Decreto dirigenziale 23 ottobre 2019 n.121 - Centro giustizia minorile - CATANZARO - Approvazione Regolamento per l’affidamento di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

23 ottobre 2019

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Centro giustizia minorile per la Calabria
CATANZARO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 121 DEL 23 OTTOBRE 2019

Regolamento per l’affidamento di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento disciplina il ricorso alle procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria da parte del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria per le quali non è prevista una procedura ad evidenza pubblica nei seguenti settori:
    1. settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
    2. servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX del Codice;
    3. settori speciali, in quanto compatibile
  2. Esso è redatto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori tecnici e professionali ai sensi delle seguenti normative:
    • art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici - e ss.mm.ii;
    • art. 25 del Decreto legislativo 56/2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - e ss.mm.ii;
    • linee guida n.4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018;

ART.2 - PRINCIPI COMUNI

  1. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare, la tempestività dei processi di acquisto con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze dell’Amministrazione e nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D.lgs. 50/2016 e di correttezza dell’azione amministrativa.
  2. Il Centro per la Giustizia Minorile coordina la ricognizione e programmazione dei fabbisogni di beni e servizi delle direzioni dei Servizi Minorili da inserirsi nella proposta di Documento di Programmazione Interdistrettuale e da inviarsi al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità per l’approvazione e finanziamento delle risorse necessarie.
  3. Il Responsabile del Procedimento per ogni singola procedure da avviarsi è individuato tra i dipendenti di ruolo in servizio dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
  4. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento l’Amministrazione e il Responsabile del Procedimento, autorizzato secondo le modalità di organizzazione dell’ufficio all’emissione di provvedimenti aventi rilevanza esterna, tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, per valorizzarne il potenziale.
  5. Tutti gli atti delle procedure avviate in rispetto al presente regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).
  6. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 D.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
  7. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
  8. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l’applicazione della disciplina del presente Regolamento.
  9. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art 80 del Codice Dei Contratti Pubblici. L’idoneità professionale è attestata dalla iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria , agricoltura, artigianato o altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto. Si rinvia alla normativa del Codice Dei Contratti Pubblici per le ipotesi in cui è richiesto il possesso di specifici requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei tali requisiti.
  10. La verifica dei requisiti sui lavori, servizi e forniture affidate con riferimento al presente Regolamento avviene esclusivamente sull’aggiudicatario.
  11. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto, come definiti dalla lettera cccc) dell'art. 3 del Codice Dei Contratti Pubblici, con priorità di adesione alle Convenzioni, e di negoziazione, come definiti dalla lettera dddd) dell'art. 3 del Codice Dei Contratti Pubblici, messi a disposizione dalla centrale di committenza CONSIP S.p.A., alle disposizioni in materia di moralizzazione dell’operato della Pubblica Amministrazione anche nell’attività di approvvigionamento.
  12. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del Codice di Comportamento adottati dal Ministero della Giustizia in osservanza della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia, compresi i Patti di Integrità siglati dalle Aziende con le rispettive Prefetture.
  13. Nello svolgimento delle procedure gli operatori garantiscono il rispetto delle misure previste dai Piani per la prevenzione della corruzione e trasparenza, al fine di contrastare le frodi ed i fenomeni corruttivi, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, secondo quanto previsto dall’art 42 del Codice Dei Contratti Pubblici.
  14. Nell’individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l’affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice, il Responsabile del procedimento, al fine di evitare il consolidamento di rapporti in generale solo con alcune imprese, applica, fatto salvo quanto previsto al successivo art.6, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, secondo le modalità specificate nei commi seguenti:
    1. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte tutti gli operatori economici iscritti nella categoria oggetto della procedura il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.
    2. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell’elenco, gli stessi non saranno consultabili nelle successive consultazioni.
  15. Il Responsabile del procedimento può derogare all’applicazione del principio di rotazione a fronte di:
    1. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica, anche se precedentemente affidatari di forniture di beni, di servizi o di lavori entro i termini previsti dal precedente art. 3.
    2. procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione;
    3. circostanze di somma urgenza di cui all’art. 163 del Codice;
    4. particolari settori in cui il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia talmente esiguo da determinare situazioni con meno di cinque soggetti invitabili alle procedure di consultazione e tali da richiedere una consultazione anche da parte di soggetti invitati e, sempre che siano trascorsi almeno tre mesi dall’affidamento, di soggetti già risultati affidatari.
      la determina a contrarre, fornisce evidenza delle motivazioni previste ai punti 1-2-3-4.
  16. Per quanto non espressamente previsto nel Codice Dei Contratti Pubblici, negli atti attuativi e nella restante normativa nazionale applicabile, alle attività di affidamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n 241 “Nuove Norme sul procedimento amministrativo” s.m.i. e di cui al Dlgs 14 marzo 2013 n 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” s.m.i.; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile, ai sensi dell’art. 30, comma 8 dello stesso Codice Dei Contratti Pubblici.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DI LAVORI BENI E SERVIZI

ART. 3 –PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

  1. I beni e i servizi affidati ai sensi del presente regolamento debbono comportare una spesa complessiva per singolo articolo - vale a dire per la medesima categoria merceologica di prodotto o servizio - inferiore al valore della soglia comunitaria, con esclusione dell’IVA, determinato secondo i criteri definiti dall’art.35 del Codice Dei Contratti Pubblici.
  2. Gli acquisti di beni o servizi possono avvenire per singolo prodotto/servizio o per tipologie omogenee, anche in aggregazione programmata o comunque opportuna dal punto di vista tecnico-economico. Nel caso di contratti di somministrazione l’importo di cui al comma 1 risulta dal costo complessivo del contratto.
  3. È vietato qualsiasi frazionamento artificioso della spesa dal quale possa derivare l’inosservanza dei limiti stabiliti dal presente regolamento. Conseguentemente, i Servizi Minorili ai quali è affidata la responsabilità di budget di spesa, sono responsabili per eventuali frazionamenti che dovessero verificarsi nella programmazione delle procedure d’acquisto.
  4. Il Centro per la Giustizia Minorile coordina la ricognizione e programmazione dei fabbisogni di beni e servizi delle direzioni dei Servizi Minorili da inserirsi nella proposta di Documento di programmazione Interdistrettuale e da inviarsi al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità per l’approvazione e finanziamento delle risorse necessarie.

ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

1. L’acquisizione di beni e servizi sottosoglia è assicurata, sulla base dell’indicazione dei Responsabili delle Direzioni dei Servizi minorili richiedenti, nell’ambito della gestione dei rispettivi budget, dal Direttore del Centro Giustizia Minorile e dal Funzionario delegato competente.
2. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale dal Dirigente competente tra i dipendenti di ruolo in servizio presso il Centro Giustizia e le Direzioni dei Servizi Minorili contabilmente amministrati, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Per ogni singola procedura da avviarsi dai Servizi Minorili dotati di autonomia contabile il Responsabile del procedimento è individuato preferibilmente nel Funzionario Delegato dell’Ufficio e, ove presenti e nel rispetto del principio di rotazione, tra i dipendenti di ruolo in servizio dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate;
4. Il RUP non dirigente, nei limiti fissati dal regolamento di organizzazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, svolge i compiti affidatigli dal Codice Dei Contratti Pubblici, secondo le direttive contenute nelle Linee Guida ANAC e si attiene alle procedure individuate dal presente Regolamento, avendo cura di tener comportamenti improntati ai principi di correttezza amministrativa e buona fede.

TITOLO III
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI FORNITURE

ART.5 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI LAVORI E DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

  1. L' acquisizione di interventi per la realizzazione di lavori e per l’affidamento di servizi e forniture può avvenire:
    1. in amministrazione diretta;
    2. con affidamento a imprese o persone fisiche esterne all’Amministrazione;
  2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell’Amministrazione, o dall’Amministrazione assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Amministrazione, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
  3. Sono procedure negoziate i lavori, i servizi e le forniture di beni acquisiti con affidamento diretto e/o procedura competitiva. Essi sono eseguiti, a titolo oneroso, da imprese o persone fisiche esterne all’Amministrazione.
  4. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 comma 3 del presente Regolamento, per l’acquisizione con procedura negoziata di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l’operatore facendo ricorso prioritariamente a:
    1. Sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma www.acquistinretepa.it di CONSIP ovvero, in alternativa, la piattaforma di Mercato Elettronico accreditata e riconosciuta a livello nazionale MEPA;
    2. Albo Fornitori e Professionisti, se formato dall’Amministrazione e presente sul sito, oppure di altro ente/istituzione/soggetto convenuto, procedendo all’individuazione del fornitore. L’Albo formato, previa pubblicazione di apposito avviso, dovrà indicare, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’Amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’Amministrazione procederà periodicamente all’aggiornamento e/o revisione, tenuto conto anche di eventuali autocandidature pervenute;
    3. Avviso per Manifestazione d’interesse preliminare, se non costituito Albo di cui al punto precedente, procedendo all’individuazione del fornitore. Le candidature dovranno ritenersi valide esclusivamente per l’affidamento oggetto della manifestazione di interesse.
    4. Mercato locale nel rispetto delle soglie e delle modalità limiti previsti dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.
  5. L’individuazione dell’operatore economico viene disposta secondo i seguenti criteri:
    • non discriminazione nella scelta degli offerenti;
    • migliore costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
    • adeguate referenze maturate per l’esecuzione di precedenti appalti;
    • tempestività dell’erogazione della prestazione;
  6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Dirigente Responsabile e il RUP autorizzato, ove ritenuto necessario, svolgono in via informale ed in rispetto alle vigenti Linee Guida emanate dall’ANAC recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” una preliminare indagine, semplicemente esplorativa, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni dell’Amministrazione e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
  7. L’affidamento, in via eccezionale, al contraente uscente deve essere motivato in ordine al carattere di continuità, accessibilità, disponibilità, completezza, esclusività e/o infungibilità della prestazione da fornire. In riferimento ai servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX del Codice, ai servizi connessi forniti dalle organizzazioni associative, l’affidamento al contraente uscente tiene conto altresì delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, nonché della possibilità di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione dell’utenza.
  8. Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 32 comma 2 del Codice, riguardo agli affidamenti non superiori a 40.000,00 euro per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
  9. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
  10. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, Il Direttore del Centro Giustizia, nell’esercizio della propria discrezionalità e funzione di rappresentanza esterna, può disporre il ricorso alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

ART.6 - PROCEDURE SEMPLIFICATE DI SPESA FINO A € 40.000,00

  1. Le spese che risultano di importo inferiore a €40.000,00 (Iva esclusa) per singolo articolo o servizio, espletate per assicurare il normale funzionamento dell’Amministrazione, l’urgente provvista di beni o servizi, gli interventi manutentivi sulle attrezzature/apparecchiature sanitarie o attrezzature, sono soggette al regime procedurale semplificato dell’affidamento diretto. Sono trattenute agli atti del fascicolo eventuali elementi a supporto della valutazione di congruità della spesa e gli eventuali preventivi acquisiti.
  2. L’Amministrazione applica il principio di rotazione alle procedure di affidamento diretto regolate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice per le categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture individuate nell’allegato 1 del presente regolamento.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’Amministrazione, al fine di assicurare l’efficienza della gestione delle acquisizioni e garantire semplicità e velocità agli acquisti di modico valore, può affidare, in deroga al principio di rotazione con riferimento alla categoria merceologica ed al valore unitario dell’affidamento, più servizi o forniture di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando il valore della sommatoria dei singoli affidamenti diretti/procedure negoziate aventi ad oggetto identiche categorie merceologiche non risulti essere pari o superiore alle seguenti fasce economiche previste in 5.000 euro per forniture di materiale di consumo, 10.000 euro per la fornitura di beni e prestazione di servizi di manutenzione/riparazione, 20.000 euro per progetti destinati all’utenza penale minorile accolta nei servizi minorili ed utenza penale esterna in carico ai Servizi sociale per i Minorenni, 40.000 euro per servizi di ristorazione e di assistenza e vigilanza.
  4. Le soglie di cui al presente articolo sono da intendersi al netto dell’IVA.

ART. 7 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 40.000,00

  1. L’affidamento dei servizi e l’acquisizione di beni di valore pari o superiore a €40.000,00 (Iva esclusa), avviene mediante procedura negoziata, con confronto competitivo tra almeno cinque operatori economici - se sussistono in tale numero soggetti idonei - selezionati negli elenchi di operatori economici del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti in rispetto dell’art.2 comma 15 del presente regolamento. L’interpello del fornitore uscente adeguatamente giustificato dalle condizioni del mercato di riferimento e che non consente un numero sufficiente di offerte alternative è consentito in relazione alla competitività del prezzo, in linea rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e tenendo prevalentemente conto della maggiore qualità della prestazione fornita rispetto ai termini di esecuzione contrattuale e dell’elevato grado di soddisfazione riscontrato dall’Amministrazione nella sua precedente gestione.
  2. Laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gli operatori da invitare alla procedura negoziata verranno individuati in osservanza al principio di rotazione in seno agli Albi Fornitori ove precostituiti e/o tramite avviso di indagine di mercato, anche cumulativo per esercizio finanziario, pubblicato sul sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione bandi e contratti, per almeno quindici giorni, fatta salva la riduzione della tempistica nei casi di effettiva e comprovata urgenza. Nell’Avviso è indicato il numero massimo dei concorrenti che si intendono invitare e, qualora in numero superiore a quello indicato, il meccanismo di selezione degli stessi, di regola il sorteggio pubblico. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
  3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 1, nel rispetto del principio di economicità ed uso ottimale delle risorse, si prevede l’adozione di una determina a contrarre/provvedimento di indizione, anche per singolo avviso, per determinate fasce di importi o tipologie beni/servizi, in particolare per acquisti non inseriti nella programmazione di cui all’art 3 divenuti necessari per sopravvenute esigenze o motivi di urgenza. La determina deve contenere l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e l’indicazione del capitolo di bilancio di imputazione della spesa, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
  4. La lettera di invito e/o la documentazione allegata deve fornire ai concorrenti informazioni utili a formulare idonee proposte di offerta e pertanto deve almeno contenere:
    1. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, eventuali costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
    2. Contributo all’ANAC per gli operatori economici, se dovuto;
    3. il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
    4. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
    5. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice Dei Contratti Pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
    6. la misura delle penali;
    7. l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
    8. l’eventuale richiesta di garanzie;
    9. il nominativo del RUP;
    10. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, del codice Dei Contratti Pubblici, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante si avvale della facoltà di valutare la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
    11. lo schema di contratto se predisposto ed il capitolato tecnico;
    12. procedura per il soccorso istruttorio ;
    13. Data, ora e luogo della seduta pubblica per l’apertura delle buste (e delle offerte tecniche ed economiche) nell’ipotesi di procedimento di cui al punto 2;
    14. La volontà di avvalersi durante l’esecuzione contrattuale delle facoltà consentite dall’art.106 del codice dei contratti pubblici;
    15. PassOE nell’ipotesi di procedimento di cui al punto 2.
  5. Fatti salvo l’obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per le ipotesi previste dall’art 95 comma 3 del Codice Dei Contratti Pubblici, la selezione delle offerte avviene sulla base del criterio del minor prezzo qualora l’oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa. Tale criterio è utilizzato in relazione ad affidamenti di:
    1. i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, cioè non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali
    2. i servizi e le forniture che caratterizzati da elevata ripetitività, soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo o che rientrano nelle fattispecie di cui all’art 95 comma 3 del Codice Dei Contratti Pubblici ( servizi ad alta intensità di manodopera, servizi sociali e di ristorazione)
  6. Il termine per la ricezione delle offerte dovrà essere fissato nella lettera d’invito, tenuto conto della complessità della prestazione, del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e comunque non inferiore a cinque giorni.
  7. L’affidamento di Servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici entro il limite di €100.000,00 (Iva esclusa), avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque Operatori Economici individuati tramite appositi elenchi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti o sulla base di indagini di mercato attivate con apposito avviso, anche cumulativo per esercizio finanziario, pubblicato sul profilo del committente, nell’ipotesi di procedimento svolto ai sensi del punto 2 del presente articolo, e comunque secondo le indicazioni della Linea Guida ANAC n. 1.
  8. Qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, si affiderà la fornitura, previa acquisizione di idonea certificazione di esclusività resa e validata dai servizi competenti in base all’organizzazione aziendale, e di apposito preventivo, nel rispetto della specifica regolamentazione di tali affidamenti.
  9. L’assegnazione delle forniture/servizi pari o superiori ad €40.000,00 (Iva esclusa) e fino al valore della soglia comunitaria, Iva esclusa, avviene mediante adozione di formale disposizione in cui devono essere esplicitati i seguenti elementi: presenza o meno dell’oggetto dell’appalto negli atti di programmazione, CIG e (se presente) CUP, oggetto e natura dell’appalto (servizi/forniture/lavori/misto con esplicitazione della prevalenza, in caso di contratto di global service comprensivo di diversi servizi, indicazione analitica dei diversi servizi), la scelta della procedura, l’affidatario, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti, il rinvio alla specifica motivazione della scelta dell’affidatario come da regolamento, l’importo dell’appalto ed elementi essenziali del contratto, la durata del contratto, l'indicazione del capitolo di bilancio al quale sarà imputata la spesa, il responsabile del procedimento, e, quando nominati, direttore dell’esecuzione e commissione di collaudo, i riferimenti ad eventuali studi di fattibilità, o relazioni tecniche, a cura del responsabile del servizio utilizzatore del bene, del servizio da acquisire.

ART. 8 - PROCEDURE SEMPLIFICATE FINO A € 40.000,00

  1. Per interventi il cui importo è inferiore a €40.000,00 (Iva esclusa), si potrà procedere in base al regime procedurale semplificato dell’affidamento diretto. Sono trattenute agli atti del fascicolo eventuali elementi a supporto della valutazione di congruità della spesa e gli eventuali preventivi acquisiti.
  2. La procedura prende avvio con l’adozione di una determina a contrarre semplificata con l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, l’importo dell’appalto ed elementi essenziali del contratto, la durata del contratto, l'indicazione del capitolo di bilancio al quale sarà imputata la spesa, il responsabile del procedimento, il CIG e la motivazione sulla scelta del contraente.
  3. L’eventuale ed eccezionale affidamento all’esecutore uscente è motivato in relazione alla rispondenza di quanto offerto alle esigenze dell’amministrazione, alla convenienza dell’offerta nel rispetto dei prezzi correnti di mercato, alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, all’efficienza, economicità e tempestività dell’azione amministrativa, che impone di addivenire senza indugio all’affidamento dei lavori.
  4. L’affidamento all’esecutore uscente è altresì adeguatamente motivato in ordine all’esecuzione a regola d’arte del precedente rapporto contrattuale e alla competitività del prezzo, in linea rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

ART. 9 – CONTRATTO DI LAVORI E DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI E GARANZIE

  1. I contratti per la realizzazione di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi sono stipulati in una delle forme di seguito indicate:
    1. mediante invio dell’ordine fino a € 40.000,00
    2. tramite piattaforma telematica messa a disposizione dai mercati elettronici della Pubblica Amministrazione
    3. tramite l’utilizzo di apposito canale per scambio di corrispondenza, messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche dalla centrale di committenza Consip.
  2. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi di importo superiore a €40.000,00 (Iva esclusa) verrà richiesta alla Ditta aggiudicataria idonea garanzia, valida per tutta la durata del contratto, nel limite massimo del 10% del valore di assegnazione e fatte salve le riduzioni di legge.
  3. Rimane nella facoltà dell’Amministrazione richiedere la costituzione di garanzia provvisoria per i contratti di valore inferiore a Euro 40.000,00 e richiedere, nei casi previsti dall’art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 una garanzia di adempimento di tutte le obbligazioni di contratto in alternativa alla garanzia definitiva.

ART. 10 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA

  1. I lavori di importo inferiore a €150.000,00 (Iva esclusa) possono essere eseguiti in amministrazione diretta, come definita dalla lettera gggg) dell'art. 3 del Codice Dei Contratti Pubblici, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali è necessario esperire la procedura negoziata di cui all’art 7 del presente regolamento, qualora l’importo dei lavori sia pari o superiore a €. 40.000,00 (Iva esclusa).

TITOLO IV
ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

ART. 11 – MODALITA’ DI COSTITUZIONE E REVISIONE DEGLI ELENCHI

  1. L’Amministrazione può costituire appositi Elenchi dei Fornitori ai sensi dell’art. 36 del Codice Dei Contratti Pubblici, all’interno dei quali selezionare gli operatori economici da invitare, secondo le modalità di seguito individuate. E’ altresì previsto l’utilizzo di elenchi vigenti, purché compatibili con la normativa vigente, di cui al Codice Dei Contratti Pubblici e Linee Guida ANAC, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.
  2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di Avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” in cui l’Amministrazione manifesta la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
  3. L’Avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice Dei Contratti Pubblici che gli operatori economici devono possedere, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’Amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, conformemente a quanto previsto all’art 2 comma 2 del presente Regolamento, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare.
  4. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. L’Amministrazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione.
  5. Gli elenchi sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
  6. L’Amministrazione prevede le modalità di revisione dell’elenco, provvedendo alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti (o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). Gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa Azienda, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale sono esclusi dagli elenchi.

TITOLO V
NORME FINALI

ART.12 – DEROGHE ALL’OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI - CASI PARTICOLARI

  1. Tenuto conto dell’obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate dalla centrale di committenza Consip Spa, in via obbligatoria e preferenziale rispetto alle modalità indicate agli articoli precedenti, si può procedere in deroga esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
  2. Per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fatta salva la fornitura diretta da parte della D.G.S.I.A, rimangono fermi gli obblighi di acquisizione tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA. Al di fuori delle predette modalità si può procedere esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dipartimentale, in cui va data evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.
  3. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):
    • laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
    • per importi inferiori a € 5.000,00 (Iva esclusa), eccetto beni e servizi di informatica;
    • per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;
    • nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori del MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria all’Amministrazione.
  4. Il ricorso al presente regolamento, nei limiti di importo di cui all’art 1, è altresì consentito in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o di esecuzione in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nella misura strettamente necessaria e nel termine previsto dal contratto.

ART.13 – ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento degli acquisti in economia ed è pubblicato sul sito internet sezione Amministrazione trasparente - sezione Bandi e contratti.

Il Direttore
Isabella Mastropasqua