Decreto 10 dicembre 2019 - Abbinamento Corti di appello dove i candidati hanno svolto le prove scritte e Corti di appello ove avrà luogo la correzione e nomina sottocommissioni - sessione di esame avvocato 2019

10 dicembre 2019

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO l’art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall’art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dall’art. 2 della legge 20 aprile 1989, n. 142 e dall’art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, nonché dall’art. 8, comma 4, del decreto-legge  9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35; l’art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato  dall’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO l’art. 15, comma 5, del regio-decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificato dall’art. 2 del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, secondo cui “il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101,  e successive modificazioni, le sedi di Corte di Appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti”;

VISTO l’art. 15, comma 6, del regio-decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificato dall’art. 2 del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, secondo cui “il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede”;

VISTO l’art. 6-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, in base al quale gli abbinamenti per la correzione degli elaborati scritti per l’abilitazione alla professione forense non si applicano all’esame presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;

VISTO il decreto ministeriale 11 giugno 2019 con il quale è stata indetta una sessione di esame per l’iscrizione all’albo degli Avvocati presso le sedi di Corte di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l’anno 2019;

VISTO il numero dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione all’esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2019;

VISTI i decreti ministeriali 23 ottobre 2019 e 27 novembre 2019 con i quali sono state nominate la commissione istituita presso il Ministero della giustizia e le sottocommissioni presso ogni sede di Corte di appello, ai sensi dei commi 3, 4 e 7 dell’art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, tenendo conto del numero di domande presentate;

VISTO il decreto dirigenziale 27 novembre 2019 con cui sono stati individuati i raggruppamenti delle sedi di Corte di appello che presentano un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo;

VISTO il verbale delle operazioni del sorteggio effettuato presso la Direzione generale della giustizia civile di questo Ministero in data 28 novembre 2019;

RILEVATO che è necessario istituire ulteriori sottocommissioni per garantire, all’esito del sorteggio, la corrispondenza del numero delle sottocommissioni istituite presso le sedi di Corte di appello dove i candidati hanno svolto le prove scritte con il numero delle sottocommissioni ove avrà luogo la correzione degli elaborati;

VISTO l’art. 84 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTO l’art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, che esclude la comunicazione di avvio del procedimento in presenza di particolari esigenze di celerità;

VISTO l’art. 21-octies, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e considerato che i decreti generali di nomina dei componenti delle sottocommissioni, per le ragioni sopra dette, non possono avere, nella fase, diverso contenuto dispositivo;

RITENUTA la necessità di nominare per la Corte di appello di Milano in assenza di designazioni da parte delle competenti Università, i professori componenti delle sottocommissioni di esame, scegliendoli secondo il criterio delle materie oggetto di insegnamento e, in secondo luogo, applicando il criterio della turnazione, alla luce delle pregresse partecipazioni e, a parità, della minore età anagrafica;

DECRETA

  1. Le sedi di Corte di appello dove i candidati hanno svolto le prove scritte e le sedi di Corte di appello ove avrà luogo la correzione degli elaborati sono abbinate nel seguente modo:

GRUPPO A

  • Corte di appello di Trento: correzione presso Corte di appello di Campobasso
  • Corte di appello di Campobasso: correzione presso Corte di appello di Caltanissetta
  • Corte di appello di Caltanissetta: correzione presso Corte di appello di Trento
  • Corte di appello di Trieste: correzione presso Corte di appello di Potenza
  • Corte di appello di Perugia: correzione presso Corte di appello di Trieste
  • Corte di appello di Potenza: correzione presso Corte di appello di Perugia

GRUPPO B

  • Corte di appello di Messina: correzione presso Corte di appello di L’Aquila
  • Corte di appello di Cagliari: correzione presso Corte di appello di Ancona
  • Corte di appello di L’Aquila: correzione presso Corte di appello di Brescia
  • Corte di appello di Ancona: correzione presso Corte di appello di Messina
  • Corte di appello di Genova: correzione presso Corte di appello di Cagliari
  • Corte di appello di Brescia: correzione presso Corte di appello di Reggio Calabria
  • Corte di appello di Reggio Calabria: correzione presso Corte di appello di Genova

GRUPPO C

  • Corte di appello di Lecce: correzione presso Corte di appello di Catania
  • Corte di appello di Salerno: correzione presso Corte di appello di Lecce
  • Corte di appello di Firenze: correzione presso Corte di appello di Torino
  • Corte di appello di Torino: correzione presso Corte di appello di Bari
  • Corte di appello di Catania: correzione presso Corte di appello di Firenze
  • Corte di appello di Bari: correzione presso Corte di appello di Salerno

GRUPPO D

  • Corte di appello di Catanzaro: correzione presso Corte di appello di Venezia
  • Corte di appello di Palermo: correzione presso Corte di appello di Catanzaro
  • Corte di appello di Venezia: correzione presso Corte di appello di Bologna
  • Corte di appello di Bologna: correzione presso Corte di appello di Palermo

GRUPPO E

  • Corte di appello di Roma: correzione presso Corte di appello di Napoli
  • Corte di appello di Milano: correzione presso Corte di appello di Roma
  • Corte di appello di Napoli: correzione presso Corte di appello di Milano
     
  1. Sono istituite tre ulteriori sottocommissioni presso la Corte di appello di Milano nonché una ulteriore sottocommissione presso la Corte di appello di Palermo, così costituite:

Roma, 10 dicembre 2019

il Ministro
Alfonso Bonafede


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