli uffici nei quali si esplica il servizio di custodia dei corpi di reato.

Il Procuratore della Repubblica od il Presidente del Tribunale ovvero, allo stato, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul giudice unico, il Pretore Dirigente, proprio in quanto dirigenti e, come tali, responsabili del buon andamento dell'ufficio di propria pertinenza, sono, infatti, tenuti, attesa la particolare delicatezza del servizio di custodia dei beni sequestrati, a vigilare, con le modalità che ritengano più opportune, sulla efficienza e sulla regolare tenuta del servizio stesso.

Ciò, in quanto la custodia dei reperti comporta, come necessaria conseguenza, innanzitutto, che ne sia assicurata la conservazione a fini preventivi o che ne sia garantita la loro utilizzabilità a fini probatori; a ciò si aggiunge, inoltre, la necessità di mantenere inalterato il valore economico e funzionale dei reperti medesimi nell'interesse dello Stato, nella considerazione di un'eventuale successiva confisca o della restituzione al proprietario.

Infine, nella vigenza dell'attuale disciplina transitoria, nelle more dell'istituzione degli uffici Corpi di Reato presso le Procure, questa Direzione Generale rileva l'opportunità che i citati capi degli uffici osservino una stretta collaborazione, al fine di consentire al Procuratore della Repubblica di esercitare l'esposto diritto-dovere di vigilanza sui reperti che, pur essendo nella propria disponibilità, risultano materialmente depositati nei locali della cancelleria della Pretura o del Tribunale.

Eventuali problematiche o disfunzioni che dovessero emergere nell'ambito di tali rapporti potrebbero trovare il luogo di idonea soluzione nella sede delle riunioni trimestrali, promosse, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
 

Il Direttore Generale