Decreto 30 luglio 2020 - Misure di razionalizzazione dell’organizzazione e di efficientamento delle funzioni e delle attribuzioni del Gruppo operativo mobile, quale reparto specializzato del Corpo di polizia penitenziaria

30 luglio 2020

pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 15 ottobre 2020

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”;

VISTO il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per l’“Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante “Ordinamento della carriera dirigenziale, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, che prevede la concessione della bandiera di istituto al Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, 23 aprile 2004, n. 161, recante “Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell’articolo 17 bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall’articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45”;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del Ministro della giustizia 4 giugno 2007, concernente l’istituzione del Gruppo operativo mobile;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014, che individua le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 28 luglio 2017, recante “Misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine della razionalizzazione ed efficientamento delle sue attribuzioni, in attuazione dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016”;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 22 marzo 2018, recante “Disciplina delle funzioni e degli incarichi da conferire agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare le esigenze operative di sicurezza in un contesto di razionalizzazione delle risorse e di operare una semplificazione delle procedure, provvedere alla modifica del decreto del Ministro della giustizia 28 luglio 2017, nella parte in cui sono definite le funzioni del G.O.M. e disciplinati gli aspetti amministrativo-contabili dell’ufficio; 

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    1. «legge», la legge 26 luglio 1975, n. 354;
    2. «Ministro», il Ministro della giustizia;
    3. «Dipartimento», il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
    4. «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
    5. «Corpo», il Corpo di polizia penitenziaria;
    6. «G.O.M.», il Gruppo operativo mobile;
    7. «Direttore», il Direttore del Gruppo operativo mobile.

Art. 2
(Funzioni del G.O.M.)

  1. Il G.O.M., quale reparto specializzato del Corpo, è ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento ed opera alle sue dirette dipendenze.
  2. Il G.O.M. è dotato di bandiera di istituto concessa con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011.
  3. Il G.O.M. provvede:
    1. alla vigilanza e osservazione dei detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall’articolo 41-bis, comma 2, della legge;
    2. allo svolgimento di attività di controllo della corrispondenza, dei colloqui visivi e telefonici, del sopravvitto, della ricezione dei pacchi, nonché di ogni altro servizio riguardante i detenuti di cui alla lettera a);
    3. alla vigilanza e osservazione dei detenuti che collaborano con la giustizia individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento in quanto ritenuti di maggiore esposizione a rischio;
    4. alle traduzioni e ai piantonamenti di detenuti e internati ritenuti dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ad elevato indice di pericolosità, anche in ragione della loro posizione processuale; tali servizi possono essere espletati, per motivi di sicurezza e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia;
    5. alla vigilanza e osservazione di detenuti per reati di terrorismo, anche internazionale, specificamente individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, anche se ristretti in regimi diversi da quello previsto dall’articolo 41-bis, comma 2, della legge.
  4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere c), d) ed e), l’elenco dei detenuti ed internati individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento è sottoposto all’approvazione del Capo del Dipartimento.
  5. Su disposizione del Capo del Dipartimento, il G.O.M. può essere impiegato:
    1. nei casi previsti dall'articolo 41-bis, comma 1, della legge;
    2. in ogni altro caso di emergenza del sistema penitenziario.

Art. 3
(Struttura del G.O.M.)

  1. Il G.O.M. si articola in un Ufficio centrale e in Reparti operativi mobili istituiti presso istituti penitenziari e servizi territoriali dell’amministrazione penitenziaria per il tempo necessario all’espletamento del servizio in tali sedi.
  2. L’Ufficio centrale ha compiti di direzione e gestione del personale assegnato e dispone di centri-servizi per la custodia e la manutenzione degli automezzi e del materiale in dotazione, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento, secondo criteri di efficienza e di economicità.

 

Art. 4
(Nomina e funzioni del Direttore)

  1. L’incarico di Direttore è conferito dal Capo del Dipartimento, secondo criteri previsti da successivo decreto del Ministro, ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore del Corpo per un periodo di tre anni, prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni.
  2. Il Direttore ha la responsabilità dell’Ufficio centrale e dei Reparti operativi mobili, coordina il personale, utilizza le risorse assegnate all’ufficio secondo le direttive del Capo del Dipartimento e ne dispone l’impiego anche con conseguenti provvedimenti amministrativi secondo la necessità richiesta dai servizi assegnati.
  3. Il Direttore, per necessità straordinarie e urgenti, può richiedere alla Direzione generale del personale e delle risorse l’assegnazione temporanea di unità di personale in possesso di specifiche competenze in relazione a particolari compiti, dandone tempestiva comunicazione al Capo del Dipartimento.
  4. Il Direttore fornisce pareri ed elabora proposte al Capo del Dipartimento e alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento. Trasmette al Capo del Dipartimento una relazione annuale sulle attività gestionali e operative svolte.
  5. L’incarico di vice Direttore del G.O.M. è conferito dal Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore, ad un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con qualifica non inferiore a primo dirigente.

 

Art. 5
(Ufficio centrale)

  1. L’Ufficio centrale del G.O.M. è articolato in sezioni istituite con provvedimento del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore. La responsabilità di ciascuna sezione è affidata con provvedimento del Capo del Dipartimento a personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con qualifica inferiore a quella del vice Direttore.
  2. L’Ufficio centrale provvede in particolare:
    1. alla gestione amministrativa e contabile del personale dipendente;
    2. all’analisi delle esigenze formative del personale, segnalando alla Direzione generale della formazione le esigenze di specifici programmi formativi, di addestramento e di aggiornamento;
    3. all’attività di verifica e controllo sui servizi espletati dai Reparti operativi mobili;
    4. a fornire collaborazione alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, nelle attività di verifica e controllo sull’osservanza delle disposizioni vigenti;
    5. allo scambio di informazioni con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento in ordine a particolari posizioni processuali e penitenziarie di detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis, comma 2, della legge, ovvero ristretti, anche in regimi diversi, per reati di terrorismo anche internazionale;
    6. alla raccolta ed analisi delle informazioni necessarie all’esercizio delle sue attribuzioni, anche avvalendosi delle banche dati del sistema informativo interforze e di quelle in uso presso l’Amministrazione penitenziaria, raccordandosi con i competenti uffici del Dipartimento e della Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati;
    7. al supporto operativo per l’espletamento di particolari servizi disposti dal Capo del Dipartimento, avvalendosi di un’aliquota di pronto impiego a ciò deputata.

 

Art. 6
(Reparti operativi mobili)

  1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, possono essere istituiti e soppressi sul territorio nazionale Reparti operativi mobili del G.O.M.
  2. Al coordinamento dei Reparti operativi mobili è assegnato personale del Corpo appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore capo. Quando lo richiedono specifiche esigenze di servizio, al coordinamento è assegnato un funzionario del Corpo.
  3. Il coordinatore del Reparto operativo mobile comunica al Direttore e al Direttore dell’istituto penitenziario i fatti e gli elementi di interesse per l’ordine e la sicurezza, nonché per la corretta attuazione del regime di cui all’articolo 41-bis della legge. Il Direttore dell’istituto penitenziario segnala al Capo del Dipartimento e al Direttore i fatti e gli elementi rilevanti per il mantenimento dell’ordine, della sicurezza e della disciplina all’interno del reparto detentivo.
  4. Il coordinatore del Reparto operativo mobile trasmette al Direttore, con cadenza semestrale, resoconti informativi sulle attività svolte e sulle risorse impiegate. I predetti resoconti sono contestualmente comunicati al Capo del Dipartimento.
  5. Per assicurare il coordinamento gestionale e operativo del G.O.M., il Capo del Dipartimento effettua, con cadenza almeno annuale, anche mediante collegamenti da remoto, una conferenza di servizi con il vice Capo del Dipartimento, i Direttori generali del Dipartimento, il Direttore, i Direttori degli istituti penitenziari ove opera il G.O.M. e i coordinatori dei Reparti operativi mobili.

 

Art. 7
(Dotazioni organiche)

  1. Con decreto del Ministro adottato su proposta del Capo del Dipartimento è determinato il contingente delle unità di personale del Corpo da assegnare al G.O.M..
  2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, il contingente di personale di cui al comma 1 può essere incrementato temporaneamente per particolari e motivate esigenze operative del G.O.M..
  3. I compiti amministrativo-contabili dell’Ufficio sono assegnati a personale appartenente al Comparto funzioni centrali del Dipartimento, al quale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

 

Art. 8
(Criteri di accesso e modalità di reclutamento)

  1. Per il reclutamento del personale, la Direzione generale del personale e delle risorse adotta procedure di interpello annuale destinate al personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti-assistenti, tenuto conto delle esigenze comunicate dal Direttore, prevedendo che il dieci per cento dei posti disponibili sia riservato a personale con anzianità di servizio non superiore ad un anno.
  2. L’appartenente al Corpo che partecipa all’interpello accetta la temporaneità dell’incarico e la durata minima di permanenza di quattro anni, nonché l’incondizionata disponibilità all’impiego in qualunque sede del G.O.M.
  3. Per partecipare all’interpello è necessario che l’aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:
    1. età non superiore a quaranta anni, se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti, e non superiore a quarantacinque anni, se appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;
    2. assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all’impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
    3. aver riportato un giudizio non inferiore a buono nei rapporti informativi degli ultimi tre anni o comunque per il periodo precedentemente espletato;
    4. assenza di procedimenti penali in corso o di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive;
    5. assenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione in corso ovvero conclusi anche con provvedimento non definitivo;
    6. assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della pena pecuniaria;
    7. assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente; se l’anzianità di servizio è inferiore ad un anno, assenza di sanzioni disciplinari.
  4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all’interpello e i criteri di selezione e valutazione, la percentuale massima di personale da distogliere presso ciascun istituto penitenziario, le modalità di svolgimento delle prove selettive e la composizione di apposita commissione di valutazione.
  5. I candidati che superano la selezione sono ammessi a frequentare il corso di formazione e addestramento della durata di tre mesi. La Direzione generale della formazione pianifica il corso d’intesa con il Direttore.
  6. È ammesso alla frequenza del corso di formazione un numero di aspiranti pari ai posti banditi, maggiorato di un decimo.
  7. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, al termine del corso di formazione di cui al comma 6, il personale risultato idoneo è assegnato temporaneamente al G.O.M. Ai soli fini amministrativi, il relativo provvedimento è inserito nel sistema informatico di gestione del personale come trasferimento.

 

Art. 9
(Durata e revoca dell’incarico)

  1. Il periodo di permanenza in servizio è di quattro anni, rinnovabile per una sola volta per un periodo massimo di ulteriori quattro anni. Alla scadenza il personale fa rientro nella sede di appartenenza.
  2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, può essere individuata un’aliquota di personale non soggetta alle previsioni di cui al comma 1 sulla durata massima dell’incarico, al fine di assicurare continuità tecnico-operativa, formativa e di gestione del G.O.M. Il medesimo provvedimento indica in ogni caso il termine massimo di impiego del personale della predetta aliquota.
  3. Il Capo del Dipartimento dispone il rientro immediato nella sede di provenienza dell’appartenente al G.O.M. che ha posto in essere comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell’incarico, ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause oggettive o soggettive. Le relative segnalazioni sono trasmesse senza ritardo dal Direttore al Capo del Dipartimento.
  4. Il servizio operativo espletato dà diritto ad una maggiorazione del punteggio annuale per la mobilità ordinaria proporzionale al tempo di permanenza, purché essa sia di durata minima di quattro anni continuativi.
  5. Il coefficiente di maggiorazione è stabilito con provvedimento del Capo del Dipartimento e non può essere inferiore al punteggio massimo supplementare previsto per altre sedi e servizi.
  6. Il periodo di permanenza al G.O.M. è computato, ad ogni effetto, ai fini della partecipazione all’interpello nazionale per la mobilità a domanda del personale del Corpo.

 

Art. 10
(Vestiario, equipaggiamento e dotazioni strumentali)

  1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono determinati l’adeguamento tecnico-funzionale e le caratteristiche dei capi di vestiario e dell’equipaggiamento degli appartenenti al Corpo impiegati nel G.O.M., anche prevedendo, ove necessario, delle varianti in deroga al decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014 in relazione alle specifiche esigenze di impiego.
  2. Il Capo del Dipartimento, sentito il Direttore, determina con proprio provvedimento le dotazioni strumentali e materiali, gli armamenti, gli automezzi, gli equipaggiamenti, i sistemi di comunicazione e di sicurezza assegnati al G.O.M..
  3. Il personale assegnato al G.O.M. è autorizzato all’uso dei segni distintivi di cui all’allegata tabella A.

 

Art. 11
(Gestione amministrativa e contabile)

  1. In coerenza con la programmazione della spesa e nei limiti delle risorse di bilancio assegnate al Direttore generale del personale e delle risorse, il Direttore è delegato:
    1. alle spese di gestione, esercizio e manutenzione degli automezzi e del relativo equipaggiamento, nonché delle dotazioni strumentali, tecniche e logistiche;
    2. alle spese accessorie per il personale e per ogni altra necessità tecnico-operativa.

 

Art. 12
(Norme finali e transitorie)

  1. Gli incarichi di cui all’articolo 4, commi 1 e 5, sono conferiti, sino alla nomina dei dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria, agli Ufficiali del Corpo degli Agenti di Custodia inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
  2. Le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), sono assegnate in esclusiva al G.O.M. decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  3. I provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 1, all’articolo 8, comma 4, e all’articolo 9, commi 2 e 5, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  4. Al fine di consentire la continuità gestionale ed operativa, per il personale in servizio da almeno otto anni al G.O.M., i termini di permanenza sono prorogati, a domanda, fino a ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 30 luglio 2020

Il Ministro
Alfonso Bonafede