Circolare 23 giugno 2020 - Circolare attuativa del decreto interministeriale 30 dicembre 2019, recante la determinazione annuale delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l’individuazione dei requisiti per l’attribuzione delle borse di studio per l’anno 2019. Istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli Uffici giudiziari

23 giugno 2020

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati

Il Direttore Generale

 

Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Signor Procuratore generale della Corte di Cassazione
Ai Signori Presidenti di Corte di appello
Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di appello

Loro sedi

OGGETTO: Circolare attuativa del decreto interministeriale 30 dicembre 2019, recante La determinazione annuale delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l’individuazione dei requisiti per l’attribuzione delle borse di studio per l’anno 2019. Istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli Uffici giudiziari.

Premessa

La presente circolare determina modalità e tempi di riattivazione della procedura per la richiesta ed assegnazione delle borse di studio in favore dei soggetti che hanno svolto tirocini formativi ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, per l’anno 2019, procedura sospesa a decorrere dal 10 marzo 2020 con Circolare di questa Direzione Generale prot. n. 50683.U del 11.03.2020 per le evidenti necessità di tutela della salute dei soggetti interessati in ragione della emergenza sanitaria e dello stato pandemico in atto.

La Circolare attuativa del decreto interministeriale 30 dicembre 2019 emanata da questa Direzione Generale il 13.2.2020 e la Circolare sospensiva emanata da questa Direzione Generle il 11.3.2020 devono ritenersi, pertanto, integrate ed aggiornate dalla presente Circolare.

Gli Uffici Giudiziari coinvolti nella procedura sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle modalità e tempistiche degli adempimenti indicati nella presente Circolare, tenuto conto dell’inevitabile ritardo conseguente alla doverosa sospensione della procedura già attivata.

Il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 dicembre 2019, reca la determinazione annuale delle risorse destinate all’erogazione delle borse di studio per coloro che abbiano svolto i tirocini formativi di cui all’art. 73, del d.l. n. 69 del 2013, per l’anno 2019, individuandone i requisiti di attribuzione.

In particolare, le borse di studio sono attribuite a coloro che - ammessi allo stage - ne facciano richiesta, fino all’esaurimento delle risorse disponibili (nell’ambito della quota del Fondo Unico Giustizia assegnata al Ministero della Giustizia nell’esercizio finanziario 2019) e nel rispetto delle modalità di seguito precisate.

Il citato decreto interministeriale rimanda la definizione delle modalità di trasmissione dei dati suddetti da parte degli Uffici giudiziari ad apposita circolare di questa Direzione Generale.

Con la presente Circolare, oltre a riportarsi in maniera essenziale la disciplina relativa all’erogazione dei benefici di che trattasi, vengono dettate specifiche indicazioni sui precipui incombenti gravanti sui diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Allo scopo di rendere più fluido, efficace ed efficiente il processo di raccolta dei dati e di elaborazione della graduatoria, tenuto conto della estrema celerità della procedura, caratterizzata da tempi ristretti ed esattamente predeterminati per ciascun segmento di attività, si raccomanda di procedere puntualmente nei termini di seguito chiariti.

 

  1. Presentazione ed eventuale integrazione della domanda

I soggetti istituzionali deputati dovranno verificare il rispetto delle modalità di formalizzazione della domanda prescritte dal decreto in oggetto e di seguito specificate.

Il tirocinante che intende chiedere la borsa di studio per il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/2013, svolto nel corso dell’anno 2019, dovrà presentare apposita domanda in formato cartaceo all’Ufficio giudiziario ove ha svolto lo stage, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare e comunque pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia.

La domanda – si ribadisce – da presentarsi esclusivamente utilizzando l’allegato modulo, deve indicare, a pena di inammissibilità:

  • le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
  • la data di inizio del tirocinio, il valore dell’indicatore ISEE-U, cioè l’ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario (cosiddetto ISEE-U);
  • l’indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale si desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

Alla domanda deve essere necessariamente allegata l’attestazione ISEE-U, rilasciata in data successiva al 1° gennaio 2020.

Si precisa che non potrà comunque essere ritenuta sufficiente la mera allegazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) o dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda volta ad ottenere l’attestazione del valore ISEE-U al CAF, all’INPS o ad altro ente autorizzato al rilascio. Del pari, non sarà valido l’esito di una mera simulazione di calcolo ISEE-U, che non costituisce certificazione.

La richiesta di borsa di studio potrà, ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero essere sottoscritta e presentata o spedita all’Ufficio giudiziario ove viene svolto il tirocinio, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso, al fine del rispetto del termine, vale la data di spedizione.

La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata esclusivamente presso l’Ufficio giudiziario della giustizia ordinaria dove è stato svolto il tirocinio (nell’ipotesi di svolgimento del tirocinio in una pluralità di sedi v. infra).  Le domande dovranno essere ricevute da ciascun Ufficio giudiziario e non dovranno in nessun caso essere inviate direttamente da parte del richiedente a questa Amministrazione.

La domanda, qualora non depositata con modalità cartacee sopra indicate, potrà  essere presentata in modalità telematica (email pec) mediante le seguenti operazioni:

  • invio da indirizzo email pec nella titolarità del tirocinante istante (mittente) all’indirizzo email pec istituzionale dell’ufficio giudiziario di svolgimento del tirocinio (destinatario);
  • allegazione alla email pec in formato pdf dei documenti sopra indicati (modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto, attestazione ISEE-U, copia del documento di identità); l’utilizzo delle email pec sia per l’invio che per la ricezione della domanda telematica è indispensabile, e non suscettibile di sistemi sostitutivi, al fine di garantire l’autenticazione del mittente e la certezza della data di spedizione e ricezione della domanda di assegnazione della borsa di studio;
  • indicazione nell’oggetto della mail della dicitura “domanda borsa di studio” seguita dal cognome e nome del mittente (es. “domanda borsa di studio (Rossi Maria)”).

Si precisa, pertanto, che l’inoltro in via telematica è consentito unicamente da mittene pec (tirocinante) verso destinatario pec (ufficio giudiziario) e che la mancata osservanza di tali modalità comporta l’inammissibilità della domanda.

Si precisa e specifica, inoltre, che saranno considerate non legittimamente presentate, ed inammissibili, le domande inviate da un indirizzo email pec non riferibile direttamente al singolo tirocinante-persona fisica o, cumultativamte, da indirizzi email riferenti ad associazioni o comitati od enti.

Si invitano e raccomandano gli uffici di primo grado riceventi le istanze per via telematica allo scrupoloso e continuativo controllo e corretto smistamento della posta in arrivo sull’indirizzo pec dell’ufficio durante il periodo di presentazione della domanda di seguito indicato (25 agosto – 14 settembre).

Come noto, la presentazione deve intervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La pubblicazione è avvenuta in Gazzetta Ufficiale numero 50 del 28 febbraio 2020, Serie Generale. In base alla precedente Circolare, già oggetto di sospensione, il termine ultimo per la presentazione delle domande sarebbe venuto a scadere il 29 marzo 2020.

In ragione della intervenuta sospensione della procedura per lo stato emergenziale, il nuovo termine di decorrenza per la presentazione delle domande viene oggi indicato nella data del 25 agosto 2020.

Tenuto conto del periodo validamente intercorso prima della sospensione della procedura, pari a giorni 10 (dal 29 febbraio al 10 marzo c.a.), il termine residuo per il deposito delle domanda, decorrente dal predetto 25 agosto p.v., è pari a giorni 20, con scadenza  al 14 settembre 2020.

Si precisa che le domande depositate nel richiamato periodo intercorrente dal 29 febbraio al 10 marzo 2020 devono intendersi tempestivamente proposte.

Si ribadisce che qualora la domanda sia incompleta, l’ufficio assegna un termine perentorio per consentire all’interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. In tal caso, il termine per tali adempimenti, è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato (14 settembre 2020) e, quindi, non oltre il 24 settembre 2010.

La tardività della presentazione della domanda determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell’attribuzione della borsa di studio.

 

  1. Trasmissione dai singoli uffici giudiziari ai Capi di Corte. Invio dei dati validati al Ministero.

Gli Uffici giudiziari di primo grado della giustizia ordinaria trasmetteranno, come di seguito specificato, al competente Ufficio di Corte (Corte di Appello e relativa Procura Generale, rispettivamente per gli Uffici giudicanti e requirenti) le domande di borsa di studio per l’anno 2019, comprensive degli allegati.

La trasmissione da parte degli Uffici di primo grado agli Uffici di Corte delle domande con la relativa documentazione deve avvenire progressivamente e comunque non oltre il termine di 5 giorni dalla perenzione del termine di presentazione delle domande (14 settembre 2010) o di integrazione delle domande incomplete (24 settembre 2020) sopra indicato. Di conseguenza gli uffici di primo grado sono tenuti a trasmettere agli Uffici di Corte

  • le domande complete e tempestive (ricevute entro il 14 settembre 2020) entro e non oltre il 19 settembre 2020;
  • le domande incomplete ma correttamente integrate (entro il 24 settembre 2020) entro e non oltre il 29 settembre 2020.

La Corte di Cassazione e la relativa Procura Generale (per i propri rispettivi tirocinanti), tutti i suddetti Uffici di secondo grado delle Corti di Appello, trasmetteranno a questo Ministero – entro il termine perentorio del 4 ottobre 2020 – i soli dati necessari per formare la graduatoria, (i nominativi di coloro che hanno presentato ritualmente la domanda, indicando per ciascuno di essi il valore dell’ISEE-U), immettendoli nell’apposito applicativo “Tirocini formativi” fornito dalla DGSIA.

L’immissione dei dati da trasmettere a questa amministrazione, da parte dei soggetti indicati, dovrà avvenire nel rispetto delle Linee guida del software dedicato “Tirocini Formativi”, predisposte dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ed allegate alla presente circolare. Si invitano gli Uffici a eseguire correttamente la procedura di immissione dei dati sino alla fase finale indicata ai punti 6 e 7 delle Linee Guida (stampa della ricevuta e prospetto domande inoltrate). Si precisa che non dovranno essere inseriti i nominativi dei tirocinanti le cui domande di borsa di studio siano valutate inammissibili (es. per tardività, per mancato rispetto delle forme previste, etc.).

 

Si segnala che le predette Linee guida prevedono, a supporto delle attività connesse con l’uso del software, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica (tirocini2019@giustizia.it), che è utilizzabile per qualsiasi richiesta di informazioni, ai fini di assicurare ogni necessario sostegno alle attività di importazione dei dati e di popolamento del database.

Secondo le indicazioni della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, il 2 marzo 2020 è avvenuto l’avvio in esercizio del suddetto applicativo. Quindi è già possibile l’inserimento – anche progressivo e non simultaneo – dei dati per l’erogazione della borsa di studio da parte della Corte di Cassazione e della relativa Procura Generale, delle Corti d’Appello e delle relative Procure Generali.

In conseguenza del sistema di preclusioni delineato dal decreto interministeriale del 30.12.2019, la mancata comunicazione di uno o più nominativi ne renderà impossibile il successivo inserimento nella graduatoria finale. Non sarà dunque possibile integrare i dati già trasmessi a questo Ministero, dopo la scadenza del termine previsto per tale incombente.

In tale direzione, si ribadisce che, ai fini della elaborazione della graduatoria, verranno presi in considerazione solo i dati trasmessi dagli Uffici suddetti mediante tale applicativo, con ogni conseguente responsabilità a carico dei medesimi per errori, omissioni, ritardi o anomalie di trasmissione.

  1. Criteri essenziali di riferimento

Al fine di consentire agli Uffici giudiziari di operare in maniera uniforme, si precisa che:

  1. I periodi di sospensione dell’attività di stage (in vista di una sua futura ripresa nella medesima sede e per un giustificato motivo: ad esempio, per gravidanza e puerperio), qualora formalmente autorizzati dal Capo dell’Ufficio giudiziario dove si svolge il tirocinio, non sono motivo di esclusione dal beneficio della borsa di studio, che dovrà ovviamente essere considerata solo per i periodi effettivamente svolti.
  2. In attesa di una più organica regolamentazione dell’istituto, anche d’intesa col CSM, l’intervenuto mutamento in itinere della sede di svolgimento del tirocinio formativo potrà essere considerato – secondo le circostanze del caso concreto - non ostativo rispetto all’erogazione della borsa di studio, in presenza di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio di destinazione e di quello di provenienza. Nel caso in questione, il richiedente avrà l’onere di presentare, presso ciascun ufficio di svolgimento del tirocinio, una domanda per ogni singolo periodo di stage svolto continuativamente.
  3. In tutti i casi di eventuale interruzione in itinere dello stage o di carenza sopravvenuta, anche se temporanea, dei presupposti di erogazione della borsa di studio, il Capo dell’ufficio dovrà formulare specifica indicazione in tal senso (cfr. art. 73, comma 9 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69). Resta fermo il diritto all’erogazione della borsa per il periodo effettivamente svolto.
  4. La definitiva rinuncia al tirocinio formativo non preclude l’erogazione della borsa di studio per il periodo effettivamente svolto.

 

  1. Termini

Per chiarezza espositiva e sintesi operativa si riportano di seguito i termini rilevanti per il perfezionamento della procedura in oggetto:

  • 25 agosto 2020 nuova decorrenza del residuo termine per la presentazione della domanda in forma cartacea (deposito) o telematica (invio email pec) da parte del tirocinante istante;
  • 14 settembre 2020 scadenza del termine perentorio per la presentazione della domanda in forma cartacea (deposito) o telematica (invio/ricezione pec) da parte del tirocinante istante e per la ricezione da parte degli uffici;
  • 19 settembre 2020 termine per la trasmissione delle domande correttamente depositate entro il 14 settembre, con annessa documentazione, da parte degli uffici riceventi di primo grado agli uffici apicali di secondo grado;
  • 24 settembre 2020 termine perentorio per l’integrazione delle domande incomplete depositate dal tirocinante istante;
  • 29 settembre 2020 termine per la trasmissione delle domande correttamente integrate entro il 19 settembre, con annessa documentazione, da parte degli uffici riceventi di primo grado agli uffici apicali di secondo grado;
  • 4 ottobre 2020 termine per l’inserimento dati e la trasmissione telematica delle domande attraverso il software ministeriale sopra indicato, da parte degli Uffici apicali di Secondo Grado.

 

  1. La graduatoria finale

Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per l’invio delle domande da parte degli Uffici giudiziari (e pertanto, nella suddetta scansione temporale, entro il 24 ottobre 2020), questa Direzione Generale predisporrà la graduatoria degli aventi diritto alle borse di studio.

L’atto sarà formato esclusivamente sulla base delle informazioni trasmesse dai menzionati soggetti ordinamentali, senza possibilità di successiva correzione degli eventuali errori compiuti e senza alcuna conseguente responsabilità a carico del Ministero.

La graduatoria predisposta da questa Amministrazione sarà resa poi nota mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

L’accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di graduatoria, formata, a norma dell’articolo 4 del decreto citato, in base al valore crescente dell’ISEE-U calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario.

A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà corrisposta in un’unica soluzione la borsa di studio in base al periodo di stage svolto, computato su base giornaliera.

Resta ferma la più ampia disponibilità di questa Direzione generale a fornire ogni contributo informativo ritenuto di possibile interesse.

Ringraziando per la preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Montagni

Si allega:

  1. Facsimile domanda di attribuzione borsa di studio  (pdf)
  2. Facsimile domanda di attribuzione borsa di studio  (doc)
    [omissis]
     
  3. Linee Guida per l’acquisizione informatizzata della domanda di assegnazione di borsa di studio predisposte da D.G.S.I.A.
    [omissis]