Circolare 15 gennaio 1998 - Beni affidati a terzi. Oneri erariali per indebito prolungamento della custodia

15 gennaio 1998

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, questa Direzione ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei vari uffici sulla circostanza che, nel corso delle ispezioni, vengono rilevati disservizi ed anomalie nella gestione dei corpi di reato che determinano anche rilevanti danni erariali a causa della non sollecita eliminazione dei reperti affidati in custodia a terzi.

Il ritardo nell'eliminazione dei beni in sequestro una volta che sia venuto a cessare il vincolo giudiziario ovvero sia stata disposta la vendita dei beni ai sensi dell'art 264 n. 1 c.p.p., comportando, infatti, un ulteriore aggravio di spese per lo Stato, implicherebbe, nell'ipotesi di ingiustificata inerzia, potenziale danno erariale oltre a poter configurare, a carico dei soggetti, responsabili dei relativi addebiti, conseguenze di natura amministrativa e disciplinare.

Si raccomanda, pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, di provvedere tempestivamente alla eliminazione dei beni in sequestro, seguendo, eventualmente, anche le vicende degli stessi mediante annotazioni in appositi registri e periodiche verifiche.

Questa Direzione ritiene, altresì, doveroso, sempre nella prospettiva di evitare ritardi nella restituzione dei beni e, soprattutto, di prevenire eventuali danni erariali, richiamare l'attenzione su quanto segue.

In ordine alla liquidazione, si rammenta che il diritto al compenso del custode rientra tra i crediti di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, come tale, si prescrive in cinque anni.

Pertanto, prima di emettere il relativo provvedimento, si dovrà verificare che il credito non sia già prescritto.

Si raccomanda poi la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c.p.p., in special modo per ciò che concerne la necessità, desumibile dall'ultimo comma dell'art. citato, di notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode.

La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario. Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede (Cfr. Cass., Sez. IV, n. 550/94).

Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro modello 42, cosiddetto memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi.

Al fine di un periodico controllo delle iscrizioni del registro, deve ritenersi ispirato a criteri di buon espletamento del servizio l'effettuazione, ogni sei mesi, sia presso gli uffici requirenti che giudicanti di primo grado, della verifica dei corpi di reato pendenti, allo scopo di sollecitare l'emanazione ovvero l'esecuzione dei provvedimenti di destinazione del bene in sequestro.

I Capi degli uffici giudiziari, nell'esercizio del loro potere di vigilanza e controllo, sono invitati ad impartire le opportune disposizioni affinché possano essere osservate le direttive contenute nella presente circolare, soddisfacendo. così, l'interesse dell'amministrazione della giustizia ad evitare che non si prolunghi oltre il dovuto la custodia dei beni affidati a terzi.
 

Il Direttore Generale