Circolare 30 ottobre 2019 - Entrata in vigore dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri e l’Islanda e la Norvegia - Entrata in vigore della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che reca modifiche alla disciplina della legge 22 aprile 2005, n. 69 relativa al mandato di arresto europeo

30 ottobre 2019

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Penale

 

Al Primo Presidente della Corte di cassazione
Al Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
Ai Presidenti delle Corti d’appello
Ai Procuratori generali presso le Corti d’appello

LORO SEDI

Al Membro Nazionale di Eurojust
Al Presidente della Scuola superiore della magistratura

per conoscenza

Al Capo di Gabinetto del Ministro
Al Capo della Segreteria del Ministro
Al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Capo dell’Ufficio Legislativo

Circolare in tema di cooperazione internazionale in materia penale.

Entrata in vigore dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri e l’Islanda e la Norvegia.
Entrata in vigore della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che reca modifiche alla disciplina della legge 22 aprile 2005, n. 69 relativa al mandato di arresto europeo.

§ 1 – Accordo tra l’Unione Europea e la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia

Con legge 3 maggio 2019, n. 37, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019, in vigore dal 26 maggio 2019, è stata data attuazione all’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri e l’Islanda e la Norvegia di persone ricercate per l’esercizio dell’azione penale o per l’esecuzione di una pena o misura di sicurezza (di seguito, “l’Accordo”).

L’Accordo estende il sistema del mandato d’arresto europeo ai rapporti degli Stati membri con l’Islanda e la Norvegia introducendo una disciplina della procedura di consegna quasi integralmente mutuata da quella prevista nella decisione quadro 2002/584/GAI (“Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”).

Nel preambolo dell’Accordo le Parti contraenti motivano l’istituzione di una procedura semplificata di consegna con la finalità di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale per una più efficace lotta alla criminalità, ed in ragione della reciproca fiducia nella struttura e funzionamento dei rispettivi sistemi giuridici e nella capacità delle Parti contraenti di garantire un equo processo.

Con decisione 2014/835/UE del 27 novembre 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il predetto Accordo.

Con la menzionata legge n. 37/2019 l’Italia ha pertanto proceduto al recepimento dell’Accordo.

In particolare l’art. 8 dispone che all’art. 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (“Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”), dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«4 – bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le disposizioni non sono incompatibili con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.

4 – ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al “mandato d’arresto europeo” e allo “Stato membro” devono intendersi fatti, nell’ambito della procedura di consegna con l’Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al “mandato di arresto” che costituisce l’oggetto dell’Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d’Islanda o al Regno di Norvegia»

In forza della sopra riportata disposizione nelle procedure di consegna tra l’Italia e l’Islanda e la Norvegia troverà applicazione l’Accordo che sostituirà i tradizionali strumenti in materia di estradizione (segnatamente, la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957).

In conformità alla procedura prevista dall’art. 38 § 4, l’Accordo entrerà in vigore in data 1° novembre 2019 (come da avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 230 del 6 settembre 2019).

Si evidenzia che la disciplina delle procedure di consegna prevista dall’Accordo, sebbene quasi integralmente mutuata dalla decisione quadro 2002/584/GAI (di seguito “Decisione Quadro”), presenta tuttavia alcune differenze [1] .

Rimanendo ovviamente prerogativa esclusiva dell’Autorità Giudiziaria l’interpretazione delle disposizioni dell’Accordo, così come il coordinamento delle stesse con le norme della legge 22 aprile 2005, n. 69, appare utile segnalare il contenuto di alcune dichiarazioni e notifiche presentate dall’Italia al Segretariato Generale del Consiglio ai sensi dell’art. 38 § 2 dell’Accordo.

Di particolare rilievo appaiono le dichiarazioni presentate con riguardo ai motivi di non esecuzione del mandato d’arresto. Si evidenzia che gli artt. 4 e 5 dell’Accordo contemplano, rispettivamente, i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato e i motivi per i quali gli Stati possono stabilire l’obbligo ovvero la facoltà di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto.

 

Con riguardo ai motivi di non esecuzione del mandato d’arresto previsti dall’art. 5 dell’Accordo, l’Italia ha dichiarato che saranno considerati motivi di non esecuzione obbligatoria le ipotesi previste:

  • dall’art. 5 § 1 lett. a) dell’Accordo: se il fatto che è alla base del mandato d’arresto non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione. Il requisito della doppia incriminabilità è tuttavia escluso in relazione ai reati di cui all’art. 3 § 4 (trattasi dei medesimi reati per i quali l’art. 2 della Decisione Quadro e l’art. 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 escludono il requisito della doppia incriminabilità) a condizione di reciprocità [2];
  • dall’art. 5 § 1 lett. c) dell’Accordo: se le autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione hanno deciso di non esercitare l’azione penale per il reato oggetto del mandato d’arresto oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro ovvero in Islanda o Norvegia di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori azioni;
  • dall’art. 5 § 1 lett. d) dell’Accordo: se l’azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato in virtù del proprio diritto interno;
  • dall’art. 5 § 1 lett. e) dell’Accordo: se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita in forza delle leggi del Paese di condanna.

In ragione della dichiarazione sopra riportata le ulteriori ipotesi di rifiuto previste dall’art. 5 dell’Accordo (art. 5 § 1 lett. b, f e g) [3] sono state considerate quali motivi di non esecuzione facoltativa.

Restano fermi, quali motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto, quelli previsti come tali dall’art. 4 dell’Accordo che coincidono integralmente con i motivi di non esecuzione obbligatoria contemplati dall’art. 3 della Decisione Quadro.

Ai sensi dell’art. 7 § 2 dell’Accordo (eccezione della nazionalità) l’Italia ha dichiarato che nel caso di mandato d’arresto emesso nei confronti di un cittadino italiano o di un cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano:

  • per il mandato di arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza, la consegna potrà essere rifiutata, ma in tal caso l’esecuzione avrà luogo in Italia, previo riconoscimento della sentenza da parte della Corte d’appello competente conformemente al diritto interno;
  • per il mandato d’arresto emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, la consegna sarà subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata processata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato di emissione.

Ai sensi dell’art. 16 § 4 dell’Accordo (consenso alla consegna) l’Italia ha dichiarato che il consenso della persona ricercata alla consegna così come la rinuncia al beneficio della “regola della specialità”, se validamente prestati, sono irrevocabili, salvo che l’interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

Ai sensi dell’art. 31 § 1 dell’Accordo (consegna o estradizione successiva) l’Italia ha dichiarato che, nelle sue relazioni con gli Stati che hanno reso la medesima dichiarazione [4], si presume che sia accordato l’assenso per la consegna della persona ad uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione (sempre che lo Stato diverso sia uno Stato membro ovvero l’Islanda o la Norvegia), a seguito di un mandato d’arresto emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che nel caso specifico l’Autorità Giudiziaria dello Stato di esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna e purché non si tratti di cittadino italiano o di un cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia.

Da ultimo, si segnala che ai sensi dell’art. 35 § 2 (disposizione transitoria) l’Italia ha dichiarato che per richieste di consegna relative a fatti commessi prima del 7 agosto 2002 continuerà a trovare applicazione il previgente regime estradizionale.

Al fine di agevolarne la consultazione si allega copia di tutte le dichiarazioni e notificazioni presentate dall’Italia ai sensi dell’art. 38 § 2 dell’Accordo.

§ 2 - Legge 4 ottobre 2019, n. 117

Con riguardo alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea si segnala la legge 4 ottobre 2019, n. 117 (“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019, che entrerà in vigore il 2 novembre 2019.

Con la menzionata legge (art. 6, comma 1) il Parlamento delega il Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 (di seguito, “la legge MAE”).

L’art. 6, comma 3, stabilisce i principi e criteri direttivi da osservare nell’esercizio della delega, dettati dall’esigenza di meglio armonizzare le disposizioni della legge MAE alle previsioni della menzionata decisione quadro.

Come noto, con particolare riguardo ai motivi di rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto, mentre la decisione quadro distingue tra motivi di non esecuzione obbligatoria (art. 3) e motivi di non esecuzione facoltativa (art. 4), l’articolo 18 della legge MAE prevede tutte le ipotesi di non esecuzione del mandato d’arresto quali motivi di rifiuto obbligatorio e contempla altresì una serie di motivi di rifiuto obbligatorio che non presentano alcun collegamento con la disciplina euro-unitaria.

Tali divergenze tra lo strumento euro-unitario e la norma di trasposizione interna hanno determinato non poche difficoltà applicative e criticità nei rapporti di cooperazione con gli altri Stati membri.

Ferma la delega conferita al Governo, l’art. 6, comma 5, interviene direttamente a modificare la legge MAE introducendo la distinzione tra motivi di rifiuto obbligatorio e motivi di rifiuto facoltativo della consegna.

Viene in particolare modificato l’art. 18 della legge MAE, rubricato “motivi di rifiuto obbligatorio della consegna”, e viene introdotto l’art. 18 bis che contempla i motivi di rifiuto facoltativo della consegna.

A seguito della novella, pertanto, a far data dal 2 novembre 2019, ai sensi dell’art. 18 bis dovranno considerarsi quali motivi di rifiuto facoltativo della consegna e, dunque, rimessi alla prudente valutazione discrezionale dell’Autorità Giudiziaria, le seguenti ipotesi [5]:

  1. se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. se il mandato d’arresto europeo riguarda fatti che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
  3. se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

Le ulteriori ipotesi di rifiuto previste dall’art. 18 attualmente in vigore – non modificate dalla legge n. 117/2019 - continueranno a configurarsi quali motivi di rifiuto obbligatorio della consegna, fatti ovviamente salvi eventuali futuri interventi del Governo in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 6, comma 1.

I Procuratori generali e i Presidenti di Corte d’appello in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione alla presente circolare tra gli uffici dei rispettivi distretti.

Roma, 30 ottobre 2019

 

Il Direttore Generale

Note

Nota 1 - Tra le più significative differenze si segnala che, con riguardo ai motivi di non esecuzione, mentre la Decisione Quadro distingue tra motivi di non esecuzione obbligatoria e motivi di non esecuzione facoltativa del mandato (rispettivamente artt. 3 e 4), l’Accordo prevede motivi di non esecuzione obbligatoria (art. 4) e motivi per i quali ciascuno Stato può stabilire l’obbligo ovvero la facoltà di rifiutare l’esecuzione del mandato (art. 5). A differenza di quanto previsto dall’art. 2 della Decisione Quadro che esclude il requisito della doppia incriminabilità per i reati indicati dallo stesso articolo, l’art. 3 § 4 dell’Accordo prevede che ciascuno Stato possa dichiarare che la condizione della doppia incriminabilità non si applica per detti reati.

Nota 2 - L’art. 3 § 4 prevede che la Norvegia e l’Islanda nonché ciascuno Stato membro possano fare una dichiarazione attestante che il requisito della doppia incriminabilità non si applica per i reati indicati dallo stesso art. 3 § 4. Sia la Repubblica di Islanda sia il Regno di Norvegia, così come l’Italia, hanno dichiarato di non applicare, a condizione di reciprocità, il requisito della doppia incriminabilità per detti reati.

Nota 3 - L’art. 5 § 1 lett. b) prevede quale motivo di rifiuto l’ipotesi in cui contro la persona oggetto del mandato d’arresto è in corso un’azione nello Stato di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d’arresto; la lett. f) prevede l’ipotesi in cui il mandato di arresto è emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, qualora la persona ricercata dimori nello Stato di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda e se tale Stato si impegna a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno; la lett. g) prevede le ipotesi in cui il mandato d’arresto riguarda reati che dalla legge dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in un luogo assimilato al suo territorio ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato emittente e la legge dello Stato di esecuzione non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi fuori dal suo territorio.

Nota 4 - La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia non hanno ad oggi presentato dichiarazioni ai sensi dell’art. 31 § 1 dell’Accordo e pertanto, allo stato, non ricorre la condizione di reciprocità.

Nota 5 - Ipotesi che sono attualmente previste dalle lettere o), p) ed r) dell’art. 18 della legge MAE.
 

 

 

Allegato

prot. m_dg_UCAI. 25-07-2019.0001736

Dichiarazioni e notifiche presentate dall’Italia al Segretariato Generale del Consiglio ai sensi dell’art. 38 § 2 dell’Accordo

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Dl GIUSTIZIA

 

Oggetto: Dichiarazioni e notifiche ai sensi dell'art. 38 dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia

 

Notifiche o Dichiarazioni obbligatorie ex art. 38, paragrafo 2, prima parte

Articolo 5 § 2 - Altri motivi di non esecuzione del mandato d'arresto
La Repubblica italiana dichiara che saranno considerati motivi di non esecuzione obbligatoria le ipotesi di cui all'art. 5 § 1 lett. a), c), d) ed e).

Articolo 9 § 3 - Determinazione delle autorità giudiziarie competenti
Sono Autorità competenti a emettere il mandato d'arresto i Giudici, i Tribunali e le Corti dinanzi alle quali è pendente il procedimento penale. Nella fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza personate detentiva, Autorità competente a emettere il mandato d'arresto è il Pubblico Ministero presso il Giudice dell'esecuzione.
Le Corti d'appello sono le Autorità competenti per l'esecuzione del mandato d'arresto.

Articolo 28 § 2 - Transito
L'Autorità competente a ricevere le richieste di transito, i documenti necessari e qualsiasi altra corrispondenza ufficiale a esse relativa, è l'autorità centrale (Ministero della Giustizia- Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria).

Articolo 34 § 2 - Relazioni con gli altri strumenti giuridici
Non esistono convenzioni bilaterali o multilaterali di cui sono Parti la Repubblica Italiana , il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda che consentano di semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato oggetto del mandato d'arresto.

 

Notifiche o Dichiarazioni facoltative ex art. 38, paragrafo 2, seconda parte

Art. 3 § 4 - Campo di Applicazione
Sulla base della reciprocità, la condizione della doppia incriminabilità è esclusa in relazione ai reati di cui all'articolo 3 § 4.

Articolo 6 § 2 - Eccezione del reato politico
II paragrafo 1 dell'articolo 6 sarà applicato soltanto in relazione ai reati indicati nel paragrafo 2 del medesimo articolo.

Articolo 7 § 2 - Eccezione della nazionalità
La Repubblica italiana dichiara che nel caso di mandato d'arresto emesso nei confronti di un cittadino italiano o di un cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano:

  • nel caso si tratti di mandato d'arresto emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale, la consegna potrà essere rifiutata, ma in tal caso l'esecuzione avrà luogo in Italia, previo riconoscimento della sentenza da parte della Corte d'appello competente conformemente al diritto interno;
  • nel caso si tratti di mandato d’arresto emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale, la consegna sarà subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata processata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato di emissione.

Articolo 10 § 1 - Ricorso all'autorità centrale
Autorità centrale è il Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria. L'autorità centrale è competente in relazione alle funzioni di cui all'articolo 10 §§ 1 e 2 dell'Accordo. L'autorità centrale assiste le autorità giudiziarie competenti; trasmette e riceve, in via amministrativa, i mandati d'arresto e la corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Il Ministero della Giustizia - Direzione Generate degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria è altresì competente in relazione alla trasmissione al Segretariato Generale del Consiglio e alla Commissione Europea delle informazioni, anche statistiche, relative alle procedure di consegna tra gli Stati Parte dell'Accordo.

Articolo 11 § 2 - Contenuto e forma del mandato d'arresto
II mandato d'arresto trasmesso all'Italia quale Stato di esecuzione, deve essere tradotto in lingua italiana.

Articolo 16 § 4 - Consenso alla consegna
II consenso e la rinuncia alla "regola della specialità" validamente prestati sono irrevocabili, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

Articolo 20 § 5 - Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto
La Repubblica Italiana dichiara che nel caso in cui la persona ricercata benefici di un'immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, i termini di cui ai §§ 3 e 4 dell'articolo 20 cominceranno a decorrere solo a partire dal giorno in cui la Corte d'appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più.

Articolo 31 §1- Consegna o estradizione successiva
La Repubblica Italiana dichiara che, nelle sue relazioni con gli Stati che hanno reso la medesima dichiarazione, si presume che sia accordato l'assenso per la consegna della persona ad uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che nel caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna e purché non si tratti di un cittadino italiano o di un cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia.

Articolo 35 § 2 - Disposizione transitoria
Le disposizioni del presente Accordo troveranno applicazione a far data dall'entrata in vigore dello stesso Accordo. Continuerà ad essere applicato il sistema di estradizione vigente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo in relazione ai fatti commessi prima del 7 agosto 2002.