Circolare 20 luglio 2020 - Indicazioni operative sul completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori conseguenti attività logistiche e organizzative ex art. 269 c.p.p. e art. 89 bis disp. att. c.p.p.

20 luglio 2020

m_dg.DOG.20/07/2020.0116623.U

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo del Dipartimento


Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sigg. Dirigenti amministrativi uffici in indirizzo
e, p.c
Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sigg. Dirigenti amministrativi uffici in indirizzo
e, p.c
Al Signor Capo di Gabinetto dell’On. Ministro

Oggetto: Indicazioni operative sul completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori conseguenti attività logistiche e organizzative ex art. 269 c.p.p. e art. 89 bis disp. att. c.p.p.

Con la presente si fa seguito alle precedenti note relative alle iniziative assunte da questo Dipartimento per supportare gli uffici giudiziari nelle attività volte all’adeguamento alla nuova disciplina delle intercettazioni dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, disposizioni che diverranno pienamente applicabili a partire dal prossimo 1° settembre 2020, anche a seguito della approvazione della legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.

Si ritiene opportuno riassumere nella presente una serie di questioni operative e logistiche spesso sollevate negli incontri che in questo periodo si sono tenuti tra il Dipartimento e gli uffici interessati, offrendo, ove possibile, un quadro di riferimento e di primo orientamento.

Questo Dipartimento, come noto, ha definito e completato le principali attività organizzative, formative e di sviluppo tecnologico, necessarie all’attuazione della normativa primaria, al pari del decreto ministeriale del 20 aprile 2018, nonché delle prescrizioni in materia emanate dal Garante per la protezione dei dati personali e sta proseguendo con ulteriore attività di formazione in vista del 1° settembre p.v.

Nello stesso tempo la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati sta proseguendo nell’attività di dispiegamento tecnologico specifica in vista dell’avvio con la collaborazione degli uffici interessati.

Preme sottolineare come nonostante il quadro epidemiologico dettato dal COVID-19, il dispiegamento delle infrastrutture tecnologiche per l’avvio della nuova disciplina delle intercettazioni e l’attività di formazione non si sono fermate ma si è tentato di assicurare, per quanto possibile, la continuità di tali operazioni; di ciò si ringraziano i vertici degli uffici, la dirigenza amministrativa e il personale degli stessi coinvolto per la collaborazione mostrata e per lo sforzo compiuto per raggiungere l’importante obiettivo della digitalizzazione avanzata in tema di intercettazioni.

Giova premettere e ricordare che il lungo percorso di interlocuzioni che ha condotto alla innovativa revisione della disciplina delle intercettazioni che troverà a breve avvio, ha visto una fase di interlocuzioni istituzionali, aperta a seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, in virtù della quale veniva istituito presso il Ministero della giustizia un apposito tavolo partecipato dal Garante stesso e dagli altri interlocutori istituzionali.

In tale consesso, ancor prima dell’emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, veniva affrontato nel dettaglio il quadro delle misure organizzative e informatiche volto alla migliore ricerca di soluzioni che conformassero la concreta attività degli uffici giudiziari interessati e del Ministero alla necessità di un complesso bilanciamento tra esigenze investigative, diritto di difesa e privacy, a cui la normativa in premessa si ispira.
Sin da tali lavori quindi si è avuto modo di analizzare e individuare anche le principali logiche di securizzazione inerenti all’acquisizione e conservazione, in modalità informatica, del materiale intercettato da parte del Ministero della giustizia.

Nelle varie interlocuzioni tenute in questi anni sul tema di cui all’oggetto e, soprattutto, nelle ultime avute con gli uffici interessati, anche all’esito dell’emanazione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, sono emerse una serie di questioni di carattere logistico, organizzativo e di contesto che, fatte salve le prerogative dei capi degli uffici,  rendono opportuno un inquadramento delle più frequenti questioni rappresentate nel corso degli incontri.

Ovviamente si ricorda come la disponibilità del Dipartimento e delle direzioni generali competenti per interlocuzioni più approfondite sarà assicurata.

Si informa inoltre che prosegue l’ampia attività di formazione diretta ai magistrati, al personale amministrativo ed alla polizia giudiziaria con seminari on line sulla piattaforma Teams, secondo un programma che ha visto recenti dati nel 3 e 17 luglio a cui seguiranno ulteriori incontri per tutto il periodo estivo.

1. I centri per le intercettazioni delle telecomunicazioni (cd. sala CIT).

È stata conformata alle nuove previsioni normative la struttura denominata centro per le intercettazioni delle telecomunicazioni (sala CIT) sita negli uffici della procura della Repubblica, ove si svolgono – con infrastrutture messe a disposizione dai fornitori esterni – le attività connesse all’effettuazione delle intercettazioni ed alla quale può accedere esclusivamente il personale autorizzato dal Procuratore della Repubblica. Tale obiettivo è stato perseguito separando i locali destinati all’ascolto delle intercettazioni – secondo le previsioni della nuova normativa mediante predisposizione di postazioni di  ascolto dedicate – dai locali ove sono ubicate le sale ascolto riservate alla Polizia Giudiziaria e dagli ambienti ove sono collocati gli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione.

Nel centro per le intercettazioni delle telecomunicazioni sono collocati gli appositi apparati elettronici ed informatici (rack), finalizzati allo svolgimento dei servizi di intercettazione, con configurazione di rete ed installazione del software di base necessario per l’archiviazione dei file multimediali, mentre nelle sale server distrettuali sono collocati i server per la gestione del fascicolo dematerializzato relativo alla documentazione sulle intercettazioni.

Si è proceduto in questi anni poi, all’adeguamento degli impianti elettrici e di climatizzazione ai fini della messa in sicurezza del collegamento con il rack.

In ogni sede è stato, altresì, realizzato un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta risoluzione, registratori digitali, monitor di controllo e infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle immagini nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, nell’ambito della complessiva attività volta ad innalzare il livello di sicurezza delle reti, dei propri data center e dei sistemi, ha emanato nel dicembre dell’anno 2018 il piano strategico della sicurezza, in attuazione del quale sono stati previsti e realizzati interventi anche presso i CIT.

Infatti, nonostante i CIT siano luoghi nella esclusiva disponibilità dei Procuratori della Repubblica – i quali ne regolamentano l’accesso e disciplinano la presenza della polizia giudiziaria e dei fornitori, stipulando con questi ultimi contratti per il noleggio della strumentazione hardware e per la materiale esecuzione delle operazioni di  intercettazione – è stato ritenuto necessario garantire un livello di sicurezza uniforme e maggiore rispetto a quello esistente, e ciò è avvenuto inserendo i CIT nel perimetro di sicurezza informatica.

A tal fine sono stati realizzati, tra gli altri, i seguenti interventi:

  • cablaggio delle 140 sale CIT;
  • acquisto dei rack e server per le sale CIT, con installazione degli applicativi per la messa in sicurezza dei CIT;
  • sviluppo di un software per l’archiviazione digitale dei contenuti delle intercettazioni (con caratteristiche tali da soddisfare i requisiti derivanti dall’applicazione delle previsioni della riforma);
  • acquisto delle licenze per i sistemi di vigilanza e tracciatura tecnologica (cd. loggatura);
  • installazione dei sistemi vigilanza e tracciatura delle attività svolte presso le sale CIT.


In relazione al contesto logistico delle sale CIT come sopra rappresentato, ci si permette, al riguardo, di suggerire il costante aggiornamento e monitoraggio delle anagrafiche dei soggetti deputati alle operazioni ed autorizzati all’ingresso nelle sale.

2. Le sale per l’ascolto delle conversazioni e comunicazioni registrate.

Parimenti presso gli uffici della procura della Repubblica sono state individuate e allestite le sale per l’ascolto delle conversazioni e comunicazioni registrate per i soggetti legittimati, in attuazione di quanto indicato dal novellato art. 269 cod. proc. pen.

Anche in tale ambito il Dipartimento ha provveduto a rendere operative numerose attività che discendono dalla normativa sopra evidenziata, predisponendo le postazioni di ascolto.

Si ricorda che ciò è stato fatto a partire dalla primavera del 2018, dimensionando il fabbisogno indicato dal singolo ufficio, anche sulla base del volume delle attività intercettattive effettuate; tali operazioni sono state svolte in questi anni tenendo continue interlocuzioni con gli uffici interessati.

In particolare, con nota del 4 aprile 2018 (prot. 78127) e successiva del 16 aprile 2018 (prot. 87487), si chiedeva agli uffici giudiziari di fornire il dimensionamento del fabbisogno delle sale di ascolto relative all’avvio della nuova disciplina delle intercettazioni.

Si ricorda come in virtù di tali dimensionamenti si sia provveduto alla fornitura di arredi, di pc portatili già configurati in modo tale da supportare i software dedicati, all’adeguamento degli impianti elettrici, offrendo il supporto logistico ed organizzativo agli uffici requirenti di primo grado.

Quanto alle sale server ed alle sale di ascolto, va rinnovata l’importante avvertenza per cui “al fine di evitare possibili disservizi causati da un uso improprio dell’impianto elettrico e garantire la corretta funzionalità e continuità del servizio, si raccomanda di non aggiungere ulteriori carichi elettrici che assorbendo nuova potenza potrebbero causare un sovraccarico del sistema e il conseguente collasso. Gli impianti realizzati sono infatti stati progettati per le esigenze della sala CIT riscontrate all’atto dei sopralluoghi:
ogni aggiunta di apparecchiature dovrà pertanto tenere conto preventivamente della richiesta di potenza degli impianti presenti”
(si veda quanto più diffusamente dettagliato sul punto nella nota m_dg.DOG.27/05/2020.0084600.U).

Sul piano della gestione delle sale per le intercettazioni e delle sale di ascolto, appare appena il caso di sottolineare quanto ripetutamente emerso nel corso degli incontri degli ultimi mesi in ordine alle misure di sanificazione e di protezione degli utenti e, al medesimo fine, si ricordano gli interventi autorizzati per l’installazione di dispositivi di tutela della salute e di garanzia del distanziamento. Si è trattato e si tratta di interventi indispensabili per garantire la compiuta operatività delle infrastrutture realizzate anche in periodo di emergenza epidemiologica.

Ulteriore impegno è stato profuso per l’allestimento e la messa in sicurezza di tali ambienti, al fine di adempiere alle previsioni normative che diverranno obbligatorie il 1° settembre 2020, in particolare:

  • Allestimento delle 140 sale di ascolto e relativi acquisti di materiale;
  • rafforzamenti dell’impiantistica elettrica anche per la gestione dell’areazione;
  • cablaggio delle 140 sale d’ascolto;
  • configurazione dei pc portatili istallati nelle sale d’ascolto in modo da consentire l’accesso in modalità sicura (“totem”) unicamente agli applicativi dedicati alle intercettazioni, con previsione di una one time password e tracciatura degli accessi delle attività compiute da coloro che accedono all’archivio delle intercettazioni;
  • previsione di un collegamento in grado di consentire agli utenti interni l’accesso in sicurezza dalle proprie postazioni fisiche alle postazioni virtuali sia per l’ascolto che per le operazioni di amministrazione, conferimento, inserimento richieste ed autorizzazioni all’accesso all’archivio delle intercettazioni;
  • assistenza tecnica che garantisce il continuo aggiornamento del software, lamanutenzione sistemistica, il supporto giornaliero e senza soluzione di continuità al funzionamento delle reti.

Nel corso delle interlocuzioni con gli uffici è emersa la necessità di chiarire che l’impiantistica realizzata è di complessità tale da rendere opportuno rinnovare l’invito  affinché gli impianti medesimi non subiscano interventi di qualsiasi natura che possano comportarne il sovraccarico.

Nel corso del regime emergenziale – o comunque nella prospettiva di un suo possibile perdurare oltre il limite attualmente previsto – pare opportuno ricordare che, anche negli ambienti sopraindicati, siano osservate le disposizioni, i provvedimenti e le prescrizioni sul contrasto alla diffusione del CIVID-19.

Si ricorda, altresì, che il dimensionamento delle sale di ascolto per la fase di avvio della nuova disciplina delle intercettazioni resta, allo stato, quello approvato dalle competenti Direzioni generali e già realizzato.

3. La sicurezza delle sale CIT e delle sale di ascolto.

Le politiche di sicurezza informatica, logistica e organizzativa degli apparati e dei luoghi dedicati all’avvio della nuova disciplina del sistema delle intercettazioni sono obiettivo fondamentale su cui il Dipartimento ha lavorato in questi anni in costante contatto con gli uffici interessati e costituiscono presidio di assoluta innovazione dell’intero sistema.

Questo Dipartimento è intervenuto dotando gli uffici giudiziari di sistemi avanzati di sicurezza inerenti agli accessi ai luoghi sensibili deputati a tutte le attività tecniche di intercettazione.

È stato, pertanto, realizzato un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta risoluzione, registratori digitali, monitor di controllo e infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle immagini nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Sul piano operativo è opportuno segnalare che all’individuazione e verifica della legittimazione dei soggetti che richiedono l’accesso all’archivio delle intercettazioni si perviene mediante un registro informatico denominato Mod. 37-bis – appositamente creato e reso operativo – che conserverà traccia dell’identità dei soggetti che accedono all’archivio medesimo, dell’ora iniziale e finale dell’accesso, nonché degli atti dei quali è stata autorizzata la consultazione.

In tale contesto appare necessario ed opportuno ricordare che, se il decreto adottato il 28 ottobre 1993 dai Ministri della giustizia e dell’interno assegna al Procuratore generale presso la Corte di appello la competenza ad adottare i provvedimenti necessari a presidiare la sicurezza delle strutture nelle quali si svolge l’attività giudiziaria, soltanto ai Procuratori della Repubblica – per esplicita scelta legislativa – compete ogni aspetto relativo alla gestione delle sale per le intercettazioni e delle sale di ascolto, ai sensi della normativa primaria suesposta nonché del decreto ministeriale 20 aprile 2018.

Pare altresì opportuno ricordare che compete al Procuratore della Repubblica l’individuazione del personale addetto all’identificazione ed al rilascio dei titoli di legittimazione all’accesso all’archivio, anche in considerazione della necessità di consentire l’accesso al nuovo registro informatico Mod. 37-bis.

È emersa, a quest’ultimo riguardo, nel corso delle interlocuzioni con la magistratura e l’avvocatura la questione relativa all’esatta individuazione dei soggetti legittimati all’accesso presso le sale d’ascolto: in particolare, la questione ha riguardato coloro che svolgono la pratica forense nonché gli ausiliari del difensore. La soluzione della questione appare di particolare delicatezza: quanto ai praticanti l’obbligo di riservatezza che incombe loro e la parificazione sotto il profilo disciplinare della loro posizione a quella degli avvocati (sentenza Consiglio Nazionale Forense n. 93 del 2019 e sentenza Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 9166/2008) fanno propendere per la possibilità di una valutazione positiva di eventuali richieste di accesso del praticante forense, al seguito del proprio dominus.

Maggiore complessità riveste invece la questione relativa ad ausiliari del difensore (ad esempio, consulente tecnico) in considerazione del tenore della disciplina legislativa al riguardo: l’articolo 89 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., infatti, mentre consente l’accesso all’archivio digitale delle intercettazioni gli ausiliari del giudice e gli ausiliari del pubblico ministero, cita esclusivamente l’interprete quale assistente del difensore. Nell’interpretazione della disposizione, tuttavia, dovrà essere presa in considerazione la funzione propria dell’archivio digitale e l’assenza nella disciplina medesima di qualsiasi intento limitativo delle facoltà difensive: la prudente valutazione di istanze di accesso adeguatamente motivate dovrà, allora, confrontarsi non solo con il dato letterale della norma ma anche con la sua funzione di tutela della riservatezza di terzi.

Sul punto dall’applicazione concreta certamente emergeranno le migliori prassi interpretative.

4. Il personale dedicato ed indicato a presidio sale di ascolto e di altre operazioni

Riveste indubbiamente delicato tema quello del personale da dedicare alle operazioni di conferimento, a quelle di digitalizzazione dell’apparato documentale, nonché alla vigilanza dell’accesso alle sale di ascolto.
Più in generale nella consapevolezza che il fabbisogno di personale degli uffici giudiziari, ivi compresi le procure della Repubblica sia da tempo carente, il Dipartimento su impulso del Ministro ha da tempo posto in essere una serie di politiche assunzionali per rafforzare gli organici degli uffici.

È in corso di attuazione il piano assunzionale approvato con D.M. del 13 giugno 2019.

A breve, tra fine luglio e settembre, si concluderanno le operazioni di integrale scorrimento di assistenti giudiziari del concorso per 800 posti bandito il 18 novembre 2016, e riprenderà il concorso per 2.242 posti di funzionari giudiziari bandito il 17 luglio 2019.

La selezione mediante avviamento da parte dei Centri Provinciali per l’Impiego di 616 posti di operatore giudiziario (profilo professionale fondamentale per le attività di immissione dati e di gestione telematica non complessa degli atti anche mediante sistemi informatici) è in corso di definizione e, nelle realtà territoriali più virtuose, si sono già avute le prime assunzioni. L’analoga finalità di “assicurare l’avvio della digitalizzazione del processo penale” è altresì alla base delle misure straordinarie di reclutamento, anche in sovrannumero rispetto all’attuale pianta organica, di ulteriori 1.000 operatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, appena convertito in legge.

In sede di concreto avvio delle intercettazioni la Direzione generale dei sistemi informativi provvederà, inoltre, ad affiancare tecnici specializzati al personale in servizio, specialmente per le operazioni di conferimento e prima digitalizzazione.
Ciò premesso indubbiamente tutte le operazioni inerenti al procedimento di digitalizzazione delle intercettazioni, secondo la novella operativa dal 1° settembre, devono essere presidiati da personale specificamente incaricato dal procuratore della Repubblica.

  • il personale individuato dal procuratore della Repubblica provvederà alle operazioni di conferimento;
  • il personale individuato dal Procuratore della Repubblica vigilerà sull’accesso alle sale di ascolto da parte dei soggetti legittimati, previamente dotati di codici identificativi generati dal sistema informativo di gestione degli accessi ai sistemi stessi;
  • il personale potrà essere individuato tra il personale amministrativo o tra gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria, nell’ambito di scelte organizzative discrezionali che competono unicamente al capo dell’ufficio giudiziario.
    L’incarico delle specifiche funzioni di vigilanza e verifica, infatti, non può che essere conferito dal procuratore della Repubblica quale titolare della responsabilità della sicurezza sugli accessi ai sistemi di intercettazione e di ascolto, ferme ovviamente le competenze proprie del procuratore generale del distretto per quanto attiene alla sicurezza delle strutture ove si svolge l’attività giudiziaria;
  • il personale amministrativo attenderà, secondo le normali incombenze, alle operazioni di annotazioni dei relativi registi informatici e degli applicativi documentali appositamente dedicati.

Si ricorda, pertanto, che compete al Procuratore della Repubblica l’individuazione del personale incaricato delle operazioni di conferimento e di quelle successive relative alla vigilanza sull’accesso alle sale di ascolto da parte dei soggetti legittimati ed all’annotazione sul registro informatico.

5. La struttura informatica dedicata.

Il sistema tecnologico previgente era direttamente gestito dalle società incaricate dalle singole procure determinando quindi un sistema molto frammentato.

In tale contesto, prima ancora degli interventi legislativi e regolamentari, sono intervenute le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, che rappresentano tuttora un punto di riferimento ed una chiave di lettura per l’interpretazione delle disposizioni oggi vigenti.

Al fine dell’adeguamento tecnologico alla nuova normativa, come noto, sono stati predisposti da parte della Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati l’infrastruttura tecnologica, i software necessari, con adeguamento dell’hardware anche mediante nuovi acquisti.

Alla luce di quanto appena esposto, può affermarsi che l’archivio digitale garantisce appieno, fin dal momento della trasmissione del contenuto delle intercettazioni al pubblico ministero, la tutela rafforzata della riservatezza del materiale relativo alle intercettazioni e la sua immodificabilità, oltre ovviamente al controllo su ogni eventuale operazione effettuata sul predetto materiale.

Ovviamente il percorso di avvicinamento al processo penale telematico e quindi alla gestione interamente informatica di tutta la fase delle intercettazioni – che avverrà mediante emissione di uno o più decreti ministeriali, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 161 – determinerà l’aggiungersi di ulteriori parametri di dialogo informatico, che verranno dettagliati mediante adeguamento delle specifiche tecniche (per es. autenticazioni forti al momento del deposito o del conferimento).

Quanto alla consultazione dell’archivio delle intercettazioni, si rappresenta quanto segue:

  • La consultazione è assicurata, in attuazione con quanto richiesto dal decreto ministeriale 20 aprile 2018, in modalità informatica e con caratteristiche di assoluta sicurezza;
  • Verranno rilasciate le password di accesso esclusivamente ai soggetti legittimati e autorizzati dal Capo dell’ufficio o da suo delegato, per il tempo strettamente necessario alla consultazione degli atti ed alla fruizione dei contenuti (ascolto delle conversazioni, visione dei filmati nonché delle ulteriori risultanze delle attività di captazione).
  • Personale dedicato preposto presso la sala ascolto annoterà la presenza del soggetto legittimato per poi, dopo averne accertato l’identità, assegnare al predetto una postazione securizzata ove, previo inserimento delle credenziali rilasciate all’atto della autorizzazione, potrà accedere al sistema e consultare i relativi contenuti oggetto della richiesta.

Al contempo la tutela della riservatezza dei dati personali trattati per ragioni di giustizia ed in materia di intercettazioni viene già attualmente garantita anche mediante la “cancellazione sicura, alla cessazione del rapporto contrattuale, dei contenuti registrati nei server e negli altri apparati delle società noleggiatrici esterne che forniscono la strumentazione hardware”, secondo quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento reso in data 18 luglio 2013. La visione coordinata del dato normativo e delle prescrizioni del Garante inducono a ritenere che alla cancellazione da parte delle società private debba procedersi quantomeno alla cessazione di ogni singolo rapporto contrattuale di noleggio.

Si ricorda, al riguardo, che il rispetto delle misure previste dal Garante di competenza del Ministero della giustizia o del singolo procuratore della Repubblica è oggetto di  monitoraggio semestrale mediante la compilazione da parte del procuratore della Repubblica o di un suo delegato di un forum dedicato.

Pur di fronte al silenzio delle norme codicistiche, rispetto ai dubbi emersi al riguardo, appare necessario riaffermare la necessità di proseguire nelle azioni volte a garantire il rispetto delle misure previste dal Garante, tuttora valide ed efficaci, anche con specifico riguardo al sopraindicato tema della cancellazione dei dati, prescrizioni valide anche nel nuovo regime della disciplina delle intercettazioni.

Nello stesso senso si richiede di proseguire nelle comunicazioni semestrali per agevolare, anche alla luce delle nuove disposizioni, il monitoraggio da parte del Ministero.

6. Le ulteriori misure di sicurezza e l’attività di riversamento nell’archivio digitale.

Com’è noto, uno specifico software arricchisce il complesso delle misure di sicurezza nella delicata attività di riversamento dei risultati della captazione nell’archivio digitale:
ogni attività compiuta dalle società fornitrici è, pertanto, monitorata costantemente e verificabile ex post.

Il sistema opererà l’integrale registrazione informatica delle attività i cui esiti saranno nella esclusiva disponibilità dei procuratori della Repubblica pur fisicamente allocati in sale server nazionali gestite dal Ministero della giustizia.

Si tratta della piattaforma di gestione degli accessi privilegiati (Bomgar), che i fornitori delle intercettazioni e i tecnici dell’assistenza dovranno utilizzare per eseguire qualsiasi intervento di amministrazione ordinaria e manutenzione straordinaria, anche da remoto. A tale piattaforma di sicurezza è stata, poi, affiancata una infrastruttura di Log Management: i log relativi ai sistemi dei fornitori e all’archivio digitale vengono inviati in automatico alla infrastruttura centralizzata.

Tale complessa infrastruttura fisica ed informatica opera per rendere sicure le attività di intercettazione e l’accesso all’archivio digitale. Tra tali fasi si pone la delicata attività di riversamento dei risultati della captazione nell’archivio digitale: si tratta della fase di conferimento che il legislatore richiede sia effettuata immediatamente dopo la cessazione delle operazioni.

La delicatezza di tale fase impone alcune considerazioni di carattere organizzativo, al di là degli aspetti più propriamente interpretativi.

Con la realizzazione dell’archivio digitale delle intercettazioni, il legislatore ha inteso affidare ai procuratori della Repubblica le leve del controllo di sicurezza sui sistemi: proprio per il raggiungimento di tale primario obiettivo, appare necessario che le attività di conferimento siano compiute da personale specificamente incaricato dal capo dell’ufficio requirente, evitando che si riproducano, in questa fase, gli effetti distorsivi verificatisi in passato di una sostanziale delega in bianco alle società fornitrici.

A tale fine, alla capillare attività di formazione del personale che sarà individuato dai procuratori della Repubblica seguiranno incontri ristretti per il superamento di ogni difficoltà operativa e tecnica, anche mediante le competenti Direzioni generali.

L’attività di conferimento, a tal fine, nelle fasi di primo esercizio del sistema potrà essere effettuata attraverso un processo standardizzato posto in essere dal personale incaricato dal procuratore della Repubblica.
Tutte le attività compiute dagli utenti abilitati sono monitorate dal procuratore della Repubblica che avrà a disposizione una apposita consolle dalla quale è possibile accedere a tutti i log dell’apparato.

Si evidenzia infine che non potrà essere fatto ricorso a software di conferimento, non elaborati o validati dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

7. Protocolli tra procure della Repubblica presso il tribunale e procure della Repubblica presso tribunale per i minorenni

Nel corso degli incontri effettuati nel mese di gennaio 2020 con gli uffici giudiziari, venivano evidenziate una serie di difficoltà organizzative e logistiche delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, carenti non solo di risorse logistiche ma soprattutto di quelle di personale amministrativo. E’ stata in tale sede concordata quindi la realizzazione di una proficua interazione tra gli uffici della procura della Repubblica presso il Tribunale e quelli della procura della Repubblica presso tribunale per i minorenni, al fine di stipulare un apposito protocollo.

Data la complessità delle infrastrutture realizzate presso le procure della Repubblica e lo sforzo organizzativo che si richiede agli uffici requirenti, come già evidenziato nella nota circolare di questo Dipartimento del 31 gennaio 2020 attraverso la quale è stato diffuso un modello standard di protocollo (numero di prot. _dg.DOG.31-01-2020.0020255.U), si evidenzia nuovamente, in questa sede, l’opportunità di procedere alla sottoscrizioni di protocolli di intesa con le procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, al fine di agevolare la fruizione e la gestione congiunta delle strutture presenti presso gli uffici requirenti presso i tribunali ordinari.

Roma, 20 luglio 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini