Circolare 13 febbraio 2020 - Circolare attuativa del decreto interministeriale 30 dicembre 2019, recante La determinazione annuale delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l’individuazione dei requisiti per l’attribuzione delle borse di studio per l’anno 2019. Istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli Uffici giudiziari

11 marzo 2020

m-dg-DOG prot. n. 50683.U dell’11.3.2020.

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
Il Direttore Generale

Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Signor Procuratore generale della Corte di Cassazione
Ai Signori Presidenti di Corte di appello
Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di appello
Loro sedi


OGGETTO: SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE di cui alla circolare attuativa del decreto interministeriale 30 dicembre 2019, recante La determinazione annuale delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l’individuazione dei requisiti per l’attribuzione delle borse di studio per l’anno 2019. Istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli Uffici giudiziari.

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 45 del 23-02-2020)

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)  (GU n.59 del 8-3-2020)

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

Atteso lo stato di emergenza ed avuto riguardo alle misure restrittive adottate anche con riferimento alla circolazione delle persone per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale

Rilevate le conseguenti difficoltà per i tirocinanti aspiranti alla borsa di studio ad accedere alle segreterie degli uffici giudiziari per il deposito degli atti e ad ottenere le  attestazioni ISEE-U da allegare alle singole domande

Ferma la validità delle domande ad oggi regolarmente presentate

SOSPENDE

con decorrenza dal 10 marzo 2020 i termini per la presentazione delle domande di borse di studio relative all’anno 2019 e tutti i conseguenziali termini indicati nella circolare in oggetto, sino a nuova comunicazione di questa Direzione Generale, che terrà conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto e delle misure di contenimento eventualmente adottate.

Roma 11 marzo 2020


IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Montagni

 

 


 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
Il Direttore Generale

Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Signor Procuratore generale della Corte di Cassazione
Ai Signori Presidenti di Corte di appello
Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di appello

Loro sedi


OGGETTO: Circolare attuativa del decreto interministeriale 30 dicembre 2019, recante La determinazione annuale delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l’individuazione dei requisiti per l’attribuzione delle borse di studio per l’anno 2019. Istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli Uffici giudiziari.

Premessa

Il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 dicembre 2019, reca la determinazione annuale delle risorse destinate all’erogazione delle borse di studio per coloro che abbiano svolto i tirocini formativi di cui all’art. 73, del d.l. n. 69 del 2013, per l’anno 2019, individuandone i requisiti di attribuzione.

In particolare, le borse di studio sono attribuite a coloro che - ammessi allo stage - ne facciano richiesta, fino all’esaurimento delle risorse disponibili (nell’ambito della quota del Fondo Unico Giustizia assegnata al Ministero della Giustizia nell’esercizio finanziario 2019) e nel rispetto delle modalità di seguito precisate.

Il citato decreto interministeriale rimanda la definizione delle modalità di trasmissione dei dati suddetti da parte degli Uffici giudiziari ad apposita circolare di questa Direzione Generale.

Con la presente circolare, oltre a riportarsi in maniera essenziale la disciplina relativa all’erogazione dei benefici di che trattasi, vengono dettate specifiche indicazioni sui precipui incombenti gravanti sui diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Allo scopo di rendere più fluido, efficace ed efficiente il processo di raccolta dei dati e di elaborazione della graduatoria, tenuto conto della estrema celerità della procedura, caratterizzata da tempi ristretti ed esattamente predeterminati per ciascun segmento di attività, sia permesso raccomandare alle SS.LL. di procedere puntualmente nei termini di seguito chiariti.

Tale ultima raccomandazione, finalizzata a garantire il rispetto puntuale e scrupoloso delle prescrizioni del decreto, si palesa oggi più che mai stringente, tenuto conto delle gravissime criticità emerse nelle ultime due tornate di assegnazione dei medesimi benefici, nei termini di seguito indicati.

Segue: le criticità emerse nell’anno 2019

La procedura di assegnazione delle borse di studio indetta nell’anno 2019 si è svolta con grandi difficoltà operative, ha generato diversi contenziosi giudiziari ed ha causato una gravissima complicazione della complessiva attività di gestione della procedura.

Tutte le anomalie emerse sono state conseguenza di errori valutativi, di validazione o di trasmissione delle domande da parte degli uffici giudiziari, alcuni dei quali denunciati anche a distanza di tempo della definitiva approvazione della graduatoria.

Per evitare conseguenze e responsabilità ulteriori, con un enorme impegno conservativo ed in via del tutto eccezionale, questa Amministrazione ha proceduto, grazie allo stanziamento sopravvenuto di risorse aggiuntive, al recupero postumo delle posizioni dei numerosi aventi diritto, pretermessi nella graduatoria solo per l’errore a monte compiuto dall’ufficio validante.

Onde evitare possibili margini di responsabilità diretta, resta fondamentale garantire il pieno e più rigoroso rispetto del decreto interministeriale di cui all’oggetto e delle istruzioni attuative di seguito precisate.

1. Presentazione ed eventuale integrazione della domanda

I soggetti istituzionali deputati dovranno verificare il rispetto delle modalità di formalizzazione della domanda prescritte dal decreto in oggetto e di seguito specificate.

Il tirocinante che intende chiedere la borsa di studio per il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/2013, svolto nel corso dell’anno 2019, dovrà presentare apposita domanda in formato cartaceo all’Ufficio giudiziario ove ha svolto lo stage, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare e comunque pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia.

La domanda – si ribadisce – da presentarsi esclusivamente utilizzando l’allegato modulo, deve indicare, a pena di inammissibilità:

  • le generalità , i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
  • la data di inizio del tirocinio, il valore dell’indicatore ISEE-U, cioè l’ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario (cosiddetto ISEE-U);
  • l’indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale si desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

Alla domanda deve essere necessariamente allegata l’attestazione ISEE-U, rilasciata in data successiva al 1° gennaio 2020.

Si precisa che non potrà comunque essere ritenuta sufficiente la mera allegazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) o dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda volta ad ottenere l’attestazione del valore ISEE-U al CAF, all’INPS o ad altro ente autorizzato al rilascio. Del pari, non sarà valido l’esito di una mera simulazione di calcolo ISEE-U, che non costituisce certificazione.

La richiesta di borsa di studio potrà, ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero essere sottoscritta e presentata o spedita all’Ufficio giudiziario ove viene svolto il tirocinio, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso, al fine del rispetto del termine, vale la data di spedizione.

La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata esclusivamente presso l’Ufficio giudiziario della giustizia ordinaria dove è stato svolto il tirocinio (v. infra in caso di pluralità di sedi).  Le domande dovranno essere ricevute da ciascun Ufficio giudiziario e non dovranno in nessun caso essere inviate direttamente da parte del richiedente a questa Amministrazione.

La domanda produce effetti esclusivamente per la frazione di tirocinio formativo svolta nell’anno solare 2019, anche se esso abbia avuto inizio nel 2018 e/o si sia protratto anche nel 2020, ai fini dell’inserimento nella graduatoria relativa all’anno 2019.

La presentazione dovrà, sempre a pena di inammissibilità, intervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La pubblicazione, salvo imprevisti eventualmente sopravvenienti, è stata allo stato concordata con l’Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti del Dipartimento per gli Affari di Giustizia per il numero del 28 febbraio 2020, Serie Generale (di modo che, in questo caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande verrebbe a scadere il 29 marzo 2020).

Quando la domanda è incompleta, l’ufficio assegna un termine perentorio per consentire all’interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. In tal caso il termine è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato (29 marzo 2020).

La tardività della presentazione della domanda determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell’attribuzione della borsa di studio.

2. Trasmissione dai singoli uffici giudiziari ai Capi di Corte. Invio dei dati validati al Ministero.

Gli Uffici giudiziari di primo grado della giustizia ordinaria trasmetteranno, come di seguito specificato, al competente Ufficio di Corte (Corte di Appello e relativa Procura Generale, rispettivamente per gli Uffici giudicanti e requirenti) le domande di borsa di studio per l’anno 2019, comprensive degli allegati.

La Corte di Cassazione e la relativa Procura Generale (per i propri rispettivi tirocinanti), tutti i suddetti Uffici di secondo grado delle Corti di Appello trasmetteranno a questo Ministero – entro il termine perentorio del 18 aprile 2020 – i soli dati necessari per formare la graduatoria, (i nominativi di coloro che hanno presentato ritualmente la domanda, indicando per ciascuno di essi il valore dell’ISEE-U), immettendoli nell’apposito applicativo “Tirocini formativi” fornito dalla DGSIA.

La trasmissione, da parte dei soggetti di cui al capoverso che precede, a questa Direzione dei singoli nominativi, con indicazione di tutti i dati richiesti dalla normativa, costituisce atto di formale validazione di ciascuna richiesta, equipollente all’attestazione della sua ammissibilità e di esistenza dei presupposti per il conseguimento della borsa di studio, nei limiti delle risorse disponibili.

Si richiama pertanto l’attenzione delle SS.LL. sulla precisa consistenza dei requisiti di ammissione al tirocinio previsti dall’art. 73, cit. e sui requisiti di ammissibilità della richiesta di borsa di studio previsti dall’art. 3 del decreto interministeriale menzionato (oltre a quanto sopra chiarito in merito alla attestazione ISEE-U).

Non dovranno essere inseriti i nominativi dei tirocinanti le cui domande di borsa di studio siano valutate inammissibili (es. per tardività, per mancato rispetto delle forme previste, etc.).

L’immissione dei dati da trasmettere a questa amministrazione, da parte dei soggetti indicati, dovrà avvenire nel rispetto delle Linee guida del software dedicato “Tirocini Formativi”, predisposte dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ed allegate alla presente circolare. Si invitano gli Uffici a eseguire correttamente la procedura di immissione dei dati sino alla fase finale indicata ai punti 6 e 7 delle Linee Guida (stampa della ricevuta e prospetto domande inoltrate). 

Si segnala che le predette Linee guida prevedono, a supporto delle attività connesse con l’uso del software, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica (tirocini2019@giustizia.it), che è utilizzabile per qualsiasi richiesta di informazioni, ai fini di assicurare ogni necessario sostegno alle attività di importazione dei dati e di popolamento del database.

Secondo le indicazioni della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, il 2 marzo 2020, avverrà l’avvio in esercizio del suddetto applicativo. Quindi a partire da tale ultima data sarà possibile l’inserimento – anche progressivo e non simultaneo – dei dati per l’erogazione della borsa di studio da parte della Corte di Cassazione e della relativa Procura Generale, delle Corti d’Appello e delle relative Procure Generali.

In conseguenza del sistema di preclusioni delineato dal decreto interministeriale, la mancata comunicazione di uno o più nominativi ne renderà impossibile il successivo inserimento nella graduatoria finale. Non sarà dunque possibile integrare i dati già trasmessi a questo Ministero, dopo la scadenza del termine previsto per tale incombente.

In tale direzione, sia permesso anche ribadire che, ai fini della elaborazione della graduatoria, verranno presi in considerazione solo i dati trasmessi dagli Uffici suddetti mediante tale applicativo, con ogni conseguente responsabilità a carico dei medesimi per errori, omissioni, ritardi o anomalie di trasmissione.

3. Criteri essenziali di riferimento

Al fine di consentire agli Uffici giudiziari di operare in maniera uniforme, si precisa che:

  1. I periodi di sospensione dell’attività di stage (in vista di una sua futura ripresa nella medesima sede e per un giustificato motivo: ad esempio, per gravidanza e puerperio), qualora formalmente autorizzati dal Capo dell’Ufficio giudiziario dove si svolge il tirocinio, non sono motivo di esclusione dal beneficio della borsa di studio, che dovrà ovviamente essere considerata solo per i periodi effettivamente svolti.
  2. In attesa di una più organica regolamentazione dell’istituto, anche d’intesa col CSM, l’intervenuto mutamento in itinere della sede di svolgimento del tirocinio formativo potrà essere considerato – secondo le circostanze del caso concreto - non ostativo rispetto all’erogazione della borsa di studio, in presenza di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio di destinazione e di quello di provenienza. Nel caso in questione, il richiedente avrà l’onere di presentare, presso ciascun ufficio di svolgimento del tirocinio, una domanda per ogni singolo periodo di stage svolto continuativamente.
  3. In tutti i casi di eventuale interruzione in itinere dello stage o di carenza sopravvenuta, anche se temporanea, dei presupposti di erogazione della borsa di studio, il Capo dell’ufficio dovrà formulare specifica indicazione in tal senso (cfr. art. 73, comma 9 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69). Resta fermo il diritto all’erogazione della borsa per il periodo effettivamente svolto.
  4. La definitiva rinuncia al tirocinio formativo non preclude l’erogazione della borsa di studio per il periodo effettivamente svolto.

4. La graduatoria finale

Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per l’invio delle domande da parte degli Uffici giudiziari (e pertanto, nella suddetta scansione temporale, l’8 maggio 2020), questa Direzione Generale predisporrà la graduatoria degli aventi diritto alle borse di studio.

L’atto sarà formato esclusivamente sulla base delle informazioni trasmesse dai menzionati soggetti ordinamentali, senza possibilità di successiva correzione degli eventuali errori compiuti e senza alcuna conseguente responsabilità a carico del Ministero.

La graduatoria predisposta da questa Amministrazione sarà resa poi nota mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

L’accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di graduatoria, formata, a norma dell’articolo 4 del decreto citato, in base al valore crescente dell’ISEE-U calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario.

A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà corrisposta in un’unica soluzione la borsa di studio in base al periodo di stage svolto, computato su base giornaliera.

Resta ferma la più ampia disponibilità di questa Direzione generale a fornire ogni contributo informativo ritenuto di possibile interesse.

Ringraziando per la preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Roma, 13 febbraio 2020

Il Direttore generale
Andrea Montagni