Decreto 20 aprile 2018 - Disposizioni di attuazione per le intercettazionii mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del d.lgs. 216/2017

20 aprile 2018

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

VISTA la legge 23 giugno 2017, n. 103 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”;

VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” – Legge di delegazione europea 2016-2017 – e, in particolare, l’art. 11 relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2016/680; 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTA la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

CONSIDERATO l’intervenuto adeguamento degli uffici giudiziari alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di sicurezza delle attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni, con provvedimento del 18 luglio 2013 e successivi provvedimenti modificativi e integrativi.

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

DECRETA

Art. 1
(Funzione dell’archivio riservato)

  1. Nell’archivio riservato istituito presso l’ufficio del pubblico ministero ai sensi dell’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono custoditi e conservati, sino al termine indicato dall’articolo 269, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, gli originali dei verbali, delle annotazioni e degli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono, ivi inclusi quelli relativi alle comunicazioni o conversazioni inutilizzabili o non rilevanti ai sensi dell’articolo 268, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
  2. Fino alla attuazione del processo penale telematico presso gli uffici interessati, il pubblico ministero provvederà a formare copia informatica della documentazione analogica di cui al comma 1, al fine di consentirne la conservazione e la consultazione in formato digitale, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della giustizia.
  3. Con l’attuazione del processo penale telematico, la formazione dei verbali, delle annotazioni e degli atti avrà luogo con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Art. 2
(Gestione e sicurezza dei sistemi)

  1. Il Ministero della giustizia assicura agli uffici del pubblico ministero la disponibilità di un sistema informatico (hardware e software) che consenta di conservare tutte le conversazioni e comunicazioni disposte nell’ambito del procedimento, nonché di classificarle, in conformità alla relativa disciplina procedimentale.
  2. Fino alla realizzazione delle sale server interdipartimentali delle intercettazioni, le modalità di gestione dei sistemi informatici di intercettazione presso le attuali strutture, nella parte affidata ai fornitori privati, si conformano alle specifiche tecniche, finalizzate ad assicurare standard adeguati di sicurezza dei sistemi informatici e di riservatezza dei dati trattati, indicate dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e dei servizi.
  3. Le specifiche tecniche di cui al comma 2 sono definite conformemente alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia di sicurezza delle attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni impartite con provvedimento del 18 luglio 2013 e con successivi provvedimenti modificativi e integrativi.
  4. In ogni caso, il Ministero della giustizia assicura che i collegamenti telematici tra l’archivio riservato e le postazioni di cui al successivo art. 3, nonché quelli tra l’archivio riservato e gli apparati terminali per la ricezione dei flussi intercettati, vengano realizzati attraverso canali di comunicazione tali da garantire integrità e sicurezza.

Art. 3
(Accesso per la consultazione all’archivio riservato)

  1. Presso ciascun ufficio del pubblico ministero sono rese disponibili postazioni sicure riservate per l’esercizio del diritto di accesso ai soggetti indicati dall’articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
  2. Il procuratore della Repubblica adotta misure organizzative dell’ufficio al fine di assicurare che l’ingresso ai locali dove sono collocate le postazioni di cui al comma 1 sia vigilato, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, e assicura l’identificazione di coloro che richiedono l’accesso all’archivio. I soggetti che richiedono l’accesso all’archivio riservato sono tenuti a dimostrare la loro legittimazione a norma dell’articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
  3. Nel registro informatico di cui all’art. 89-bis, comma 3, secondo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, denominato Mod. 37-bis, sono annotati i dati relativi all’identità dei soggetti che accedono, alla data, all’ora iniziale e finale dell’accesso e agli atti specificamente consultati.
  4. Ai fini del tracciamento degli accessi ai documenti informatici, ciascun soggetto ammesso alle postazioni verrà munito di un codice identificativo, generato dal sistema informatico di gestione degli accessi e fruibile una sola volta.
  5. Nei locali dove sono collocate le postazioni di cui al comma 1, è vietata l’introduzione di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione o alla diffusione esterna degli atti e delle registrazioni custodite nell’archivio. Il procuratore della Repubblica può adottare le misure ritenute più idonee per assicurare il rispetto del divieto di cui al periodo precedente, anche richiedendo l’installazione di telecamere a circuito chiuso e di strumenti atti a rilevare la presenza dei dispositivi di cui è vietata l’introduzione.

Art. 4
(Requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante captatore)

  1. I programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante captatore informatico su dispositivo elettronico portatile sono elaborati in modo da assicurare integrità, sicurezza e autenticità dei dati captati su tutti i canali di trasmissione riferibili al captatore.
  2. I sistemi di sicurezza adottati a norma del comma 1 consentono che solo gli operatori autorizzati abbiano accesso agli strumenti di comando e funzionamento del captatore.
  3. I medesimi sistemi di sicurezza prevedono:
    1. misure di offuscamento o evasione per impedire l’identificazione del captatore e dei dati captati, sia da parte di operatori umani, che per mezzo di specifico software;
    2. misure idonee ad assicurare la permanenza e l’efficacia del captatore sul dispositivo durante tutto il periodo di attività autorizzata e con i limiti previsti dal provvedimento autorizzativo, in modo da garantire il completo controllo da remoto.
  4. I programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante captatore consentono la trasmissione di tutte le informazioni necessarie a definire il contesto dell’acquisizione.
  5. I programmi informatici sono periodicamente adeguati a standard di funzionalità ed operatività in linea con l’evoluzione tecnologica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il controllo contabile e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 20 aprile 2018

IL MINISTRO
Andrea Orlando