Provvedimento 18 luglio 2019 - Modifica sede legale della società Astalegale.net S.P.A. già iscritta nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali

18 luglio 2019

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Il Direttore generale

Visto l’art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto – legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;

visto l’art. 173 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui “il Ministro della Giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili”;

visto l’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all’incanto dei beni mobili e all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

visto l’art. 2 del D. M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che “i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile”;

visto il P.D.G. del 2 Aprile 2009 con il quale:

  • è stata disposta l’istituzione dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del citato DM 31ottobre 2006;
  • è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell’elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

visto il PDG 26.09.2012 d’iscrizione della società istante, nella sezione A dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del DM 31 ottobre 2006, e le successive modifiche: PDG 11.12.2013; 15.07.2014; 23.5.2016; con sede legale in Perugia, frazione Ponte Felcino, strada Tiberina nord snc P.IVA e C.F. 11761551008, siti internet www.astalegale.net, www.portaleaste.com, www.asteimmobili.it, con il quale la stessa è stata autorizzata ad effettuare la pubblicità presso tutti i distretti di Corte d’appello.

vista l’istanza del 10.7.2019 (prot. m.dg.dag l1.7.2019 n.140145.E) con la quale la società “Astalegale.net S.p.a.” ha comunicato il mutamento di sede legale, come da atto notarile rep.6859 racc.4709 del 30.11.2017 , in Carate Brianza (MB), Piazza Risorgimento n.1, CAP 20841;

considerato che i requisiti posseduti dalla società “Astalegale.net S.p.a.” risultano conformi a quanto previsto dal PDG del 26/09/2012 e successive modicfiche;

DISPONE

La modifica del PDG 26/09/2012 e successive modifiche, nella sezione A dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.3 e 4 del DM 31 ottobre 2006, della società “Astalegale.net S.p.a.” P.IVA/C.F. 11761551008, siti internet www.astalegale.net, www.portaleaste.com, www.asteimmobili.it limitatamente alla nuova sede legale in Carate Brianza, Piazza Risorgimento n. 1, CAP20841.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.

Il Direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l’attuazione degli impegni assunti.

Il Direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell’art. 8 del D.M. 31 ottobre 2006. L’accertamento dell’assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d’ufficio del sito internet dall’elenco di cui all’art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell’art. 8, comma secondo, del D.M. 31 ottobre 2006, sono cancellati dall’elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d’Appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma,18 luglio 2019

il Direttore generale
Michele Forziati